Penale

Tuesday 04 November 2003

Se il marito non fornisce i mezzi di sussistenza incorre nel reato ex art. 570 c.p. anche se al mantenimento provvede un terzo. Cassazione – Sezione sesta penale (cc) – sentenza 29 settembre-31 ottobre 2003, n. 41658

Se il marito non fornisce i mezzi di sussistenza incorre nel reato ex art. 570 c.p. anche se al mantenimento provvede un terzo

Cassazione Sezione sesta penale (cc) sentenza 29 settembre-31 ottobre 2003, n. 41658

Presidente Fulgenzi relatore Serpico – Ricorrente Pg in proc. Monticelli

Osserva

Avverso la sentenza emessa, ex articolo 459 comma 3 Cpp, dal Gip presso il Tribunale di Pistoia con la quale, ex articolo 129 Cpp, era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Monticelli Giuseppe in ordine al reato di cui allarticolo 570 comma 2 e cpv n. 2 Cp per aver fatto  mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, oltre che alla moglie, in difetto di comprovato stato di bisogno della bambina, ai cui mezzi di sussistenza aveva provveduto il convivente della querelante, ha proposto ricorso per cassazione il Pg della Repubblica di Firenze, deducendo, a motivi di gravame, lerronea applicazione della norma penale, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, ai fini della corretta configurabilità del delitto contestato, lo stato di bisogno del figlio minore «ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza per le più urgenti necessità abbiano provveduto coobbligati o non coobbligati, anzi, tale sostituzione costituisce la prova dello stato di bisogno del minore».

Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia per lulteriore corso.

Ed invero, come esattamente rilevato dal Pg ricorrente, ai fini della corretta configurabilità del reato in parola, lo stato di bisogno del figlio minore, proprio per lintuibile posizione di soggetto particolarmente esposto a necessità cogenti di natura materiale e morale per il suo  necessario sviluppo psico-fisico, non può ritenersi superato dal contributo di terzi non coobbligati (come nel caso di specie deve ritenersi il convivente della madre della minore) da soli o in unione con soggetti coobbligati, rispetto a cui il partner si sottragga agli obblighi impostigli ex lege per la sua qualità parentelare omettendo di assicurare i mezzi di sussistenza, intesi come necessario coacervo di elementi necessari alle esigenze di un minimum vitale per il soggetto minore in termini di ragionevole decoro e funzionalità.

In tali sensi, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, ribadendo il principio secondo cui lobbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore sussiste anche quando vi provveda la madre in tutto o in parte con i proventi del proprio lavoro e/o con lintervento contributivo di altri congiunti e non, proprio a cagione del mancato contributo posto a carico del padre in sede civile (cfr. in termini Cassazione penale, sezione sesta penale, 1047/01, Mangatia; idem 19 marzo 1990, 124000 Ragera).

Di qui lerronea applicazione della legge penale come denunciata dallUfficio ricorrente in merito alla decisione di ritenuta (erronea) insussistenza del delitto in parola contestato al Monticelli e la necessità che il giudizio sia riformulato dal Tribunale di Pistoia a cui gli atti vanno trasmessi, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pistoia per lulteriore cor