Civile

Monday 18 July 2005

Sinistri stradali. L’ assicurazione deve sempre pagare le spese legali in caso di definizione stragiudiziale Cassazione – Sezione terza civile -sentenza 28 aprile-31 maggio 2005, n. 11606

Sinistri stradali. Lassicurazione deve sempre pagare le spese legali in caso di definizione stragiudiziale

Cassazione Sezione terza civile sentenza 28 aprile-31 maggio 2005, n. 11606

Presidente Giuliano relatore Malzone

Pm Fuzio conforme ricorrente Cattolica Assicurazioni Srl controricorrente Petrini

Svolgimento dal processo

  Con citazione 17 luglio 2001 Petrini Antonio, deducendo che a seguito del sinistro stradale verificatosi tra lauto di sua proprietà e quella di Severino Vincenzo, assicurata con la Cattolica Assicurazioni Spa, avvenuto in Roma in data 2 marzo 2001 e consistito nel tamponamento a tergo della sua autovettura ad opera di quella del Severini, la Cattolica Assicurazioni Spa gli aveva erogato, a titolo risarcitorio, la somma di lire 1.736.000, non comprensiva degli interessi e della svalutazione, omettendo di corrispondergli gli onorari stabiliti per legge allavvocato cui aveva affidato la relativa pratica, conveniva in giudizio costoro, avanti il giudice di pace di Roma, per ivi sentirli condannare al pagamento delle residue spettanze.

I convenuti, costituitisi, contestavano lavversa pretesa, eccependo, con esclusione della questione relativa alle spese legali, lintervenuta transazione sulle ulteriori avverse pretese.

In particolare contestavano che fosse dovuto il pagamento delle spese legali extraprocessuali, sostenendo che la fattíspecie originaria della procedura per il risarcimento del danno prevista dallarticolo 22 legge 990/69 aveva subito modificazioni con lintroduzione della disposizione di cui allarticolo 5 della legge 57/2001, che, spostando la decorrenza del termine dilatorio dei 60 giorni dalla richiesta generica di risarcimento a quello della comunicazione allassicuratore del giorno, dellora e del luogo disponibili per lispezione del veicolo danneggiato, mirava a concedere allassicuratore uno spatium deliberandi, per procedere al bonario ristoro del danno, al precipuo fine di evitargli ulteriori costì, quali, appunto, quelli derivanti dallesercizio dellazione giudiziaria per il risarcimento del danno.

Il giudice adito, con sentenza 11596/02, depositata il 5 aprile 2002, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti a corrispondere allattore la somma di euro 300,00 quale rimborso delle spese legali extragiudiziali con interessi legali dalla sentenza al soddisfo, ritenendo le altre pretese coperte dallaccordo transattivo; compensava tra le parti le spese del giudizio.

Per la cassazione della decisione ricorre la Cattolica Ass.ni spa esponendo due motivi, cui resiste con controricorso il Petrini. Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della legge processuale di cui al disposto dellarticolo 22 legge 990/69 e degli articoli 90 e 91 Cpc, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si contesta la legittimità dellavvenuta liquidazione delle spese sostenute dalla parte per lassistenza legale nella fase stragiudiziale e si sostiene che le indicate norme limitano la ripetibilità a carico della parte soccombente alle sole spese determinate dal processo:

Dal tenore delle menzionate norme doveva discendere il principio della non risarcibilità automatica delle anzidette spese stragiudizìali, e ciò perché essendo lintervento di un legale necessario per legge solo nella fase processuale, giusto quanto disposto dagli articoli 83 e segg. Cpc, solo per tale fase il legislatore aveva individuato una giustificazione al rimborso della relativa spesa in favore della parte vittoriosa, essendo stata la stessa determinata da un obbligo di legge e non da una mera facoltà come quella del soggetto che scelga di rivolgersi ad un legale per una qualsiasi assistenza stragiudiziale.

Tale principio trova anche esplicita conferma del 20 comma dellarticolo1227 Cc (come richiamato dallarticolo 2056 Cc) che, nel disciplinare in via generale il concorso causale del creditore nella determinazione del danno, testualmente dispone che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando lordinaria diligenza.

Per tutti i ricordati risvolti tale aspetto della vertenza, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato del tutto ignorato dal giudice di pace che, nellaccogliere lavversa pretesa, sia pure limitatamente alle spese legali, non avrebbe minimamente motivato in ordine alla questione se e per quale ragione le spese legali dovevano essere riconosciute al danneggiato.

Il motivo è infondato. Ed invero, la critica a tale punto della decisione poggia sul convincimento che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non considera che nulla vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa subordinare lesercizio dei diritti a controlli o condizioni, che non sono affatto estranei al processo, ma mirano a delimitarne il thema decidendum in contraddittorio fra le parti (Corte Costituzionale 63/1977).

Tuttavia, nel prevedere le eccezioni alla regola generale, il legislatore deve rispettare il fondamentale principio di uguaglianza delle parti e il correlativo diritto di difesa, garantito dallarticolo 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto.

E ciò che accade nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale.

Esso inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato allassicuratore dellauto del presunto danneggiante, al fine di consentire fra le parti una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conseguire leventuale composizione bonaria della vertenza.

Non è dubbio che lattuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale i composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per ladempimento delle relative formalità. Tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente, vale, però, a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il tema della decisione, che è quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato.

Vale allora considerare che lintervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dallarticolo 5.ultimo comma legge 57/2001 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di Cassazione (Cassazione 11090/98 in Giust.Civ. 1999.1.422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia,quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che listituto assicuratore non solo è economicamente più forte,ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia.

Va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge 990/69 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito.di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui si contesta sotto il profilo motivazionale e la violazione di legge leccessività della somma liquidata per le spese legali del procedimento ex articolo22 della menzionata legge, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che il giudice di pace ha dato contezza della sua decisione e, a un tempo, la contestazione del quantum debeatur, a tale titolo, non è suscettibile di esame in sede di legittimità della decisione presa nel giudizio di equità necessario, in quanto le asserite violazioni delle tariffe professionali degli avvocati costituiscono norme di carattere sostanziale. (Cassazione 1185/03; 10363/00).

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte costituita Petrini Antonio.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di Petrini Antonio, resistente costituitosi.