Civile

Thursday 14 July 2005

Se non c’ è il depuratore il Comune non può pretendere la relativa quota di canone. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 23 marzo-7 luglio 2005, n. 14314

Se non c’è il depuratore il Comune non può
pretendere la relativa quota di canone.

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 23 marzo-7 luglio 2005, n. 14314

Presidente Nicastro
– relatore Frasca

Pm Ceniccola
– conforme – ricorrente comune di Meta

Svolgimento del processo

Fortunata Coppola conveniva in
giudizio avanti al GdP di Sorrento il comune di Meta
e l’Arips (azienda risorse idriche
penisola sorrentina) per sentirli condannare
solidamente o alternativamente alla restituzione dei canoni o diritti versati
per il servizio di depurazione nel periodo 1999-2000.

A sostegno della domanda l’attrice
deduceva che le relative somme si dovevano ritenere pagate illegittimamente ed
indebitamente, in quanto il comune di Meta era sprovvisto dì impianto di depurazione,
non aveva in fase di realizzazione un depuratore ed immetteva i liquami nel
collettore fognarío comprensorìale
che scaricava in mare con una condotta sottomarína in
localìtà Punta Gradelle, aenza che sussístesse alcun
impianto a terra.

I convenuti si costítuivano
e contentavano l’avversa domanda.

Nell’udienza di comparízione
interveniva nel gíudizio il CO.DA.CONS. aderendo alla
domanda dell’attore.

L’adìto
Giudice di Pace pronunciava sentenza in data 6 dícembre
2002, con la quale dichiarava il difetto di giurisdizìone
dell’A.G.O. e la giurisdìzione della Commissione Trìbutaria
di Napoli riguardo alla pretesa concernente il periodo dal 1 gennaio al 3
ottobre 2000, mentre accoglieva “la domanda proposta così come ridotta” e
condannava i convenuti ìn solido alla restituzione
all’attore del 25% del canone varcato nell’anno 2000, oltre interessi legali
dalla data dei pagamenti al salda effettivo, con l’aggravio delle spese di un
terzo delle spese di lite.

2. Per quello che in questa sede interessa
la sentenza, riguardo al parzìale accoglimento della
domanda, è fondata sulle seguenti ragioni: era stato ammessa dai convenuti
l’inesistenza dì un ímpianto
di depurazione a terra delle acque reflue e, conseguentemente, non sussisteva
prestazione di servizio ai sensi dell’articolo 1559 Cc
e, quindi, non poteva essere richiesto “alcun corrispettivo di prezzo
(canone-quota di tariffa)”; non poteva altresì argomentarsi che, ex articolo 14
della legge 36/1994, la quota di tariffa, riferita al servizio di pubblìca fognatura e di depurazione fosse dovuta dagli
utenti anche nel caso di fognatura sprovvista di impianti centralizzati di
depurazione o di temporanea inattività degli stessi, in quanto il Comune
convenuto non aveva fornito alcuna prova che i proventí
riscossi affluissero in un fondo vincolato e fossero destinati “esclusivamente”
alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati
di depurazìone; “in ogni caso” essendo la causa di
valore non superiore a due mìlioní era da decidere
secondo equità e, quindi, competeva al giudice il potere di dettare od integrare la regola
particolare per il caso singolo secondo un crìterìo
di opportunità”, essendo, pertanto, ammesso che la regola legislativa potesse
essere sostituita o modificata in considerazione della modestia economica della
causa; ne conseguiva che, quand’anche la norma avesse imposto che la quota di
tariffa era dovuta dall’utente anche nel caso di fognatura sprovvista di
impianto di depurazione, doveva ritenersi che il legislatore avesse detto meno
di quanto aveva effettivamente voluto, in quanto non poteva ritenersi,
“risalendo al principio che ne [aveva] suggerìto la statuìzione, che il legislatore medesímo
[avesse] avallato l’assurdo che il cittadino debba sostenere per un periodo
indeterminato oneri economici per un depuratore inesistente, che non entra in
funzione, senza che la P.A. fornísca doverosa e
puntuale motívazione”; sulla base di tali rilievi
doveva rìtenersí l’íniquità
ed l’illegittimità della riscossíone del canone e
pertanto doveva ritenersi non dovuto il canone, il cui pagamento era privo di giustificazìone causale ed aveva dato luogo ad un ìndebito oggettivo; la somma oggetto di restituzione era equitativamente quantifícabile
nei termini suindicati.

3. Contro la sentenza ha proposto
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Comune di Meta.

Ha resistito con controricorso
il CO.DA.CONS.

Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato
memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo
il rìcorrente lamenta testualmente: “Errores in iudicando: omessa e insufficíente motivazione su punti decisivi della
controversia: omessa esame dì documenti decisivi. Mancata valutazíone di ammissibilità e
rilevanza di mezzi di prova (articolo 360 Cpc)”.

Dopo un esordio con cui si sostiene
che la sentenza sarebbe viziata “per carenza assoluta
di motivazione”r si prospettano i seguenti argomenti, che costituiscono
distinti profili del motivo:

a) il Giudice di Pace non avrebbe
valutato alcuni documenti esibiti e depositati, aventi carattere decisivo per
la controversia: in primo luogo l’impugnata sentenza non avrebbe in alcun modo
argomentato “in merito a quanto riferito dall’Amministrazione
comunale relativamente all’orientamento e alla
direttiva espressa. su tale specifico argomento” da
una prodotta (e non meglio precisata) circolare n. 177 del 5 ottobre 2000,
nella quale veniva affermato che il pagamento del canone doveva essere
effettuato anche in mancanza dell’erogazione del servizio sulla base dell’articolo 14 della legge 36 del 1994. che secondo la circolare stessa non sarebbe stata abrogata e
sarebbe in vigore e rìchìederebbe come unico
presupposto per l’obbligo di pagamento del canone l’allaccíamento
alla pubblica fognatura; in base a quanto sostenuto nella circolare, dunque,
l’amministrazione comunale non avrebbe potuto “senza incorrere in eventuali
responsabilità contabili” non riscuotere il canone di depurazione per il fatto
della mancanza o inattività dell’impíanto di
depurazione; d’altro canto, quand’anche il contenuto della circolare avesse
esaurito la sua effícacia nell’ambito dei rapporti
interni alle pubbliche amminIstrazioni e non avesse
posto alcun obbligo al giudice, si sarebbe trattato di una circostanza che
rappresentava “un elemento inserito all’interno del processo sul quale il
Giudice si sarebbe dovuto pronunciare anche so solo per dichiarare la sua ìrrílevanza al fine della risoluzione della controversia;
altro documento non esaminato sarebbe una risoluzione del 9.7.02 n. 222, prodotta
dal ricorrente “a sostegno delle doverosità del
canone di depurazione”;

b) sotto un secondo profilo sarebbe
stato “completamente assente sotto il profilo motivazione” l’esame da parte del
Giudice di Pace “della documentazione esibita dal Comune, attestante il
deposito presso un fondo vincolato delle somme riscosse a titolo di canone di
depurazione vincolate nella uscita al rispetto delle
finalità previste dalla legge regolamentante la materia”; inoltre non sarebbero
state ammesse le prove testimoniali articolate proprio sul punto ed anzi il
Giudice di Pace avrebbe erroneamente affermato che il Comune non aveva
provveduto a vincolare in apposito fondo le somme, in tale modo sarebbero state
poste a fondamento del proprio argomentare “Circostanze fattuali
palesemente opposte a quanto attestato e certificato dall’Amministrazione comunale ricorrente e a quanto in
seguito a regolare attività istruttoria il Comune avrebbe potuto provare”.

c) in terzo luogo l’assoluta carenza di motivazione viene sostenuta ‑ con
sostanziale specificazione di quanto dedotta sub b) ‑
assumendosi che non sarebbero stati ammessi, senza alcuna motivazione sulla
loro eventuale inammissibilità o irrìlevanza, i due
capitoli di prova per testi dedotti in comparsa di risposta (che vengono
trascritti), tendenti a dimostrare rispettiva­mente l’affluenza deí proventi del canone di depurazione ad un fondo
vincolato, destinato esclusivamente alla realizzazione dell’impianto
centralizzato di depurazione, e l’inizio della progettazìone
dell’impianto stesso. La suddetta mancanza di motivazione avrebbe determinato
un vizìo della sentenza che sarebbe rilevabile in
sede di legittimità, in quanto avrebbe comportato una omessa
od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia [viene citata
la massima di Cassazione 5269/00]. Nella specie la decisività sarebbe
dimostrata dal fatto che il Giudice di Pace ha posto a fondamento della sua
decisione proprio l’inesistenza delle circostanze che i detti capitoli
avrebbero voluto dimostrare, asserendo che il Comune non aveva forníto la prova del vincolo dei proventi e della loro
destinazione alla realizzazione e gestione
dell’impianto centralizzato di depurazione.

d) in quarto luogo il Giudice di pace
avrebbe omesso del tutto la motìvazione
sulla richiesta del comune dì autorizzazione alla chiamata in causa ‑ al fìne di escludere la propria responsabilità per la mancata
realizzazione dell’impianto ‑ del Presidente della Regione Campania, quale commissario ad acta
nominato per la progettazione e realizzazione dell’impianto dí
depurazione da un’ordinanza del ministro degli Interni n. 3011 del 21 novembre
1999. ed anzi avrebbe posto a fondamento della sua decisìone circostanze opposte a quan­to sostenuto dal
Comune, là dove ha ritento l’indebito assumendo che non poteva ritenersi “che
il legislatore medesimo [avesse] avallato l’assurdo che il cittadino debba
sostenere per un periodo índeterminato oneri
economici per un depuratore ínesistente, che non
entra in funzione, senza che la P.A. fornisca doverosa e puntuale motivazione”.

e) sotto un quìnto
profilo, del tutto contraddittorio apparirebbe l’argomentare del Giudice dì
Pace, là dove avrebbe ritenuto la causa matura per la decisione sulla base
dell’esistenza di una questione di diritto, per tale motivo non dando corso
all’attívità istruttoria, e poi avrebbe affermato
espressamente di decidere applicando una regola equitativa.

1.1 Con un secondo motivo si lamenta
testualmente: “Errores in iudicando:
difetto assoluto di motivazione su un punto decisìvo
della controversia (articolo 360 c.p.c.)”.
Il Gíudice di Pace non avrebbe osservato nulla sulla
deduzione ‑ svolta a sostegno dell’assunto che
l’erogazione del canone dì depurazíone era doverosa ‑che,
come emergeva dalla semplice lettura della legge 5 gennaio 1994 n. 36, tutte le
acque, nonché l’ínsieme dei servizi pubblici di
captazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e dì depurazione
delle acque reflue sono pubblici ed organizzati secondo criteri di solidarietà
e dunque, in relazione al servizio pubblico integrato di cui a quella legge il
servizio idrico doveva essere consíderato unítariamente, con la conseguenza che íl
corrispettivo doveva ritenersi dovuto sia quando il servizio di depurazione è
reso, sia quanto non lo è, non potendo le varie voci scindersi e la tariffa
frazionarsi.

Tutti questi profili non sarebbero
stati esaminati dalla sentenza impugnata, sebbene desumibili dalla com­parsa di
costituzione.

1.2. Con il terzo motivo si lamentano
con ìndicazione generica “errores
in iudicando”. Il motivo ínìzia
con l’argomento che nulla avrebbe osservato il Giudice
di Pace ‑in merito alla deduzione proposta in primo grado dall’Amministrazíone comunale in merito all’indeterminatezza
della domanda, ma poi si sviluppa con il rilievo che sarebbe palesemente
erronea l’argomentazione con cui il Giudice di Pace ha ritenuto decurtabili i canoní del 25% nonostante la loro unìtarietà,
anziché rigettare la domanda per indeterminatezza in mancanza di parametri
idonei a quantificare il canone non dovuto.

1.3. Con il quarto
motivo si deduce testualmente: “Errores in iudicando: violazione dell’articolo 53 Cost. Violazione di
legge”. L’ìmpugnata sentenza, in aperta
violazione del principio costituzionale, di cui a tale norma, per cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche”, ancorché il servizio comunale comporti oneri essendo i cittadini
tenuti a corrispondere un canone periodico commisurato al servizio reso,
avrebbe illegittimamente ìmposto al Comune di
restituire quanto debitamente percepito, qualificando il rapporto come
contratto di somministrazione.

2. Va preliminarmente rilevato che la
parte resistente nel controricorso (alla p.4) aveva eccepito “.salvo meglio dedurre in sede di memoria conclusìva”
l’inammissibílítà ed ìmprocedibílìtà
del ricorso per violazione della modalità procedurali inerenti; 1) il rilascio
della procura speciale in relazione all’articolo 365 cod. proc.
civ.; 2) íl
contenuto del ricorso in riferímento all’articolo 366
cod. proc. civ. e in ordine
al termini ed alle modalità del deposito del ricorso e degli allegati, “nonché per giudicato
implicito”.

Senonché, tali generiche eccezioni risultano
del tutto omesse e non sviluppate nella (pur ampia e ripropositìva)
memoria illustrativa e, quindi, risultano abbandonate, onde non è necessario
occuparsene (tenuto conto che in relazione ad esse non emergono profili
rilevabili d’ufficio da questa Corte, salvo quel che si dirà circa il contenuto
del ricorso).

3. Il ricorso (concernente un
giudizio introdotto con domanda proposta – agli effetti di cui all’articolo lbis del Dl 18/2003 ‑ prima del 10 febbraio 2003) è ammissibile
in relazione al disposto dell’articolo 360 primo
comma, cod. proc. civ., considerato in relazione all’articolo 339,
terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la sentenza è stata pronuncíata su una domanda rientrante nell’ambito del
limite di valore in cui il giudice di pace decide secondo equità.

Il ricorso è stato proposto anteriormente alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace,
nel decídere secondo equità, debba osservare i princípi informatori
della materia.

Per effetto della sentenza le
decisioni rese dal gíudice di pace secondo equità sono divenute ricorribili per cassazione ‑
altre che per violazione di norme processualì, di
norme costituzionali e comunitaríe e nel caso di
motivazione inesistente, perplessa o meramente apparente (come avevano statuito
anteríormente alla pronuncia del Giudice delle leggi
le Sezioni Unite di questa Corte: Cassazione, Su 716/99, seguite poi. dalla giurisprudenza delle Sezioni semplici) ‑anche
per violazione dei principi informatori
della materia.

In dipendenza della sentenza della
Corte Costituzionale la situazione che si è determinata in punto
dì limiti di ricorribilítà delle sentenze di equità
necessaria pronunciate dal giudice di pace, in relazione a quelli che sono i
motivi deducibili di norma con il ricorso per cassazione ordinario (articolo
360 c.p.c.), si delinea come segue.

La violazione dei principi informatori è deducibíle
come censura ai sensi dell’articolo 360 n. 3, cioè
come violazione di legge, non diversamente da quella delle norme costituzionali
e comunitarie (si veda Cass. n. 382/05).

L’ipotesi dí
motivazione inesistente, perplessa o meramente apparente era ed è riconducibile essenzìalmente
alla norma dell’articolo 360 n. 4 cod. proc. civ. integrando una violazione della norma processuale di
cui all’articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.
civ.

E’ vero che le stesse Sezioni Unite
avevano formalmente fatta salva la possibilità di introduzione
di una censura ai sensi del n. 5 dell’articolo 360, allorquando l’enunciazione
dei criterio di equità adottato sia infíciata da un
vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, sì risolva in
un’ipotesi di inera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile
contraddittorietà della motivazione, ma l’affermazione e, quindi, il
riconoscimento di una limitata applicabilítà del n.5 divenuta successivamente tralaticia),
finiva per apparire di valore piuttosto apparente che reale, in quanto quel
caso era ed è in buona sostanza rìconducibile alla
mancanza nella sentenza del requisito dì cui al n. 4 dell’articolo 132 (e,
quindi, al vizio di cuí al n. 4 dell’articolo 360),
concretandosi in una mancanza della motivazione (sia pure non fisica: ma è
evidente che il requisito di cui a tale norma, ove valutato secondo i dettami
della disciplina delle nullità, non sfugge alla regola di cui al secondo comma
dell’articolo 156 cod. proc.cív., cioè a quella del
rilievo della nullità per ìnidoneità dell’atto al raggíungimento dello scopo).

Come non ha mancato di avvertìre la dottrina ed anche
qualche decisione di questa Corte, all’affermazione di uno spazio di deducibilítà del vizio di cui al n. 5 dell’articolo 360 (di
per sé non eliminabile con l’applicazìone
dell’articolo 111, settímo comma, della Costítuzione e, quindi, Con l’attribuzíone
di rilievo al solo vizio di violazione di legge, atteso che il ricorso in
cassazione contro le sentenze del giudice dì pace non può considerarsi un
ricorso riconducibile a quella norma costituzionale, essendo disciplinato in
via ordinaria dalla legge processuale generale, giusta il combinato disposto
del primo comma dell’articolo 360 e del terzo dell’articolo 339) poteva semmai
e può attualmente darai un qualche contenuto effettivo, allorquando il punto decísivo in relazione al quale viene prospettato il vizio
di cui al n. 5 concerne la motivazione attraverso la quale il giudice di pace
sia pervenuto all’applicazione o alla non applicazione di norme di diritto,
alle quali, pur nell’ambito del giudizio equitativo,
sia comunque tenuto, cioè, prima della sentenza n. 206, delle norme costituzíonali e comunitarie, nonché delle norme
processuali, ed ora, dopo quella sentenza, anche dei principi ínformatori (si veda, per l’espressa affermazione della configurabilità della censurabilità
del difetto di motivazione ‑ e, quindi, del n. 5 dell’articolo
360 ‑ riguarda a fatti decìsívi in
rapporto alle norme di diritto che debbono essere applicate anche dal giudice
di pace, Cassazione3282/03 nella motivazione).

4. Ciò premesso, trattandosi di
ricorso proposto anteriormente alla pronuncia della
sentenza n. 206 del 2004 ed essendo tale sentenza, nella sua efficacia
dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma dell’articolo 113,
secondo comma, retroattíva, è di tutta evidenza che
la pronuncia della decisione in questa sede impugnata deve considerarsi
assoggettata all’osservanza della norma stessa come risultante dalla manipolazione
in senso additivo effettuatane dalla sentenza.

E’ di altrettale
evidenza che, essendo divenuta conoscibile la regula iuris risultante dalla pronuncia ben dopo la pubblicazione
della stessa, il Giudice di Pace non può averla applicata (se non ínconsapevolmente).

Cìò non toglie che la decisione possa oggettivamente, cioè per il modo in cui è stata
adottata, essere apprezzata in questa sede in punto di conformità con i principì informatori
della materia che sono divenuti retroattivamente rilevanti nella fattispecie in
forza della sentenza della Consulta.

Tuttavia, tale applicabilità deve
fare i conti con la circostanza che questa Corte è investita di mezzo di impugnazione riguardo al quale può scrutinare la vicenda
soltanto attraverso i motivi di impugnazione svolti dal ricorrente, onde essa
appare concreta soltanto nei limiti in cui talì
motivi si prestìno ‑ all’esito dell’esercízio
da parte della Corte del potere di qualificazione che le compete, nei limiti in
cui esso è esercitatile In relazione alla discìplina
della tecnica di introduzione del giudizio in cassazione (che impone
particolari oneri in punto di Indíviduazíoni proprio
delle questíoní dì diritto al ricorrente: articolo
366 n. 4 cod. proc. civ.) ‑ ad
essere apprezzati come espositivi di doglianze sostanzialmente prospettantí una víolazione dei prìncipi informatori
della materia cui la controversía avanti al giudice
di pace sarebbe stata riconducibile.

Nel caso in cui ciò non sia
possibile, d’altro canto, il ricorrente non si può dolere dì non aver potuto ímpostare Il ricorso attraverso la denuncía
della violazione di eventuali princípi
informatori, in quanto, in presenza
di una situazione normativa che al tempo della proposizione del ricorso non gli
permetteva di dedurla, bene avrebbe potuto con il ricorso in cassazione
comunque formulare quella deduzione e prospettare una questione di legittimítà costituzionale in relazione alla relativa
mancata previsione, sollecitando questa Corte alla valutazione in ordine alla rimessìone degli atti alla Corte Costituzionale.

Bene, dunque, è stato ritenuto che in
tema di giudizio secondo equità del giudice di pace, a far
data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza additiva
della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 206, con la quale è stata
dichiarata l’illegittindtà costituzionale
dell’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, ‑nella
parte in cui non prevede che il giudice dì pace debba osservare i principi informatori della matería”,
il testo vigente della medesima disposizione, come testualmente (ri)formulato, deve essere applicato d’uffício
in sede di giudizio di legittimità alla duplice condizione che l’applicazione
della nuova disposizione alla fattispecie non richieda nuovi accertamenti di
fatto (nel qual caso essa viene rimessa al gíudìce di
rinvio: si veda il caso deciso da Cassazione 3281/95) e non risulti preclusa
dalla circostanza che ì motivi del ricorso per cassazione, come concretamente
formulati, la rendano irrilevante (così Cassazione 7685/05).

Nella specie, venendo in rilievo una
pronuncia di costituzionalità, la quale ‑ sebbene investa una norma di
previsione della regola di giudizio avanti al giudice
del merito (giudice di pace) ‑ assume diretto rilievo per i suoi
effetti sull’ammissibilità del ricorso per cassazione, appare di tutta evidenza
che l’unico controllo cui questa Corte deve procedere è quello indicato dalla
seconda parte del richiamato principio.

5. Si tratta, dunque, di valutare se,
per il modo in cui sono articolati, i motivi di ricorso evidenziano doglíanze le quali, apprezzate in base alla
nuova formulazione dell’articolo 113, secondo comma, cod. proc. Civ. ed alle sue ricadute sulla rìcorribilità in cassazione avverso
le sentenze del giudice di pace, possano direi lamentare la violazione da parte
dell’impugnata senten­za di principi informatori
della materia.

In proposito, l’indivìduazíone
del significato dei principi informatori
della materia è stata fatta da questa Sezione con la
sentenza n. 382 del 2005, secondo la quale, nella norma dell’articolo 113,
secondo comma, cod. proc. civ.
quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 206/04 ‑
avente natura additiva integrativa di carattere autopplicativo
‑l’íntegrazione apportatavì
dal dispositivo della sentenza, nel senso della sua illegittimità, in base al
significato semantica dell’espressione “principi infor­matori
della materia ed alla luce della motivazione della sentenza stessa, in
particolare là dove ha ravvi­sato il contrasto della norma con i principi
costitu­zionali degli articoli 24 e 101, secondo comma, Cost.,
sotto il profílo che la scelta da parte del giudice
di pace della regola equitativa al di fuori della
legge scritta (cosiddetta equità sostitutiva) senza quella integrazione
appariva arbitraria, mentre non lo è se fatta l’alla stregua dei medesimi
principi cui si ispira la disciplina positiva”, dev’essere
intesa nel senso che i «principi informatori”
non sono da identificare con i “principi regolatori della materia”, cui
alludeva la norma dell’articolo 113, secondo comma, nel testo novel­lato
dall’articolo 9 della i. n. 399 dei 1984 ed anteriore
alla modifica disposta dall’articolo 21 della I. n.
374 del 1991, In particolare, mentre il giudice conciliatore, vigente quella
norma, nell’individuare la regola equitativa da
applicare al caso concreto aveva il dovere di osservare le norme fondamentali
del rapporto dedotto in giudizio, traendole dal complesso delle norme con le
quali il legislatore lo aveva disciplinato (in ciò identificandosi “i principi regolatorí della materia” il giudice di pace, a seguíto della citata sentenza, non ha il dovere di
individuare la regola equitativa traendola da detta
disciplina, ma, nell’individuarla, dovrà avere cura che essa non contrasti con
i principi preesistenti alle regole in concreto oggettivamente dettate ‑ cui
il legislatore si è ispirato nel porre quella díscíplina.

Ora, nessuno dei motivi dì ricorso si
presenta articolato in maniera tale da consentire di ravvisare una doglìanza con la quale risultino
evocati, sia pure con altra diversa qualificazione, i “principi informatori della materia” cui appartiene la
controversia di cui è causa.

In particolare, al
di là di quanto già emerge dalla stessa íntestazione
almeno dei motivi (ed indipendentemente da ogni valutazione in punto di
rispetto del noto principio dell’autosufficienza del motivo di ricorso, su cui
ai ritornerà), si rileva che con il primo motivo si è lamentato: aa1) l’omessa
valutazione di alcuni documenti costituiti da una circolare e da una
risoluzione, sostenendosi che il ricorrente era tenuto al comportamento di
riscossione del canone di depurazione an­che in mancanza di un impianto di depurazíone o di inattività dello stesso suo funzionamento;
aa2) l’omesso esame di documenti (non meglio specificati) e l’omessa ammissione
di prove testimoniali (anch’esse non meglio specificate) circa il deposito
delle somme riscosse in un fondo vincolato per la realizzazìone
e gestione dell’impianto di depurazione; aa3) il fatto che il Giudice dì Pace
abbia invece ritenuto escluse proprio le circostanza che attraverso ì documenti
e le prove testimonialì si intendevano dìmostrare; aa4) l’omissìone
dell’autorìzzazione alla chiamata in causa del
Presidente della Regione Campanìa; aa5) ad il fatto
che, pur non essendosi ammesse le prove nel presupposto che la causa fosse
fondata su questioni di diritto il giudice di Pace avrebbe poi deciso secondo
equità.

Tutti i profili in cui si articola il
motivo, anche al di là ‑di quanto risulta
dalla sua intestazIone (dove non si rìconducono le censure al n. 3 dell’articolo 360 cod. proc. civ.), ineríscono
(salva quello relativo alla chiamata in causa) a vizi motívazionalì
della sentenza impugnata e non prospettano (anche quello ineren­te detta
chiamata) alCunché che questa Corte possa
con­siderare come denuncia esprimente una violazíone
di principi informatori della
materia.

Anche il secondo motivo propone
l’omessa valutazio­ne da parte del Giudice di Pace di
una cìrcostanza. Tale círcostanza
(unitarietà del canone di depurazione e conseguente non distinguibilità
della parte di esso do­vuta per il servizio di depurazìone e, quindi irripetibilità quest’ultima),
peraltro, non è fattuale, bensì normativa e,
pertanto, al di là della deduzione del motivo come difetto assoluto di
motivazione su punto decisivo della controversia, che evocherebbe il n. 5
dell’articolo 360, risulterebbe riconducibile al n. 3 dì tale norma, che,
tuttavia non è stato concretamente invocato.

Anche volendo superare tale mancata
formale evocazione ed ammettendo che vi sarebbe il terreno su cui condurre la
valutazione di ríconducibìlità della censura ad una
violazione dei principi informatori,
risulta di tutta evidenza che le deduzioni del motivo
non sommini­strano in alcun modo argomenti che possano indurre a prospettare
evocato un princìpìo informatore,
atteso che esse non si preoccupano di individuare i precisi termini normativí cui sarebbe riconducibile la vicenda, lìmitandosi ad evocare apoditticamente
la lettura della legge6/1994 e ad un accenno alla legge 36/1994.

Sicchè ‑ del tutto inammissibilmente
ed al di fuori della loqìca, propria del giudizio di
cassazione, di mezzo dí impugnazione che impone al
ricorrente l’onere di indicare (e, quindi, di indicare specificamente, cioè in modo idoneo a raggiungere lo scopo di sottoporre a crítica, secondo i ristretti limiti dei motivi deducibili,
la sentenza impugnata) la censura in diritto
(articolo 366, n. 4, cod. proc. civ.) ‑ dovrebbe essere questa Corte a
procedere alla precisa índívìduazione di detti
termini al fine di compiere la valutazione di violazione o meno dei principi informatori da parte del decisum
dell’impugnata sentenza.

Il terzo motivo, lamentando che
l’indeterminatezza della domanda nel quantum delle somme indebite avrebbe
dovuto comportarne il rigetto anziché la determinazione in via equitatíva cui ha ritenuto di procedere il Giudice di Pace
parrebbe prospettare nella sostanza una questione di natura processuale e che,
dunque, non si presta in alcun modo alla valutazione in
ordine alla rìconducíbilità ad una violazione
di principi informatori del dirítto sostanziale che sarebbe stato rilevan­te nella
fattispecie.

Il quarto motivo deduce una
violazione di norma costituzíonale e, pertanto, va
esaminato direttamente sotto tale profilo.

6. Assodato, dunque, che nessuno dei
motivi di ricorso consente di ravvisare nella sostanza la violazione dei
principi informatori, ai tratta dí vagliare se i motivi
del ricorso siano ammissibili (ed ín caso positívo eventualmente fondatí)
in relazione ai limiti della ricorribilità in cassazione
gíà configurabili anteriormente alla sentenza n. 206
della Consulta e tuttora applicabili.

Il prima motivo è inammissibile in tutti i profili
in cui è articolato.

Infatti, ancorché nell’esordio della
sua motivazione esso assuma che la sentenza sarebbe viziata da carenza assoluta di motivazione (prima proposizione della p.3), in realtà non risulta poi argomentato con l’asserzione
che l’impugnata sentenza presenterebbe tale vizio, bensì appare illustrato ‑ con
obiettiva rispondenza a quanto enuncia la sua intestazíone
– come motivo ai sensi del 5 dell’articolo 360, ma del tutto al di fuori dei límiti in cui la giurisprudenza di questa Corte, come si è
detto (e sia pure con un’operazione ínterpretativa
che, in realtà, dissimula una censura ai sensi del n. 4 dell’articolo 360),
ritiene deducibile quel motivo di ricorso contro le sentenze d’equità del
giudice di pace, cioè senza denunciare un difetto di motivazione riguardo ad un
punto decisivo che rivesta una tale macroscopícità da
ridondare in una mera apparenza, ovvero in una radícale
ed insanabile contraddittorietà della motivazione, cioè in una non motivazione.

Infatti, tutti i profili in cui si
articola Il primo motivo denunciano omesSa
0 (quanto all’ultimO) contraddittoria motivazione nel
senso In cui normalmente si intende il vizio di cui al n. 5 dell’articolo 360 e
non evídenzíano affatto, nel loro argomentare, una
mancanza di motívazíone della sentenza impugnata o
una sua intrinzeca contraddittoríetà
nel senso ora detto. Prova ne sia che nell’enunciare
il terzo profilo del motivo il ricorrente riporta un precedente (a proposito
della deducibílità dell’omesso ammissione di mezzi di
prova o dell’omesso esame di mezzi prova come vizio ai sensi dell’articolo 360
n. 5) proprio come se questo vizio fosse normalmente deducibíle
contro le sentenze dei giudici di pace secondo equítà.

Al di là dell’assorbenza di tali rilievi, svolti in
relazione al solo argomentare del ricorso è, poi, appe­na il caso di rilevare che
la sentenza impugnata presenta ‑ come chiaramente emerge dal richíamo, che se n’è fatto in precedenza ‑
certamente una motivazione (equitativa) a sostegno
dell’adottata soluzione della controversia e, quìndi,
in concreto non è in alcun modo riconducibile all’ipotesi della mancanza di motivazione
nel senso cui ndicato.

Per mera completezza, vanno svolti
ancora due rilievi.

Il primo è che in
relazione ai profili del primo motivo, riguardanti l’omesso esame dei
documenti e l’omesso esame delle ístanze probatorie
testimoniali, la censura non considera che nella seconda proposizione della
terza pagina la sentenza impugnata, dopo avere assunto che non erano state
provate l’affluenza dei fondi ad un fondo vincolato alla realizzazìone
e gestione di un impianto di depurazione, enuncia espressa­mente di decidere
“in ogni caso”, cioè prescindendo da detta affermazione, in via equitativa e, quíndi, procede al
relativo giudizio, prospettando la regola equitativa
che ritiene adeguata al caso concreto. Da tanto discende che l’omesso esame dei
documenti e delle iatanze probatoríe
testimoniali non ha svolto alcun rilievo causale sulla decisione, onde la
relativa censura non concerne, a stretto rigore, un punto decìsivo
della controversía.

Onde, sotto tale aspetto il motivo,
se anche ‑ per assurdo ‑ non
valesse la nozione restrittíva di rilevanza del vizio
di cui al n. 5 dell’articolo 360, comunque sarebbe
inammissibile per tali ragioni.

Il secondo rilievo, sempre
concernente un profilo del prìmo motivo, quello
inerente la mancata autorízzazione
della chiamata in causa, è nel senso che, pur riguardando esso una violazione
di norma processuale, e, quìndi, un vizio come tale
astrattamente deducibile in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza equitativa del giudice di pace, tuttavia, risulta inammissibìle in quanto il rìcorrente
si è limitato genericamente ad indicare di avere chiesto la chiamta
in causa nella comparsa dí risposta, ma non ha
specificato se in udienza ebbe a formulare in concreto tale richiesta al
Giudice di Pace, sicché il motivo risulta articolato senza che sí evidenzi che la violazione sia stata effettivamente
compiuta da quel giudice, cioè che quest’ultimo abbia
disatteso l’istanza. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare di avere effettìvamente instato l’autorizzazione
alla chiamata in causa prima delle decisione.

Sí ricorda, in proposito quanto ha
ritenuto la gìurísprudenza di questa corte in ordine alla disciplina della chiamata del terzo nel giudízio avanti al giudice

di pace.

Si è affermato che la previsione
della decadenza dalla possibilità di chiamare in causa un terzo se il convenuto
non ne manífesti l’intenzione nella comparsa

di risposta, non si applica nel
procedimento davanti al giudice dì pace. La mancanza di termini di costituzione
in giudìzio delle partì
anteriormente alla prima udienza e le particolari modalità di costituzione del
convenuto (il quale, al pari dell’attore, ha facoltà dì proporre oralmente le propríe difese) che caratterizzano il procedimento dinanzi
al giudice di pace inducono, infatti, a ritenere che l’eventuale suddetta
decadenza sia ricollegabile in tale procedimento soltanto alla prima udienza e
non ad un termine o difesa anteriore((v. Corte cost. n. 154 del 1997) (così
Cassazione 3156/02)

Ed ancora: la chiamata in causa del
terzo, nel giudizio davanti al giudice di pace, non è disciplinata dalle norme dettato dagli articoli 167, terzo comma, e 269,
secondo comma, cod.proc.cìv., per cui il convenuto
che intende chiamare un terzo in causa non è tenuto a farne dichiarazione a
pena di decadenza nella comparsa

di risposta, ma può richiederla nella
prima udienza di comparizione, ed anche in una udienza successíva,
qualora in prima udienza il convenuto sia comparso di persona, e il giudice,
senza opposizione dell’altra parte e senza svolgere alcuna attività, abbia
spostato l’udienza per consentire In quella sede al convenuto di

costituirsi, formulando in quella udienza
domande ed eccezioni, ívi compresa l’istanza di
chiamata in causa del terzo (Cass 3326 del 2004).

Ora, è evidente che, se la
proposizione della istanza di chiamata in causa si
preclude nella prima udienza di comparizione (da intendersi in senso effettivo,
come ben chiarisce la seconda decisione), il convenuto che si costituisca
depositando una comparsa (che è atto meramente facoltativo) nella quale
articoli detta istanza, deve in concreto sottoporla al giudice di pace (almeno ríportandosi al contenuto della comparsa), in ossequio ai
dettami della oralità che caratterizzano l’udienza avanti a quel giudice.

Viceversa, il ricorso si è limitato
ad indicare che è stata chiesta la chiamata nella comparsa di risposta (non si
sa quando depositata) senza precisare se a tale richiesta si sia
dato corso all’udienza di comparízione.

Onde, la doglianza non evídenzìa che íl Giudice di Pace abbìa disatteso effettivamente l’Istanza.
Sotto tale aspetto “il motivo è inammissibile, in quanto non evidenzia in,
concreto un error in procedendo di quel giudice.

Con riferimento al secondo motivo, si
è già visto che esso in realtà propone una censura dì omessa consi­derazione di
un fatto normativo e sotto tale aspetto, una volta esclusa la sua idoneità ad
evocare la viola­zione dì un principio informatore,
si connota come de­nunciante una mera violazíone dì leqge che, quindi, co­me tale non appare deducíbile avverso la sentenza
pro­nunciata secondo equità.

In riferimento al terzo motivo,
ribadito che esso parrebbe proporre nella sostanza una censura di violazione di
una norma proces3uale, si rileva che appare del tutto generico, in quanto non
spiega perché ed in che modo la motivazione sul punto sarebbe censurabile e si
limita a proporre che il Giudice di Pace avrebbe do­vuto fare applicazione di
una regola diversa da quella equitativa con cui ha
quantificato l’indebito, della quale però non si indica la fonte. A ben vedere
il motivo si risolve allora in una ‑ sia pure
immotivata censura dell’esercìzio del potere equitativo del Giudice di Pace, come tale del tutto
Inammissibile se ed in quanto non si lamenti la violazione di principi ìnformatorí. Né il motivo contiene alcun elemento che per­metta di apprezzare la deduzione su cui si fonda come
diretta ad evocare l’esistenza di una nullità della do­manda (afferente alla editio actionis), che, in ipotesi
avrebbe dovuto comportare l’esercizio da parte del Giu­dice di Pace dei poteri
ricollegati alla sua rilevazione.

Con riguardo al quarto motivo, si
rileva che esso è ammissibile, in quanto si concreta nella deduzione del­la
violazione di un principío costituzionale, ma è pri­vo di pregio, atteso che non spiega anzitutto in base a
quale logica il rapporto íntercorso fra le parti, che
lo stesso ricorrente considera sub specie erogazione di un servizio, sarebbe ríconducìbile all’ambito di applicazione della norma
dell’articolo 53 Cost.

Infine, va rilevato che è priva di
rilievo la sentenza n. 96 del 2005 della Sezione Tributarla di questa corte,
invocata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 Cpc, secondo la quale «il servizio di depurazione delle
acque reflue costìtuisce, in base alla legge 5
gennaio 1994, n. 36, un servizio pubblico irrinunciabile che gli enti gestori
cono tenuti ad istituire per legge; gli utenti di esso,
ancorché potenziali,sono chiamati, in forza dell’articolo14, a contribuire, con
il versamento di un apposito canone, sia alle relative spese di gestione
ordinaria che a quelle di Installazione e di completamento, comprese le spese
per il collegamento fognario delle síngole Utenze.
Pertanto, il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue, alla
stregua della legge n. 36 del 1994, é dovuto indipendentemente non sola
dall’effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dall’istituzione di esso, o dall’esistenza dell’allacciamento fognario ad esso
della singola utenza, laddove, secondo la precedente dísciplina
– di cui agli articoli 16 e segg della legge 10 maggìo 1976, n. 319, modificata dall’articolo 3 del D.L, 2B febbraio 1991, n. 38, conv.
in legge 23 aprile 1981, n. 153 ‑,
l’obbligo di corrispondere il canone era al indipendente dall’effettiva
utilizzazione del servízio, ma nasceva soltanto per
effetto della istituzione di quest’ultimo e
dell’allaccio alla rete fognaria pubblica, sicché era condizionato
all’esistenza dell’impianto centralizzato ed all’allacciamento fognario ad esso
della singola utenza».

Invero, non è dato comprendere come
il principio di diritto affermato da detta decisione possa rilevare nel
presente giudizio, che concerne un sentenza pronunciata
non secondo diritto, bensì secondo equità.

D’altro canto, il ricorrente non ha
prospettato nemmeno che detto principio si debba
configurare come principio informatore
della materia.

6. In forza dei complessivi rilievi
svolti il rícorso è, dunque, rigettato.

Ricorrono giusti motivì
per la compensazione delle spese di giudizio, atteso che la particolarità
dell’oggetto della controversia coinvolgente un servizio pubblico fa ritenere
giustificato che il giudizio sia stato portato avanti a questa Corte.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Compensa
le spese del giudizio di cassazione.