Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 31 May 2003

Si consolida l’orientamento circa la risarcibilità del danno morale anche in caso di colpa presunta ex art. 2054 c.c. Altre due sentenze della Cassazione.

Si consolida l’orientamento circa la risarcibilità del danno morale anche in caso di colpa presunta ex art. 2054 c.c. Altre due sentenze della Cassazione.

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 27 febbraio-12 maggio 2003, n. 7281

Presidente Prede – relatore Calabrese

Pm Apice – conforme – ricorrente Anas – controricorrente Candeloro ed altri

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 15 maggio 1989, Luigi Candeloro, Giuseppa Scafetta, Ottavio Candeloro e Francesca Candeloro convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’Anas, Pasquale Fusco, Gaetano Fusco e la spa Le Assicurazioni d’Italia per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti per la morte del loro congiunto Arturo Candeloro, deceduto a seguito dello scontro tra l’autovettura condotta dallo stesso e l’autocarro guidato da Pasquale Fusco, avvenuto in Formia il 2 dicembre 1984 e provocato, secondo gli attori, da colpe concorrenti di Pasquale Fusco e dell’Anas, che aveva determinato sulla strada una situazione insidiosa.

L’adito tribunale con sentenza non definitiva 4899/92 respingeva la domanda proposta nei confronti dei Fusco e dell’Assitalia e dichiarava che il sinistro era stato determinato in ragione del 50% ciascuno dell’Anas e del Candeloro.

Lo stesso tribunale con sentenza definitiva 7665/95, condannava l’Anas al risarcimento in favore degli attori della somma di lire 10.000.000 a titolo di danno patrimoniale, nonché della somma di lire 80.000.000, a titolo di danno morale, per ciascuno dei genitori e di lire 30.000.000 per ciascuno dei fratelli, con gli interessi legali della sentenza.

Proponeva appello l’Anas, dolendosi dell’attribuzione dei danno morale. Resisteva Francesca Candeloro mentre gli altri appellati restavano contumaci.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21 ottobre 1999, rigettava l’appello. Considerava che il comportamento dell’Anas, e per essa del soggetto responsabile della manutenzione del tratto stradale nel quale si era verificato l’incidente mortale, doveva ritenersi astrattamente idoneo a configurare un fatto illecito di rilevanza penale, con conseguente risarcibilità del danno morale.

Per la cassazione della sentenza l’Anas ha proposto ricorso con unico articolato motivo di censura. Resistono con controricorso, illustrato con memoria, Luigi, Ottavio e Francesca Candeloro e Giuseppa Scafetta.

Motivi della decisione

1. Con l’unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2051, 2059 Cc, 185 Cp e vizi della motivazione, l’Anas si duole del disposto risarcimento del danno morale in assenza di alcun concreto accertamento del fatto come reato.

Sostiene: che l’assoluzione del conducente dell’autocarro venuto a collisione con l’auto del Candeloro, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, era preclusiva dell’azione civile; che, essendo stato effettuato il riconoscimento della responsabilità dell’Anas in base alla presunzione di cui all’articolo 2051 Cc, senza alcun concreto accertamento del fatto come reato, anche sotto il profilo soggettivo, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte il danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 Cc non era risarcibile; che il giudice di appello non avrebbe motivato sul motivo di gravame con il quale si assumeva che, in presenza dei genitori, non può essere riconosciuto ai fratelli il risarcimento del danno morale.

2. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.

2.1. Non è ravvisabile preclusione all’esercizio dell’azione civile nei confronti dell’Anas, ai sensi dell’articolo 25 del codice di procedura abrogato, nel cui vigore si è verificata la fattispecie ed è stata pronunciata sentenza penale di assoluzione, atteso che in tale giudizio ha assunto veste di imputato solo il conducente dell’autocarro, e non anche personale dipendente dell’Anas.

2.2. La seconda censura, incentrata sulla esclusione della risarcibilità del danno morale nel caso di responsabilità affermata in base a presunzioni (nella specie quella di cui all’articolo 2051 Cc, superabile dal danneggiante fornendo la prova del fortuito), va del parti disattesa per le considerazioni che seguono.

2.2.1. Un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale, nella corrente (e restrittiva) accezione di danno morale soggettivo, allorquando la responsabilità dell’autore materiale del fatto illecito sia affermata non già in base ad un accertamento concreto dell’elemento psicologico (e cioè della colpa), ma in base ad una presunzione, quali quelle stabilite dagli articoli 2050 e 2054 Cc. E ciò sul rilievo che l’attribuzione del danno non patrimoniale – che deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (articolo 2059 Cc), il più rilevante, se non addirittura l’unico (almeno all’epoca in cui venne redatto il Cc: in tal senso, vedi Corte costituzionale, sentenza 184/86) dei quali è il caso in cui il fatto illecito integri una fattispecie criminosa (articolo 185 Cp) -, può scaturire soltanto dall’accertamento effettivo del fatto reato, il quale, pur potendo essere effettuato in caso di estinzione del reato (ad esempio per amnistia) o di improcedibilità dell’azione penale (ad esempio per difetto di querela) dal giudice civile, non può essere basato sulla semplice premessa su cui si fonda la presunzione di responsabilità, ad esempio, di non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ai sensi dell’articolo 2054, comma 1, Cc, ma sulla effettiva dimostrazione di una condotta colposa (tra le tante pronunce: sentenza 2529/73; 3667/81; 5791/86; 1374/87; 11999/93; 9045/95; 6632/97; 9794/98; 12741/99).

Tale indirizzo si è formato nella vigenza del Cpp del 1930, caratterizzato dal rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio penale e giudizio civile (articolo 3 Cpp e articolo 295 Cpc) in caso di contemporaneità di procedimenti, dall’efficacia preclusiva ai fini civili della decisione che pone termine al giudizio penale (articolo 25 Cpp) e dalla autorità del giudicato penale nel giudizio di danno anche “quanto alla responsabilità del condannato” (articolo 27 Cpp).

In un sistema siffatto, erano eccezionali i casi in cui, in virtù del principio dell’unità della funzione giurisdizionale, il giudice civile poteva accertare l’esistenza del fatto penalmente rilevante: casi tutti condizionati dal presupposto negativo che la relativa questione non avesse costituito oggetto di indagine da parte del giudice penale per estinzione del reato o per altra causa (sentenza 2529/73).

Nelle menzionate specifiche ipotesti, si era ritenuto coerente al sistema che l’accertamento del giudice civile avesse ad oggetto il reato in tutti gli elementi penalmente rilevanti (ma in contrasto con l’assolutezza del principio le Sezioni unite, con la sentenza 6651/82, avevano riconosciuto la risarcibilità del danno morale nel caso di fatto illecito costituente reato commesso da persona non imputabile), e si svolgesse secondo le regole, anche probatorie, proprie del giudizio penale, al quale quello civile in un certo senso si sostituiva, senza che potesse darsi ingresso alle regole probatorie proprie del giudizio civile, ed in particolare al mezzo di prova costituito dalle presunzioni, poiché l’affermazione di una responsabilità penale in base ad una colpa meramente presunta era ritenuto inammissibile e non rispondente a principi di civiltà giuridica (sentenza 2529/73).

Mutati i rapporti tra processo civile e penale a seguito dell’introduzione del nuovo Cpp (entrato in vigore nell’ottobre del 1989), e venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile (articoli 75 e 652 Cpp vigente), tanto che è possibile che gli esiti siano nelle diverse sedi addirittura contrastanti in ordine all’apprezzamento di un medesimo fatto, la correttezza delle interpretazione sinora data dell’articolo 2059 Cc, in relazione all’articolo 185 Cp va sottoposta a verifica, onde vagliarne la persistente validità.

2.2.2. In tale opera di riconsiderazione della propria giurisprudenza, questa Suprema Corte non può non tenere conto del nuovo atteggiamento assunto, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia, di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso vedi già Corte costituzionale, sentenza 88/1979), sia dal legislatore, mediante l’ampliamento dei casi di espresso riconoscimento della riparazione del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato (impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali: articolo 29, comma 9, della legge 675/96; adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 286/98; mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo; articolo 2 della legge 89/2001), sia dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare con la rilevante innovazione costituita dall’ammissione a riparazione di quella peculiare figura di danno non patrimoniale che è il cosiddetto danno biologico, sotto la spinta della sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma altresì nei valori propri della persona, anche in riferimento all’articolo 2 della Costituzione.

Ora, il danno, in relazione, ad un determinato fatto, è evidentemente lo stesso, quale che sia l’aspetto che assume, sotto il profilo psicologico, la condotta del danneggiante, sia nel caso in cui le risultanze processuali siano tali da consentire il positivo accertamento della colpa, sia allorché la prova non sia raggiunta e tuttavia, in mancanza della prova liberatoria da offrirsi dall’autore del danno, essa debba essere presunta.

Non può certo negarsi che l’inversione dell’onere della prova uniformi la posizione del danneggiato che non sia in grado di offrirla a quella del danneggiato che possa darla, rendendole paritarie mediante l’addossamento dell’onere della prova liberatoria all’autore del danno (convenuto) e la correlativa presunzione di colpa in capo al medesimo. Ed appare incongruo ritenere che, in un contesto connotato da un onere probatorio posto a carico al danneggiante convenuto evidentemente in funzione di tutela della posizione della vittima, ove lo stesso non sia soddisfatto e la prova liberatoria non sia data, il danneggiato attore possa ottenere o no il risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di un fatto (colpa) che non gli compete e la cui mancanza va invece provata dall’altra parte.

Posto che, se la colpa fosse sussistente, il fatto integrerebbe il reato ed il danno non patrimoniale sarebbe dunque risarcibile, la non superata presunzione di colpa altro non significa che essa agli effetti civili sussiste, sicché il fatto senz’altro corrisponde anche in tale ipotesi alla fattispecie astratta di reato.

Vengono qui in considerazione, ovviamente, soltanto gli effetti civili della condotta dell’autore del danno e non anche le conseguenze penali, ovviamente connesse all’effettivo positivo accertamento della colpa, essendo sconosciuto al sistema penale il meccanismo, esclusivamente proprio del diritto civile, di una presunzione circa la sussistenza di un elemento del fatto (tra l’altro collegata all’inversione dell’onere della prova, inconcepibile al di fuori del sistema civile).

Ma proprio per la insopprimibile diversità degli ambiti, sembra del tutto improprio frustrare gli scopi di una disposizione, qual è l’articolo 2959, che non mira a punire il responsabile, ma a consentire il risarcimento del danneggiato dal fatto illecito anche se leso in interessi non economici, operandone un’interpretazione del tutto antinomia rispetto all’esigenza alla quale il sistema in cui è inserita palesemente si ispira: quella, appunto, di rendere possibile il risarcimento del danno anche se la prova della colpa sia raggiunta grazie ad una presunzione legale (articoli 2050/2054 Cc).

Del resto la presunzione, legale o non che sia, in altro non si risolve che nella prova del fatto ignoto.

Dunque, se il fatto ignoto da provare è l’elemento soggettivo dell’illecito, in esito al ricorso alla presunzione quell’elemento è provato. E se, nella ricorrenza dell’elemento soggettivo, il fatto costituisce reato, risulta provato il reato. Certo solo sul piano delle conseguenze civili; ma su tale piano sarebbe arbitraria la diversificazione, quanto agli effetti della prova, delle modalità attraverso le quali essa è raggiunta.

Opporre a tali argomenti che il secondo comma dell’articolo 185 Cp stabilisce che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole” e far leva sull’argomento che in campo penale la colpa non può essere presunta, tanto più che la disposizione ha riguardo al “colpevole”, equivarrebbe a non considerare che le stesse espressioni sono riferite anche al danno patrimoniale, e che, per la sedes materiae, non potevano essere usate locuzioni diverse. Sulla lettera dell’articolo 185 Cp fa allora premio il rilievo che, essendo la disposizione inserita nel Cp del 1930 e concernendo gli effetti civili del reato, la sua reale portata non può che essere apprezzata alla luce del Cc del 1942, in particolare della norma generale di cui all’articolo 2043 Cc: dunque nel senso che, tutte le volte che il reato abbia cagionato un danno, questo è per ciò stesso “ingiusto”, rendendo superfluo ogni raffronto comparativo tra gli interessi che vengono in considerazione ai fini di quella qualificazione. E non anche nel senso che, per poter risarcire il danno, occorre che nel processo civile il meccanismo della prova della colpa sia stato identico a quello che nel processo penale avrebbe consentito la condanna del “colpevole”.

2.2.3. Deve conclusivamente enunciarsi, così innovando il precedente orientamento, il seguente principio di diritto: “alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex articoli 2059 Cc e 185 Cp non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso in cui all’articolo 2051 Cc, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato”.

2.2.4. Alla stregua del suindicato principio, la sentenza impugnata, che ha riconosciuto il danno morale in una ipotesi in cui la responsabilità dell’Anas era presunta ai sensi dell’articolo 2051 Cc, risulta corretta. Dovendosi ovviamente riferire, come non ha mancato di rilevare la corte d’appello, l’ipotesi di reato di omicidio colposo al comportamento dell’ignoto dipendente preposto alla gestione del tratto stradale nel quale si è verificato il sinistro, del cui operato quale l’ente è tenuto a rispondere (in tal senso: sentenza 2351/72; 569/83; 12951/92).

3. La terza doglianza, con la quale la sentenza è censurata per pretesa omessa motivazione, per il fatto che il giudice di appello non avrebbe affondato il motivo di gravame relativo alla mancanza di titolarità per i fratelli, in presenza dei genitori, di un diritto al danno morale, è inammissibile. Tale vizio avrebbe infatti dovuto essere dedotto come ipotesi di violazione dell’articolo 112 Cpc, cioè come omissione di pronuncia, e quindi come motivo attinente ad una violazione di norma processuale, consentendosi in tal modo l’esame diretto degli atti processuali da parte della Suprema Corte, onde verificare l’effettiva deduzione del motivo di appello pretermesso (sentenza 12366/99).

4. In conclusione, il ricorso è rigettato.

5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 27 febbraio-12 maggio 2003, n. 7283

Presidente Preden – relatore Calabrese

Pm Apice – parzialmente conforme – ricorrente Generali Assic. Spa

Svolgimento del processo

Il 30 marzo 1992, in Marcianise, si verificava un sinistro stradale nel quale erano coinvolti il motociclo condotto da Pasquale Arecchia e una autovettura di proprietà di Mohammed Talha, condotta da Bouabib Thala.

Il motociclista decedeva.

Con atto notificato l’8 aprile 1993, i coniugi Michele Arecchia e Rosina Mangiacapra, genitori del defunto, convenivano davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere i Talha e la spa Ambra Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si costituiva la sola spa Ambra Assicurazioni, che resisteva alla domanda.

Posta in liquidazione coatta amministrativa la predetta società, il contraddittorio veniva esteso al commissario liquidatore ed alla spa Assicurazioni Generali, quale impresa designata ex articolo 20 della legge 990/69.

Il tribunale, con sentenza del 23 ottobre 1997, rigettava la domanda ritenendo che unico responsabile dell’incidente fosse il motociclista.

Pronunciando sull’appello degli attori, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 marzo 2000, riteneva il concorso di colpa dei conducenti de due veicoli, in applicazione della presunzione di eguale responsabilità di cui all’articolo 2054, comma 2, Cc, e condannava i convenuti, tenuto conto del concorso di colpa, al risarcimento del danno patrimoniale, che liquidava in lire 63.800.000, e del danno morale, che liquidava in lire 60.000.000, oltre interessi della data dell’evento, nella misura del 7.5%.

Per la cassazione della sentenza le Assicurazioni Generali, nella qualità, hanno proposto ricorso con unico articolato motivo. Resistono, con controricorso, i coniugi Arecchia, che propongono ricorso incidentale affidato a tre motivi. La Ambra Assicurazioni in l.c.a. ed i Talha non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (articolo 335 Cpc).

Ricorso 19078/00

2. Con l’unico motivo, denunciando violazione di norme di diritto (articolo 2059 Cc e articolo 185 Cp), le Assicurazioni Generali assumono che il giudice di appello, avendo deciso la controversia sulla base del criterio sussidiario presuntivo posto dall’articolo 2054, comma 2 Cc, avrebbe erroneamente risarcito il danno morale. Sostengono che, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tale ipotesi la risarcibilità del danno non patrimoniale è esclusa.

2.1. Il motivo va disatteso per le considerazioni di seguito svolte.

2.1.1. Un consolidato orientamento giurisprudenziale la risarcibilità del danno non patrimoniale, nella corrente (e restrittiva) accezione di danno morale soggettivo, allorquando la responsabilità dell’autore materiale del fatto illecito sia affermata non già in base ad un accertamento concreto dell’elemento psicologico (e cioè della colpa), ma in base ad una presunzione, quale, ad esempio, quella stabilita dall’articolo 2054 Cc. E ciò sul rilievo che l’attribuzione del danno non patrimoniale – che deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (articolo 2059 Cc), il più rilevante, se non addirittura l’unico (almeno all’epoca in cui venne redatto il Cc: in tal senso, vedi Corte costituzionale, sentenza 184/86) dei quali è il caso in cui il fatto illecito integri una fattispecie criminosa (articolo 185 Cp) -, può scaturire soltanto dall’accertamento effettivo del fatto reato, il quale, pur potendo essere effettuato in caso di estinzione del reato (ad esempio: per amnistia) o di improcedibilità dell’azione penale (ad esempio: per difetto di querela) dal giudice civile, non può essere basato sulla semplice premessa su cui si fonda la presunzione di cui all’articolo 2054, di non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma sulla effettiva dimostrazione di una condotta colposa (tra le tante pronunce: sentenza 2529/73; 3667/81; 5791/86; 1374/87; 11999/93; 9045/95; 6632/97; 9794/98; 12741/99) .

Tale indirizzo si è formato nella vigenza del Cpp del 1930, caratterizzato dal rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio penale e giudizio civile (articolo 3 Cpp e articolo 295 Cpc) in caso di contemporaneità di procedimenti, dall’efficacia preclusiva ai fini civili della decisione che pone termine al giudizio penale (articolo 25 Cpp) e dalla autorità del giudicato penale nel giudizio di danno anche “quanto alla responsabilità del condannato” (articolo 27 Cpp).

In un sistema siffatto, erano eccezionali i casi in cui, in virtù del principio dell’unità della funzione giurisdizionale, il giudice civile poteva accertare l’esistenza del fatto penalmente rilevante: casi tutti condizionati dal presupposto negativo che la relativa questione non avesse costituito oggetto di indagine da parte del giudice penale per estinzione del reato o per altra causa (sentenza 2529/73).

Nelle menzionate specifiche ipotesi, si era ritenuto coerente al sistema che l’accertamento del giudice civile avesse ad oggetto il reato in tutti gli elementi penalmente rilevanti (ma in contrasto con l’assolutezza del principio le Sezioni unite, con la sentenza 6651/82, avevano riconosciuto la risarcibilità del danno morale e nel caso di fatto illecito costituente reato commesso da persona non imputabile), e si svolgesse secondo le regole, anche probatorie, proprie del giudizio penale, al quale quello civile in un certo senso si sostituiva, senza che potesse darsi ingresso alle regole probatorie proprie del giudizio civile, ed in particolare al mezzo di prova costituito dalle presunzioni, poiché l’affermazione di una responsabilità penale in base ad una colpa meramente presunta era ritenuto inammissibile e non rispondente a principi di civiltà giuridica (sentenza 2529/73).

Mutati i rapporti tra processo civile e penale a seguito dell’introduzione del nuovo Cpp (entrato in vigore nell’ottobre del 1989), e venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile (articoli 75 e 652 Cpp vigente), tanto che è possibile che gli esiti siano nelle diverse sedi addirittura contrastanti in ordine all’apprezzamento di un medesimo fatto, la correttezza della interpretazione sinora data dell’articolo 2059 Cc in relazione all’articolo 185 Cp va sottoposta a verifica, onde vagliarne la persistente validità.

2.1.2. In tale opera di riconsiderazione della propria giurisprudenza, questa Suprema Corte non può non tenere conto del nuovo atteggiamento assunto, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, vedi già Corte costituzionale, sentenza 88/1979), sia dal legislatore, mediante l’ampliamento di casi di espresso riconoscimento della riparazione del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato (impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali: articolo 29, comma 9, della legge 675/96; adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi: articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 286/98; mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo:

articolo 2 della legge 89/2001), sia dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare con la rilevante innovazione costituita dall’ammissione a riparazione di quella peculiare figura di danno non patrimoniale che è il cosiddetto danno biologico, sotto la spinta della sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori proprio della persona, anche in riferimento all’articolo 2 della Costituzione.

Ora, il danno, in relazione, ad un determinato fatto, è evidentemente lo stesso, quale che sia l’aspetto che assume, sotto il profilo psicologico, la condotta del danneggiante, sia nel caso in cui le risultanze processuali siano tali da consentire il positivo accertamento della colpa, sia allorché la prova non sia raggiunta e tuttavia, in mancanza della prova liberatoria da offrirsi dall’autore del danno, essa debba essere presunta.

Non può certo negarsi che l’inversione dell’onere della prova uniformi la posizione del danneggiato che non sia in grado di offrirla a quella del danneggiato che possa darla, rendendole paritarie mediante l’addossamento dell’onere della prova liberatoria all’autore del danno (convenuto) e la correlativa presunzione di colpa in capo al medesimo. Ed appare incongruo ritenere che, in un contesto connotato da un onere probatorio posto a carico al danneggiante convenuto evidentemente in funzione di tutela della posizione della vittima, ove lo stesso non sia soddisfatto e la prova liberatoria non sia data, il danneggiato attore possa ottenere o no il risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di un fatto (colpa) che non gli compete e la cui mancanza va invece provata dall’altra parte.

Posto che, se la colpa fosse sussistente, il fatto integrerebbe il reato ed il danno non patrimoniale sarebbe dunque risarcibile, la non superata presunzione di colpa altro non significa che essa agli effetti civili sussiste, sicché il fatto senz’altro corrisponde anche in tale ipotesi alla fattispecie astratta di reato.

Vengono qui in considerazione, evidentemente, soltanto gli effetti civili della condotta dell’autore del danno e non anche le conseguenze penali, ovviamente connesse all’effettivo positivo accertamento della colpa, essendo sconosciuto al sistema penale il meccanismo, esclusivamente proprio del diritto civile, di una presunzione legale circa la sussistenza di un elemento del fatto (tra l’altro collegata all’inversione dell’onere della prova, inconcepibile al di fuori del sistema civile). Ma proprio per la insopprimibile diversità degli ambiti, sembra del tutto improprio frustrare gli scopi di una disposizione, qual è l’articolo 2059, che non mira a punire il responsabile ma a consentire il risarcimento del danneggiato dal fatto illecito anche se leso in interessi non economici, operandone un’interpretazione del tutto antinomia rispetto all’esigenza alla quale il sistema in cui è inserita palesemente si ispira: quella, appunto, di rendere possibile il risarcimento del danno anche se la prova della colpa sia raggiunta grazie ad una presunzione legale (articoli 2050/2054 Cc).

Del resto la presunzione, legale o no che sia, in altro non si risolve che nella prova del fatto ignoto.

Dunque, se il fatto ignoto da provare è l’elemento soggettivo dell’illecito, in esito al ricorso alla presunzione quell’elemento è provato. E se, nella ricorrenza dell’elemento soggettivo, il fatto costituisce reato, risulta provato il reato. Certo solo sul piano delle conseguenze civili; ma su tale piano sarebbe arbitraria la diversificazione, quanto agli effetti della prova, delle modalità attraverso le quali essa è raggiunta.

Opporre a tali argomenti che il secondo comma dell’articolo 185 Cp stabilisce che “ogni reato che abbia cagionato una danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole” e far leva sull’argomento che in campo penale la colpa non può essere presunta, tanto più che la disposizione ha riguardo al “colpevole”, equivarrebbe a non considerare che le stesse espressioni sono riferite anche al danno patrimoniale, e che, per la sedes matateriae, non potevano essere usate locuzioni diverse. Sulla lettera dell’articolo 185 Cp fa allora premio il rilievo che, essendo la disposizione inserita nel Cp del 1930 e concernendo gli effetti civili del reato, la sua reale portata non può che essere apprezzata alla luce del Cc del 1942, in particolare della norma generale di cui all’articolo 2043 Cc: dunque nel senso che, tutte le volte che il reato abbia cagionato un danno, questo è per ciò stesso “ingiusto”, rendendo superfluo ogni raffronto comparativo tra gli interessi che vengono in considerazione ai fini di quella qualificazione. E non anche nel senso che, per potere risarcire il danno, occorre che nel processo civile il meccanismo della prova della colpa sia stato identico a quello che nel processo penale avrebbe consentito la condanna del “colpevole”.

2.1.3. Deve conclusivamente enunciarsi, così innovando il precedente orientamento, il seguente principio di diritto: “alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex articoli 2059 Cc e 185 Cp non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui all’articolo 2054 Cc, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato”.

2.1.4. Il ricorso principale va quindi rigettato.

Ricorso 2214/00

3. Con il primo motivo, i coniugi Arecchia, denunciando violazione degli articoli 2043, 2054 e 1226 Cc, assumono che erroneamente i giudici di appello non avrebbero riconosciuto il risarcimento del danno materiale relativo al motociclo e non avrebbero ravvisato la responsabilità esclusiva o prevalente del conducente dell’autovettura.

3.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

La corte territoriale ha escluso i danni riguardanti il motociclo in quanto non provati, ed ha ritenuto non superata, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, la presunzione di cui all’articolo 2054 Cc. Si tratta di apprezzamenti di fatto sorretti da congrua motivazione, che si sottraggono al sindacato di questa Suprema Corte.

4. Con il secondo mezzo è denunciata la violazione dell’articolo 2043 Cc, combinato al disposto dell’articolo 32 della Costituzione, per non avere la corte d’appello “riconosciuto e liquidato il danno biologico, nella sua accezione patrimoniale non patrimoniale, quale danno esistenziale”.

4.1. La censura è inammissibile.

La pretesa avente ad oggetto il cosiddetto danno esistenziale non risulta specificamente dedotta nel giudizio di merito.

5. Con il terzo motivo, i ricorrenti, si dolgono della mancata rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento, assumendo che la rivalutazione monetaria non può essere ritenuta compresa nel tasso di interesse riconosciuto nel valore medio del 7.5%.

5.1. Il motivo non è fondato.

La corte d’appello ha proceduto alla liquidazione dei danni “all’attualità”, in tal modo provvedendo alla rivalutazione.

6. In conclusione, il ricorso incidentale è rigettato.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.