Civile

Thursday 09 January 2003

Se l’ appuntamento di lavoro salta per ritardo dell’ aereo, la compagnia è tenuta a rimborsare il biglietto e risarcire il danno da perdita di chance lavorativa. Giudice di pace di Napoli – Sezione seconda – Sentenza 20-27 novembre 2002

Se lappuntamento di lavoro salta per ritardo dellaereo, la compagnia è tenuta a rimborsare il biglietto e risarcire il danno da perdita di chance lavorativa

Giudice di pace di Napoli Sezione seconda Sentenza 20-27 novembre 2002

Giudice Cataldo – Ricorrente Maric

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato lattrice conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Napoli la Società Alitalia Linee Aeree Italiane spa, in persona del legale rappresentante pro tempore onde sentirla condannare al pagamento della somma di lire 4.950.000 costituenti il rimborso del prezzo dei biglietti di aereo, nonché il pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di inadempienza da parte della suddetta società aerea dovuti a negligenza e colpa unica ed esclusiva della convenuta società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese.

Assumeva lattrice in qualità di titolare del biglietto aereo per il volo AZ200 Roma-Londra a/r della compagnia aerea Alitalia spa, con partenza prevista per il 30 ottobre 2000 alle ore 7.40 in seguito a gravi inadempimenti della detta società subiva notevoli danni in quanto doveva avere importanti incontri di lavoro che non si sarebbero più verificati e quindi ha dovuto subire danni morali e patrimoniali così come ampiamente provato con testi mentre invece la società convenuta nulla ha provato ed inoltre il legale rappresentante della stessa non ha provato nulla a contrario non rendendo linterrogatorio formale deferito dallattrice considerando, così, come per ammessi i fatti dedotti nellinterrogatorio ex articolo 232 Cpc.

Pertanto la causa, fallito il tentativo di conciliazione, acquista agli atti tutta la documentazione necessaria, espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

La domanda attrice è fondata e, per quanto di ragione, va accolta essendo stato dimostrato sia lan che il quantum sia documentalmente che attraverso la prova testimoniale precisa ed esauriente fornita dai testi sia sullaccadimento dei fatti sia in merito ai danni patrimoniali e da perdita di chance lavorative confermando il diritto dellutente al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, così come statuito da recenti sentenze emesse da giudici di pace con cui sono stati risarciti non solo i danni patrimoniali prevedibili come lindennizzo comprensivo dei maggiori esborsi conseguente allinterruzione forzata del viaggio immancabili in tali situazioni secondo comune esperienza ma anche quelli meno scontati come il risarcimento del danno esistenziale ovvero di un danno di tipo patrimoniale ma identificato nella lesione della serenità personale garantita da norme di rango costituzionale che tutelano i diritti inviolabili delluomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità come laspettativa di un importante posto di lavoro come nel caso di specie.

Inoltre, lUnione europea ha invitato i paesi della Comunità ad emettere regole dirette ad elevare i livelli di qualità del servizio di trasporto aereo ed a seguito di ciò il nostro paese ha emanato la cosiddetta Carta dei diritti del passeggero disciplinando anche i casi di negato imbarco, ritardate partenze e cancellazione del volo.

Parte convenuta nulla ha dimostrato a contrario ed inoltre la mancata comparizione del legale rappresentante pro tempore della convenuta società a rendere linterrogatorio formale deferitole da parte attrice ha dato come per ammessi i fatti dedotti nellinterrogatorio stesso ex articolo 232 Cpc.

Pertanto, da quanto sin qui detto, la convenuta società va condannata al pagamento della complessiva somma di ¬ 2.556,46 così come richiesto da parte attrice per il rimborso del biglietto aereo nonché per il pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti.

Detta somma va liquidata al valore attuale della moneta; gli interessi legali vanno calcolati sulla somma suddetta dal giorno della domanda al dì del soddisfo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

PQM

Il Giudice di pace di Napoli sezione seconda in persona dellavvocato Vincenza Cataldo, così decide:

– dichiara la piena responsabilità della società Alitalia spa per i danni subiti da parte attrice dovuti a negligenza e colpa unica della detta società e, per leffetto,

– condanna la società Alitalia Linee Aeree Italiane spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della dottoressa Maric Liliana della somma di ¬ 2.556,46 al valore attuale della moneta, gli interessi legali vanno calcolati su tale somma dalla domanda al soddisfo;

– condanna altresì, la convenuta società Alitalia spa al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi ¬ 1.655,00 di cui ¬ 260,00 per spese, ¬ 620,00 per diritti ed ¬ 775,00 per onorario + il 10% ex articolo 15 legge professionale oltre Iva e Cpa con attribuzione al procuratore anticipatorio.