Enti pubblici

Tuesday 20 September 2005

Solo l’ invalidità del genitore naturale, e non anche quella del padre adottivo, legittimano l’ esenzione dalla leva Consiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 18 maggio-14 settembre, n. 4752

Solo linvalidità del genitore naturale, e non anche quella del padre adottivo, legittimano lesenzione dalla leva

Consiglio di Stato – Sezione quarta decisione 18 maggio-14 settembre, n. 4752

Presidente Saltelli estensore  De Felice

Ricorrente Chinnì

Fatto

Con ricorso proposto innanzi al Tar della Calabria, il signor Franco Bruno Chinnì impugnava la cartolina-precetto di chiamata al servizio militare nonché il provvedimento di rigetto della sua domanda di dispensa dal compiere il servizio di leva, fondata sullo stato di invalidità del padre adottivo.

Ladito Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che nella specie dovesse aversi riguardo soltanto ai rapporti con la famiglia di origine e non al genitore adottivo.

Avverso tale statuizione ha proposto appello linteressato, sostenendo che il padre adottivo è grande invalido al lavoro, che ai sensi dellarticolo 321 Cc il titolo non sussiste in relazione alla famiglia di origine e che inoltre, con ladozione cessano i rapporti tra adottato e la famiglia di origine, salvi i rapporti matrimoniali: pertanto, ai fini della concessione della dispensa, pertanto, doveva aversi riguardo ai rapporti con la famiglia adottiva e non con quella di origine.

Ha resistito allappello il Ministero della Difesa.

Diritto

La Sezione osserva, in via preliminare, nel corso del giudizio di secondo grado è entrata in vigore la legge 226/04, in base alla quale la chiamata alla leva obbligatoria è sospesa, ma nessuna delle parti ha rappresentato la esistenza di cause impeditive alla decisione. Pertanto, proprio in applicazione del principio dispositivo delle parti, applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice non può esimersi dalla decisione del merito della causa, non potendosi negare lesistenza dellinteresse ad ottenere una pronuncia sulla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, anche ai fini di uneventuale proposizione di una domanda risarcitoria.

Nel merito, lappello è tuttavia infondato.

Occorre al riguardo rilevare che ai sensi dellarticolo 22 della legge191/75 la dispensa può essere concessa per infermità permanente e insanabile del padre vivente; ai sensi dellarticolo 95 Dpr 237/64, poi, i figli adottivi possono ottenere lammissione alla eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi alla loro famiglia di origine: ove questa non sia conosciuta, la eventuale dispensa può essere concessa anche per i titoli relativi alla famiglia delladottante.

Lo stesso beneficio può essere riconosciuto nel caso che, essendo deceduti i genitori della famiglia di origine, non esista altro fratello vivente da cui possa derivare il titolo.

E pur vero che, ai sensi dellarticolo 27 della legge 184/83, per effetto della adozione, ladottato acquista lo stato di figlio legittimo  degli adottanti e con la adozione cessano i rapporti delladottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali, tuttavia, ai sensi dellarticolo 321 del Rd 1481 del 1940, i figli adottivi possono invocare utilmente i titoli di ammissione alleventuale congedo anticipato solamente in rapporto alla loro famiglia di origine e non in rapporto a quella delladottante.

In definitiva – come correttamente rilevato dai primi giudici – il principio generale nella materia in esame, è che ladottato può fare valere i titoli di dispensa solo in relazione alla famiglia di origine e non anche in relazione alla famiglia delladottante; né possono, per contro, invocarsi i principi della legge 184/83, atteso che questi concernono esclusivamente il diritto del minore ad una famiglia, ma non si riverberano, in mancanza di specifica espressa iscrizione, né atti autonomi e separati settori, quali quello delladempimento dellobbligo di leva.

Per le considerazioni sopra svolte, lappello va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge, dichiarando interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.