Assicurazione ed Infortunistica

Tuesday 19 April 2005

Sicurezza per le navi da passeggeri. Con il d.lvo 8.3.2005 n. 52 attuata la direttiva CE 24/2003

Sicurezza per le navi da passeggeri. Con il d.lvo 8.3.2005 n. 52 attuata la direttiva CE 24/2003

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2005, n.52 

Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri. (GU n. 89 del 18-4-2005) 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306, ed in particolare gli

articoli 1 e 2 e l’allegato B;

  Vista   la  direttiva  2003/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del  14 aprile  2003,  recante  modifica  alla  direttiva

98/18/CE del Consiglio;

  Visto  il  decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive

modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.

503;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

nella seduta del 25 novembre 2004;

  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 18 febbraio 2005;

  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i

Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle

finanze e delle attivita’ produttive;

                             E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

       Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1.  Al  decreto  legislativo  4 febbraio  2000, n. 45, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera bb) sono aggiunte, in

fine, le seguenti:

       «bb-bis)  nave  ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che

trasporta  piu’  di  dodici passeggeri e disponga di locali da carico

ro/ro  o  di locali di categoria speciale, come definiti nella regola

II-2/A/2 di cui all’allegato I;

      bb-ter) eta’: eta’ della nave, espressa in numero di anni dalla

data della sua consegna;

      bb-quater)  persona  a  mobilita’  ridotta:  chiunque abbia una

particolare difficolta’ nell’uso dei trasporti pubblici, compresi gli

anziani,  i  disabili,  le  persone  con disturbi sensoriali e quanti

impiegano  sedie  a  rotelle,  le  gestanti  e chi accompagna bambini

piccoli;

      bb-quinquies)  altezza  significativa  d’onda  (hs):  l’altezza

media  del  terzo  delle  onde  di  altezza  piu’  elevata fra quelle

osservate in un dato periodo;

      bb-sexies)  ente  tecnico:  l’organismo  autorizzato  ai  sensi

dell’articolo 1,   comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo

3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.»”;

    b) all’articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis.  L’Amministrazione  individua  ed  aggiorna con proprio

decreto  l’elenco  dei  tratti di mare suddiviso secondo i criteri di

cui  al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da

passeggeri  possono  operare  tutto  l’anno  o, eventualmente, per un

periodo  limitato  applicando i criteri per le classi di cui al comma

1.  Per  le  navi ro/ro da passeggeri, l’Amministrazione individua ed

aggiorna   con   decreto  anche  i  corrispondenti  valori  d’altezza

significativa d’onda in tali tratti.

      2-ter.  L’Amministrazione  rende disponibili le informazioni di

cui  al  comma  3  in  una  banca dati pubblica, accessibile sul sito

Internet   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.

L’Amministrazione  comunica  alla  Commissione europea il sito in cui

dette  informazioni  sono state inserite e tutte le modifiche ad esse

apportate, con le relative motivazioni.»;

    c) dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:

                             «Art. 4-bis.

            Requisiti di stabilita’ e ritiro progressivo

             dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri

  1.  Fermo  restando  i  pertinenti  requisiti  di  sicurezza di cui

all’articolo 4,  le  navi  ro/ro da passeggeri di classe A, B e C, la

cui  chiglia e’ stata impostata o si trova a un equivalente stadio di

costruzione  il  1° ottobre  2004 o in data successiva, devono essere

conformi   agli  articoli 5,  7  e  8,  del  decreto  legislativo  di

recepimento della direttiva 2003/25/CE.

  2.  Fermo  restando  i  pertinenti  requisiti  di  sicurezza di cui

all’articolo 4,  le  navi  ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la

cui  chiglia e’ stata impostata o si trova a un equivalente stadio di

costruzione  anteriormente al l° ottobre 2004, devono essere conformi

agli  articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della

direttiva 2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui

siano  ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla

quale raggiungono trenta anni di eta’, ma comunque non piu’ tardi del

1° ottobre 2015.

  3.  Per  determinare  l’altezza  dell’acqua  sul  ponte  garage, in

applicazione   dei   requisiti   specifici   di   stabilita’  di  cui

all’allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva

2003/25/CE,  richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto,

e’   impiegata   l’altezza   significativa   d’onda  (hs).  I  valori

dell’altezza significativa d’onda sono quelli che, su base annua, non

sono superati con una probabilita’ maggiore del 10%.

  4.  La  nave  che segue una rotta che incrocia piu’ di un tratto di

mare,  con  diverse  altezze  significative d’onda, deve soddisfare i

requisiti  specifici  di stabilita’ di cui all’allegato I del decreto

legislativo   di  recepimento  della  direttiva 2003/25/CE, richiamato

negli  articoli 5,  7  e  8  del  medesimo  decreto, relativi al piu’

elevato valore dell’altezza significativa d’onda individuato per tali

tratti.

                             Art. 4-ter.

      Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita’ ridotta

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto nel decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di

sicurezza  di  cui all’articolo 4, le navi da passeggeri di classe A,

B,  C  e  D  e  le  unita’  veloci da passeggeri adibite al trasporto

pubblico,  al  fine  di  garantire  un  accesso sicuro alle persone a

mobilita’ ridotta, devono:

    a) se  la  chiglia e’ stata impostata o si trova a un equivalente

stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere

conformi,   per   quanto   fattibile,   agli  orientamenti  contenuti

nell’allegato III;

    b) se  la  chiglia e’ stata impostata o si trova a un equivalente

stadio  di  costruzione  anteriormente  al 1° ottobre 2004, procedere

all’effettuazione   delle   necessarie   modifiche   applicando   gli

orientamenti  di  cui  all’allegato  III  per  quanto  ragionevole  e

possibile,  in  termini  economici, secondo quanto previsto nel piano

d’azione nazionale di cui al comma 3.

  2.  L’Amministrazione  consulta  e  coopera con le associazioni che

rappresentano le persone a mobilita’ ridotta in merito all’attuazione

degli orientamenti contenuti nell’allegato III.

  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti elabora un

piano  d’azione  nazionale per l’applicazione degli orientamenti alle

navi  e  unita’ veloci la cui chiglia e’ stata impostata o si trova a

un  equivalente  stadio  di  costruzione  anteriormente al 1° ottobre

2004, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.

  4. L’Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione

europea  in merito all’attuazione del presente articolo, per tutte le

navi  da  passeggeri  di  cui  al comma 1, lettera a), per le navi da

passeggeri  di  cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare

piu’ di 400 passeggeri e per tutte le unita’ veloci da passeggeri.

  5.  Le  verifiche  sulla  costruzione  delle  navi  nuove  e  sulle

modifiche  strutturali  alle  navi  esistenti  per l’adeguamento alle

prescrizioni del presente articolo competono all’ente tecnico.»;

    d) dopo l’allegato II, e’ aggiunto il seguente:

                            «Allegato III

                          (Articolo 4-ter)

        Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da

           passeggeri e delle unita’ veloci da passeggeri

                 per le persone a mobilita’ ridotta.

  Nell’applicare  gli  orientamenti del presente allegato deve essere

tenuto   conto   di   quanto   previsto    nella   circolare   MSC/735

dell’Organizzazione  marittima  internazionale  (OMI),  del 24 giugno

1996, relativa alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione

di  navi  da  passeggeri  al fine di rispondere alle necessita’ degli

anziani e dei disabili.

1. Accesso alla nave.

  Le  navi  devono  essere  costruite  ed  attrezzate in modo tale da

consentire  alle persone a mobilita’ ridotta di compiere facilmente e

in  tutta  sicurezza  le  operazioni  di imbarco e sbarco, nonche’ da

garantire loro l’accesso ai diversi ponti, o autonomamente o mediante

rampe  o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere apposte

negli  altri  punti di accesso alla nave e in altre opportune zone in

tutta la nave.

2. Cartelli indicatori.

  I cartelli indicatori apposti nella nave per informare i passeggeri

devono  essere  collocati  in modo da risultare visibili e facilmente

leggibili  da  persone  a  mobilita’  ridotta (tra cui le persone con

disabilita’ sensoriali) e posizionati in punti chiave.

3. Mezzi per comunicare messaggi.

  L’operatore  deve  disporre,  a  bordo  della  nave,  di  mezzi per

trasmettere  sia  visivamente  sia  oralmente  a tutte le persone che

presentano forme diverse di mobilita’ ridotta annunci concernenti, ad

esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo.

4. Segnali di allarme.

  Il  sistema  di  allarme  e  i  pulsanti  di chiamata devono essere

concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i

passeggeri  a  mobilita’ ridotta, comprese le persone con disabilita’

sensoriali e quelle con disturbi dell’apprendimento.

5. Requisiti  supplementari  per  assicurare la mobilita’ all’interno

della nave.

  Corrimani,  corridoi  e  passaggi,  porte  ed accessi devono essere

realizzati  in modo tale da permettere il passaggio di una persona su

sedia  a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi

e  servizi  igienici  devono  essere  progettati  in  modo  da essere

accessibili  in  maniera ragionevole e proporzionata per le persone a

mobilita’ ridotta.»”.

——————————————————————————–

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

           dell’art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle

          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,

          sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          modificate  o  alle  quali  e’  operato  il rinvio. Restano

          invariati  il  valore  e l’efficacia degli atti legislativi

          qui trascritti.

              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di

          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’

          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione

          europea (GUUE).

          Note alle premesse:

              – L’art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che

          l’esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo’ essere

          delegato al Governo se non con determinazione di principi e

          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per

          oggetti definiti.

              – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,

          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le

          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i

          regolamenti.

              – Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge

          31 ottobre  2003, n. 306 (Disposizioni per l’adempimento di

          obblighi   derivanti   dall’appartenenza  dell’Italia  alle

          Comunita’ europee. Legge comunitaria 2003):

              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l’attuazione  di

          direttive  comunitarie).  –  1.  Il  Governo e’ delegato ad

           adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di

          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti

          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione

          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

          A e B.

              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto

          dell’art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su

          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del

           Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con

          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di

          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della

          giustizia,  dell’economia  e  delle finanze e con gli altri

          Ministri   interessati   in   relazione  all’oggetto  della

          direttiva.

              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti

          attuazione  delle  direttive  comprese  nell’elenco  di cui

           all’allegato  B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a

          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all’attuazione  delle

          direttive  elencate  nell’allegato  A, sono trasmessi, dopo

          l’acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,

          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica

          perche’  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni

          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi

          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati

          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto

          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei

          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini

           previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi

          sono prorogati di novanta giorni.

              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di

          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel

           rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla

          presente  legge,  il Governo puo’ emanare, con la procedura

          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e

          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del

          comma 1.

              5. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto

          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi

          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza

          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di

          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le

          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la

          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del

          termine   stabilito   per   l’attuazione   della  normativa

          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla

          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione

          adottata  da  ciascuna   regione  e  provincia  autonoma nel

          rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione

          dello Stato.».

              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della

          delega  legislativa).  –  1. Salvi gli specifici principi e

          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al

          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive

          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all’art. 1 sono

          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi

          generali:

                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate

          provvedono  all’attuazione  dei  decreti legislativi con le

          ordinarie strutture amministrative;

                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti

          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da

          attuare,   sono   introdotte   le  occorrenti   modifiche  o

          integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie

          oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di

          semplificazione amministrativa;

                c)  salva  l’applicazione delle norme penali vigenti,

          ove    necessario   per   assicurare   l’osservanza   delle

          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono

          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni

          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,

          nei  limiti,  rispettivamente,  dell’ammenda fino a 103.291

          euro  e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via

          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni

          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente

          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda

          alternativa  all’arresto  per le infrazioni che espongano a

          pericolo   o   danneggino  l’interesse  protetto;  la  pena

          dell’arresto   congiunta   a  quella  dell’ammenda  per  le

          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita’. La

          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non

          inferiore  a  103  euro   e  non superiore a 103.291 euro e’

          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a

          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.

          Nell’ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le

          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro

          entita’,  tenendo  conto della diversa potenzialita’ lesiva

          dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in

          astratto,  di  specifiche qualita’ personali del colpevole,

          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di

          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche’ del vantaggio

          patrimoniale  che  l’infrazione  puo’ recare al colpevole o

          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni

          caso    sono   previste   sanzioni   identiche   a   quelle

          eventualmente  gia’  comminate  dalle  leggi vigenti per le

          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita’ rispetto alle

           infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e

          che    non    riguardano    l’attivita’   ordinaria   delle

          amministrazioni statali o regionali possono essere previste

          nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi

          di  attuazione  delle  direttive;  alla relativa copertura,

          nonche’  alla  copertura delle minori entrate eventualmente

          derivanti  dall’attuazione  delle  direttive, in quanto non

          sia  possibile  fare fronte con i fondi gia’ assegnati alle

          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo

          di  rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,

          n.  183,  per  un  ammontare  non superiore a 50 milioni di

          euro;

                e) all’attuazione   di   direttive   che   modificano

          precedenti  direttive  gia’ attuate con legge o con decreto

          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta

          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le

          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto

          legislativo di attuazione della direttiva modificata;

                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,

          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la

          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle

          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali

          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento

          dell’esercizio della delega;

                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di

          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano

           coinvolte  le competenze di piu’ amministrazioni statali, i

          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu’

          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di

          sussidiarieta’,   differenziazione   e   adeguatezza  e  le

          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,

          le  procedure  per salvaguardare l’unitarieta’ dei processi

          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita’, l’efficacia e

          l’economicita’   nell’azione  amministrativa  e  la  chiara

          individuazione dei soggetti responsabili.».”

              –  La  direttiva  2003/24/CE  pubblicata nella G.U.U.E.

          17 maggio 2003, n. L 123.

              –  Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca:

          «Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle

          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da

          passeggeri adibite a viaggi nazionali.».”

              –  Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:

          «Attuazione   della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a  un

          sistema   di   visite   obbligatorie   per  l’esercizio  in

          condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di

          unita’  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,

          nonche’ disciplina delle procedure di indagine sui sinistri

          marittimi.».

              –  La  legge  23 maggio 1980, 313, reca: «Adesione alla

          convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia

          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a

          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione».

              Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  del

          24 luglio  1996,  n.  503, reca: «Regolamento recante norme

          per  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche negli

          edifici, spazi e servizi pubblici.».”

          Note all’art. 1:

              –  Per  il  decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126,

           vedi note alle premesse.

              –  Si  riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato

          decreto  legislativo  n.  45  del 2000, come modificati del

          presente decreto:

              «Art.  1  (Definizioni).  –  1.  Ai  fini  del presente

          decreto e dei suoi allegati, si intende per:

                a) “convenzioni internazionali”:

                  1.    la    convenzione   internazionale   per   la

          salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel

           1974  e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,

          e  con  la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il

          successivo  protocollo  del  17 febbraio 1978, e successivi

          emendamenti  in  vigore  alla  data  del  17 marzo 1998, di

          seguito denominata “SOLAS 1974”;

                  2.  la  convenzione  internazionale  sulle linee di

          massimo  carico  del  1966,  resa  esecutiva  in Italia con

          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.

          777,  entrato  in  vigore  il  21 luglio 1968, e successivi

          emendamenti  del  1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia

          con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,

          n.  968,  e  successivi emendamenti in vigore alla data del

          17 marzo 1998, di seguito denominata “LL66”;

                b) “codice  sulla  stabilita’  a  nave  integra”:  il

          codice  sulla stabilita’ a nave integra per tutti i tipi di

          nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima

          internazionale  IMO  (Code  on Intact Stability), contenuto

          nella     risoluzione     A.749     (18)     dell’Assemblea

          dell’Organizzazione  stessa  del 4 novembre 1993, nel testo

          modificato alla data del 17 marzo 1998;

                c)  “codice  per  le  unita’ veloci (HSC)”: il codice

          internazionale   di   sicurezza   per   le   unita’  veloci

          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed  Crafts)

          adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell’IMO

          con  la  risoluzione  MSC  36  (63) del 20 maggio 1994, nel

          testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

                d) “GMDSS”:   il   sistema  globale  di  sicurezza  e

          soccorso  in  mare  (Global  Maritime  Distress  and Safety

          System), definito nel capitolo IV della “SOLAS 1974”;

                e) “nave da passeggeri”: qualsiasi nave che trasporti

          piu’ di dodici passeggeri;

                f) “unita’  veloce  da passeggeri”: una unita’ veloce

          come  definita  alla  regola  1 del capitolo X della “SOLAS

          1974″,  che  trasporti  piu’ di dodici passeggeri; non sono

          considerate   unita’   veloci  da  passeggeri  le  navi  da

          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle

          classi B, C e D, quando:

                  1.  il  loro  dislocamento  rispetto  alla linea di

          galleggiamento  corrisponda  a  meno  di  cinquecento metri

          cubi;

                  2.  la  loro  velocita’  massima, come definita dal

          paragrafo  1.4.30  del  codice  per  le  unita’ veloci (HSC

          Code), sia inferiore ai venti nodi;

                g) “nave  nuova”:  una  nave la cui chiglia sia stata

          impostata,  o  che  si  trovi  a  un  equivalente stadio di

          costruzione,    alla    data   del   1°   luglio   1998   o

          successivamente.  Per  equivalente stadio di costruzione si

          intende lo stadio in cui:

                  1.  ha inizio la costruzione identificabile con una

          nave specifica;

                  2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la

          sistemazione  in  posto  di  almeno  cinquanta tonnellate o

          dell’uno   per  cento  della  massa  stimata  di  tutto  il

          materiale  strutturale,  assumendo  il minore di questi due

          valori;

                h) “nave  esistente”:  una  nave che non sia una nave

          nuova;

                 i) “passeggero”: qualsiasi persona che non sia:

                  1.  il  comandante,  ne’ un membro dell’equipaggio,

          ne’   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi

          qualita’ a bordo di una nave per i suoi servizi;

                  2. un bambino di eta’ inferiore a un anno;

                l) “lunghezza della nave”: se non altrimenti definita

          nell’allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su

          un  galleggiamento  all’85%  della  piu’ piccola altezza di

          costruzione  misurata  dal  limite  superiore della chiglia

          oppure  la  lunghezza  misurata  dalla faccia pro-diera dei

          dritto  di  prora  all’asse  di  rotazione  del  timone  al

          predetto  galleggiamento,  se  tale  lunghezza e’ maggiore.

          Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano

          un’inclinazione  della  chiglia, il galleggiamento al quale

          si   misura   tale   lunghezza  deve  essere  parallelo  al

           galleggiamento del piano di costruzione;

                m) “altezza  di  prora”:  l’altezza di prora definita

          dalla regola 39 della convenzione “LL66” in quanto distanza

          verticale    sulla    perpendicolare    avanti,    fra   il

           galleggiamento   corrispondente   al  bordo  libero  estivo

          assegnato  e  l’assetto  di progetto, e la faccia superiore

          del ponte esposto a murata;

                n) “nave  con  ponte completo”: una nave provvista di

          un  ponte  completo,  esposto  alle  intemperie  e al mare,

          dotato  di  mezzi  permanenti che permettano la chiusura di

          tutte  le  aperture  nella  parte esposta alle intemperie e

          sotto  il  quale tutte le aperture praticate nelle fiancate

          sono  dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno

          alle  intemperie.  Il  ponte  completo puo’ essere un ponte

          stagno  o  una struttura equivalente a un ponte non stagno,

          completamente   coperto   da   una  struttura  stagna  alle

          intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere

          l’impermeabilita’  alle  intemperie  e  munita  di mezzi di

          chiusura stagni alle intemperie;

                o) “viaggio  internazionale”: un viaggio per mare dal

          porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di

          quello Stato o viceversa;

                p) “viaggio  nazionale”:  un  viaggio  effettuato  in

          tratti  di  mare  da  e  verso lo stesso porto di uno Stato

          membro,  o  da  un  porto  a  un  altro porto di tale Stato

          membro;

                q) “tratti di mare”: le aree marittime nelle quali le

          classi   di  navi  possono  operare  per  tutto  l’anno  o,

           eventualmente, per un periodo specifico;

                r) “area  portuale”: un’area che si estende fino alle

          strutture   portuali   permanenti   piu’   periferiche  che

          costituiscono  parte integrante del sistema portuale o fino

          ai  limiti  definiti  da  elementi  geografici naturali che

          proteggono un estuario o un’area protetta affine;

                s)   “luogo  di  rifugio”:  qualsiasi  area  protetta

          naturalmente  o artificialmente che possa essere usata come

          rifugio  da una nave o da un’unita’ veloce, che si trovi in

          condizioni di pericolo;

                t) “Amministrazione”:  il  Ministero  dei trasporti e

          della  navigazione  –  Comando  generale  del  Corpo  delle

          capitanerie di porto;

                u) “Autorita’  marittime”: comandi periferici secondo

          funzioni  delegate  con  direttive del Comando generale del

          Corpo delle capitanerie di porto;

                v) “Stato  ospite”:   lo Stato membro dai cui porti, o

          verso  i  cui  porti una nave o una unita’ veloce, battente

          bandiera  diversa da quella di detto Stato membro, effettua

          viaggi nazionali;

                z) “organismo riconosciuto”: l’organismo riconosciuto

          a  norma dell’art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,

          n. 314;

                aa) “miglio”: lunghezza equivalente a 1.852 metri;

                bb) “onda significativa”: l’onda media corrispondente

          a  un  terzo dell’altezza delle onde piu’ alte osservate in

          un determinato periodo;

                bb-bis)   nave  ro/ro  da  passeggeri:  una  nave  da

          passeggeri  che  trasporta  piu’  di  dodici  passeggeri  e

          disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria

          speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui

          all’allegato I;

                bb-ter) eta’:  eta’ della nave, espressa in numero di

          anni dalla data della sua consegna;

                 bb-quater) persona   a  mobilita’  ridotta:  chiunque

          abbia  una  particolare  difficolta’ nell’uso dei trasporti

          pubblici,  compresi gli anziani, i disabili, le persone con

          disturbi  sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le

          gestanti e chi accompagna bambini piccoli;

                bb-quinquies)   altezza  significativa  d’onda  (hs):

          l’altezza  media  del  terzo  delle  onde  di  altezza piu’

          elevata fra quelle osservate in un dato periodo;

                bb-sexies)  ente  tecnico: l’organismo autorizzato ai

          sensi  dell’art.  1,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto

          legislativo   3   agosto   1998,   n.   314,  e  successive

          modificazioni.».”

              «Art.  3  (Classi  di navi da passeggeri e categorie di

          unita’  veloci  da  passeggeri). – 1. Le navi da passeggeri

          sono  suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti

          di mare in cui operano:

                 “classe  A”:  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi

          nazionali  diversi  dai  viaggi effettuati dalle navi delle

          classi B, C e D;

                “classe  B”:  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi

          nazionali  nel  corso  dei  quali  navigano  a una distanza

          massima di 20 miglia dalla linea di costa;

                “classe  C”:  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi

          nazionali,  nel  corso  dei  quali  navigano a una distanza

          massima  di  15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia

          dalla linea di costa;

                “classe  D”:  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi

          nazionali,  nel  corso  dei  quali  navigano a una distanza

          massima  di  6  miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia

          dalla linea di costa.

              2.  Le unita’ veloci da passeggeri sono suddivise nelle

          seguenti categorie:

                a) “Unita’  di  categoria A”: qualunque unita’ veloce

          da passeggeri:

                  1.  che  operi  su  di  un  percorso  in cui si sia

          dimostrato,  a  soddisfazione degli Stati di bandiera e dei

          porti interessati, che esiste un’alta probabilita’, in caso

          di   evacuazione  in  qualsiasi   punto  del  percorso,  che

          passeggeri e membri dell’equipaggio possano essere soccorsi

          in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi:

                    a) tempo necessario per preservare le persone che

          si  trovano  sui  mezzi  di  salvataggio,  dai  pericoli di

          ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate;

                    b) tempo appropriato in relazione alle condizioni

          ambientali ed alla configurazione geografica della zona del

          percorso, o

                    c) quattro ore;

                  2. che trasporti non piu’ di 450 passeggeri.

                b)  “Unita’  di categoria B”: qualunque unita’ veloce

          da  passeggeri  diversa da una “Unita’ di categoria A”, con

          macchinari  e  sistemi  di sicurezza sistemati in modo che,

          nel  caso  di un’avaria che interessi qualsiasi macchinario

          essenziale  ed  i sistemi di sicurezza di un compartimento,

          l’unita’ mantenga la capacita’ di navigare in sicurezza.

              2-bis.   L’Amministrazione  individua  e  aggiorna  con

          proprio  decreto  l’elenco  dei  tratti  di  mare suddiviso

          secondo  i  criteri  di cui al comma 1, delimitando le zone

          nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare

          tutto  l’anno  o,  eventualmente,  per  un periodo limitato

          applicando  i  criteri per le classi di cui al comma 1. Per

          le navi ro/ro da passeggeri, l’Amministrazione individua ed

          aggiorna   con   decreto   anche  i  corrispondenti  valori

          d’altezza significativa d’onda in tali tratti.

              2-ter.    L’Amministrazione    rende   disponibili   le

          informazioni  di cui al comma 3 in una banca dati pubblica,

           accessibile   sul   sito   Internet   del  Ministero  delle

          infrastrutture  e dei trasporti. L’Amministrazione comunica

          alla  Commissione europea il sito in cui dette informazioni

          sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate,

          con le relative motivazioni.».

              –  La  direttiva  2003/25/CE  pubblicata nella G.U.U.E.

          17 mag-gio 2003, n. L 123.

              –  Per  il  decreto del Presidente della Repubblica del

          24 luglio 1996, n. 503, vedi note alle premesse.

Art. 2.

                        Norma di salvaguardia

  1.  Dal  presente  decreto  non derivano nuovi o maggiori oneri ne’

minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 8 marzo 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Buttiglione,  Ministro per le politiche

                              comunitarie

                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture

                              e dei trasporti

                              Fini, Ministro degli affari esteri

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Siniscalco,  Ministro  dell’economia  e

                              delle finanze

                              Marzano,   Ministro   delle   attivita’

                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli