Assicurazione ed Infortunistica
Sicurezza per le navi da passeggeri. Con il d.lvo 8.3.2005 n. 52 attuata la direttiva CE 24/2003
Sicurezza per le navi da passeggeri. Con il d.lvo 8.3.2005 n. 52 attuata la direttiva CE 24/2003
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2005, n.52
Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri. (GU n. 89 del 18-4-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 aprile 2003, recante modifica alla direttiva
98/18/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e delle attivita’ produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera bb) sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
«bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che
trasporta piu’ di dodici passeggeri e disponga di locali da carico
ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola
II-2/A/2 di cui all’allegato I;
bb-ter) eta’: eta’ della nave, espressa in numero di anni dalla
data della sua consegna;
bb-quater) persona a mobilita’ ridotta: chiunque abbia una
particolare difficolta’ nell’uso dei trasporti pubblici, compresi gli
anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti
impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini
piccoli;
bb-quinquies) altezza significativa d’onda (hs): l’altezza
media del terzo delle onde di altezza piu’ elevata fra quelle
osservate in un dato periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l’organismo autorizzato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.»”;
b) all’articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L’Amministrazione individua ed aggiorna con proprio
decreto l’elenco dei tratti di mare suddiviso secondo i criteri di
cui al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da
passeggeri possono operare tutto l’anno o, eventualmente, per un
periodo limitato applicando i criteri per le classi di cui al comma
1. Per le navi ro/ro da passeggeri, l’Amministrazione individua ed
aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori d’altezza
significativa d’onda in tali tratti.
2-ter. L’Amministrazione rende disponibili le informazioni di
cui al comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito
Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’Amministrazione comunica alla Commissione europea il sito in cui
dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche ad esse
apportate, con le relative motivazioni.»;
c) dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis.
Requisiti di stabilita’ e ritiro progressivo
dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri
1. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe A, B e C, la
cui chiglia e’ stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, devono essere
conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2003/25/CE.
2. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la
cui chiglia e’ stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione anteriormente al l° ottobre 2004, devono essere conformi
agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui
siano ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla
quale raggiungono trenta anni di eta’, ma comunque non piu’ tardi del
1° ottobre 2015.
3. Per determinare l’altezza dell’acqua sul ponte garage, in
applicazione dei requisiti specifici di stabilita’ di cui
all’allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto,
e’ impiegata l’altezza significativa d’onda (hs). I valori
dell’altezza significativa d’onda sono quelli che, su base annua, non
sono superati con una probabilita’ maggiore del 10%.
4. La nave che segue una rotta che incrocia piu’ di un tratto di
mare, con diverse altezze significative d’onda, deve soddisfare i
requisiti specifici di stabilita’ di cui all’allegato I del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato
negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, relativi al piu’
elevato valore dell’altezza significativa d’onda individuato per tali
tratti.
Art. 4-ter.
Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita’ ridotta
1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di
sicurezza di cui all’articolo 4, le navi da passeggeri di classe A,
B, C e D e le unita’ veloci da passeggeri adibite al trasporto
pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a
mobilita’ ridotta, devono:
a) se la chiglia e’ stata impostata o si trova a un equivalente
stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere
conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti
nell’allegato III;
b) se la chiglia e’ stata impostata o si trova a un equivalente
stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere
all’effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli
orientamenti di cui all’allegato III per quanto ragionevole e
possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano
d’azione nazionale di cui al comma 3.
2. L’Amministrazione consulta e coopera con le associazioni che
rappresentano le persone a mobilita’ ridotta in merito all’attuazione
degli orientamenti contenuti nell’allegato III.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un
piano d’azione nazionale per l’applicazione degli orientamenti alle
navi e unita’ veloci la cui chiglia e’ stata impostata o si trova a
un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre
2004, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.
4. L’Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione
europea in merito all’attuazione del presente articolo, per tutte le
navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera a), per le navi da
passeggeri di cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare
piu’ di 400 passeggeri e per tutte le unita’ veloci da passeggeri.
5. Le verifiche sulla costruzione delle navi nuove e sulle
modifiche strutturali alle navi esistenti per l’adeguamento alle
prescrizioni del presente articolo competono all’ente tecnico.»;
d) dopo l’allegato II, e’ aggiunto il seguente:
«Allegato III
(Articolo 4-ter)
Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da
passeggeri e delle unita’ veloci da passeggeri
per le persone a mobilita’ ridotta.
Nell’applicare gli orientamenti del presente allegato deve essere
tenuto conto di quanto previsto nella circolare MSC/735
dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI), del 24 giugno
1996, relativa alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione
di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessita’ degli
anziani e dei disabili.
1. Accesso alla nave.
Le navi devono essere costruite ed attrezzate in modo tale da
consentire alle persone a mobilita’ ridotta di compiere facilmente e
in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco, nonche’ da
garantire loro l’accesso ai diversi ponti, o autonomamente o mediante
rampe o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere apposte
negli altri punti di accesso alla nave e in altre opportune zone in
tutta la nave.
2. Cartelli indicatori.
I cartelli indicatori apposti nella nave per informare i passeggeri
devono essere collocati in modo da risultare visibili e facilmente
leggibili da persone a mobilita’ ridotta (tra cui le persone con
disabilita’ sensoriali) e posizionati in punti chiave.
3. Mezzi per comunicare messaggi.
L’operatore deve disporre, a bordo della nave, di mezzi per
trasmettere sia visivamente sia oralmente a tutte le persone che
presentano forme diverse di mobilita’ ridotta annunci concernenti, ad
esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo.
4. Segnali di allarme.
Il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata devono essere
concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i
passeggeri a mobilita’ ridotta, comprese le persone con disabilita’
sensoriali e quelle con disturbi dell’apprendimento.
5. Requisiti supplementari per assicurare la mobilita’ all’interno
della nave.
Corrimani, corridoi e passaggi, porte ed accessi devono essere
realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su
sedia a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi
e servizi igienici devono essere progettati in modo da essere
accessibili in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a
mobilita’ ridotta.»”.
——————————————————————————–
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea (GUUE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee. Legge comunitaria 2003):
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche’ su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo’ emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l’attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). – 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 103.291
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita’. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e’
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita’, tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive; alla relativa copertura,
nonche’ alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia’ attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu’
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l’unitarieta’ dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita’, l’efficacia e
l’economicita’ nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.».”
– La direttiva 2003/24/CE pubblicata nella G.U.U.E.
17 maggio 2003, n. L 123.
– Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca:
«Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali.».”
– Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:
«Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un
sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
unita’ veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonche’ disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi.».
– La legge 23 maggio 1980, 313, reca: «Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione».
Il decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio 1996, n. 503, reca: «Regolamento recante norme
per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici.».”
Note all’art. 1:
– Per il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126,
vedi note alle premesse.
– Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato
decreto legislativo n. 45 del 2000, come modificati del
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) “convenzioni internazionali”:
1. la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi
emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di
seguito denominata “SOLAS 1974”;
2. la convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del
17 marzo 1998, di seguito denominata “LL66”;
b) “codice sulla stabilita’ a nave integra”: il
codice sulla stabilita’ a nave integra per tutti i tipi di
nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima
internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto
nella risoluzione A.749 (18) dell’Assemblea
dell’Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo
modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) “codice per le unita’ veloci (HSC)”: il codice
internazionale di sicurezza per le unita’ veloci
(International Code for Safety of High Speed Crafts)
adottato dal comitato della sicurezza marittima dell’IMO
con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel
testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) “GMDSS”: il sistema globale di sicurezza e
soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety
System), definito nel capitolo IV della “SOLAS 1974”;
e) “nave da passeggeri”: qualsiasi nave che trasporti
piu’ di dodici passeggeri;
f) “unita’ veloce da passeggeri”: una unita’ veloce
come definita alla regola 1 del capitolo X della “SOLAS
1974″, che trasporti piu’ di dodici passeggeri; non sono
considerate unita’ veloci da passeggeri le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle
classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di
galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri
cubi;
2. la loro velocita’ massima, come definita dal
paragrafo 1.4.30 del codice per le unita’ veloci (HSC
Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) “nave nuova”: una nave la cui chiglia sia stata
impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di
costruzione, alla data del 1° luglio 1998 o
successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si
intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una
nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o
dell’uno per cento della massa stimata di tutto il
materiale strutturale, assumendo il minore di questi due
valori;
h) “nave esistente”: una nave che non sia una nave
nuova;
i) “passeggero”: qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne’ un membro dell’equipaggio,
ne’ altra persona impiegata o occupata in qualsiasi
qualita’ a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di eta’ inferiore a un anno;
l) “lunghezza della nave”: se non altrimenti definita
nell’allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
un galleggiamento all’85% della piu’ piccola altezza di
costruzione misurata dal limite superiore della chiglia
oppure la lunghezza misurata dalla faccia pro-diera dei
dritto di prora all’asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e’ maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano
un’inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale
si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) “altezza di prora”: l’altezza di prora definita
dalla regola 39 della convenzione “LL66” in quanto distanza
verticale sulla perpendicolare avanti, fra il
galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo
assegnato e l’assetto di progetto, e la faccia superiore
del ponte esposto a murata;
n) “nave con ponte completo”: una nave provvista di
un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare,
dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di
tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e
sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
alle intemperie. Il ponte completo puo’ essere un ponte
stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno,
completamente coperto da una struttura stagna alle
intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere
l’impermeabilita’ alle intemperie e munita di mezzi di
chiusura stagni alle intemperie;
o) “viaggio internazionale”: un viaggio per mare dal
porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
quello Stato o viceversa;
p) “viaggio nazionale”: un viaggio effettuato in
tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato
membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato
membro;
q) “tratti di mare”: le aree marittime nelle quali le
classi di navi possono operare per tutto l’anno o,
eventualmente, per un periodo specifico;
r) “area portuale”: un’area che si estende fino alle
strutture portuali permanenti piu’ periferiche che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino
ai limiti definiti da elementi geografici naturali che
proteggono un estuario o un’area protetta affine;
s) “luogo di rifugio”: qualsiasi area protetta
naturalmente o artificialmente che possa essere usata come
rifugio da una nave o da un’unita’ veloce, che si trovi in
condizioni di pericolo;
t) “Amministrazione”: il Ministero dei trasporti e
della navigazione – Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
u) “Autorita’ marittime”: comandi periferici secondo
funzioni delegate con direttive del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
v) “Stato ospite”: lo Stato membro dai cui porti, o
verso i cui porti una nave o una unita’ veloce, battente
bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua
viaggi nazionali;
z) “organismo riconosciuto”: l’organismo riconosciuto
a norma dell’art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314;
aa) “miglio”: lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) “onda significativa”: l’onda media corrispondente
a un terzo dell’altezza delle onde piu’ alte osservate in
un determinato periodo;
bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da
passeggeri che trasporta piu’ di dodici passeggeri e
disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all’allegato I;
bb-ter) eta’: eta’ della nave, espressa in numero di
anni dalla data della sua consegna;
bb-quater) persona a mobilita’ ridotta: chiunque
abbia una particolare difficolta’ nell’uso dei trasporti
pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con
disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le
gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) altezza significativa d’onda (hs):
l’altezza media del terzo delle onde di altezza piu’
elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l’organismo autorizzato ai
sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.».”
«Art. 3 (Classi di navi da passeggeri e categorie di
unita’ veloci da passeggeri). – 1. Le navi da passeggeri
sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti
di mare in cui operano:
“classe A”: navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle
classi B, C e D;
“classe B”: navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 20 miglia dalla linea di costa;
“classe C”: navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia
dalla linea di costa;
“classe D”: navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia
dalla linea di costa.
2. Le unita’ veloci da passeggeri sono suddivise nelle
seguenti categorie:
a) “Unita’ di categoria A”: qualunque unita’ veloce
da passeggeri:
1. che operi su di un percorso in cui si sia
dimostrato, a soddisfazione degli Stati di bandiera e dei
porti interessati, che esiste un’alta probabilita’, in caso
di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che
passeggeri e membri dell’equipaggio possano essere soccorsi
in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi:
a) tempo necessario per preservare le persone che
si trovano sui mezzi di salvataggio, dai pericoli di
ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate;
b) tempo appropriato in relazione alle condizioni
ambientali ed alla configurazione geografica della zona del
percorso, o
c) quattro ore;
2. che trasporti non piu’ di 450 passeggeri.
b) “Unita’ di categoria B”: qualunque unita’ veloce
da passeggeri diversa da una “Unita’ di categoria A”, con
macchinari e sistemi di sicurezza sistemati in modo che,
nel caso di un’avaria che interessi qualsiasi macchinario
essenziale ed i sistemi di sicurezza di un compartimento,
l’unita’ mantenga la capacita’ di navigare in sicurezza.
2-bis. L’Amministrazione individua e aggiorna con
proprio decreto l’elenco dei tratti di mare suddiviso
secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone
nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare
tutto l’anno o, eventualmente, per un periodo limitato
applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per
le navi ro/ro da passeggeri, l’Amministrazione individua ed
aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori
d’altezza significativa d’onda in tali tratti.
2-ter. L’Amministrazione rende disponibili le
informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica,
accessibile sul sito Internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. L’Amministrazione comunica
alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni
sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate,
con le relative motivazioni.».
– La direttiva 2003/25/CE pubblicata nella G.U.U.E.
17 mag-gio 2003, n. L 123.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio 1996, n. 503, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Norma di salvaguardia
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne’
minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli