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Sicurezza dei voli. Presto negli aeroporti si usufruirà dei falchi
Sicurezza dei voli. Presto negli aeroporti si usufruirà dei falchi
Ddl Camera 4058 – Modifiche all’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli
Articolo 1
1. All’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: “e del falco” sono soppresse;
b) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
“11-bis. Le modalità di autorizzazione e di esercizio della caccia con il falco sono disciplinate, con proprie leggi, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
11-ter. Ai fini della prevenzione degli incidenti aerei causati da piccoli volatili, negli scali aeroportuali tecnicamente idonei è assicurata , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la presenza di un servizio permanente di falconeria, da affidare a soggetti autorizzati all’esercizio della caccia con il falco ai sensi delle leggi regionali e delle province autonome di cui al comma 11-bis. L’attivazione del servizio è subordinata ad una autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aeroporti civili e del Ministro della difesa per gli aeroporti militari. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile l’autorizzazione è concessa d’intesa tra i due dicasteri”.