Enti pubblici
Se l’ ente ha un ufficio legale interno, è illegittimo l’ affidamento di un incarico professionale ad un avvocato estraneo alla struttura. Tar per la Puglia – Sezione seconda – sentenza 19 giugno 2003, n. 2535
Se lente ha un ufficio legale interno, è illegittimo laffidamento di un incarico professionale ad un avvocato estraneo alla struttura
Tar per la Puglia Sezione seconda sentenza 19 giugno 2003, n. 2535
Presidente e relatore Morea ricorrente DAvolio
Visto il ricorso 792/03, proposto da DAvolgio Michele, rappresentato e difeso da Di Sipio avv. Anna Rita; contro il Comune di Sannicandro Garganico, e nei confronti di Zaccagnino Gianmario, per lannullamento previa sospensione dellesecuzione, della deliberazione della Giunta municipale 60/2003, recante Consulenza legale dellamministrazione comunale. Nomina fiduciaria dellavv. Giammario Zaccagnino, comunicata mediante consegna al ricorrente in data 2.4.2003;
visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
visto latto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro Garganico e Zaccagnino Gianmario;
uditi gli avv.ti Anna Rita Di Sipio e lavv. Gianmario Zaccagnino in proprio e in delega dellavv. Alfonso Zaccagnino;
fatta applicazione dellarticolo 9 della legge 205/00 previa informativa datane alle parti;
viste le proprie ordinanze 841/02 e 220/03;
considerato che un incarico di consulenza legale affidato e soggetto esterno allapparato burocratico non è consentito ex articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 in quanto nella struttura pubblica locale è funzionante un ufficio contenzioso diretto dallavvocato Michele DAvolio (odierno ricorrente) e dipendente dellente;
che le predette funzioni esterne, oltre a doppiare inutilmente quelle legali interne allente, possono compromettere la funzionalità stessa dellufficio del contenzioso e lunità dindirizzo nella questione degli affari;
che lesborso finanziario che ne deriva è privo di alcuna giustificazione, viola la regola di economicità di gestione che presiede alla spesa pubblica e ne compromette il buon andamento;
che alla stregua di quanto precede il ricorso è accolto;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nellimporto fissato nel dispositivo;
PQM
Il Tar per la Puglia, sede di Bari – seconda sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e, per leffetto, annulla latto impugnato.
Condanna il Comune di Sannicandro Garganico al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1500/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.