Civile

Wednesday 01 October 2003

Se vi sono ritardi e disagi nell’ attivazione del telefonino è possibile chiedere il risarcimento del danno extrapatrimoniale. E’ quanto statuito dal Giudice di Pace di Roma. Giudice di Pace di Roma – Sezione quarta – sentenza 10 aprile-11 luglio 2003

Se vi sono ritardi e disagi nellattivazione del telefonino è possibile chiedere il risarcimento del danno extrapatrimoniale. E quanto statuito dal Giudice di Pace di Roma

Giudice di Pace di Roma Sezione quarta sentenza 10 aprile-11 luglio 2003

Giudice Sajeva

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 4 settembre 2002, il consumatore conveniva dinanzi a questo Giudice di Pace la Wind Telecomunicazioni spa, in persona del suo legale rappresentante, sostenendo, in sintesi, di avere stipulato con la Infostrada, oggi Wind Telecomunicazioni, un contratto di telefonia consistente nella possibilità di effettuare telefonate urbane ed interurbane illimitate a fronte di una tariffa forfettaria. Tale contratto prevedeva, inoltre la possibilità di distaccarsi dalla Telecom Italia ed anzi la stessa Infostrada provvedeva ad inoltrare disdetta. La Telecom ha disconnesso la linea telefonica lasciando lutente senza collegamento ed il disservizio quantunque svariati solleciti, si è prolungato per 44 giorni. Chiedeva fosse accertato e dichiarato che il convenuto in persona del legale rappresentante, è responsabile dei danni provocati allattore e conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti ammontanti ad ¬ 1.000,00.

La causa, istruita con lacquisizione agli atti, veniva, alludienza del 10 aprile 2003, sulle conclusioni in epigrafe riportate, posta indecisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata ed entro i limiti che verranno esposti può, pertanto, essere accolta.

Ed invero, dalla ricostruzione dei fatti operabile sulla base delle circostanze emerse in esito allesame della documentazione prodotta da parte attrice, emerge che la Wind Telecomunicazioni spA si è resa colpevole di inadempimento contrattuale.

È da notare il comportamento processuale della parte convenuta che, nonostante sia stata ritualmente citata ed invitata a rendere linterrogatorio formale, è rimasta assente dal giudizio e tale suo comportamento va messo in rilievo ai fini della decisione.

Tanto premesso, ed accertato, pertanto, lesclusiva responsabilità della Wind Telecomunicazioni spA, si può procedere allesame delle problematiche riguardanti il profilo risarcitorio.

Il punto 16.1 del contratto recita: Qualora il ritardo nellattivazione del servizio ecceda il termine indicato nel precedente articolo 15, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo par a 2,5 euro iva inclusa per ogni giorno lavorativo di ritardo (gg. 17 x 2.5= ¬ 42,5).

La ritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale e consistente, non solo nellimpossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che lutente deve affrontare sia per provvedere diversamente sia per sollecitare la società ad adempiere.

Tale danno, suscettibile di valutazione equitativa, si ritiene essere di ¬ 500,00.

Trattandosi di valutazione equitativa aggiornata alla data odierna ritiene questo giudice che detta somma non debba ulteriormente essere rivalutata; vanno, invece, sulla predetta somma calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Roma, dr. Giuseppe Sajeva, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettate, così dispone:

1. condanna la Wind Telecomunicazioni SpA, in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di euro 542,50=; su detto importo competono gli interessi, in misura pari al saggio legale vigente, dalla data del fatto al saldo effettivo;

2. condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che ritiene equo liquidare in complessive euro 250,00=, di cui euro 100,00= per onorari, euro 100,00= per diritti, euro 50,00= per rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e Cnap.