Civile

Friday 19 February 2010

Se il tetto cade per colpa del vento forte non c’è responsabilità del proprietario

Tribunale di Busto Arsizio – sentenza 20 gennaio 2010
Giudice Lombardi

Motivi in fatto ed in diritto della decisione


Le domande attoree appaiono infondate per le ragioni di seguito esposte e, pertanto, devono essere rigettate. La domanda in manleva spiegata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati va dichiarata assorbita.
La presente azione giudiziale viene proposta ai sensi dell’art. 2053 c.c., assumendo gli attori che, a cagione di difetto di manutenzione del tetto dell’immobile in proprietà della convenuta B.L., ed in occasione di un evento meteorologico caratterizzato da notevole virulenza del vento, occorso in data 12/03/2006, una consistente porzione di copertura del tetto si sarebbe distaccato producendo ingenti danni a beni di proprietà degli attori.
Giova in proposito osservarsi, in punto di natura ed elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2053 c.c., che “la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell’edificio sussiste, ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati; essa integra un’ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ., per il principio di specialità, e può essere esclusa ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Benché la norma non ne faccia menzione, ai fini dell’esonero dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. civ., Sez. III, n. 19975 del 14/10/2005).
Premesso, dunque, che l’onere della prova di esenzione dalla responsabilità prevista dall’art. 2053 c.c. grava sul proprietario, in punto di cause esonerative si osserva quanto segue. Sia che si propenda per la tesi oggettivistica del caso fortuito, secondo cui tale fattispecie consisterebbe nella dimostrazione di un fattore interruttivo del nesso eziologico, sia che si propenda per la tesi soggettivistica, secondo cui esso consisterebbe nella dimostrazione dell’intervento di evento non prevedibile né prevenibile, usando dell’ordinaria diligenza, non può dubitarsi della circostanza che, tra i fattori esonerativi, oggetto della prova scagionante di cui è onerato il proprietario ai sensi dell’art. 2053 c.c., vada annoverata anche la forza maggiore (vedasi art. 45 c.p., che equipara quoad effectu i due fattori esonerativi), quale forza umana o della natura, improvvisa ed irresistibile, interruttiva del nesso eziologico o, a seconda della tesi che si adotti, imprevedibile ed imprevedibile usando dell’ordinaria diligenza, al ricorrere della quale il proprietario va mandato assolto da responsabilità per i danni cagionati.
Orbene, ritiene il giudicante come la convenuta abbia fornito prova sufficiente della ricorrenza, nell’evento dannoso dedotto a base delle odierne pretese, di forza maggiore nell’accezione innanzi indicata, e che pertanto non incorra in responsabilità ex art. 2053 c.c. in relazione all’evento del 12/03/2006.
Dai documenti versati in atti, e dalla relazione peritale acquisita in corso di causa, emergono elementi di giudizio in base ai quali concludere nel senso che la violenta tempesta di vento che in data 12/03/2006 investì la provincia di Varese rivestisse i connotati della vis cui resisti non potest, per le motivazioni di seguito indicate.
Benché in assenza di centri di rilevazione diretta dell’intensità stocastica del Centro Geofisico Prealpino nel Comune di Solbiate Olona, luogo dell’incidente e, pertanto, di misurazioni dell’intensità del vento nel punto esatto di verificazione dell’evento lesivo, vi sono indici convergenti nel senso di ritenere che l’intensità del vento fosse in quel luogo di oggettivo ed assoluto vigore.
Ciò si desume, difatti, dalle misurazione dei centri di rilevazione viciniori al sito di Solbiate Olona, ed in particolare di Varese (65,4 km/h), Campo dei Fiori (101 km/h), Malpensa (123 km/h) e Ranco (88 km/h). Essendo il punto di rilevazione più vicino al Comune di Solbiate Olona quello della Malpensa, ed essendo la conformazione morfologica ed orografica, il posizionamento dell’immobile e la concentrazione degli immobili o di altri elementi di protezione (cfr. pag. 2 della consulenza tecnica, da riga 14 a riga 20) tali da ritenere il luogo di verificazione dell’evento lesivo sicuramente soggetto all’intensità dei venti, deve ritenersi, sia pure in via presuntiva ed induttiva, che l’intensità stocastica in occasione dell’evento nel luogo di verificazione dello stesso non fosse inferiore ai 88 km/h, assurgendo, pertanto, a dignità di “tempesta”, con ciò suffragando le conclusioni, sia pure empiricamente ricavate dall’evento in questa sede dedotto, dal Centro Geofisico Prealpino, nella relazione di cui al doc. 6 fascicolo parte attrice.
Orbene, un vento di simile intensità appare, sotto il profilo effettuale, idoneo a produrre “sradicamento di alberi e considerevoli danni strutturali” (cfr. numero 10 della Scala di Beaufort) e, pertanto, astrattamente idoneo a produrre, quale forza maggiore, eventi su edifici del tipo di quello occorso all’immobile di Solbiate Olona, vicolo C., indipendentemente dall’esistenza di deterioramenti o vizi strutturali, riconducibili a difetto di manutenzione.
Quanto a quest’ultimo punto, le risultanze della consulenza, sia pure da ricavare nel contesto di valutazioni non sempre pertinenti ed adeguate, sotto un profilo sostanziale ed espressivo, evidenziano che l’orditura di legname, sulla quale era posizionata la copertura in lamiera distaccatasi a causa della forza del vento, non presentava, per colore, regolarità dimensionale, aspetto esterno ed assenza di discostamenti di rettilineità degli assi geometrici, segni di inadeguatezza statica, eventualmente riconducibili a colpevole difetto di manutenzione, fatta eccezione per la testata della trave rompitratta il cui cedimento appare, in relazione alla tipologia di rottura dei listelli (plastica e non per sbriciolamento), riconducibile, in via pressoché esclusiva, alla forza violenta del vento.
Da tutto quanto sopra dedotto ed argomentato consegue la reiezione delle domande attoree. L’oggettiva complessità e controvertibilità della questione, involgente problematiche appartenenti alla scienza stocastica, induce a compensare integralmente le spese tra gli attori, i convenuti, ed i terzi chiamati in causa. In ragione di ciò si ritiene assorbita ogni questione inerente la chiamata in causa per manleva tra convenuti e terzi chiamati, al fine di provvedere ad una diversa ripartizione delle spese tra tali soggetti, in virtù del principio di soccombenza virtuale. Le spese della consulenza andranno equamente divise tra le parti di causa, nella misura di un terzo ciascuna.

P.Q.M.


Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da E.G., C.A. e E.Y. nei confronti di B.L., e da B.L. nei confronti di F.V. e V.P. ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
respinge le domande proposte da E.G., C.A. e E.Y. nei confronti di B.L. e dichiara assorbita la domanda proposta da B.L. nei confronti di F. V. e V.P.;
dichiara l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa, e la ripartizione, nella misura di un terzo per ciascuna parte processuale, delle spese della CTU