Lavoro e Previdenza

Wednesday 30 July 2003

Sicurezza sul lavoro. Modificati i requisiti personali per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori. DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.195

Sicurezza sul lavoro. Modificati i requisiti personali per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacita’ e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39. (GU n. 174 del 29-7-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l’anno

2001, ed in particolare l’articolo 21;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 19 giugno 2003;

Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del

Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i

Ministri  dell’economia  e  delle finanze, degli affari esteri, della

giustizia,  della salute, delle attivita’ produttive, per la funzione

pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1.  Al comma 1, lettera e), dell’articolo 2 del decreto legislativo

19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole:

«attitudini  e  capacita’  adeguate»  sono sostituite dalle seguenti:

«delle  capacita’  e  dei requisiti professionali di cui all’articolo

8-bis».

2.  Al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e

capacita’  adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita’

e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis».

3. Al comma 8, dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre

1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole: «attitudini e

capacita’ adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita’ e i

requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis».

Art. 2.

Inserimento dell’art. 8-bis dopo l’articolo 8

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1.  Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:

«Art.  8-bis  (Capacita’  e requisiti professionali degli addetti e

dei  responsabili  dei  servizi di prevenzione e protezione interni o

esterni).  –  1.  Le  capacita’  ed  i  requisiti  professionali  dei

responsabili  e  degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione

interni  o  esterni  devono  essere  adeguati  alla natura dei rischi

presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative.

2.  Per  lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui

al  comma  1, e’ necessario essere in possesso di un titolo di studio

non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere

inoltre  in  possesso  di  un  attestato  di  frequenza, con verifica

dell’apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione adeguati alla

natura  dei  rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro e relativi alle

attivita’ lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano  sono  individuati  gli  indirizzi  ed i requisiti minimi dei

corsi.

3.  I  corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle

regioni   e   province   autonome,  dalle  universita’,  dall’ISPESL,

dall’INAIL,   dall’Istituto   italiano   di   medicina  sociale,  dal

Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della

difesa   civile,   dall’amministrazione  della  Difesa,  dalla  Scuola

superiore   della   pubblica   amministrazione,   dalle  associazioni

sindacali  dei  datori  di  lavoro o dei lavoratori o dagli organismi

paritetici.  Altri  soggetti  formatori possono essere individuati in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4.  Per  lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio

prevenzione  e  protezione,  oltre ai requisiti di cui al comma 2, e’

necessario   possedere   un  attestato  di  frequenza,  con  verifica

dell’apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione in materia di

prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura ergonomica e

psico-sociale,  di  organizzazione e gestione delle attivita’ tecnico

amministrative  e  di  tecniche  di  comunicazione  in  azienda  e di

relazioni sindacali.

5.  I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi di prevenzione e

protezione  sono  tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo

indirizzi  definiti  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

6.  Coloro  che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria

della  sicurezza  e  protezione”  o  di  “Scienze  della  sicurezza e

protezione”  o  di  “Tecnico  della  prevenzione  nell’ambiente e nei

luoghi  di  lavoro”  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi  di

formazione di cui al comma 2.

7. E’ fatto salvo l’articolo 10.

8.  Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma

3,  organizzano  i  corsi  di formazione secondo tariffe, determinate

sulla  base  del  costo  effettivo del servizio, da stabilire, con le

relative modalita’ di versamento, con decreto del Ministro competente

per  materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

9.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  presente  decreto,

organizzano   i   corsi   di  formazione  nei  limiti  delle  risorse

finanziarie   proprie   o   con   le   maggiori   entrate   derivanti

dall’espletamento di dette attivita’ a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni

ai  corsi  di  formazione di cui al presente articolo e’ disposta nei

limiti  delle  risorse  destinate  dalla  legislazione  vigente  alla

formazione del personale medesimo.».

Art. 3.

Norma transitoria e clausola di cedevolezza

1.  Possono  svolgere  l’attivita’ di addetto o di responsabile del

servizio  di  prevenzione  e  protezione  coloro  che  dimostrino  di

svolgere l’attivita’ medesima, professionalmente o alle dipendenze di

un  datore  di  lavoro,  da  almeno sei mesi dalla data di entrata in

vigore  del  presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire

un  attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all’articolo

2,  primo  capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

2. Fino all’istituzione dei corsi di formazione di cui all’articolo

2,  primo capoverso, comma 2, possono svolgere l’attivita’ di addetto

o  di  responsabile  del  servizio di prevenzione e protezione coloro

che,  in  possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di

istruzione   secondaria   superiore,  abbiano  frequentato  corsi  di

formazione  organizzati  da  enti  e  organismi  pubblici  o da altri

soggetti  ritenuti  idonei  dalle  regioni.  Tali corsi devono essere

rispondenti  ai  contenuti minimi di formazione di cui all’articolo 3

del  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del

Ministro  della  sanita’  in  data  16 gennaio 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

3.  In  relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma

della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie

di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di

Trento  e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi,

con  riferimento  al  requisiti  e capacita’ dei responsabili e degli

addetti  ai  servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della

Corte  di  giustizia  della  Comunita’  europea del 15 novembre 2001,

nella  causa  n.  49/00,  si  applicano  sino alla data di entrata in

vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia

autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall’ordinamento

comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente

decreto.

Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara’

inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

dei Ministri

Buttiglione,  Ministro per le politiche

comunitarie

Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle

politiche sociali

Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

delle finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano,   Ministro   delle   attivita’

produttive

Mazzella,   Ministro  per  la  funzione

pubblica

La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari

regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli