Penale
Sfiorare con le labbra il viso altrui può essere atto sessuale
Sfiorare con le labbra il viso altrui può essere "atto sessuale".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio –
Presidente
Dott. POSTIGLIONE Amedeo –
Consigliere
Dott. PETTI Ciro – Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia –
Consigliere
Dott. GENTILE Mario – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso proposto da B.V., n…. il …, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Venezia del 20/05/2003;
Visti gli atti, la sentenza
denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la
relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo
Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in
persona del Dott. D’Ambrosio Vito che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile,
l’Avv. Z.M.;
Udito il difensore Avv. F.E..
FATTO E DIRITTO
B.V.,
direttore della Banca di Credito Cooperativo di …, e’ stato condannato, con i benefici di legge,
alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre ai danni a favore della
parte civile, M.F., dipendente della predetta banca, in relazione ad un abuso
ex art. 609 ter c.p., commesso sul luogo di lavoro il ….
La pena, gia’ comminata dal
Tribunale di Treviso con sentenza del 24/05/2002, veniva
confermata dalla Corte di Appello di Venezia in data 20/05/2003.
L’imputato ha proposto ricorso
per Cassazione, deducendo cinque motivi di censura.
Con il primo deduce la inutilizzabilita’ delle risposte della persona offesa
durante l’esame del Pubblico Ministero in
quanto sarebbero state rese a seguito di domande suggestive, nonche’
carenza di adeguata motivazione sul punto.
Con il secondo motivo si assume
che non poteva qualificarsi il fatto con riferimento all’art. 609 bis c.p., posto che il mero sfioramento con le labbra del viso
altrui per dare un bacio non potrebbe avere contenuto libidinoso.
Con il terzo motivo si lamenta carenza di logica motivazione nella valutazione di quanto
affermato dall’imputato in relazione
all’episodio contestato.
Con il quarto motivo si assume
che erroneamente non sarebbe stata disposta la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per ascoltare alcune
testimonianze addotte dalla difesa.
Con il quinto motivo viene censurata la valutazione dei giudici di merito sul contenuto
delle testimonianze assunte, nel senso della loro non coerenza.
Il ricorso e’ infondato.
In ordine alla
prima censura osserva la Corte che i giudici di merito hanno correttamente
escluso la violazione delle regole per l’esame testimoniale di cui all’art. 499
c.p.p. con riferimento alla deposizione della persona offesa.
Tale deposizione e’ stata
giustamente utilizzata,
perche’ da un puntuale riscontro documentale degli atti operato
dai giudici di appello e da questa Corte, emerge in modo chiaro che il pubblico
ministero pose delle domande, in modo non suggestivo, ma piano ed oggettivo,
senza interferire con la liberta’ e sincerita’ delle risposte, peraltro molto
dettagliate e precise sull’episodio accaduto il …. Sul punto la sentenza impugnata
motiva espressamente riproponendo, a titolo esemplificativo, la domanda
principale: "Ci racconti l’episodio del …" e
precisando che "tutto il resto della deposizione e’ scevra di
condizionamenti e scorre sempre con tali passaggi, ricchi di particolari che
costituiscono anzi una ulteriore prova
di attendibilita’ e sincerita’ della M.".
Trattasi, all’evidenza, di una
valutazione di merito correttamente motivata, che esclude la irregolarita’
processuale e la conseguente sanzione
della inutilizzabilita’, considerato altresi’ il potere di equilibrio
esercitato dal Presidente, nella direzione dell’udienza.
La difesa ha avuto la
possibilita’ di saggiare l’attendibilita’ della teste con il controesame.
Nel valutare l’attendibilita’ di
un teste, occorre peraltro considerare l’intero contenuto di quanto dichiarato
e non una singola domanda.
Circa la seconda censura, questa
Corte ribadisce che nella nozione di atti sessuali di
cui all’art. 609 bis c.p. si devono
includere
non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensi’ tutti quelli che
riguardano le zone erogene su persona non consenziente (Cass. Sez. 3^, 12446,
01/12/2000, rv. 218351).
Tra gli atti suscettibili di
integrare il delitto possono essere ricompresi palpeggiamenti
e sfregamenti delle parti intime, compresi anche gli atti insidiosi e
rapidi (come palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca) (Cass. Sez.
3^, n. 4402, 10/04/2000, rv. 220938).
Comunque
sul punto i giudici di merito hanno dato sufficiente e logica motivazione,
sicche’ non vi e’ spazio per censure di legittimita’.
Analogamente deve dirsi per gli
altri punti di censura, attinenti alla sufficienza o meno delle prove
testimoniali acquisite rispetto alle ulteriori richieste,
posto che la loro valutazione nel contenuto e’ rimessa all’apprezzamento dei
giudici di merito.
Risultano
motivati tutti i profili sollevati nel ricorso, giacche’ sia il racconto a
propria discolpa dell’imputato, sia la testimonianza dell’amica della persona
offesa (S.), dei genitori, della psicologa e delle altre persone sentite (Q.,
S., B., B., B.) risultano aver formato oggetto di corretto esame.
Segue alla condanna, che va
confermata, anche quella alle spese ed onorari della parte civile nel presunto
giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della parte
civile costituita della somma complessiva di Euro 1.500,00, di cui 1.200,00 Euro per onorari, oltre IVA e
C.P.A..
Cosi’ deciso in Roma, il 15
novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11
gennaio 2006