Penale

Thursday 24 June 2004

Se la societas delinquere potest deve però avere tutte le garanzie processuali garantite all’ imputato – persona fisica. Tribunale di Torino – Sezione Gip e Gup – ordinanza 11 giugno 2004

Se la societas delinquere potest deve però avere tutte le garanzie processuali garantite allimputato – persona fisica

Tribunale di Torino Sezione Gip e Gup ordinanza 11 giugno 2004

Giudice Perelli

Osserva

Comè noto, attraverso il D.Lgs 231/01 è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti conseguente da reato.

Come può convenirsi dalla lettura delle norme e, prima ancora, dalla lettura dei principi contenuti nella legge delega, si tratta di una responsabilità che, essendo conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, ad onta della definizione della rubrica, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo, ormai classicamente desunto dalla legge 689/81.

Con la conseguenza di dar luogo, come espressamente riconosciuto dalla relazione governativa e dai primi commentatori, alla nascita di un tertium genus in grado di coniugare i tratti essenziali del sistema penale e del sistema amministrativo, allevidente fine di contemperare le ragioni dellefficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia.

Daltro canto, la gravità delle conseguenze che la legge fa derivare dalla commissione dellillecito (che possono spingersi fino alla chiusura definitiva dello stabilimento o allinterdizione definitiva dellattività) rende ancora più evidente lesigenza, già diffusamente avvertita dagli organi di giustizia europei, di omogeneizzare i sistemi di responsabilità amministrativa e di responsabilità penale allinsegna delle massime garanzie previste per questultima.

Questa preoccupazione è ben presente nellintervento legislativo in discorso, che ha dato vita ad un sotto-sistema normativo improntato non soltanto al principio di legalità ma anche a criteri di imputazione sul piano oggettivo e sul piano soggettivo per nulla distanti dal diritto penale.

Con riferimento al procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative, poi, non può non tenersi nella giusta considerazione la sezione I^ del capo III° del D.Lgs, composta dagli articoli 34 e 35, che contiene le disposizioni di carattere generale. Dalla lettura di queste due norme si rileva che il legislatore, da un lato, prevede che per il procedimento si osservino, oltre che le norme del decreto, anche le norme del codice di procedura penale e, dallaltro lato, che allente si applichino le disposizioni processuali relative allimputato, in quanto compatibili.

In coerenza con quanto previsto dalla lettera q) della legge delega, il legislatore ha, dunque, operato la scelta di privilegiare il procedimento penale come luogo di accertamento e di applicazione delle sanzioni, collocando lente nella stessa condizione dellimputato.

Ciò al fine di raggiungere lobiettivo di una soddisfacente effettività non disgiunta da un sistema di garanzie di maggiore pregnanza rispetto a quello apprestato dalla legge 689, reso necessario come accennato- dalla natura degli illeciti e dallapplicabilità di penetranti sanzioni derivate dallarmamentario penalistico nonché dalla vicinanza con il fatto reato.

Tanto premesso, relativamente alle indagini preliminari, mette conto osservare che larticolo 55 pone a carico del pubblico ministero lonere di annotare immediatamente nel registro di cui allarticolo 335 Cpp la notizia dellillecito amministrativo dipendente da reato, prevedendo una disposizione analoga a quella prevista dal codice di rito. Dallannotazione decorre il termine per laccertamento dellillecito amministrativo, che larticolo 56 individua in relazione al termine per lo svolgimento delle indagini del reato da cui lillecito stesso dipende, comprese le proroghe.

Il secondo comma dellarticolo 55 opera una piena assimilazione dellente allindagato, relativamente alla comunicazione dellannotazione allente che ne faccia richiesta. Mentre larticolo 57 contiene una semplice integrazione al contenuto dellinformazione di garanzia che, ai sensi dellarticolo 369 Cpp, devessere inviata allEnte.

Nessuna norma prevede espressamente la possibilità, per lautorità inquirente, di sottoporre ad interrogatorio lente attraverso il proprio rappresentante legale, tuttavia, stando alla relazione governativa (oltre che alla dottrina prevalente) «deve ritenersi che tale evenienza sia del tutto plausibile, dal momento che è stata operata una piena parificazione dellente allimputato».

Parificazione che, pur presentando una soluzione di continuità con larchiviazione del procedimento, prevista dallarticolo 58, è nuovamente affermata dalla disciplina di contestazione dellillecito e dai provvedimenti adottabili alludienza preliminare, attraverso gli articoli 59 e 61.

In definitiva, la citata parificazione operata dal legislatore tra limputato o la persona sottoposta ad indagini (giusta lestensione operata dallarticolo 61 Cpp lindagato) e lEnte, lungi dallessere soltanto una norma di chiusura del sotto-sistema dettata dalla preoccupazione del legislatore di colmare possibili lacune in grado di pregiudicare loperatività della disciplina, esprime la volontà legislativa di apprestare, anche in questa materia, un sistema di garanzie analogo a quello delineato dal codice di rito per laccertamento del reato.

Conseguentemente, ancorché non espressamente previsto, deve ritenersi che questo sistema di garanzie non possa prescindere dallavviso allente della conclusione delle indagini, qualora il pubblico ministero non intenda procedere allarchiviazione del procedimento, come previsto dallarticolo 415bis Cpp per lindagato.

Peraltro, questo giudice non ignora che lavviso delle conclusione delle indagini non rappresenta un presupposto indefettibile dellesercizio dellazione penale poiché, comè noto, questo avviso non è previsto per i procedimenti speciali di cui al Libro VI° del codice di rito e neppure per i reati rientranti nella competenza del Giudice di pace.

Relativamente a questi ultimi sono anche intervenute, pochi mesi or sono, due sentenze della Corte di Cassazione che hanno affermato labnormità della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, motivata dal giudice di pace con lomessa spedizione dellavviso di conclusione delle indagini allinteressato (vds. Cassazione, Sezione quarta, sentenza 14 gennaio 2004, in Dir.Pen. e Proc. 2004, 5, 563; 45420/03, Ced 226226).

Tuttavia, non può non osservarsi come lesclusione della necessità dellavviso di cui allarticolo 415bis Cpp per i reati di competenza del giudice di pace discenda dai principi di speditezza e di massima semplificazione che ispirano la disciplina processuale delineata dal D.Lgs 274/00.

Inoltre, come non manca di sottolineare la Suprema corte (vds. sentenza 14 gennaio 2004, cit.), la formalità di cui allarticolo 415bis Cpp presuppone, per parte sua, una architettura processuale dotata di udienza preliminare, non prevista per il processo celebrato dal giudice di pace, cosicché larticolo 20 della stessa legge, nelloccuparsi delle cause di nullità della citazione a giudizio, non contempla lomissione dellavviso in discorso.

In definitiva, le ragioni illustrate dalla Corte di cassazione per sanzionare le dichiarazioni di nullità del decreto di citazione a giudizio effettuate dal Giudice di pace non paiono estensibili al procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative giacché, si ripete, questo procedimento non si ispira ai principi di speditezza e massima semplificazione che invece connotano il processo del giudice di pace. 

Pertanto, affermata la necessità dellavviso è consequenziale ritenere che sia colpita dalla sanzione di nullità, prevista dallarticolo 416 comma 1° Cpp, la richiesta di rinvio a giudizio non preceduta dallavviso previsto dallarticolo 415bis Cpp, ovvero dallinvito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dellarticolo 375 comma 3° Cpp qualora lente abbia chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio nel termine di cui allarticolo 415bis comma 3 Cpp.

In definitiva, poiché nella fattispecie il pubblico ministero ha omesso di dare il citato avviso agli Enti indicati in premessa ne deriva che la richiesta di rinvio a giudizio nei loro confronti deve ritenersi affetta da nullità e, conseguentemente, in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 185 comma 3° Cpp e 38 comma 2° lettera c) D.Lgs 231/01, deve disporsi la separazione del processo nei confronti degli enti indicati in premessa e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.

[Omissis]

PQM

(&) Dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio delle società [Omissis]

perché non preceduta dallavviso previsto dallarticolo 415bis Cpp

Conseguentemente previa separazione del processo nei confronti delle società (&) dispone la restituzione degli atti al Pm.

[Omissis]