Lavoro e Previdenza

Tuesday 27 September 2005

Sicurezza sul lavoro. Attuata con d.lgs. 187/2005 la direttiva 44/2000 CE sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.187

Sicurezza sul lavoro. Attuata con d.lgs.
187/2005 la direttiva 44/2000 CE sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.187

Attuazione della direttiva 2002/44/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche.

(Pubblicato sulla G.U. del 21 settembre 2005, n.220)

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

2. Nei riguardi dei soggetti indicati
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le
disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato individuate con il provvedimento di cui
al medesimo articolo 1, comma 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto
legislativo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se
trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo
intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare lombalgie e traumi del rachide.

Art. 3.

Valori limite di esposizione
e valori di azione

1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e’ fissato a 5 m/s2;

b) il valore d’azione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che
fa scattare l’azione e’ fissato a 2,5 m/s2.

2. Per le vibrazioni trasmesse al
corpo intero:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e’ fissato a 1,15 m/s2;

b) il valore d’azione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e’
fissato a 0,5 m/s2.

Art. 4.

Valutazione dei rischi

1. Nell’assolvere gli obblighi
stabiliti dall’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati
dell’ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o
fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono
esposti.

2. L’esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e’ valutata o misurata in base
alle disposizioni di cui all’allegato I, parte A.

3. L’esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni trasmesse al corpo intero e’ valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all’allegato I, parte B.

4. Il livello di esposizione
alle vibrazioni meccaniche puo’ essere valutato
mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento
ad appropriate informazioni sulla probabile entita’
delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari
condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore
delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che
richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una
metodologia appropriata.

5. La valutazione e la misurazione di
cui al comma 1 devono essere programmate ed effettuate
a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio
da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi
risultati devono essere riportati nel documento di cui all’articolo 4, comma 2,
del medesimo decreto.

6. Ai fini della valutazione di cui
al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti
elementi:

a) il livello, il tipo e la durata
dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di
esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 3;

c) gli eventuali
effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili
al rischio;

d) gli eventuali
effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra
le vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal
costruttore dell’attrezzatura di lavoro;

f) l’esistenza di attrezzature
alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la’ delle ore lavorative, in locali di cui e’ responsabile;

h) condizioni di
lavoro particolari, come le basse temperature;

i) informazioni
raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica.

7. La valutazione dei rischi deve
essere documentata conformemente all’articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e include la giustificazione che la natura e l’entita’ dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.

8. Il datore di lavoro aggiorna la
valutazione dei rischi periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono
stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza
e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessita’.

Art. 5.

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

2. In base alla valutazione dei
rischi di cui all’articolo 4, quando sono superati i valori d’azione, il datore
di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o
organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne
conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che
richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature
di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici
e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello
possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature
accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali
sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e
maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema
mano-braccio;

d) adeguati
programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e
dei sistemi sul luogo di lavoro;

e) la progettazione
e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l’adeguata
informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche;

g) la limitazione della durata e
dell’intensita’ dell’esposizione;

h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di
riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori
esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e
dall’umidita’.

3. Se, nonostante le misure adottate,
il valore limite di esposizione e’ stato superato, il
datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di
sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.

Art. 6.

Informazione e formazione dei
lavoratori

1. Nell’ambito degli obblighi di cui
agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una
formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di
cui all’articolo 4, con particolare riguardo:

a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle
vibrazioni meccaniche;

b) ai valori limite di esposizione e ai valori d’azione;

c) ai risultati delle valutazioni e
misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione
dell’articolo 4 e alle potenziali lesioni derivanti
dalle attrezzature di lavoro utilizzate;

d) all’utilita’ e al modo di individuare e di segnalare sintomi di
lesioni;

e) alle circostanze nelle quali i
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

f) alle procedure
di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche.

Art. 7.

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di
vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicita’
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato puo’ disporre contenuti e periodicita’
della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal
medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni
sono altresi’ sottoposti alla sorveglianza sanitaria
di cui all’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, quando,
secondo il medico competente, si verificano
congiuntamente le seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni e’ tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra
l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi
per la salute ed e’ probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano
nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per
la salute.

3. Nel caso in cui la sorveglianza
sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie
imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore
di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto medico.

4. Nel caso di cui
al comma 3, il datore di lavoro:

a) sottopone a revisione
la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 4;

b) sottopone a revisione
le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tiene conto del parere del medico
competente nell’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;

d) prende le misure affinche’ sia
effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che
hanno subito un’esposizione simile.

Art. 8.

Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno
dei lavoratori di cui all’articolo 7, provvede ad istituire
e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto
dall’articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626. Nella cartella sono, tra l’altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9.

Deroghe

1. Nei settori della navigazione
marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente
giustificate, puo’ richiedere la deroga,
limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione
per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche
specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore
limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attivita’ lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore
alle vibrazioni meccaniche e’ abitualmente inferiore ai valori di azione, ma
varia sensibilmente da un momento all’altro e puo’
occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro puo’ richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a
condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40
ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi
probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e’ sottoposto il
lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione
corrispondente al valore limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di
quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede
anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno
giustificate.

4. La concessione delle deroghe di
cui ai commi 1 e 2 e’ condizionata
all’intensificazione della sorveglianza sanitaria.

5. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla
Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e
motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 10.

Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della salute d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, si provvede all’aggiornamento dell’allegato I che
si renda necessario a seguito di modifiche delle direttive comunitarie.

Art. 11.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a
quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme
del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto.

Art. 12.

Sanzioni

1. Il datore di lavoro e’ punito con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a
euro 4.000 per la violazione dell’articolo 4, commi 1, 7 e 8, e dell’articolo
7, comma 4, lettere

a) e b).

2. Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 4, commi 2, 3,
5 e 6, e dell’articolo 5, comma 2.

3. Il medico competente e’ punito con
l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 500 a
euro 3.000 per la violazione dell’articolo 7, comma 3.

Art. 13.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Gli
obblighi di misurazione e valutazione di cui all’articolo 4 del presente
decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.

2. In caso di attrezzature
di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e
che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto
del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 3 entra in vigore
il 6 luglio 2010.

3. Per il settore agricolo e
forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione
di cui all’articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in
vigore il 6 luglio 2014.

4. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce 48 della tabella
delle lavorazioni di cui all’articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.

5. All’attuazione del presente
decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’
19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie

Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze

Storace, Ministro della salute

Scajola, Ministro delle attivita’
produttive

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I

(art. 4, commi 2 e 3)

A. Vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio.

1. Valutazione dell’esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell’esposizione
giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato
come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre
assi ortogonali (ahwx, ahwy,
ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all’allegato
A della norma ISO 5349-1 (2001). La valutazione del livello di
esposizione puo’ essere effettuata sulla base
di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle
attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull’osservazione
delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche
le banche dati dell’ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.

2. Misurazione.

Qualora si proceda alla misurazione:

a) i metodi utilizzati possono
includere la campionatura, purche’ sia
rappresentativa dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche
da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell’apparecchio di
misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);

b) nel caso di attrezzature
che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione e’ eseguita su
ogni mano. L’esposizione e’ determinata facendo riferimento al piu’ alto dei due valori; deve essere inoltre fornita
l’informazione relativa all’altra mano.

3. Interferenze.

Le disposizioni dell’articolo
4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la
lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.

Le disposizioni dell’articolo
4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita’ delle
strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Attrezzature di protezione
individuale.

Attrezzature di protezione
individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono
contribuire al programma di misure di cui all’articolo 5, comma 2.

B. Vibrazioni trasmesse al corpo
intero.

1. Valutazione dell’esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo
dell’esposizione giornaliera A (8) espressa come l’accelerazione continua
equivalente su 8 ore, calcolata come il piu’ alto dei
valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati
sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto o in
piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all’allegato A e all’allegato B
della norma ISO 2631-1 (1997). La valutazione del livello di esposizione
puo’ essere effettuata sulla base di una stima
fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature
di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull’osservazione delle
specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche
le banche dati dell’ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.

Per quanto riguarda la navigazione
marittima, si prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza
superiore a 1 Hz.

2. Misurazione.

Qualora si proceda alla misurazione,
i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche’ sia rappresentativa
dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I
metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari
caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori
ambientali e alle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. I metodi
rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto
dal presente punto.

3. Interferenze.

Le disposizioni dell’articolo
4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la
lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.

Le disposizioni dell’articolo
4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita’ delle
strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Prolungamento dell’esposizione.

Le disposizioni dell’articolo 4,
comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la
natura dell’attivita’ svolta, un lavoratore utilizza
locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l’esposizione del corpo
intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello
compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.