Lavoro e Previdenza

Monday 14 April 2003

Sicurezza sul lavoro. La Corte di Giustizia Europea bacchetta l’ Italia.Sentenza 10 aprile 2003

Sicurezza sul lavoro. La Corte di Giustizia Europea bacchetta lItalia

Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Sesta Sezione

Sentenza 10 aprile 2003

Inadempimento di uno Stato – Direttiva 89/655/CEE – Trasposizione incompleta

Nella causa C-65/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Aresu, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire nell’ordinamento interno i requisiti minimi vincolanti e, quindi, non garantendo la protezione dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, e dell’allegato I, punti 2.1, sesta frase, 2.2, seconda frase, 2.3, dalla seconda alla quarta frase, e 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393, pag. 13), come modificata dalla direttiva del Consiglio 5 dicembre 1995, 95/63/CE (GU L 335, pag. 28),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mischo

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire nell’ordinamento interno i requisiti minimi vincolanti e, quindi, non garantendo la protezione dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, e dell’allegato I, punti 2.1, sesta frase, 2.2, seconda frase, 2.3, dalla seconda alla quarta frase, e 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393, pag. 13), come modificata dalla direttiva del Consiglio 5 dicembre 1995, 95/63/CE (GU L 335, pag. 28; in prosieguo: la «direttiva 89/655»).

Ambito normativo

Normativa comunitaria

2.

L’art. 4, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/655 dispone quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 3, il datore di lavoro deve procurarsi e/o usare:

a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell’impresa e/o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino:

(…)

ii) i requisiti minimi previsti nell’allegato I, sempreché nessun’altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

b) attrezzature di lavoro [che], già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa e/o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell’allegato I».

3.

Il punto 2.1 dell’allegato I della direttiva 89/655 dispone, al suo terzo comma, cioè alla sue frasi quarta, quinta e sesta:

«Se necessario, dal posto di comando principale, l’operatore deve essere in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d’avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro».

4.

L’allegato I, punto 2.2, della direttiva 89/655 recita:

«La messa in moto di un’attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

– per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,

– per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.)1,

salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione».

5.

Ai sensi dell’allegato I, punto 2.3, della detta direttiva:

«Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l’arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l’attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l’attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta».

6.

Quanto alle protezioni ed ai sistemi protettivi per gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro che presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, il detto allegato, punto 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, dispone quanto segue:

«Le protezioni ed i sistemi protettivi:

(…)

– non devono provocare rischi supplementari,

– non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,

– devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,

– non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro,

(…)».

Normativa nazionale

7.

L’art. 2087 del codice civile italiano recita:

«L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

8.

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sull’attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro (GURI n. 265 del 12 novembre 1994, Supplemento ordinario n. 141, pag. 5), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (GURI n. 104 del 6 maggio 1996, Supplemento ordinario n. 75, pag. 5; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 626/94»), dispone, al suo art. 4, n. 5, quanto segue:

«Il datore di lavoro, il dirigente, e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all’art. 1 [ossia tutti i settori di attività privati o pubblici, salvo le eccezioni previste], nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

(…)

b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione».

9.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (GURI n. 158 del 12 luglio 1955, Supplemento ordinario, pag. 3), come modificato dai decreti legislativi n. 626/94, nella versione del 19 settembre 1994, e n. 242 del 19 marzo 1996 (in prosieguo: il «DPR n. 547/55»), dispone, ai suoi artt. 43, 44, 48, 49, 69, 71, 77, 80, 133, 157, 165, 209, 220 e 374, quanto segue:

«Articolo 43

Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.

La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.

Articolo 44

I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento.

(…)

Articolo 48

E’ vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Articolo 49

E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o

registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

(…)

Articolo 69

Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l’arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

(…)

Articolo 71

Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere l’organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l’arresto nel più breve tempo possibile.

(…)

Articolo 77

I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.

(…)

Articolo 80

Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di metter in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto.

(…)

Articolo 133

I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l’arresto immediato dei cilindri avente l’organo di comando conformato e disposto in modo che l’arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.

Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.

(…)

Articolo 157

Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta l’arresto immediato della macchina in caso di necessità.

(…)

Articolo 165

Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare l’arresto automatico della macchina per semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il pianomobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.

(…)

Articolo 209

Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell’apparecchio.

(…)

Articolo 220

I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.

Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell’impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tale caso è vietato l’uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.

In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza, devono essere sottoposti a verifica mensile.

(…)

Articolo 374

(…)

Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.

(…)».

Procedimento precontenzioso

10.

Considerando che la direttiva 89/655 non era stata integralmente trasposta nel diritto italiano entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato la Repubblica italiana ingiungendole di presentare le sue osservazioni, in particolare per quanto riguarda i requisiti minimi di cui all’allegato I della detta direttiva, il 4 agosto 1999 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale tale Stato membro veniva invitato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

11.

La Repubblica italiana si è astenuta dal rispondere a tale parere. Poiché l’esame della normativa comunicata da parte delle autorità italiane all’inizio del procedimento precontenzioso aveva condotto la Commissione a considerare che la direttiva 89/655 non era stata trasposta in modo soddisfacente, essa ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Sul ricorso

12.

Dopo aver preso atto delle osservazioni formulate dalla Repubblica italiana nel suo controricorso, la Commissione ha rinunciato a far valere l’addebito attinente all’allegato I, punto 2.3, seconda frase, della direttiva 89/655.

Sulla mancata trasposizione dell’allegato I, punto 2.1, sesta frase, della direttiva 89/655

Argomenti delle parti

13.

Il governo italiano sostiene di aver trasposto l’allegato I, punto 2.1, sesta frase, della direttiva 89/655 con l’art. 80 del DPR n. 547/55.

14.

Secondo il governo italiano la Commissione sottovaluta il nesso esistente, nell’allegato I, punto 2.1, della direttiva 89/655, fra le tre frasi che costituiscono il terzo comma di tale disposizione. La frase alla quale fa riferimento la Commissione per far valere l’inadempimento, cioè la sesta frase del detto punto, rappresenterebbe il complemento delle prime due, essendo stata integrata nel detto comma come terza ed ultima frase, ed avrebbe, pertanto, la funzione di precisare quali devono essere il senso e lo scopo dell’avvertimento prescritto dalla seconda frase di tale comma.

15.

L’art. 80 del DPR n. 547/55 riguarderebbe macchine alle quali sono addetti più lavoratori (persone esposte) non perfettamente visibili da colui che ha il compito di mettere in moto le macchine. Ora, secondo il governo italiano, è a queste ultime che si riferisce l’allegato I, punto 2.1, terzo comma, della direttiva 89/655 quando menziona attrezzature dotate di un «posto di comando principale»; così facendo, essofarebbe necessariamente riferimento ad attrezzature configurate in modo da richiedere più postazioni di lavoro o di comando, cioè quelle di fatto considerate dall’art. 80 del DPR n. 547/55.

16.

Il governo italiano sottolinea che l’avvertimento previsto da tale articolo non è un generico avviso, bensì un segnale acustico «convenuto». Esso sostiene che tale segnale informa le persone esposte dell’inizio di una procedura che, entro tempi noti e congruenti con le caratteristiche di pericolosità delle evenienze da essa determinate, porta all’effettiva messa in moto dell’attrezzatura di lavoro. Grazie alla conoscenza dei detti tempi le persone esposte potrebbero sottrarsi ai rischi corrispondenti, se le operazioni di avvertimento vengono effettuate correttamente.

17.

Secondo il detto governo non potrebbe essere accolta una lettura dell’allegato I, punto 2.1, sesta frase, della direttiva 89/655 avulsa dalla quarta e dalla quinta frase dello stesso punto.

18.

La Commissione fa valere che il governo italiano si basa su una premessa palesemente erronea presupponendo che l’esigenza di avvertimento, di cui si lamenta il mancato recepimento, abbia la funzione di «precisare quali devono essere il senso e lo scopo dell’avvertimento sonoro» previsto per la messa in moto nel caso in cui l’operatore non sia in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose. Non sarebbe corretto affermare che l’allegato I, punto 2.1, sesta frase, della direttiva 89/655 è una sorta di complemento delle frasi quarta e quinta dello stesso punto e tale norma non rappresenterebbe neanche una precisazione del contenuto delle dette frasi. Al contrario, secondo la Commissione è proprio tale sesta frase che, attraverso la possibilità per la persona esposta di sottrarsi rapidamente al rischio, svolge il ruolo qualificante di esigenza fondamentale da rispettare imperativamente.

19.

La Commissione sottolinea che l’art. 80 del DPR n. 547/55 prevede solamente la necessità del «segnale acustico convenuto». Esso rappresenterebbe così una trasposizione non dell’allegato I, punto 2.1, sesta frase, della direttiva 89/655, bensì della quinta frase di quest’ultimo. Se la detta sesta frase non venisse efficacemente recepita, si potrebbe facilmente incorrere in casi in cui gli eventuali segnali di avvertimento relativi alla messa in moto o all’arresto delle attrezzature di lavoro risultano insufficienti per permettere ai lavoratori di mettersi rapidamente in salvo. L’esigenza secondo cui questi ultimi devono avere la possibilità di sottrarsi rapidamente a situazioni di rischio mancherebbe completamente nella normativa italiana. Quest’ultima prevederebbe il solo obbligo del «segnale acustico convenuto». La Commissione ritiene che un siffatto obbligo sia insufficiente a colmare la grave lacuna risultante dalla mancata previsione di un’esigenza generalizzata riguardante la possibilità pratica per gli interessati di sottrarsi con celerità ai rischi.

Giudizio della Corte

20.

Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, in caso di trasposizione di una direttiva nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l’ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenze 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-499, punto 9, e 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3541, punto 17).

21.

Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare se le disposizioni dell’ordinamento italiano siano tali da soddisfare le condizioni poste dalla direttiva 89/655.

22.

Ai sensi del requisito minimo previsto all’allegato I, punto 2.1, sesta frase, della direttiva 89/655, nelle zone pericolose «[l]a persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro». Tale esigenza si aggiunge alla necessità di prevedere un «segnale d’avvertimento sonoro e/o visivo» derivante dalla quinta frase del detto punto 2.1.

23.

Nel caso di specie, se la necessità di far precedere l’avviamento di macchine complesse da un «segnale acustico convenuto», prevista all’art. 80 del DPR n. 547/55, costituisce una trasposizione dell’allegato I, punto 2.1, quinta frase, della direttiva 89/655, tale disposizione non soddisfa invece le condizioni poste dalla sesta frase dello stesso punto.

24.

Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’allegato I, punto 2.1, sesta frase, della direttiva 89/655.

Sulla mancata trasposizione dell’allegato I, punto 2.2, seconda frase, della direttiva 89/655

Argomenti delle parti

25.

Il governo italiano sostiene di avere trasposto l’allegato I, punto 2.2, seconda frase, della direttiva 89/655 con l’art. 77 del DPR n. 547/55.

26.

Secondo tale governo, il detto articolo esige in sostanza che, da una lato, sulla macchina vi sia un dispositivo (cioè un complesso coordinato di elementi fisici finalizzato all’ottenimento di un determinato risultato) per comandare l’avviamento, composto da un organo (quello sul quale l’operatore deve esercitare fisicamente il comando) che, per conformazione fisica e dislocazione sulla macchina, sia tale da nondeterminare azionamenti fisici accidentali e da un sistema «logico» di attuazione che impedisca «funzionalmente» la rimessa in moto non voluta.

27.

Il governo italiano sostiene che l’art. 77 del DPR n. 547/55 raggiunge gli stessi obiettivi definiti all’allegato I, punto 2.2, prima frase, della direttiva 89/655. Infatti, da una lato, la detta disposizione nazionale imporrebbe in negativo (che siano evitati avviamenti accidentali) ciò che la direttiva chiede in positivo (l’esecuzione di un’azione volontaria) e, dall’altro, rappresenterebbe una disposizione a carattere assolutamente generale, non essendo limitata agli specifici casi individuati dalla seconda frase del detto punto 2.2.

28.

La Commissione fa valere che l’art. 77 del DPR n. 547/55 si riferisce, in termini molto vaghi e generali, alla localizzazione dei comandi sulle macchine, mentre la direttiva 89/655 stabilisce l’esigenza dell’azione volontaria per la rimessa in moto o per la modifica delle condizioni di funzionamento di una macchina. La disposizione italiana e quella comunitaria avrebbero quindi contenuti diversi e non coincidenti e lo scopo di quest’ultima non sarebbe perseguito dalla prima con tutta l’efficacia necessaria. Rammentando la sentenza 9 aprile 1987 (causa 363/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 1733, punto 7), la Commissione considera l’art. 77 del DPR n. 547/55 troppo vago e di carattere troppo generale per ben recepire il livello minimo di tutela stabilito dalla direttiva 89/655. Pretendere di recepire una specifica esigenza di tutela come quella indicata nell’allegato I, punto 2.2, seconda frase, di tale direttiva con una disposizione di carattere generale come quella di cui al detto art. 77 le appare insoddisfacente, in quanto vi è il rischio di un serio pregiudizio per la sicurezza effettiva dei lavoratori interessati. Di conseguenza, questi ultimi non sarebbero posti in grado di conoscere appieno i loro diritti e di farli valere dinanzi al giudice competente.

Giudizio della Corte

29.

Secondo il requisito minimo previsto all’allegato I, punto 2.2, seconda frase, della direttiva 89/655, la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo che questa rimessa in moto o questa modifica di velocità non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

30.

Nel caso di specie, l’art. 77 del DPR n. 547/55 prevede che i comandi di avviamento delle macchine devono essere disposti in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere dotati di dispositivi idonei a svolgere la stessa funzione.

31.

Tale disposizione di carattere generale non traspone in modo sufficientemente chiaro e preciso i requisiti specifici previsti all’allegato I, punto 2.2, seconda frase, della direttiva 89/655. In particolare essa non fa alcuna allusione alla modifica rilevante delle condizioni di funzionamento della macchina.

32.

Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’allegato I, punto 2.2, seconda frase, della direttiva 89/655.

Sulla mancata trasposizione dell’allegato I, punto 2.3, terza e quarta frase, della direttiva 89/655

Argomenti delle parti

33.

Il governo italiano asserisce di aver trasposto l’allegato I, punto 2.3, terza e quarta frase, della direttiva 89/655 con gli artt. 69 e 71, redatti in modo assolutamente generale, nonché con gli artt. 133, 157, 165, 209 e 220 del DPR n. 547/55.

34.

Secondo il governo italiano l’art. 69 del DPR n. 547/55 dispone che, nel caso in cui sussistano rischi a causa dell’impossibilità di conseguire altrimenti una protezione efficace o una segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure, come l’impiego di attrezzi idonei, alimentatori automatici o dispositivi supplementari ai dispositivi normali per l’arresto della macchina, considerato che le prime misure sono dirette a eliminare il rischio e le seconde a ridurlo.

35.

L’art. 71 del DPR n. 547/55 conterrebbe disposizioni ancor più restrittive non solo per quanto riguarda la presenza del dispositivo di arresto della macchina in movimento, ma anche rispetto alla localizzazione del sistema di comando ed alle caratteristiche della frenatura che deve essere ottenuto dopo l’avvio del dispositivo.

36.

Il governo italiano sostiene che gli artt. 133, 157, 165, 209 e 220 del DPR n. 547/55 concretizzano in misura ancora maggiore il principio definito dall’allegato I, punto 2.3, seconda frase, della direttiva 89/655, modulandolo in rapporto allo specifico rischio presente sulle macchine di volta in volta considerate da tali disposizioni.

37.

Secondo la Commissione nessuna delle disposizioni fatte valere dal governo italiano garantisce la trasposizione dell’allegato I, punto 2.3, terza e quarta frase, della direttiva 89/655. Essa sostiene che tale direttiva ha optato, in materia, per una soluzione che comporta esigenze tecniche dettagliate, idonee a coprire ogni tipo di rischio, e impone agli Stati membri di recepirle con un grado elevato di precisione e puntualità, per evitare ogni ambiguità in sede di applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. Ad avviso della Commissione le disposizioni nazionali italiane non possono essere considerate conformi alle esigenze di chiarezza e di precisione richieste per un corretto recepimento delle dette frasi terza e quarta.

Giudizio della Corte

38.

Secondo i requisiti minimi previsti all’allegato I, punto 2.3, terza e quarta frase, della direttiva 89/655, l’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto; ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

39.

Nel caso di specie, nessuna delle disposizioni nazionali fatte valere dalla Repubblica italiana menziona tali esigenze tecniche specifiche. Le dette disposizioni recepiscono solo l’allegato I, punto 2.3, prima e seconda frase, della direttiva 89/655.

40.

Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’allegato I, punto 2.3, terza e quarta frase, di tale direttiva.

Sulla mancata trasposizione dell’allegato I, punto 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 89/655

Argomenti delle parti

41.

Il governo italiano asserisce di avere recepito l’allegato I, punto 2.8, seconda frase, dal terzo al quinto trattino, della direttiva 89/655 con una disposizione a carattere generale, cioè l’art. 374, secondo comma, del DPR n. 547/55, la cui violazione è penalmente sanzionata, e con quattro disposizioni specifiche di quest’ultimo, cioè gli artt. 43, 44, 48 e 49.

42.

Inoltre, il governo italiano sostiene che, in materia di sicurezza, l’applicazione nell’ordinamento giuridico nazionale delle disposizioni della normativa ordinaria, come i decreti emanati nel tempo in materia di prevenzione degli infortuni, costituisce solo il livello minimo di adempimento richiesto ai datori di lavoro, ai quali è rivolta la detta normativa, di modo che, al di sotto di tale livello, la condotta di questi ultimi integra una fattispecie di reato. Tale principio sarebbe stato sancito dall’art. 2087 del codice civile italiano e sarebbe ripreso altresì all’art. 4, n. 5, lett. b), del decreto legislativo n. 626/94. Inoltre, il detto governo rammenta che i soggetti obbligati a dare compiuto adempimento al principio dell’art. 374 del DPR n. 547/55 devono ricercare ed applicare le migliori soluzioni di sicurezza disponibili al momento. Pertanto, la genericità delle disposizioni di quest’ultimo sarebbe solo apparente.

43.

Il governo italiano riconosce di avere scelto un approccio differente rispetto a quello della direttiva 89/655, ma fa valere che la normativa nazionale di riferimento raggiunge lo stesso obiettivo di sicurezza perseguito dalla detta direttiva. Il suo approccio favorirebbe l’acquisizione del progresso in termini di sicurezza conseguente allo sviluppo della tecnica della prevenzione.

44.

La Commissione ritiene che nessuna delle cinque disposizioni del DPR n. 547/55 cui si richiama il governo italiano recepisca in modo congruo le esigenze tecniche previste dalla direttiva 89/655. L’approccio prescelto dalle autorità italiane si risolverebbe, in pratica, nella predisposizione di un quadro normativo comprendente, da un lato, disposizioni specifiche aventi un contenuto oggettivamente diverso da quello delle esigenze dell’allegato I, punto 2.8, seconda frase, dal terzo al quinto trattino, della direttiva 89/655 e, dall’altro, tre principi di carattere generale che non garantiscono in modo chiaro e inequivoco il livello minimo di protezione voluto da quest’ultima. La Commissione sostiene che il sistema italiano obbedisce ad una logica che, sebbene rispettabile, è diversa e incompatibile con quella della detta direttiva, offrendo agli interessati un grado inferiore di chiarezza e precisione e finendo con il compromettere il diritto di questi ultimi a conoscere i diritti loro spettanti e ad avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

Giudizio della Corte

45.

I requisiti minimi previsti all’allegato I, punto 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 89/655 riguardano le protezioni ed i sistemi protettivi per gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro che presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti. Tali sistemi non devono provocare rischi supplementari, né essere facilmente elusi o resi inefficaci e non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro. Inoltre, essi devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa.

46.

Nel caso di specie, le disposizioni specifiche fatte valere dalla Repubblica italiana, cioè gli artt. 43, 44, 48 e 49 del DPR n. 547/55, non impongono il rispetto delle esigenze menzionate al punto precedente.

47.

Quanto alle disposizioni nazionali a carattere generale, cioè gli artt. 2087 del codice civile italiano, 4, n. 5, lett. b) del decreto legislativo n. 626/94 e 374 del DPR n. 547/55, nessuna di queste recepisce in modo sufficientemente chiaro e preciso le dette esigenze.

48.

Il governo italiano non può giustificare l’inadempimento contestato facendo valere l’argomento secondo cui la normativa introdotta sarebbe fondata sul necessario adeguamento al progresso delle norme di sicurezza. Infatti, un simile approccio, che del resto deriva già dalla direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1), non dispensa uno Stato membro dal mettere in vigore i requisiti minimi previsti dalla direttiva 89/655.

49.

Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’allegato I, punto 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 89/655.

50.

Non recependo in modo completo i requisiti minimi previsti dall’allegato I della direttiva 98/655, la Repubblica italiana è altresì venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, della detta direttiva, che vi fa rinvio.

51.

Si deve quindi constatare che, non adottando le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire nell’ordinamento interno taluni requisiti minimi vincolanti della direttiva 89/655, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, e dell’allegato I, punti 2.1, sesta frase, 2.2, seconda frase, 2.3, terza e quarta frase, e 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della detta direttiva.

Sulle spese

52.

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non adottando le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire nell’ordinamento interno taluni requisiti minimi vincolanti della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Consiglio 5 dicembre 1995, 95/63/CE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, e dell’allegato I, punti 2.1, sesta frase, 2.2, seconda frase, 2.3, terza e quarta frase, e 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della detta direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Puissochet

Gulmann

Macken

Colneric

Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2003.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

J.-P. Puissochet