Assicurazione ed Infortunistica
Sinistro stradale: quale accertamento in caso di “microlesioni”?
Torniamo a distanza di un paio di anni a discutere delle modalità attraverso le quali è possibile accertare il danno da lesioni micropermanenti subito dalla vittima di sinistro stradale ai fini del risarcimento.
Il caso: si discute se il danno biologico per lesioni di lieve entità debba essere riscontrato solo attraverso l’esame strumentale ovvero anche mediante l’esame medico.
Si pensi, ad esempio, al classico caso della lesione del rachide cervicale (c.d. colpo di frusta) a seguito di un tamponamento.
Il tema è stato a lungo oggetto di dibattito ed è molto attuale in quanto le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità sono le più numerose. Nonostante il loro modesto contenuto economico assumono quindi grande rilevanza per la gestione del sistema assicurativo posto che comportano ingenti costi collettivi.
I riferimenti normativi: – art. 32 comma 3 ter Legge n. 27/2012 che ha modificato il comma 2 dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni aggiungendovi il seguente periodo “in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”; – art. 32 comma 3 quater Legge n. 27/2012 stabilisce invece che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
Entrambe le norme stabiliscono dunque che l’accertamento del danno può avvenire con l’esame obiettivo (criterio visivo) oppure con l’esame clinico o con gli esami strumentali.
In particolare l’art. 32 comma 3 quater Legge n. 27/2012 grava di maggiore responsabilità il ruolo del medico legale, il quale deve applicare in maniera corretta e rigorosa tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona.
La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema a favore della vittima del sinistro stradale che ha riportato lesioni di lieve entità stabilendo che “la prova del danno non va fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale” (Cass. Civ., sez. II, 19.01.2018 n. 1272 e Cass. Civ., sez. III, 8.02.2019 n. 5820).
In molti casi il danno biologico permanente per lesioni di lieve entità derivate da sinistro stradale va risarcito solo a seguito di accertamento strumentale che risulterà lo strumento decisivo per il consulente del giudice.
In altri casi invece – alla luce dei principi espressi dalle pronunce richiamate – il danno di cui si discute va risarcito, ove accertato in sede di visita medico legale, anche in assenza di esami strumentali.
L’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà dunque ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.
Il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista saranno elementi fondamentali per rassegnare al giudice una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile.
Avv. Alessandra Castorio