Imprese ed Aziende

Thursday 26 June 2003

Società : per la modifica dell’oggetto non è necessaria l’ assemblea straordinaria. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 18 febbraio-6 giugno 2003, n. 9100

Società: per la modifica dell’oggetto non è necessaria lassemblea straordinaria.

Cassazione Sezione prima civile sentenza 18 febbraio-6 giugno 2003, n. 9100

Presidente Greco relatore Rordorf

Pm Maccarone parzialmente conforme ricorrente Dinaro

Svolgimento del processo

Il ragioniere Domenico Dinaro, con atto di citazione notificato il 25 luglio 1985, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la Ala spa (poi divenuta srl) di cui era socio. Riferì che il 18 aprile di quello stesso anno lassemblea ordinaria di detta società aveva autorizzato gli amministratori a dar corso alle operazioni necessarie per la fusione tra la Ala Sud spa (società interamente partecipata dalla Ala) e la Rdb Sud Latercem Spa (facente parte del medesimo gruppo). Tale deliberazione, a parere del ragioniere Tinaro, era però viziata: in primo luogo perché aveva comportato una sostanziale modifica delloggetto sociale ed avrebbe perciò dovuto essere assunta nelle forme dellassemblea straordinaria; in secondo luogo per difetto di quorum deliberativo; in terzo luogo per insufficiente determinazione del suo oggetto, non essendo stato specificato il rapporto di cambio della prospettaata fusione. Lattore chiese dunque al tribunale di annullare tale deliberazione.

La sua domanda fu respinta, in primo ed in secondo grado, sul presupposto che egli non avesse dimostrato di avere un concreto ed attuale interesse allannullamento dellimpugnata deliberazione assembleare. Ma la cassazione, con sentenza 10814/96, avendo reputato che linteresse del socio assente o dissenziente si identifica nella stessa qualità di socio ed è presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate, annullò la decisione emessa dalla Corte dappello dellAquila e rinviò la causa alla Corte dappello di Perugia, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese di lite.

La corte perugina, in veste di giudice di rinvio, con sentenza depositata il 10 agosto 2000, ha rigettato la domanda del ragioniere Tinaro e lo ha condannato alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del precedente giudizio di legittimità e di quello di rinvio.

A sostegno di tale decisione la corte ha anzitutto osservato che limpugnata deliberazione assembleare della Ala aveva avuto riguardo alle partecipazioni di cui la società era titolare e, non avendo implicato alcuna modificazione delloggetto sociale, legittimamente era stata adottata nelle forme dellassemblea ordinaria. Ha constatato poi che detta deliberazione era stata assunta con il quorum richiesto e che il suo oggetto

– consistente nellautorizzazione rilasciata agli amministratori perché procedessero alla prospettata fusione, secondo criteri di valutazione e determinazione del rapporto di cambio già fissati dal consiglio di amministrazione -appariva sufficientemente determinato.

Avverso questa sentenza ricorre nuovamente per cassazione il ragioniere Tinaro, formulando tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la società Ala, frattanto posta in liquidazione, proponendo a propria volta ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

l. I ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento debbono preliminarmente essere riuniti, come prescrive larticolo 335 Cpc.

2. Il ricorrente ragioniere Tinaro, dopo aver ricordato che la ragione per la quale egli è insorto contro la deliberazione assembleare della società Ala dipende dal fatto che tale deliberazione avrebbe sostanzialmente modificato loggetto sociale, trasformando la società in un ente meramente finanziario, si duole che la corte dappello abbia disatteso la sua domanda con motivazioni inconferenti e senza in realtà neppure entrare nel merito della questione da lui sollevata.

2.1. Nellesaminare tale doglianza, giova premettere che, come si evince dalle concordi narrative dellimpugnata sentenza, del ricorso e del controricorso, la società Ala era originariamente titolare dellintero capitale azionario della società Ala Sud e che, con la deliberazione della cui validità ora si discute, lassemblea ordinaria della partecipante Ala ha autorizzato gli amministratori di questa società a prestare il proprio consenso ad unoperazione di fusione riguardante la partecipata Ala Sud; operazione in conseguenza della quale la medesima Ala Sud fu poi incorporata in altra società ‑ la Rdb Sud Latercem ‑ che a propria volta era controllata dai soci di maggioranza della Ala, ma nella quale questultima non aveva partecipazioni dirette. Tale operazione, per effetto del rapporto di cambio tra azioni della incorporata ed azioni della incorporante, ha dunque comportato la sostituzione, nel patrimonio della Ala, della partecipazione totalitaria nella Ala Sud con una partecipazione (che la controricorrente indica nella misura del 31,98%) nel capitale della Rdb Sud Latercem.

La questione sollevata dal socio ragioniere Dinaro era se detta deliberazione, per gli effetti di cui sè detto, comportasse unimplicita, ma sostanziale, modifica delloggetto sociale della partecipante Ala e se, in caso affermativo, ciò avrebbe dovuto imporre di adottare siffatta decisione nelle forme (e con la maggioranza) prescritte per lassemblea straordinaria.

2. 2. La corte dappello ha risolto la prospettata questione in termini negativi, articolando la propria motivazione in due passaggi: la partecipazione in altre società era già prevista nelloggetto sociale statutario della Ala, e nulla consente di individuare nella progettata fusione della società partecipata una modifica delloggetto sociale della partecipante.

In tali proposizioni si esprime, anzitutto, una valutazione di fatto, scevra di contraddizioni ed incongruità e dunque, come tale, non censurabile in sede di legittimità.

Nessun errore di diritto è dato inoltre riscontrare nella conclusione cui la corte territoriale è pervenuta, sia per quel che riguarda la non configurabilità, nella specie, di una vera e propria modificazione delloggetto della società Ala, sia per quel che concerne la conseguente legittimità della deliberazione adottata in argomento dallassemblea ordinaria di detta società.

È opportuno anzitutto sottolineare che la deliberazione assembleare di cui si discute è stata impugnata non per una pretesa illegittimità del suo contenuto, bensì per un vizio afferente al modo della sua adozione: lessere stata essa assunta nelle forme (e con le maggioranze) dellassemblea ordinaria anziché di quella straordinaria.

La tesi del ricorrente si fonda, infatti, su due presupposti: che quella deliberazione avrebbe implicato una modificazione (ancorché soltanto sostanziale) delloggetto della società, e che una modificazione siffatta avrebbe richiesto le forme prescritte dalla legge per le deliberazioni modificative delloggetto sociale.

Nessuno di tali presupposti è però da condividere.

2.2.1. In primo luogo, non ha fondamento laffermazione secondo la quale la fusione per incorporazione di una società totalitariamente partecipata in altra società, partecipata invece solo minoritariamente, implicherebbe un sostanziale mutamento delloggetto sociale della partecipante.

Dovendosi loggetto sociale definire come il programma dellattività economica per la cui realizzazione è costituita la società, e posto che loggetto sociale di questa comprenda anche lattività di partecipazione in altre società, non è sicuramente la sola prospettiva di un mutamento quantitativo o qualitativo delle partecipazioni in concreto detenute a poter configurare una modificazione di tale oggetto. Modificazione certo non percepibile in termini formali, ma non ravvisabile neppure ove si voglia indulgere ‑ aderendo alla prospettazione del ricorrente ‑ ad unaccezione sostanziale delloggetto sociale della società partecipante. Il quale comunque non potrebbe dirsi mutato, se non in quanto, per la diversità del tipo di attività svolta dalle società partecipate, o del programma di gestione delle partecipazioni da parte della partecipante medesima, ne risultasse radicalmente diversificata la prospettiva imprenditoriale di questultima. Ciò che, nella specie, il ricorrente neppure assume esservi verificato; limitandosi a sottolineare il passaggio da una partecipazione totalitaria ad altra che non assicura alla partecipante il controllo di diritto della partecipata: circostanza in sé neutra rispetto alla natura dellattività sociale della partecipante stessa.

Né giova obiettare che, in tal modo, la società partecipante, da holding operativa qual era, sarebbe

divenuta una semplice holding finanziaria. La tesi palesemente si riallaccia ad una nota opinione dottrinaria secondo cui una società che detenga partecipazioni in altre società ed eserciti su di esse funzioni di direzione e coordinamento eserciterebbe, sia pure in modo mediato ed indiretto, lattività imprenditoriale delle controllate stesse; sicché loggetto della società controllante, in tali casi, non sarebbe sostanzialmente diverso da quello delle controllate. Ma, quale che sia, in termini generali, la plausibilità di una tale impostazione, non pare sostenibile che ne possa derivare lannullamento di qualsiasi differenza eventualmente esistente tra loggetto sociale enunciato nellatto costitutivo della società controllata ed in quello della controllante, al punto da implicare che un qualsiasi mutamento delloggetto sociale della controllata (anche in conseguenza di fusione con una società terza) si traduca in un analogo mutamento delloggetto della controllante, per tutti i possibili effetti giuridici che alla modificazione delloggetto medesimo possano di volta in volta essere connessi. Ne conseguirebbe la cancellazione di ogni differenza organizzativa e strutturale tra la società controllante e le sue controllate, in contrasto con lattuale assetto normativo della materia, in cui tali differenze viceversa permangono. come naturale portato della riconosciuta autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuna società.

Ciò non significa che, in singoli casi, un radicale mutamento delle partecipazioni detenute nel portafoglio di una società non possa riflettersi, in modo sostanziale, sulloggetto della medesima partecipante (come chiaramente si evince anche dal disposto dellarticolo 2361 Cc). Ma occorre concretamente valutare la composizione di quel portafoglio, il rapporto esistente tra la società partecipante e le partecipate, il tipo e la natura dellattività effettivamente svolta dalluna e dalle altre. Non è quindi certo sufficiente ‑ per affermare lesistenza di una modificazione sostanziale delloggetto dellattività della partecipante il mero fatto che una singola partecipazione totalitaria sia divenuta partecipazione di minoranza, quando oltre tutto si ignora anche quale fosse il peso relativo di detta partecipazione, rispetto ad altre facenti capo alla medesima società, e come sia poi costituito il residuo portafoglio delle partecipazioni da questultima detenute.

2.2.2. Ugualmente non condivisibile è laffermazione secondo cui si richiederebbe la forma dellassemblea straordinaria per adottare decisioni eventualmente implicanti un mutamento sostanziale delloggetto sociale.

Ammesso che un tale mutamento, nella specie, fosse prospettabile e si è però già visto che non è questo il caso ‑ si sarebbe semmai dovuto contestare la legittimità del contenuto della deliberazione assembleare in discorso, non certo il modo della sua adozione.

La prescrizione dellarticolo 2365 Cc, che riserva allassemblea straordinaria la competenza a deliberare sulle modificazioni dellatto costitutivo, è infatti da leggere in combinazione con il successivo articolo 2436, che disciplina il regime di pubblicità di siffatte deliberazioni, sullevidente presupposto che esse siano modificative del testo del contratto sociale (o dello statuto che ne forma parte integrante), della cui redazione aggiornata si impone appunto il deposito nel registro delle imprese.

Una deliberazione come quella in esame, che pacificamente non implicava modificazioni di tal fatta, ma semplicemente autorizzava gli amministratori della società a svolgere atti di loro competenza in vista della prospettata fusione di una società controllata (diversa, dunque, da quella della cui deliberazione assembleare si discute), era ovviamente priva di qualsiasi incidenza modificativa sullatto costitutivo della società controllante.

Corretta è dunque, laffermazione della corte perugina, secondo cui una deliberazione del genere di quella in questione non postula le forme dellassemblea straordinaria, dovendo ritenersi che tale peculiare procedimento di formazione e di espressione della volontà sociale sia richiesto solo quando si tratti di apportare vere e proprie modifiche allatto costitutivo, e non quando i soci siano semplicemente chiamati ad autorizzare gli amministratori al compimento di attività da essi prefigurate, solo implicitamente perciò valutandone anche la compatibilità con le preesistenti previsioni del contratto sociale.

2.2.3. Resta in ciò assorbito lesame del primo motivo di ricorso incidentale proposto ma solo in via

condizionata dalla società Ala.

3. Il secondo motivo del ricorso principale si ricollega ad una diversa censura che il ragioniere Tinaro aveva rivolto alla medesima deliberazione assembleare della Ala; lamentandone la illegittimità per indeterminatezza delloggetto.

Il socio opponente, in particolare, aveva ravvisato tale vizio nel fatto che in detta deliberazione fossero stati indicati in modo generico i termini della fusione progettata dalla società partecipata e non fosse stato specificato il relativo rapporto di cambio: ciò che ‑a suo dire ‑ sarebbe stato invece reso necessario dal disposto dellarticolo 18 dello statuto sociale, ove è prescritta lautorizzazione dellassemblea per la vendita o la permuta di azioni o quote di società controllate.

Anche questa censura è stata disattesa dalla corte dappello, la quale ha reputato al riguardo sufficiente il richiamo, operato nel testo dellimpugnata deliberazione, ai criteri di valutazione ed alla determinazione del rapporto di cambio fissati dal consiglio di amministrazione.

Il ricorrente assume, però, che tale giudizio sia frutto di un errore di interpretazione del citato articolo 18 dello statuto, a tenore del quale sarebbe stato necessario che lassemblea fissasse direttamente il rapporto di cambio della futura fusione.

3.1. Il dedotto motivo di ricorso, per come formulato, si rivela in parte inammissibile ed in parte infondato.

Non è dato, infatti, identificare nella prospettata doglianza un qualche errore nell applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali in cui la cotte di territoriale sarebbe incorsa; né lindicazione degli articoli del codice ipoteticamente violati, che figura nell intestazione del mezzo di ricorso. trova poi adeguato seguito nella successiva esposizione.

Il ricorrente, viceversa, sembra muovere dal presupposto che la deliberazione assembleare impugnata sia invalida non già per violazione di legge, bensì per violazione di uno specifico articolo dellatto costitutivo della società (o dello statuto, che ne forma parte integrante). Assume che tale articolo (larticolo 18) imponeva di enunciare in modo specifico nella deliberazione il rapporto di cambio della progettata fusione e ne deduce che la corte dappello ‑ la quale invece ha ritenuto che fosse sufficiente il rinvio operato ai criteri

di massima indicati nel progetto degli amministratori, senza prendere in considerazione la riferita disposizione statutaria avrebbe male interpretato detto articolo.

Senonché linterpretazione di atti negoziali, qual è ovviamente latto costitutivo dì una società, è compito specifico ed esclusivo del giudice di merito, e può interessare in sede di legittimità unicamente sotto il profilo di eventuali vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in cui quel giudice sia eventualmente incorso. La denuncia in cassazione di tali vizi, ai sensi dellarticolo 360, n. 5, Cpc, presuppone però necessariamente che il ricorrente fornisca tutti gli elementi necessari al giudice di legittimità per valutare se ed in qual misura il punto della controversia su cui la motivazione del giudice di merito sarebbe carente sia davvero decisivo. Né basta, a tal fine, lindicazione di un elemento di fatto o negoziale che quel giudice abbia omesso di considerare, dovendosi, da parte del ricorrente, dimostrare anche la decisività di quellelemento.

Ora il ricorrente, come sè detto, dopo aver riportato compiutamente il testo della deliberazione assembleare impugnata (che, di per sé, non denuncia alcun apparente vizio di legittimità), riferisce un passo del citato articolo 18 dello statuto, ove si prescrive lautorizzazione dellassemblea per la vendita o la permuta delle azioni di società controllate, e ne deduce come evidente che il rispetto di tale disposizione statutaria avrebbe imposto di indicare in modo definitivo e specifico, nellimpugnata deliberazione assembleare, il rapporto di cambio in base al quale si intendeva procedere alla fusione per incorporazione della controllata Ala Sud in una diversa società. Nulla però consente di condividere un tale assunto, perché la lettura della disposizione statutaria in questione, come riferita nel ricorso (anche ove si volesse dare per acquisita lequiparazione della figura della fusione di società con quella della vendita o permuta delle azioni delle società interessate), non pone in luce alcun riferimento al grado di specificità dellautorizzazione assembleare in proposito richiesta e non consente di stabilire se davvero tale autorizzazione avrebbe dovuto riguardare anche il prezzo a cui le azioni sarebbero state cedute (o cambiate, in caso di fusione). Né il ricorrente fornisce, o assume di aver fornito al giudice di merito, elementi che valgano a persuadere della necessità logica di una diversa e più stringente interpretazione di quellarticolo dello statuto, tali per cui lo stesso giudice di merito avrebbe dovuto diffusamente motivare il giudizio di irrilevanza da lui implicitamente manifestato in ordine a detto articolo.

4. Il terzo motivo del ricorso principale riguarda il regime delle spese processuali e si articola in tre

censure diverse.

Avrebbe errato la corte dappello nel liquidare le sole spese del precedente giudizio di legittimità e di quello di rinvio, trascurando di occuparsi delle spese dei due precorsi gradi di giudizio; avrebbe errato nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese del precedente giudizio di legittimità, in cui egli era risultato vittorioso; avrebbe infine errato nella liquidazione delle spese dei giudizio di rinvio in modo tale da implicare un importo di spese vive del tutto non corrispondente alla realtà.

Gli indicati tre profili di doglianza vanno esaminati separatamente, segnalando però sin dora che il primo di essi è connesso con il secondo motivo del ricorso incidentale della società Ala, ugualmente volto a censurare la mancata considerazione. ad opera del giudice di rinvio, delle spese dei due originari gradi del giudizio. Perciò lo si prenderà in esame per ultimo.

4.1. È infondata la doglianza del ricorrente principale in tema di condanna alle spese del precedente giudizio di legittimità, che ha dato luogo al rinvio della causa alla Corte dappello di Perugia.

La soccombenza, infatti, devessere valutata non in relazione al singolo grado di giudizio, ma con riferimento allesito complessivo della lite, che in questo caso è stato indiscutibilmente sfavorevole per il ragioniere Tinaro. Si giustifica perciò la sua condanna alla rifusione anche delle spese dei gradi intermedi di giudizio, ivi compreso il precedente grado di legittimità.

4.2. Inammissibile è, invece la censura concernente il rimborso di spese vive, che si lamenta essere state computate in eccesso rispetto a quelle effettivamente sostenute dalla controparte. Censura non sorretta da specifiche e puntuali indicazioni, in ordine allentità effettiva delle spese asseritamente mal liquidate, che consentano al giudice di legittimità di apprezzare leventuale errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale.

4.3. Resta da dire della mancata liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio anteriori alla precedente pronuncia di cassazione.

4.3.1. Sotto questo profilo il ricorso principale appare, peraltro, inammissibile, perché proveniente da chi, allesito del giudizio di rinvio, è risultato del tutto soccombente, rispetto allintero processo. e non ha quindi interesse a dolersi della mancata pronuncia su una parte delle spese processuali, che ha certo sostenuto, ma delle quali in nessun caso avrebbe titolo per pretendere il rimborso.

4.2. È invece sorretta da adeguato interesse la contrapposta doglianza della ricorrente incidentale, vittoriosa allesito del giudizio di rinvio e che, tuttavia, si è vista negare la pronuncia in ordine al richiesto rimborso dei primi due gradì; pronuncia che la Corte dappello di Perugina aveva invece il compito di formulare in virtù della delega al riguardo conferitale nella sentenza di cassazione con rinvio.

5. La sentenza in questa sede impugnata devessere quindi cassata, in accoglimento del dedotto motivo di ricorso incidentale, unicamente sotto il profilo da ultimo considerato.

Non occorre, tuttavia, rinviare ulteriormente la causa al giudice di merito solo per questo aspetto. Infatti, la liquidazione delle spese del processo, anche per gradi pregressi, è tra i compiti istituzionalmente non estranei allambito del giudizio di legittimità, in ordine ai quali è dunque senzaltro possibile provvedere direttamente, in applicazione dellarticolo 384, comma 1, Cpc, così integrando su questo solo punto la sentenza di rinvio, destinata per il resto a rimanere ferma.

Vi si provvede, dunque, secondo il principio della soccombenza, come indicato in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite, alla sua complessità ed allattività processuale concretamente spiegata dalle parti.

Consequenziale è la condanna del ricorrente anche alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, del pari liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte, riuniti i ricorsi:

rigetta il ricorso principale, con conseguente assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale;

dentale;

2) accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale;

3) cassa limpugnata sentenza, in relazione alla censura accolta;

4) provvedendo anche ai sensi dellarticolo 384, comma 1, Cpc, condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 3.012,00 (tremiladodici), di cui 367,78 per esborsi, 836,66 per diritti e 1.807,56 per onorari (oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge), di quelle del giudizio dappello, liquidate in complessivi euro 3.213 (tremiladuecentotredici) , di cui 264,42 per esborsi, 1.140,02 per diritti e 1.807,56 per onorari (oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge);

5) condanna il medesimo ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.