Penale

Thursday 29 May 2003

Se il giornalista utilizza espressioni in senso differente da quello comune rischia la diffamazione a mezzo stampa. Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 19 marzo-27 maggio 2003, n. 23223

Se il giornalista utilizza espressioni in senso differente da quello comune rischia la diffamazione a mezzo stampa

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 19 marzo-27 maggio 2003, n. 23223

Presidente Providenti relatore Fumo

Pg Viglietta ricorrente Martinelli

Osserva

La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato quella di primo grado, con la quale Martinelli Massimo Giuseppe, giornalista de Il Messaggero, era stato condannato alla pena della multa di lire 1.000.000, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato sul quotidiano sopra indicato in data 24 maggio 1996, con il quale aveva offeso la reputazione di alcuni avvocati romani, costituenti il direttivo della locale camera penale, il cui presidente era lavvocato Oreste Flammini Minuto. Nellarticolo in questione, si affermava che il predetto organismo aveva espresso, con una lettera, solidarietà al magistrato dottor Coiro, che avrebbe dovuto essere ascoltato dal Csm in relazione al cosiddetto caso Squillante, essendo il Flammini Minuto difensore proprio del dottor Squillante.

La sentenza di secondo grado pone in evidenza come detta lettera in realtà fosse risultata inesistente e come la Camera penale di Roma si fosse limitata ed emettere un comunicato che aveva ad oggetto argomenti diversi dal procedimento a carico dello Squillante.

Ricorre per cassazione il difensore del Martinelli e deduce violazione degli articoli 51 e 595 Cp, nonché carenza di motivazione e, sostenendo che la Corte merito non aveva fornito risposta alcuna alle censure proposte con latto di appello, afferma che è stata data, per altro, uninterpretazione errata del contenuto dellarticolo in questione; con esso, in realtà, si dava notizia di un documento, definito giornalisticamente lettera di solidarietà (e comunque scritto su carta intestata della Camera penale di Roma), con il quale il predetto organismo associativo aveva manifestato solidarietà al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; il giornalista si era limitato ad evidenziare la inopportunità della iniziativa, in quanto colui che presiedeva, in quel momento, lassociazione dei penalisti romani, lavvocato Flamini Minuto, era anche il difensore di Squillante. Ciò costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, atteso che il comunicato fu diffuso per prendere posizione nella vicenda che vedeva coinvolto Squillante (e solo marginalmente Coiro), tanto che il Flammini Minuto ritenne di astenersi al momento della votazione. Si trattava dunque di una vicenda che riguardava la attività professionale di questultimo (la difesa di Squillante) e non quella istituzionale ed in ciò consisteva la critica.

Il ricorso non è fondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del procedimento; va condannato inoltre al ristoro delle spese sostenute dalle costitute Ppcc, spese che si liquidano come da dispositivo.

Dalla sentenza di secondo grado si apprende che la lettera di solidarietà che il giornalista attribuisce al direttivo della Camera penale romana, in realtà non esiste. Manca dunque il presupposto del diritto di cronaca (e di quello di critica): la verità del fatto. Sostiene il ricorrente che il Martinelli in realtà aveva dato notizia di un documento, comunque scritto su carta intestata della Camera penale, e che aver definito tale documento lettera di solidarietà fu una forzatura addebitabile al costume giornalistico. Lassunto difensivo non può essere condiviso. Invero, se è certamente lecito che il giornalista faccia ricorso ad un linguaggio particolare, funzionale allo scopo cui è diretto (catturare lattenzione dei lettori), egli comunque non può pretendere di stravolgere il nucleo semantico delle espressioni che adopera, atteso che il significato di una parola è quello che letimo, luso, la consuetudine linguistica e, se necessario, lopinione degli studiosi gli attribuiscono. Quando più sono i significati di un vocabolo, quello appropriato va, ovviamente, desunto dal contesto del discorso.

Orbene definire lettera di solidarietà a Squillante quello che in realtà è un documento che nulla aveva a che fare con il procedimento penale riguardante il predetto, è affermare circostanza certamente non rispondente al vero. E ciò si dice, non solo perché la lettera è un particolare tipo di documento (è una comunicazione scritta tra un mittente ed un destinatario, mentre quello cui fa riferimento la sentenza è un comunicato di unassociazione professionale), ma anche perché il riferimento al contenuto del documento (la espressione di solidarietà) è inequivoco; ed infatti esprimere solidarietà altro non può significare che manifestare comprensione, partecipazione e condivisione per la situazione (nel caso di specie, sfavorevole) che altri stanno vivendo.

Giustamente, dunque il giudice del merito ha ritenuto insussistenti le ipotesi scriminanti invocate dallimputato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a rifondere alle Ppcc Andreozzi Bruno, cui liquida la somma di euro 1500, di cui euro 1300 per onorario e Borzone Renato, Modoni Fabrizio, Spigarelli Valerio, cui liquida la somma di euro 1500 di ci euro 1300 per onorario.