Civile

Tuesday 05 October 2004

Solo con una dichiarazione espressa il bene non cade automaticamente in comunione legale. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 3 giugno-24 settembre 2004, n. 19250

Solo con una dichiarazione espressa il bene non cade automaticamente in comunione legale

Cassazione Sezione prima civile sentenza 3 giugno-24 settembre 2004, n. 19250

Presidente Olla Relatore Fittipaldi

Pm Sorrentino conforme ricorrente Natale

Svolgimento del processo

Cristina Natale conveniva, innanzi al Tribunale di Roma, il marito separato Giuseppe Massoni, e, premesso come fra essi vigesse il regime di comunione legale, chiedeva:

a) che venisse dichiarata la comproprietà dellimmobile di via Nitti acquistato dal convenuto in costanza di matrimonio;

b) che il convenuto fosse condannato al pagamento di un corrispettivo per luso esclusivo dellimmobile stesso;

c) che si determinassero i diritti di comunione sulle aziende del marito;

d) che si dichiarasse il diritto di comunione dellattrice sui proventi delle attività del convenuto esistenti alla data di scioglimento della comunione legale;

e) che infine si determinasse la massa dei beni in comunione per procedere quindi alla loro divisione ai sensi dellarticolo 194 Cc.

Il convenuto si costituiva contestando in via principale la domanda dellattrice, ed in subordine chiedendo che si formasse la massa da dividere tenendo conto del suo apporto economico e dei versamenti effettuati in favore della Natale. Il Massoni spiegava altresì domanda riconvenzionale onde vedere dichiarato che leventuale pregressa comunione legale era stata sciolta con una scrittura privata del 13 maggio 1991, ed in ogni caso che limmobile di via Nitti era di sua esclusiva proprietà.

Con sentenza parziale del 2000, il Tribunale accertava che nella fattispecie avesse operato il regime di comunione legale, dichiarava la contitolarità del danaro e dei valori mobiliari nella disponibilità del Massoni al momento dello scioglimento della comunione, rigettava la domanda di riconoscimento della comproprietà dellimmobile di via Nitti, nonché quella di riconoscimento di un corrispettivo per il godimento di tale immobile, respingeva le domande attrici relative al riconoscimento della comproprietà sui beni e sui proventi della Gioielleria Massoni e della Massoni Diffusione Srl, accoglieva la domanda riconvenzionale  dichiarando che limmobile di via Nitti era escluso dalla comunione legale, ai sensi

dellarticolo 179 lettera f) Cc, disponeva per il prosieguo con separata ordinanza.

Avverso tale sentenzaproponeva gravame la Natale chiedendo laccoglimento di tutte le domande attrici. Resisteva il Massoni, chiedendo, in via incidentale, il rigetto della domanda accolta in primo grado.

Allesito la Corte di appello rigettava entrambi gli appelli.

Allo scopo la Corte, quanto al primo motivo di appello principale, rilevava come:

a) il Tribunale avesse correttamente concluso nel senso per cui limmobile di via Nitti non dovesse ritenersi compreso nella comunione legale, ma di proprietà esclusiva di Giuseppe Massoni;

b) come, più in particolare, le risultanze processuali indicassero chiaramente (e non vi fosse contestazione al riguardo) nel senso per cui limmobile fosse stato acquistato con i proventi della vendita di altri immobili di proprietà esclusiva del Massoni e immediatamente dopo la vendita di questi ultimi;

c) al momento dellacquisto dellimmobile non fosse presente il coniuge Cristina Natale, la quale non aveva reso quindi la dichiarazione prevista dallarticolo 179 lettera f) con la quale escludeva il bene dalla comunione legale;

d) come la tesi dellappellante secondo cui la assenza stessa di una tale dichiarazione impedisse che i beni potessero essere considerati personali e sottratti al regime di comunione legale, non potesse essere condivisa in quanto lesclusione dellacquisto dalla comunione non dipende dallassenso dellaltro coniuge, bensì dalla sussistenza della fattispecie legale dellutilizzazione di beni personali prevista nellarticolo 179 Cc;

e) più in particolare, linciso purché ciò sia espressamente dichiarato allatto dellacquisto, contenuto nella lettera f) dellarticolo 179 menzionato, debba intendersi riferito esclusivamente alle ipotesi in cui possa essere obiettivamente incerto se lacquisto realizzi ‑ o meno ‑ il reinvestimento (o linvestimento) di danaro avuto per donazione od eredità o che sia frutto dello scambio di peni egualmente personali;

f) più in particolare ancora, lo scopo della dichiarazione sia quello di rendere conoscibile la provenienza dei beni dati in permuta o del danaro speso per lacquisto, e pertanto, quando non vi sia incertezza, la dichiarazione in questione si renderebbe del tutto superflua, si che del tutto irragionevole s i renda attribuire alla semplice sua omissione effetti sostanziali traslativi tanto gravi;

g) più in particolare ancora, la dichiarazione si renda necessaria nei confronti dellaltro coniuge (diversa risultando la posizione dei terzi unicamente quando il consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo di danaro o di beni acquisiti per donazione o per successione, ma anche di danaro o di beni pervenutigli aliunde (ad es. lavoro), e non anche quando risulti ragionevolmente conoscibile dallaltro coniuge linesistenza di una tale duplicità di mezzi;

h) correttamente quindi il primo giudice avesse quindi affermato che la dichiarazione in questione non abbia natura dispositiva, ma meramente ricognitiva, e che gli elementi acquisiti escludessero che il bene in contestazione dovesse includersi nella comunione legale;

i) esistesse del resto una dichiarazione della stessa appellante in data 13 maggio 1991 nella quale la stessa si dichiarava soddisfatta di ottenere le restituzione della somma versata per lallestimento della casa di via Nitti, senza avanzare alcuna pretesa sul bene, il che si rendeva chiaramente indicativo del riconoscimento (in senso atecnico della proprietà personale del bene in capo al Massoni.

Quanto poi al secondo ed al terzo motivo di appello, relativi alla lamentata violazione ed allerrata applicazione dellarticolo 178 Cc, per avere il Tribunale respinto le domande dirette ad ottenere il riconoscimento della comproprietà dei beni destinati allesercizio dellimpresa Gioielleria Massoni, nonché la contitolarità degli utili ed incrementi dellazienda Massoni diffusione Srl, la Corte territoriale osservava:

a) come, di contro alla tesi secondo cui Giuseppe Massoni esercitasse in comune con il padre

Giorgio ed il fratello Carlo lattività imprenditoriale sotto la denominazione di Gioielleria

Massoni, mentre per la Srl Massoni Diffusione (costituita durante il matrimonio) fosse opportuno disporre una ctu onde accertare la sussistenza di utili al momento dello scioglimento della comunione,  la documentazione prodotta provasse che unico titolare della impresa Gioielleria fosse il padre dellappellato, mentre invece non sussisteva alcun documento attestante la partecipazione di Giuseppe Massoni alle attività imprenditoriali ed agli utili dimpresa, mentre ‑ quanto alla Massoni Diffusione srl ‑ tale società, sempre sulla base della documentazione prodotta, presentasse, al momento dello scioglimento, perdite di bilancio e praticamente nessun utile;

b) quanto alle richieste istruttorie per lassunzione di prove testimoniali e di una ctu, avanzate dallappellante (e già respinte in primo grado), le prime si rivelassero chiaramente inidonee a fornire elementi idonei a superare le prove documentali, mentre la seconda non si rendesse proponibile in assenza di qualsivoglia elemento che facesse presumere la non regolarità dei bilanci.

Quanto infine allappello incidentale del Massoni e relativo alla mancata assunzione in computo ‑ ai fini della ricostruzione della massa ‑ anche dei beni mobili e del denaro di pertinenza dellappellante allatto dello scioglimento della comunione, la Corte rilevava come esso si rivelasse del tutto estraneo ai contenuti della decisione impugnata, la quale si era limitata, con sentenza parziale, ad affermare solo in generale la fondatezza della pretesa di vedere accertati i diritti di comunione sul denaro e sui valori mobiliari del convenuto al momento dello scioglimento della comunione.

Ricorre per cassazione la Natale, sulla base di 3 motivi illustrati da memoria.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale definito eventuale, il Massoni, il quale ha depositato altresì memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dellarticolo 335 Cpc, attesa levidente ed intima connessione sussistente fra gli stessi.

Con il primo motivo del ricorso principale, nel dedurre violazione e falsa ed errata applicazione dellarticolo 179 lettera f) dello stesso articolo179 secondo comma, nonché dellarticolo 177 lettera a), travisamento dei fatti, motivazione illogica e contraddittoria, la ricorrente, dopo aver premesso un riepilogo ricostruttivo del regime della comunione legale fra i coniugi e degli acquisti compiuti separatamente da ciascuno dei coniugi, lamenta come:

a) la Corte di appello abbia proceduto ad uninterpretazione abrogans dellarticolo 179 Cc, costruendo una  norma secondo la quale la espressa dichiarazione prevista dalla legge non avrebbe alcuna importanza, dipendendo il carattere personale dellacquisto del bene esclusivamente dalleffettivo impiego di danaro di carattere personale;

b) più in particolare, la Corte territoriale abbia finito ‑ male invocando fra laltro i precedenti di questa Suprema corte ‑ con lapplicare una norma diversa del tutto estranea alla disciplina complessiva della materia, vulnerando tutto il sistema della comunione legale coniugale e la stessa operatività dello stesso, finendo con laffidare la soluzione del problema dellappartenenza del bene, ad una mera indagine sulla provenienza del denaro impiegato nellacquisto, tanto da far si che loggetto della comunione ‑ oltretutto ‑ dipenda da complessi accertamenti e da indagini di complessissima attuazione.

Il motivo è fondato e va accolto, dovendo affermarsi come si ponga quale frutto di una lettura evidentemente incongrua (ed in ogni caso asistematica) della disciplina di cui allarticolo 179 Cc (la quale ‑ in quanto tale, e ciò converrà rammentarlo ‑ rappresenta deroga rispetto al sistema generale della comunione legale coniugale quale delineato nellarticolo 159 Cc) la tesi ‑ in qualche modo fatta propria dalla Corte di appello di Roma (la quale, però, in plurime parti della sentenza sembra equivocare aggiuntivamente sul soggetto il quale, nel disegno di cui allarticolo 179 suddetto, rende, di per sé, in sede di atto di acquisto, la dichiarazione di cui alla lettera f); soggetto fatto coincidere, a p. 7 e ss della sentenza, non già con il coniuge acquirente, ma con laltro coniuge non acquirente;

il che si pone poi a fonte aggiuntiva di equivoci, di cui finisce per essere traccia in pronuncia, quali quelli relativi alla natura meramente opzionale della stessa previsione normativa relativa alla necessità della dichiarazione, previsione invece contenuta in via generale nella disciplina di cui alla lettera f) in questione) secondo la quale, con riguardo ai beni immobili, ed ai beni mobili registrati previsti dallarticolo 2683 Cc, in tema di deroga al regime della comunione legale coniugale degli effetti reali degli acquisti a titolo oneroso, e perciò di regime meramente personale della relativa loro acquisizione, la partecipazione dellaltro coniuge allatto di acquisto si renderebbe del tutto facoltativa, rendendosi necessarie e sufficienti la ricorrenza storica dei presupposti di cui alle lettere c), d), f) (e perciò ‑ con ancora più particolare riguardo a tale ultima lettera ‑ la provenienza del danaro utilizzato per il pagamento, dal trasferimento di uno dei beni personali, di cui alle lettere da a) ad e) del primo comma), o la natura personale ‑ ai sensi delle suddette lettere ‑ del bene ove lacquisto si realizzi a mezzo permuta nella estremamente radicale versione di una tale tesi, fatta propria ‑ con gli equivoci aggiuntivi sopra evidenziati ‑ dalla Corte di appello di Roma, addirittura la stessa dichiarazione prevista dalla lettera f), a carico del coniuge acquirente, circa la destinazione del bene acquistato (lettere c) e d)) o circa la provenienza personale del danaro utilizzato per il pagamento, o del bene scambiato (lettera f), si renderebbe come del tutto opzionale e facoltativa).

Più in particolare, premesso come, in linea più generale, non trovi appunto fondamento alcuno la tesi radicale recepita nella impugnata sentenza, secondo cui la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nella lettera f) del primo comma dellarticolo 179 Cc, sarebbe del tutto facoltativa, va detto come altrettanto destituita di fondamento si riveli la proposizione aggiuntiva secondo la quale, a sua volta, nel caso dei beni immobili e dei beni mobili registrati, risultando pur sempre il termine definiente della natura personale dellacquisto, rappresentato dalla  provenienza personale del danaro (o del bene scambiato), la mancata partecipazione dell altro coniuge allatto, e la conseguente mancata sua adesione alla dichiarazione resa dal coniuge acquirente, non pregiudicherebbe lesclusività dellacquisto di questultimo.

Tutto, infatti, il complesso sistema dell acquisto solo personale, dei beni immobili e mobili registrati ‑ quale descritto dal secondo comma dellarticolo 179 Cc ‑ delinea ‑ di tutta evidenza ‑ un trattamento differenziato in relazione appunto ad un tal tipo di beni, e ciò in ragione degli evidenti profili di particolare certezza che (nellottica del codice del 1942) debbono accompagnarsi alla circolazione dei beni in questione; esigenze di certezza sintetizzate dal particolare meccanismo di pubblicità per essi contemplato, e rappresentato dalla,trascrizione,,; a tali esigenze di certezza risponde appunto il profilo per cui il secondo comma dellarticolo 179 Cc richieda espressamente né ‑ a ben vedere ‑ si rivelano davvero contrastanti le conclusioni tratte da questa Corte con la nota pronuncia n. 1556/93, in quanto questultima ebbe ad avere ad oggetto una ipotesi in cui lacquisto si era realizzato attraverso lo strumento della permuta, in relazione al quale ultimo vi è indubbiamente spazio per ritenere che le esigenze di certezza possano risultare equipollentemente soddisfatte anche sulla base delle risultanze assicurate dal sistema della continuità delle trascrizioni) ‑ in tali ipotesi ‑ anche la partecipazione dellaltro coniuge, il quale presti adesione alla dichiarazione resa dal coniuge acquirente; unadesione avente contenuto di ricognizione del ricorso dei presupposti per la personalità dellacquisto.

Trattasi ‑ di tutta evidenza ‑ di una fattispecie complessa, al cui perfezionamento, in un disegno normativo del tutto compatto ed unitario, concorrono, ad un tempo, il ricorso effettivo dei presupposti di cui alla lettera f) (o delle lettere c) e d)) dellarticolo 179, la relativa dichiarazione resa dal coniuge acquirente esclusivo, e la partecipazione ‑allatto ‑ dellaltro coniuge; fattispecie in relazione alla quale pertanto ‑ non è dato in alcun modo di distinguere come invece pretenderebbe di fare la sentenza) fra un piano meramente interno del problema, ristretto ai rapporti ed alle contestazioni fra i coniugi,  ed un piano esterno concernente invece le controversie con i terzi.

Né coglie nel segno la impugnata sentenza laddove ritiene di poter rinvenire un conforto alle sue tesi in un preteso indirizzo conforme di questa Suprema corte suppostamente consacratosi nella pronuncia n. 7437/94. Ed infatti ‑ al di là di taluni aspetti espansivi manifestati dalla relativa massima anche nel caso della pronuncia in questione, nessun principio diverso risulta affermato, non vertendosi ‑ nel caso concretamente con essa pronuncia deciso in tema di un acquisto di beni immobili o mobili registrati, ma in tema di acquisto di azioni, estraneo ‑ in quanto tale ‑ alle esigenze di certezza sintetizzate dal sistema di pubblicità della trascrizione.

Lo stesso dicasi anche in relazione ad altra più recente pronuncia di questa Corte (2954/03), nella quale questa Corte ha affrontato ‑ in realtà ‑ il ben diverso tema della natura rivestita dalla dichiarazione adesiva resa dal coniuge non acquirente allorché, per il fatto del difetto dei presupposti, la dichiarazione in questione abbia ad acquisire i connotati della rinuncia alla comunione dellacquisto, e non ha affatto preso posizione difforme in ordine alla necessità ‑ comunque della partecipazione ‑ allatto ‑ dellaltro coniuge.

Nessun ingresso possono invece trovare – siccome entrambi inammissibili ‑ il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, con i quali la ricorrente lamenta rispettivamente: violazione e falsa applicazione dellarticolo 178 Cc. Insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione alla esclusa ‑ dalla Corte di appello di Roma comproprietà per comunione ex articolo 178 Cc, sui beni destinati allesercizio dellimpresa Gioielleria Massoni, sugli incrementi dellimpresa e sui proventi di essa; impresa dapprima esercitata insieme al padre e ad un fratello, e poi confluita ‑ a dire della ricorrente ‑ in una società in accomandita semplice affidante al marito il ruolo del socio accomandante), nonché ancora violazione e falsa ed errata applicazione dell articolo 178 Cc (in relazione alla esclusa ‑ dalla Corte di appello di Roma ‑ contitolarità degli utili e degli incrementi dellAzienda Massoni diffusione Srl, costituita ‑ sempre a dire della ricorrente durante il matrimonio).

Entrambi i motivi, infatti, nel confluire in finali censure sollevate avverso la mancata ammissione di mezzi di prova dedottamente destinati a comprovare i presupposti delle domande da essa Natale formulate ai sensi dellarticolo 178 (prova per interrogatorio formale e per testi, quanto alla Gioielleria Massoni; consulenza tecnica, quanto alla Massoni Diffusione sr), difettano sia sotto il profilo stesso dellautosufficienza posto che del contenuto specifico di tali prove e della stessa richiesta di ctu si omette – oltretutto ‑ in ricorso ogni compiuta trascrizione), sia sotto il profilo della stessa più generale ammissibilità, posto che essi si traducono ‑ oltretutto, in relazione a profili della controversia

inadeguatamente illustrati in sede di esposizione sommaria dei fatti, e perciò condannati a rimanere confusi e generici (particolarmente vaghi si rivelano ‑ ad esempio ‑ i riferimenti operati dalla ricorrente alla Massoni Diffusione Srl, di cui non è dato neppure trarre più compiutamente il dedotto assetto societario interno), ed in parte anche incontrollabili circa i termini effettivi del loro pregresso ingresso nel dibattito processuale di merito (vedi i riferimenti alla dedotta veste societaria di sas assunta, da ultimo, dalla dedotta partecipazione del marito alla Gioielleria paterna, veste della quale non è menzione alcuna in sentenza) ‑ in mere censure di merito alle concrete conclusioni tratte dalla Corte di appello di Roma allorché (con percorso motivazionale o di per sé immune da vizi logico giuridici e perciò non censurabile in questa sede) non ha ritenuto comprovati i presupposti per loperatività dellarticolo 178 Cc.

Non miglior sorte merita lunico motivo del ricorso incidentale qualificato dallo stesso Massoni come eventuale), con il quale, nel dedurre violazione dellarticolo 177 Cc in relazione allarticolo 360 n. 3 Cc, il controricorrente deduce che, nellipotesi in cui il ricorso della Natale dovesse essere accolto, la sentenza dovrà essere cassata anche in relazione al profilo per cui la Corte di appello di Roma avrebbe finito ‑ sempre a dire del controricorrente ‑ per recepire la decisione con la quale il Tribunale avrebbe in realtà limitato la ricostruzione della massa, al solo danaro e ai soli valori mobiliari nella disponibilità di esso resistente al momento dello scioglimento della comunione, ed avrebbe escluso ogni analogo accertamento degli analoghi beni risultanti nella disponibilità della ricorrente.

Il motivo si rivela, infatti, del tutto inammissibile, posto che esso si rende del tutto generico e non pertinente rispetto agli stessi contenuti effettivi della sentenza impugnata, la quale, sul Punto, lungi dallavere affermato quanto attribuitole dal controricorrente, si conduce proprio in recepimento del principio difeso dal controricorrente ‑ a rilevare come lo stesso Tribunale, con la sua sentenza parziale, non abbia giammai affermato il contrario, e come la causa stessa sia stata fatta invece proseguire proprio al fine di determinare la massa dei beni, lasciando perciò impregiudicate le ragioni del Massoni.

Un tal profilo di assorbente inammissibilità del ricorso incidentale esime ‑ fra laltro ‑ dal dover prendere posizione sulla sezione terminale del ricorso incidentale, nella quale, con formulazione oltretutto di ardua decifrazione, il controricorrente, nel dare conto della valenza della qualificazione di eventualità data al proprio ricorso, ipotizza, come possibile impegno di questa Corte di cassazione, la effettuazione di una indagine di mero fatto quale quella rappresentata dalla interpretazione da dare ad una convenzione inter partes del 13 maggio 1991, la quale sfugge ad ogni possibilità di esame diretto di questa Corte.

Nei termini e nei limiti sopra chiariti, la sentenza della Corte di appello di Roma va pertanto cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma la quale riesaminerà il profilo relativo allacquisto dellimmobile di Via Nitti, alla luce del principio sopra affermato in relazione al primo motivo, e provvederà anche in ordina alle spese di questa fase.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.