Penale

Thursday 09 June 2005

Se la misura cautelare è disposta durante il dibattimento non c’ è obbligo di interrogatorio di garanzia

Se la misura cautelare è disposta durante il dibattimento non cè obbligo di interrogatorio di garanzia

Corte costituzionale ordinanza 6-8 giugno 2005, n.230

Presidente Contri relatore Flick

Ritenuto

che il tribunale di Torino, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 294, comma 1, e 302 del Cpp, nella parte in cui non prevedono lobbligo di interrogare la persona in stato di custodia cautelare in carcere non oltre cinque giorni dallinizio dellesecuzione della custodia, anche dopo lapertura del dibattimento;

che a tal riguardo il Tribunale rimettente puntualizza che nei confronti di un imputato era stata emessa il 25 settembre 2002, da parte del giudice per le indagini preliminari, una ordinanza con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere; ma che tale misura, a causa della lunga latitanza, era stata eseguita soltanto il 15 marzo 2004, quando il processo era ormai pervenuto alla fase dibattimentale, con varie udienze già celebratesi;

che, a questo punto, la difesa dellimputato, non essendo stato questi interrogato entro il termine di cui allarticolo 294, comma 1, Cpp, formulava al giudice del dibattimento richiesta di scarcerazione a norma dellarticolo 302 dello stesso codice: richiesta che peraltro veniva respinta, sul rilievo che a tenore del richiamato articolo 294, comma 1, del codice di rito non è previsto lobbligo, per il giudice del dibattimento, di procedere allinterrogatorio cosiddetto di garanzia della persona nei cui confronti sia stata eseguita in quella fase processuale lordinanza applicativa della misura custodiale;

che, avverso tale ordinanza, la difesa proponeva, dunque, appello davanti allodierno rimettente, «eccependo lillegittimità costituzionale degli articoli 294, comma 1, e 302 Cpp, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui il primo non prevede lobbligo da parte del giudice del dibattimento di interrogare la persona nei cui confronti è stata eseguita lordinanza di custodia cautelare in carcere, ed il secondo non prevede lestinzione della custodia per omesso interrogatorio in tale fase»;

che, nel delibare favorevolmente la non manifesta infondatezza della proposta eccezione oggetto del gravame devoluto al giudice a quo il Tribunale rimettente rammenta come questa Corte, con sentenza 77/1997, avesse già avuto modo di intervenire sulle medesime norme, dichiarando la illegittimità costituzionale degli articoli 294, comma 1, e 302, Cpp, nella parte in cui secondo il testo allora vigente non prevedevano il dovere del giudice di procedere al suddetto interrogatorio fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;

che, con la successiva sentenza 32/1999, questa Corte aveva nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittime le medesime norme, nella parte in cui non prevedevano lobbligo dellinterrogatorio della persona in stato di custodia cautelare fino alla apertura del dibattimento, avuto riguardo alla identità di ratio rispetto al precedente decisum: «tanto più che» puntualizzò la citata sentenza «lintervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del dibattimento può essere contrassegnato da una estensione maggiore rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio allespletamento delludienza preliminare; con la conseguenza di rendere, in via di principio, ancor più irragionevole la diversità di trattamento rispetto alla previsione già dichiarata costituzionalmente illegittima»;

che, con il Dl 29/1999 (Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia), convertito, con modificazioni, in legge 109/99, il legislatore, adeguandosi alle pronunce dianzi richiamate, ha modificato il comma 1 dellarticolo 294 Cpp, estendendo lobbligo dellinterrogatorio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che peraltro sottolinea il Tribunale rimettente le esigenze di garanzia, poste a fondamento delle richiamate pronunce di questa Corte, permarrebbero anche per la fase dibattimentale, dal momento che, ove lesecuzione della misura cautelare avvenga in un momento in cui il dibattimento è sospeso, viene meno la possibilità per il giudice di quella fase di verificare tempestivamente la legittimità della misura ed il permanere delle condizioni che ne hanno determinato ladozione: con la conseguenza di generare quella stessa ingiustificata compromissione del diritto di difesa che indusse questa Corte ad adottare le citate pronunce di illegittimità costituzionale; e ciò avuto anche riguardo allobbligo di conformazione del nostro sistema processuale ai principî sanciti, rispettivamente,  dallarticolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 484/55 (secondo il quale «ogni persona arrestata o detenuta … deve essere tradotta al più presto innanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare le funzioni giudiziarie»), e dallarticolo 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 settembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 881/77 (secondo il quale «chiunque sia arrestato o detenuto in base ad una accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi ad un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie»);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi in tema di appello de libertate, solleva, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 294, comma 1, e 302 Cpp, nella parte in cui non prevedono lobbligo dellinterrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, a tal proposito, il giudice a quo ritiene estensibile anche alla fase dibattimentale la ratio posta a fondamento delle sentenze di questa Corte, con le quali lobbligo di procedere allinterrogatorio dellimputato in vinculis entro cinque giorni dalla esecuzione della ordinanza applicativa della misura carceraria originariamente previsto solo nel corso delle indagini preliminari fu dapprima esteso fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (sentenza 77/1997) e, successivamente, fino alla apertura del dibattimento (sentenza 32/1999): e ciò in quanto le esigenze di tempestività, che devono caratterizzare la verifica, da parte del giudice, del permanere dei presupposti della cautela le quali rappresenterebbero lin se dellinterrogatorio di garanzia ben potrebbero essere frustrate dalle diluizioni temporali che può subire la celebrazione del dibattimento;

che in tale prospettiva sottolinea il Tribunale rimettente è ben vero che questa Corte, nella più volte richiamata sentenza 32/1999, ha espressamente sottolineato come lobbligo del tempestivo interrogatorio dellimputato presupponga che «non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio che, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per limmanente presenza dellimputato, assorbe la stessa funzione dellinterrogatorio previsto dallarticolo 294, comma 1»; ma è altrettanto vero   puntualizza il giudice  a quo che tale immanenza «nella maggioranza dei casi (…) non si verifica, perché il nostro sistema processuale non sempre consente limmediato contatto della persona sottoposta a misura con il giudice del dibattimento»;

che, alla stregua di tali considerazioni, dunque, le stesse problematiche di fatto, cui ha inteso far fronte la giurisprudenza di questa Corte, potrebbero insorgere anche nella fase dibattimentale, rendendo così vulnerabili sul piano costituzionale le previsioni normative oggetto di censura;

che un simile assunto, peraltro, si rivela erroneo, in quanto il legislatore nellintervenire con il Dl 29/1999, convertito, con modificazioni, in legge 109/99, in stretta aderenza alla lettera ed allo spirito delle menzionate pronunce non ha affatto ecceduto dai confini di un corretto e ragionevole uso della discrezionalità normativa, essendo principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale il diritto di difesa ben può ammettere modulazioni differenziate, tanto in rapporto alla peculiare struttura dei riti, che in funzione delle differenze che possono caratterizzare le varie fasi del processo (cfr., ad esempio, le ordinanze 287 e n. 257 del 2003);

che, in particolare, e proprio sul versante dellinterrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare, è evidente come un simile atto presenti connotazioni difensive ben diverse, non soltanto a seconda dello stadio raggiunto dal procedimento e, con esso, del corrispondente tasso di cristallizzazione della accusa e del relativo materiale di prova ma anche in rapporto alle specifiche attribuzioni del giudice chiamato ad intervenire in quello specifico segmento del procedimento;

che, in una simile prospettiva, con la dichiarazione di apertura del dibattimento, non soltanto si introduce un sensibile mutamento strutturale e finalistico degli atti, che assumono i connotati tipici di quelli esperibili nella istruzione probatoria; ma anche una significativa mutatio circa la sfera delle attribuzioni giurisdizionali, che si realizza, appunto, attraverso la devoluzione al giudice della cognizione piena del merito: con lovvia conseguenza, pertanto, di rendere pienamente (e naturalmente) compenetrata in essa lintera gamma delle varie attribuzioni incidentali, fra le quali innanzi tutto proprio quelle di natura cautelare;

che tutto ciò sta quindi a significare che, proprio in virtù di tale fisiologica coesistenza e assorbimento delle funzioni cautelari in quelle di merito nel che sta quel valore di immanenza richiamato dalla sentenza 32/1999 , si realizza appieno il costante controllo sulla indispensabilità del permanere della misura, che linterrogatorio (atto, per di più, eccentrico, rispetto a quelli tipici della sede dibattimentale) dovrebbe per sé solo assicurare: è infatti evidente che «il giudice del dibattimento, quale giudice che attualmente potrà procedere allesame dellimputato in vinculis su ogni elemento dellimputazione e sulle condizioni legittimanti lo status custodiae, ha in ogni momento della fase la possibilità di verificare sia la legittimità dello status, sia la permanenza delle condizioni che determinarono ladozione della misura custodiale» (v. sentenza  32/1999); ferma restando, ovviamente, la possibilità per limputato di rendere dichiarazioni in ogni stato del dibattimento, a norma dellarticolo 494 Cpp, o di attivare i rimedi impugnatori  de libertate, con il correlativo contraddittorio camerale;

che, pertanto, avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie de libertate apprestato in esso dal sistema, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 87/1953 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PQM

La Corte costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 294, comma 1, e 302 Cpp, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino con lordinanza in epigrafe.