Enti pubblici
Se il privato rappresenta erroneamente lo stato di fatto preesistente al rilascio permesso di costruire, quando esso risulti rilevante ai fini del suo rilascio, è esclusa per la PA anche la necessità di provare ulteriori interessi pubblici particolari in
Se il privato rappresenta
erroneamente lo stato di fatto preesistente al rilascio permesso di costruire,
quando esso risulti rilevante ai fini del suo rilascio, è esclusa per la PA anche la necessità di
provare ulteriori interessi pubblici particolari in sede di annullamento in autotutela del titolo edilizio. (TAR
Basilicata –Potenza, sentenza 10.04.2006 n. 238)
T.A.R. Basilicata, Potenza
Sezione I
Sentenza 10 aprile 2006 n. 238
(Pres. Camozzi, Est. Pennetti)
F A T T O
Con l’atto impugnato
l’amministrazione comunale ha annullato la concessione edilizia n. 42 del
4/7/00 rilasciata a favore dei ricorrenti per la realizzazione in via delle Matine di n. 5 garage ai sensi della legge n. 122/89 ordinando pure, in conseguenza, la demolizione della
parte del fabbricato realizzato sulla proprietà dell’Ospedale
Civile di Tricarico per una superficie occupata di
circa mq. 142,50 di cui mq. 111,35 occupata dai garage
predetti.
Avverso tale atto si deduce quanto
segue:
1.- violazione e falsa applicazione
dell’art. 4 della legge n. 10/77 assorbito e ripreso dall’art. 11
del d.p.r. n. 380/01.
Rilevano i ricorrenti che per la
porzione di terreno su cui ricadono parte dei cinque garage
l’amministrazione non ha interpellato l’USL n. 4 proprietaria della
stessa che invece aveva già dato il suo consenso a costruire. Viceversa
detto consenso non è stato considerato dal comune con grave carenza
istruttoria sia in sede di rilascio della concessione e sia in sede di adozione
dell’impugnata ordinanza che implicitamente nega pure la richiesta
concessione di variante/sanatoria. Sarebbe stato sufficiente un sopralluogo per
capire che quando i ricorrenti hanno acquistato la particella 779
l’attuale confine con la particella 568 di proprietà
dell’USL era già delimitato con un preesistente muro a secco che
poi è stato sostituito con l’attuale muro in cemento armato
ubicato dall’ente proprietario (USL n. 4) esattamente là dove era
il preesistente. Del resto le due citate particelle sono delimitate da un
evidente confine atteso chè quella dei
ricorrenti è sottoposta, rispetto a quella dell’USL, di circa tre
metri fin dal momento dell’acquisto. Ciò nonostante i ricorrenti
hanno proposto all’USL (che ha accettato) una permuta con altro terreno
di loro proprietà, mentre avrebbero potuto eccepire l’usucapione;
2.- eccesso di potere, carenza e
difetto di istruttoria- carenza e difetto di motivazione.
L’annullamento è
intervenuto su sollecitazione di terzi e in presenza d’un legittimo
affidamento in capo ai Salomone in ordine alla
validità del titolo concessorio se si
considera che in merito alla richiesta di variante/sanatoria erano stati
soddisfatti tutti gli adempimenti richiesti dalla commissione edilizia.
Dovevano perciò essere indicati i motivi di concreto e specifico
interesse pubblico tali da giustificare l’annullamento; viceversa la p.a.
si è basata sul solo vizio formale del presunto difetto di titolo
proprietario in capo ai ricorrenti. Sotto questo punto di vista si rileva che
non vi è controversia fra i ricorrenti e l’USL n. 4 e con la nota
del 10/9/03 l’ente ha dato il suo assenso a costruire percepibile pure
per fatti concludenti.
Inoltre l’annullamento non
è possibile quando la costruzione viene a
trovarsi in situazione di perfetta corrispondenza all’attuale disciplina
urbanistica; ancora, il potere di annullamento non può legittimamente
esercitarsi decorso un congruo periodo di tempo, specie se la costruzione
è realizzata. Tale ponderazione di interessi nell’atto impugnato
è del tutto carente.
Si è costituito il Comune di
Tricarico che resiste e chiede il rigetto del
gravame.
Non si è costituita
l’Azienda USL n. 4.
Con ordinanza collegiale n. 166/04
è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del
provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 23
febbraio 2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
D I R I T T O
In data 3/2/06 è stata
depositata dai ricorrenti documentazione attestante
l’avvenuta presentazione al comune della richiesta di concessione in
sanatoria relativamente ai tre garage realizzati in relazione al fatto che, nel
frattempo, è intervenuto fra i ricorrenti medesimi e l’Azienda
sanitaria atto di permuta in virtù del quale l’area appartenente
all’ospedale occupata dai detti garage (su p.lla
n. 568) è divenuta di proprietà dei primi.
Dato atto di ciò va
confermato l’interesse alla decisione del presente gravame che, peraltro,
è infondato.
Occorre premettere in punto di
fatto che:
– nella istanza che ha condotto al
rilascio della concessione edilizia n. 42 del 4/7/00 i ricorrenti dichiaravano di essere proprietari del terreno sul quale edificare i
garage e venivano prodotti i titoli di proprietà delle particelle nn. 779 e 820;
-con ordinanza n. 14 del 2/3/01
(non impugnata) il comune ordinò ai ricorrenti la demolizione delle
opere realizzate in difformità consistenti nell’aver realizzato
una diversa disposizione delle aperture in modo da realizzare 3 garage
anziché 5;
-a seguito dell’istanza
del 3/4/01 di sanatoria l’amministrazione, sulla base di verifiche
e controlli (ivi incluso un sopralluogo) scaturiti da una segnalazione,
accertava che i realizzandi garage sorgevano, in gran
parte, su suolo di proprietà dell’Ospedale (p.lla
568).
Ciò detto, alla luce degli
atti di causa è ormai acclarato che, con la concessione edilizia n.
42/00, è stata assentita l’edificazione dei garage su suolo altrui
e che i ricorrenti, come ribadito nell’atto impugnato, “hanno
indotto in errore sul reale stato dei luoghi” sia la commissione edilizia
che in data 15/10/99 esprimeva parere favorevole e sia il responsabile
dell’area tecnica che in data 27/4/00 rilasciava il nulla osta di cui
alla l.r. n. 50/93 e poi, appunto, la concessione
edilizia.
Ebbene, con riferimento anzitutto
al secondo motivo di gravame, vale richiamare l’orientamento
giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Liguria, I, 7 luglio 2005 n. 1027; Consiglio di Stato, V, 24/9/03 n.
5445; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 3/11/03, n. 2366) che evidenzia come
l’erronea rappresentazione da parte del privato dello stato di fatto
preesistente al rilascio della concessione, quando risulti rilevante ai fini
del suo rilascio, esclude anche la necessità di provare ulteriori
interessi pubblici particolari in sede di annullamento in autotutela
del titolo edilizio.
Nella fattispecie è indubbio
che, ove l’amministrazione fosse stata a conoscenza
dell’assenza, in capo ai ricorrenti, del diritto di proprietà (o
di altro idoneo titolo giuridico) su gran parte dell’area indicata per la
costruzione dei garages, giammai avrebbe rilasciato
la concessione edilizia (stante l’inequivoco
precetto dell’art. 4 l.n.10/77
che ammette il rilascio della stessa “al proprietario dell’area o a
chi abbia titolo per richiederla” ) e pertanto correttamente
l’amministrazione, sulla scorta della sola erronea rappresentazione dello
stato di fatto, ha provveduto, ancorché a distanza di tre anni e mezzo
(dopo aver accertato la reale situazione proprietaria dei luoghi), ad autoannullare la concessione edilizia.
E per venire al primo motivo
anch’esso è infondato dato che:
-il rilascio della concessione
edilizia è dato al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla quale il titolare d’un
diritto reale ovvero un diritto obbligatorio che accordi al richiedente la
disponibilità del suolo e la potestà edificatoria (TAR Basilicata
24/11/03 n. 1007); viceversa, una semplice relazione di fatto, ancorchè tutelata, quale quella legata al mero
possesso dell’area (come nel caso dei ricorrenti al momento del rilascio
della concessione annullata), non è idonea a conferire il diritto a
vedersi rilasciato il titolo concessorio (cfr. T.A.R. Veneto, II, 27/4/04 n. 1255);
-in presenza
dell’attestazione di proprietà dell’area contenuta
nell’istanza concessoria il Comune non era
tenuto ad interpellare l’U.S.L. né a tanto era tenuta una volta
che, nel corso dell’istruttoria dell’istanza di sanatoria/variante,
era risultato che una parte dell’area relativa al progetto assentito era
di proprietà di quell’ente;
-la nota AUSL del 10/9/03 inviata
ai ricorrenti e della cui esistenza il legale di questi ha immediatamente notiziato il comune recava un mero assenso di massima alla
permuta del terreno occupato dai ricorrenti (e di proprietà AUSL) con
altro di interesse dell’Ospedale e di proprietà dei primi
oltretutto condizionato all’uguaglianza di superfici permutate e
all’assenza di spesa per l’azienda sanitaria, evidentemente
insufficiente a configurare non solo il trasferimento di proprietà ma
neppure un formale impegno preliminare in tal senso (infatti
la promessa di permuta è intervenuta solo il 10/9/04 e la permuta il
2/12/05).
Di tal chè,
per quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Proprio in relazione ai recenti
sviluppi della vicenda di cui si è dato conto in avvio della presente
motivazione (intervenuta permuta e pendenza procedimento di sanatoria) il
Collegio reputa giusto disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Basilicata
definitivamente
pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 23 febbraio 2006.
Depositata in Segreteria il 10
aprile 2006.