Penale

Thursday 03 March 2005

Se pià sono le imputazioni la richiesta di rito abbreviato deve comprenderle tutte Tribunale di Torino – Sezione Gup – Ordinanza depositata il 22 febbraio

Se più sono le imputazioni la richiesta di rito abbreviato deve comprenderle tutte

Tribunale di Torino – Sezione Gup – Ordinanza depositata il 22 febbraio

Il giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato limitato ai reati contro la Pa proposta dai difensori di M.D.S. e G. P.

Osserva:

1. Gli imputati chiedono di essere giudicati con rito abbreviato limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione, mentre non formulano alcuna richiesta di definizione anticipata rispetto al reato di omicidio e lesioni colpose contestato al capo 27 dellimputazione.

La difesa, nellillustrare la sua tesi, sottolinea la riconducibilità della richiesta di giudizio abbreviato parziale  allarticolo 18 comma 1 lettera a) Cpp,  trattandosi a suo dire- di imputazioni per le quali è possibile pervenire prontamente alla decisione,  quindi sottolinea  la necessità di disporre, preliminarmente, la separazione delle  contestazioni fatte oggetto di richiesta di definizione anticipata.

In via subordinata, cioè nellipotesi di mancato  accoglimento della sua tesi, la difesa non esita ad eccepire l illegittimità costituzionale dellarticolo 438 Cpp per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, invitando questo giudice a rimettere la decisione alla Corte Costituzionale  (vds. memoria scritta depositata dal difensore di Pg). 

Peraltro, la stessa difesa non tralascia di sottolineare come la richiesta di giudizio abbreviato parziale, limitata cioè ad alcune contestazioni ascritte agli imputati, sia contraria alla prevalente (rectius:  univoca) giurisprudenza di legittimità, ancorché intervenuta sotto limpero del vecchio giudizio abbreviato.

2. Comè noto, la Corte di Cassazione  ritiene che, nellipotesi di processo con pluralità di imputazioni a carico del medesimo soggetto, la richiesta di giudizio abbreviato debba, a pena di inammissibilità, coinvolgere la totalità degli addebiti (vedi, Cassazione, Sezione prima, sentenza 19 novembre 1999, Favara in G.D. 2000, n. 2, 111; Cassazione, Sezione prima,  sentenza  10 giugno 1999, Contarini, CED 214012; Cassazione, Sezione sesta, sentenza 3 giugno 1998, Manna, CED 211381; Cassazione, Sezione sesta, sentenza. 7 luglio  1995, Argentano, CED 202995; Cassazione, Sezione seconda, sentenza  18 gennaio 1993, Bergamaschi, CED 193575; Cassazione, Sezione prima, 21 novembre 1990, Zuffrano,  C.P. 1991,2,248).

In estrema sintesi, le pronunzie della Corte regolatrice sottolineano come,  in caso contrario,  sarebbe del tutto ingiustificato leffetto premiale a vantaggio dellimputato  in quanto il processo non verrebbe definito nella sua interezza.

Deve subito anticiparsi come, fatto salvo quanto si preciserà meglio in seguito, queste considerazioni mantengano inalterata la loro validità nonostante le importanti modifiche operate dalla legge 479/99.

Invero, ancorché il giudizio abbreviato sia stato trasformato in un diritto processuale nella esclusiva disponibilità dellimputato[i],  abbia cioè perso la connotazione originaria di patteggiamento sul rito, la ratio che giustifica la diminuzione processuale è rimasta immutata.

In altri termini, lincentivo insito nella significativa diminuzione di pena in caso di condanna continua a trovare la sua ragion dessere nella considerevole economia processuale che questo rito consente di realizzare.

Ragione compendiata nellesplicito riferimento dellarticolo 438, comma 1, Cpp al processo complessivamente considerato e non già alle singole contestazioni o imputazioni del processo.

Nellaffrontare il tema della scindibilità della richiesta non è dunque possibile obliterare  questo importante presupposto, rimasto immutato nel tempo nonostante limportante impulso alla definizione anticipata del processo scaturito dalla citata novella.

3. Né può essere correttamente richiamato a sostegno della parcellizzazione processuale larticolo 18 comma 1 letter a) Cpp che prevede un caso autonomo di separazione di processi nelludienza preliminare.

Infatti, questa norma impone al giudice delludienza preliminare la separazione di processi, salvo che la riunione sia assolutamente necessaria per laccertamento dei fatti, se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dellarticolo 422 Cpp.

Dunque, ferma restando la riunione assolutamente necessaria per laccertamento dei fatti, la norma in discorso sollecita il giudice a farsi carico  della speditezza delludienza preliminare nei confronti degli imputati o delle imputazioni per le quali è possibile pervenire ad una rapida decisione,  specificando come questa evenienza ricorra allorché nei confronti di altri imputati o altre imputazioni sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

In altri termini, la  speditezza (o la ragionevole durata) delludienza preliminare per uno o più  imputati o per alcune imputazioni prontamente decidibili  devessere garantita  anche al prezzo  della separazione, purché  latomizzazione della regiudicanda non rechi pregiudizio allaccertamento dei fatti.

Ciò premesso, non è chi non veda come la separazione invocata dalla difesa degli imputati P. e D. S. non possa essere ricondotta a questa previsione normativa  non essendo stata sancita (almeno sino a questo momento) la necessità di procedere allattività di integrazione probatoria relativamente ad altri imputati o altre imputazioni.

La separazione processuale invocata dalla difesa degli imputati non può dunque trovare un referente normativo nellarticolo 18 comma 1,  lettera a) c.p.p. previsto, come accennato, per ipotesi tuttaffatto differenti.

Tra laltro, porre in relazione la separazione del processo indotta dalla scelta del giudizio abbreviato  con larticolo 18 lettera a) Cpp, finisce addirittura per conculcare il diritto dellimputato alla conversione del rito,  nella misura in cui subordina la separazione del processo alla necessità della ricorrenza dei presupposti indicati dalla citata norma.

Invero, nel processo soggettivamente cumulativo, qualora uno o più imputati chiedano di definire il procedimento con rito abbreviato,  la separazione si impone e si giustifica indipendentemente da ogni decisione in ordine alla necessità di assumere nuovi elementi di prova necessari per la decisione.

In questo caso,  è dunque preclusa al giudice ogni valutazione in ordine alla assoluta necessità della riunione per laccertamento dei fatti, come qualsiasi prognosi di pronta definibilità del giudizio stesso, per la cui decisione, in ipotesi, ben potrebbe essere necessaria una robusta attività di integrazione probatoria.

Come accennato, ciò è il frutto della mutazione genetica subita dal giudizio abbreviato a seguito della legge  479/99 (cd. legge Carotti), grazie alla quale allimputato è ora riconosciuto una sorta di diritto potestativo ad essere giudicato mediante questo rito, a prescindere da ogni valutazione del p.m. e dello stesso giudice (a meno che non si tratti di richiesta condizionata).

Logico corollario di questa trasformazione è che il pieno godimento del diritto dellimputato ad essere giudicato con rito abbreviato non può essere sottratto al rigoroso sindacato giudiziale.

Il giudice  deve intervenire a rimuovere eventuali compressioni od ingiustificati condizionamenti dipendenti in ipotesi- dalla strategia processuale del Pm; dalla scelta cioè di contestare, nellambito di un medesimo processo fatti diversi, tra loro non connessi o collegati dal punto di vista probatorio.

Detto altrimenti, è onere del giudice garantire che il diritto dellimputato, ormai affrancato dal consenso del Pm, non subisca irragionevoli condizionamenti o limitazioni dalla pur legittima- strategia processuale del pubblico accusatore.

Questo decidente concorda, dunque, con la difesa degli imputati D.S. e P. nel ritenere che interpretare diversamente larticolo 438 Cpp, ossia  escludere qualsiasi sindacato da parte del giudice sulla strategia processuale del Pm, possa  configurare sia pure in linea astratta- una violazione del principio di uguaglianza con possibili ricadute sul  diritto di difesa meritevoli di essere sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale.

Peraltro,  ai fini della valutazione che interessa in questa sede, al fine cioè di sindacare la legittimità della pretesa dellimputato di essere giudicato con rito abbreviato in relazione ad alcune contestazioni, occorre esaminare se la scelta unitaria del Pm  possa  ritenersi irragionevole o arbitraria, così da imporre al giudice la separazione del processo e consentire allimputato diverse opzioni processuali.

Occorre cioè esaminare se la scelta del Pm sia priva di apprezzabile giustificazione e, pertanto,  eccentrica rispetto alle regole del processo.

Ma la strategia processuale della pubblica accusa può ritenersi ingiustificata, e dunque ingiustamente pregiudizievole dei diritti processuali dellimputato, soltanto quando i fatti-reato contestati   non abbiano tra loro alcun collegamento  e non possano essere ricondotti  allarticolo 371 comma 2 Cpp.

Invece, allorché questo collegamento probatorio sussista, deve escludersi la possibilità di disporre la separazione del processo sulla base della richiesta di definizione parziale formulata dallimputato e, conseguentemente, ritenersi  manifestamente infondata (trattandosi pur sempre di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore), leccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

E evidente, infatti, come il diritto potestativo in esame possa subire un irragionevole ed illegittimo  pregiudizio dalla scelta accusatoria del Pm soltanto allorché i fatti diversi contestati nellambito del medesimo processo non siano  probatoriamente connessi o collegati, sì che un eventuale giudizio dibattimentale per alcuni di essi non comporti affatto la necessità di compiere attività istruttoria  avente ad oggetto i fatti definiti con rito abbreviato.

In definitiva, solo formulando una prognosi di indifferenza probatoria tra i fatti contestati  trova ragion dessere e diventa doverosa la separazione del processo per i reati fatti oggetto di richiesta di rito abbreviato e, quel che più conta, trova valida giustificazione la diminuzione di pena conseguente al giudizio abbreviato in caso di condanna.

4. Nel caso in esame, come anticipato, sono evidenti i profili di connessione probatoria esistenti beninteso nellaccezione accusatoria- tra i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali gli imputati chiedono il giudizio abbreviato, ed i reati colposi per i quali gli imputati non formulano alcuna richiesta di definizione anticipata.

Dalla lettura del capo di imputazione non può disconoscersi come il profilo colposo contestato  agli imputati faccia riferimento, tra laltro, alle condotte di turbata libertà degli incanti ed alle pratiche corruttive parimenti ascritte agli imputati nella scelta delle protesi valvolari e dei restanti presidi chirurgici; condotte la cui eventuale sussistenza o insussistenza non potrebbe dunque non essere fatta oggetto di attività probatoria dibattimentale e riflettersi sulla integrazione del reato colposo.

Questa interdipendenza probatoria consente quindi di ritenere integrato un caso di collegamento previsto dallarticolo 371, comma 2 lettera b) ultima parte e, conseguentemente,  di ravvisare una ipotesi   di riunione di processi , a mente dellarticolo 17 comma 1 lettera c) Cpp.

Da ciò consegue che la strategia processuale seguita dalla pubblica accusa di contestare in un solo processo una molteplicità di fatti tra loro probatoriamente collegati risulta ragionevole, oltre che giustificata dalle norme processuali, con lulteriore conseguenza che non può trovare accoglimento  la richiesta degli imputati di definizione del processo mediante giudizio abbreviato limitata ad alcune contestazioni .

In definitiva, le ragioni di non indifferenza probatoria, in grado di ripercuotersi in qualche misura- sul principio di deflazione processuale e, quindi, sulla giustificazione della diminuzione della pena in caso di condanna, impongono di ritenere inscindibile il processo oggettivamente cumulativo e, parallelamente, di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale  prospettate dalla difesa degli imputati P. e D. S. con riferimento allarticolo 438 Cpp.

PQM

Rigetta la richiesta di giudizio abbreviato parziale, limitato cioè ai delitti contro la Pa rispettivamente contestati agli imputati D.S. e P. e dichiara manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale prospettate dai difensori in via subordinata; [1]dispone procedersi oltre nelludienza.

——————————————————————————–

[1]

——————————————————————————–

[i] con la sola eccezione per la richiesta condizionata al compimento di attività istruttoria tuttora sottoposta al vaglio giudiziale: vds. articolo 438 comma 5 c.p.p.;