Famiglia

Saturday 01 March 2003

Se i coniugi sono in comunione legale la rinuncia alla contitolarità di alcuni beni può essere inefficace in sede di divorzio

Se i coniugi sono in comunione legale la rinuncia alla contitolarità di alcuni beni può essere inefficace in sede di divorzio.

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 11 novembre 2002-27 febbraio 2003, n. 2954

Presidente Grieco – relatore Magno

Pm Palmieri – difforme – ricorrente Zinzarella – controricorrente Bernard

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Bolzano, depositato in data 12 agosto 1992, Franco Bernard, premesso:

– che aveva contratto matrimonio, in data 2 marzo 1985, con Assunta Zinzarella, dalla quale non aveva avuto figli;

– che il regime patrimoniale della famiglia era costituito dalla comunione legale;

– che egli era proprietario esclusivo dell’appartamento in Merano, con annesso posto auto, acquistato in costanza di matrimonio con denaro proprio, avendo la moglie espressamente rinunciato all’acquisto in comune;

– che il fallimento del matrimonio era dipeso da una relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie e dal conseguente abbandono del tetto coniugale da parte di costei;

– tanto premesso, chiese la separazione personale dalla moglie, con addebito a quest’ultima, e l’assegnazione a sé medesimo della casa coniugale.

2. Anche Assunta Zinzarella, con ricorso depositato in data 1 settembre 1992 e successiva domanda riconvenzionale, chiese la separazione personale del coniuge, senza addebiti o, in subordine, con addebito al marito; chiese inoltre il riconoscimento della proprietà sulla metà indivisa dell’appartamento sito in Merano, del posto macchina e dell’autovettura, l’assegnazione in godimento dello stesso appartamento, così come arredato, e la divisione dei beni in comunione, con accertamento della sua proprietà esclusiva su alcuni di essi; la condanna del marito alla restituzione di somme; in subordine, per il caso di mancato riconoscimento dei suoi diritti di comproprietà sull’immobile e sull’autovettura, il rimborso della somma di lire 57.733.300 e della metà degli importi pagati a saldo del mutuo, con interessi e vittoria di spese del giudizio.

3. All’udienza presidenziale del 2 novembre 1992, riuniti i procedimenti e fallito il tentativo di riconciliazione, il presidente autorizzò i coniugi a vivere separati, assegnò la casa coniugale al marito e rimise le parti davanti al giudice istruttore. Quindi la causa, istruita mediante prove orali e documentali, fu decisa con sentenza depositata il 7 aprile 1998 con cui il tribunale di Bolzano:

– dichiarò la separazione personale dei coniugi Bernard e Zinzarella, con addebito alla moglie;

– assegnò al marito, riconosciutane la di lui proprietà esclusiva, la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi, ad eccezione degli effetti personali della moglie;

– accertò la sussistenza di un diritto di comproprietà in capo a Zinzarella Assunta, in ragione di metà, su tutti i mobili e sull’autovettura;

– condannò il marito a versare alla moglie una somma stabilita in via equitativa;

– escluse il pagamento di qualsiasi assegno, a titolo di mantenimento, da parte di un coniuge nei confronti dell’altro;

– autorizzò i coniugi ad ottenere o rinnovare documenti validi per l’espatrio;

– pose le spese di giudizio a totale carico della Zinzarella.

4. Zinzarella Assunta propose appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma sui punti concernenti l’addebito a lei medesima della separazione, l’esclusione del suo diritto di comproprietà sull’appartamento coniugale, la mancata condanna del marito alla restituzione delle somme da lei asseritamene sborsate per bisogni del medesimo e per pagamento di ratei di mutuo, e la condanna alle spese del giudizio di primo grado.

L’appellato Bernard Franco, costituendosi in giudizio, chiese dichiararsi pregiudizialmente l’inammissibilità del gravame, perché proposto irritualmente con ricorso e tardivamente; in subordine, chiese dichiararsi l’inammissibilità della prova documentale prodotta da controparte, già contenuta nel fascicolo di primo grado, ritirato e non più depositato; nel merito, insistette per il rigetto dell’impugnazione e la conseguente conferma della sentenza del tribunale, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Chiese altresì la cancellazione, ai sensi dell’articolo 89 Cpc, delle righe da 10 a 15 di pagina 6 della comparsa conclusionale avversaria.

Il procuratore generale concluse per il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alle ulteriori spese del grado.

5. La Corte di appello di Torino – sezione distaccata di Bolzano, con sentenza depositata il 29 aprile 2000, disattesa ogni diversa istanza, rigettò l’appello e confermò integralmente la decisione del tribunale, compensando fra le parti un quinto delle spese del grado e ponendo gli ulteriori quattro motivi a carico dell’appellante Zinzarella. Ordinò, inoltre, in motivazione, la cancellazione di alcune righe della comparsa conclusionale dell’appellante, avendo ritenuto offensive le espressioni in esse contenute.

6. Per la cassazione di tale sentenza Assunta Zinzarella propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, articolato in quattro motivi, cui resiste Franco Bernard mediante controricorso, pure notificato e depositato in termini, con cui chiede, fra l’altro, la cancellazione di espressioni ritenute offensive, contenute nel ricorso per cassazione, e la condanna del difensore della ricorrente al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.

Motivi della decisione

7. Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 360, 1 comma, Cpc, per difetto di motivazione dell’ordine di cancellazione delle righe da 10 a 15 di pagina 6 della comparsa conclusionale in data 13 marzo 2000 di essa appellante, contenenti espressioni rivolte al difensore di controparte, ritenute dalla corte di appello sconvenienti ed offensive.

7.1. Il motivo è inammissibile.

In conformità alla prevalente giurisprudenza di questa corte, condivisa dal collegio, il provvedimento di rigetto dell’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, contenute negli scritti difensivi, ha carattere di ordinanza, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, Cpc e non incide sul merito della causa; pertanto è in suscettibile d’impugnazione con ricorso per cassazione (Cassazione 6660/01, 5710/98, 6121/94); analogamente devesi ritenere quando, come nel caso, il giudice d’appello, accogliendo la suddetta istanza, abbia ordinato la cancellazione.

L’ordine di cancellazione costituisce, comunque, esercizio di un potere discrezionale, esercitatile dal giudice anche d’ufficio in presenza delle condizioni che lo giustificano, ed è perciò incensurabile in cassazione, essendo preclusa nel giudizio di legittimità una nuova valutazione dei fatti (Cassazione 4742/01, 14139/00, 10801/00, 4651/90, 4237/87).

D’altra parte, anche le decisioni – citate dalla ricorrente – che ammettono, in alcuni specifici casi, la censurabilità per vizio di motivazione (Cassazione 2188/92, con riferimento alla pronunzia di risarcimento del danno per frasi offensive eccedenti le esigenze di difesa) o per omessa pronunzia (Cassazione 12134/91), non si attagliano al caso di specie, avendo la corte di appello ampiamente e correttamente motivato la propria decisione in merito.

7.2. Si ritiene opportuno, per evidenti ragioni di connessione logica, trattare a questo punto le richieste, avanzate col controricorso, di cancellazione delle (ulteriori) espressioni considerate gratuitamente offensive, contenute nel ricorso, e di risarcimento equitativo del danno.

Per le ragioni di seguito esposte, la prima di tali richieste risulta infondata e la seconda inammissibile.

Si deve premettere che l’ammissibilità, in astratto, dell’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive nel giudizio di cassazione è riconosciuta dalla giurisprudenza (Cassazione 9946/01, 3032/99); con preclusione di quella di risarcimento del danno, se successiva al deposito del controricorso, per esigenze di garanzia del diritto di difesa (Cassazione 9946/01 citata).

Nel caso di specie, l’istanza di cancellazione è infondata, giacché le frasi riportate fra virgolette nel ricorso, già esaminate e ritenute sconvenienti ed offensive della corte di appello (righe 10-15 a pagina 6 della comparsa conclusionale dell’appellante), sono evidentemente riprodotte non con intento reiteratamente ingiurioso, ma per esigenze difensive, di autosufficienza del ricorso in cassazione.

L’espressione “mendace condotta”, inserita al penultimo rigo di pagina 6 dello stesso atto, letta nel contesto dell’esposizione del motivo, non rivela peraltro intenzioni offensive, non eccede dai limiti propri del diritto di difesa né può definirsi “sconveniente”, in quanto rappresenta solo la sintesi del seguente concetto, espresso nelle righe immediatamente precedenti: l’avvocato Barbara De Cristofaro sapeva che il mancato deposito del fascicolo dell’appellante non significava l’intenzione di sottrarlo all’esame del magistrato; quindi mentiva (mendace condotta) affermando il contrario.

L’esame di questa istanza di cancellazione – ritenuta peraltro infondata – è resa possibile dalle considerazioni che precedono circa la sussistenza di un potere officioso del giudice in materia, dipendente dall’oggettiva necessità di assicurare il decoro del procedimento e la serenità del giudizio (Cassazione 4237/87). Diversamente devesi giudicare relativamente all’istanza di risarcimento del danno, da ritenere inammissibile – prima ancora che infondata, per mancanza del necessario presupposto – perché proveniente da soggetto privo d’interesse.

Invero, essendo destinatario delle frasi denunciate il legale che assistette il controricorrente nel precedente grado di giudizio, l’attuale difensore, non avendo personalmente ricevuto alcuna gratuita offesa, e perciò non avendo risentito alcun danno, non ha interesse a formulare – necessariamente “in proprio” (Cassazione 12134/91 citata) – la domanda di risarcimento.

8. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 179, comma 2 Cc, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, Cpc), la ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano escluso la proprietà comune fra essi coniugi sull’appartamento ed annesso posto auto, acquistati in costanza di matrimonio.

8.1. Sostiene che un’attenta analisi dell’articolo 179 Cc dovrebbe portare a concludere che i beni sottratti alla comunione incidentale, ai sensi delle lettere c), d) ed f), del primo comma, sono esclusivamente mobili; ai beni immobili e mobili registrati sarebbe invece applicabile la disciplina più rigorosa prevista dal secondo comma. Stante questa differenza, la possibilità di escludere dalla comunione un bene immobile acquistato incostanza di matrimonio rimarrebbe pur sempre condizionata alla sussistenza delle caratteristiche sostanziali cui si riferiscono le predette lettere c), d) ed f) (beni di uso strettamente personale o destinati all’esercizio della professione o surrogati ad altro bene personale); ma l’intervento del coniuge non acquirente al contratto di compravendita e la sua dichiarazione – di carattere meramente ricognitivo – dell’esclusione del bene dalla comunione, sarebbero richiesti dal secondo comma dell’articolo 179 Cc allo scopo di confermare la sussistenza dei presupposti dall’esclusione.

Nel caso concreto, essendo pacifico che l’immobile acquistato fu adibito ad abitazione coniugale – non ad uso personale del Bernard né all’esercizio della sua professione – e che non fu comprato con denaro proveniente dalla vendita, ovvero mediante lo scambio, di altro bene personale del Bernard, mancavano ab origine, secondo la ricorrente, i presupposti per ritenere l’immobile in questione come bene “personale” del marito, ostandovi il disposto dell’articolo 177, comma 1, lettera a) Cc; a nulla rileverebbe, pertanto, la diversa dichiarazione, di carattere meramente ricognitivo, da lei stessa resa all’atto della stipula del contratto d’acquisto, allo scopo – confessato dal marito nella risposta all’interrogatorio formale – di ottenere benefici fiscali e creditizi. Dovendo ritenersi di proprietà comune la casa coniugale, mancando figli minorenni ed avendo ciascuno dei coniugi adeguati redditi propri, il giudice della separazione avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, respingere le domande di assegnazione dell’appartamento, lasciando che la divisione dei beni fosse regolata nei modi ordinari, dopo lo scioglimento della comunione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione (articolo 191, Cc).

8.2. Annota, in merito, la corte di appello che il menzionato contratto di compravendita immobiliare, stipulato il 30 novembre 1980, reca le dichiarazioni dell’acquirente Bernard, di essere coniugato in regime di comunione dei beni, ma di acquistare quanto oggetto del contratto con denaro suo proprio; e quella della Zinzarella, intervenuta nella stipula, di assenso e consenso all’iscrizione dei beni acquistati, esclusivamente a nome del marito, nei registri tavolari.

Da questa premessa, la sentenza impugnata deduce che l’esclusione dell’immobile dalla comunione coniugale siasi determinata ai sensi dell’articolo 179, ultimo comma Cc, essendo stato effettuato l’acquisto con denaro proprio del Bernard, non risultando alcuna controdichiarazione fra le parti (circa l’assenso prestato dalla donna all’intestazione al solo marito), e non avendo la Zinzarella adempiuto all’onere della prova della simulazione, a norma dell’articolo 1417 Cc, essendo la domanda di costei diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato (illiceità consistente, dichiaratamente, nel fatto che l’intestazione dell’immobile al solo marito era fatta al fine di ottenere indebite agevolazioni fiscali e creditizie).

Aggiunge che l’assunto della Zinzarella – di avere concorso al pagamento del prezzo dell’immobile con denaro proprio – non è provato dal fatto di avere ella emesso degli assegni bancari, incassati dal venditore, sul conto corrente a sé intestato, giacché non è provato che il denaro depositato su tale conto appartenesse interamente a lei.

8.3. La censura è fondata, nei termini di ragione di seguito esposti.

Si deve premettere che, in regime di comunione legale dei beni fra coniugi, i beni acquistati con proventi dell’attività separata – cioè anche con denaro proprio – di uno di loro, entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione, in base alla regola generale stabilita dall’articolo 177, comma 1, lettera a) Cc, per cui gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio fanno parte della comunione incidentale, salvo che si tratti di beni “personali”, le cui categorie sono tassativamente indicate dal successivo articolo 179.

Pertanto, la qualità di bene “personale” e la conseguente esclusione della comunione, nel caso preveduto dall’articolo 179, comma 1, lettera f) Cc, non conseguono per il semplice fatto che il bene sia stato acquistato con denaro proprio di uno dei coniugi; essendo invece necessario, affinché tale esclusione si verifichi, che l’acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dalla vendita di beni personali (Cassazione 9355/97) o mediante la permuta con altri beni personali (Cassazione 1556/93).

8.3.1. La circostanza dell’appartenenza esclusiva al marito del denaro necessario per l’acquisto non costituisce, dunque, elemento sufficiente, ai sensi del combinato disposto delle norme sopra citate, per escludere l’immobile acquistato, e destinato ad abitazione familiare, dalla comunione legale fra coniugi.

8.4. I giudici di merito, tuttavia, hanno ritenuto che l’esclusione del bene della comunione coniugale dipenda anche dal fatto che la Zinzarella, intervenuta nella stipula del contratto, espressamente confermò la dichiarazione del marito di acquistare con denari suoi propri e dichiarò, a sua volta, di prestare ogni opportuno assenso e consenso a che l’acquisto fosse intavolato a nome esclusivo del compratore Bernard.

Hanno quindi assegnato alla norma contenuta nel secondo comma dell’articolo 179 Cc il valore e l’efficacia di deroga dalle disposizioni precedenti, nel senso che l’acquisto, effettuato durante il matrimonio, di beni immobili o mobili registrati, sarebbe escluso dalla comunione allorché il coniuge non acquirente abbia partecipato alla stipula del contratto ed abbia eventualmente prestato esplicito consenso all’intestazione personal del bene all’altro coniuge.

8.5. La suddetta tesi non può essere seguita, essendo fondata su un duplice errore interpretativo della norma indicata (articolo 179, comma 2, Cc).

In primo luogo, come sopra precisato, l’acquisto in esame non rientra nella categoria di esclusione prevista dalla lettera f) del primo comma (beni acquisiti col prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio), richiamata anche dal secondo comma, assieme ad altre categorie (lettera c) e lettera d)).

In secondo luogo, la partecipazione al contratto del coniuge (formalmente) non acquirente, ed il suo eventuale assenso esplicito all’acquisto personale da parte dell’altro, non sono considerati dalla legge, rettamente interpretata, elementi sufficienti, di per sé, ad escludere l’acquisto dalla comunione coniugale.

8.6. L’articolo 179, comma 2 Cc, letto in connessione con la regola generale della comunione incidentale dei beni fra coniugi (articolo 177, comma 1, lettera a) Cc) e con la conseguente tassatività delle ipotesi di esclusione (articolo 179, comma 1, Cc) deve essere interpretato, infatti, nel senso che l’ipotesi in esso prevista è limitativa dei casi di esclusione dalla comunione previsti dalle lettere c), d) ed f) del primo comma, allorché l’altro coniuge partecipi al contratto: in questo caso, perché il bene acquistato (mobile o immobile) sia escluso dalla comunione, occorre che la causa di esclusione (lettere c), d) e) citate), oltre a sussistere effettivamente, risulti anche dall’atto. E ciò per un evidente ragione di tutela dell’affidamento da parte dei terzi.

8.6.1. Il collegio condivide, pertanto, la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cassazione 1917/00, 1556/93), con la quale concorda la prevalente dottrina, nel ritenere che la partecipazione alla stipula e l’eventuale dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente non hanno efficacia negoziale, dispositiva (sotto forma di rinunzia) del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo (in questo senso, invece, Cassazione 2688/89), bensì hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall’altro coniuge, circa il carattere personale del bene. Se tale carattere personale manca, l’incidenza del bene nella comunione legale non è evitata per effetto della rinunzia da parte di uno dei coniugi.

8.7. A conferma del giudizio espresso al punto precedente, si osserva che, in regime di comunione legale dei beni fra coniugi, il consenso di uno di loro all’intestazione esclusiva dello specifico bene acquisendo all’altro coniuge, ossia la rinunzia alla comunione su di esso, non è valida, in termini generali, ad escluderlo effettivamente dalla comunione legale. Pertanto, il consenso non può costituire efficace rinunzia alla comunione neppure nel caso dell’articolo 179, comma 2 Cc, allorché l’esclusione dipende non dalla rinunzia del coniuge, ma dal carattere “personale” del bene (comma 1) e dal fatto (comma 2) che detto carattere risulti espressamente dall’atto di acquisto, quando abbia partecipato alla stipula anche il coniuge non acquirente.

Invero, l’articolo 177 Cc, stabilendo, per regola generale, che costituiscono oggetto della comunione legale dei beni fra coniugi, innanzitutto, quelli da loro acquistati, insieme o separatamente, durante il matrimonio, contempla poche eccezioni relative ai beni cosiddetti “personali”, le cui categorie sono tassativamente elencate nel successivo articolo 179. Ne è fatta alcuna menzione espressa circa la possibilità che, in regime di comunione legale (regime assunto come tipico dalla legge, in mancanza di diversa convenzione: articolo 159 Cc), un coniuge rinunzi efficacemente alla contitolarità di un singolo bene. I coniugi possono bensì convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (articolo 215 Cc, regime di separazione dei beni) od anche instaurare fra loro un regime di comunione convenzionale, modificando quello tipico (articolo 210 Cc); ma tali convenzioni, oltre a soggiacere a determinate forme (articolo 162 Cc), riguardano sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non possono essere limitata a beni specifici, compresi nella comunione legale.

Un argomento testuale, in questo senso, è ricavabile dall’articolo 210, comma 3 Cc, a mente del quale le norme della comunione legale non sono derogabili relativamente, fra l’altro, all’uguaglianza delle quote di comproprietà sui beni che formerebbero oggetto della comunione legale. A maggior ragione, devesi ritenere che un coniuge, in regime di comunione legale, non possa rinunziare all’intera quota a lui spettante su un bene che ne forma oggetto, non rientrando nelle categorie elencate nell’articolo 179 Cc.

La ratio essenziale di questa disciplina consiste nella considerazione degli obblighi gravanti sui beni della comunione, come il mantenimento della famiglia, l’istruzione e l’educazione dei figli ed il soddisfacimento di ogni altra obbligazione contratta nell’interesse della famiglia (articolo 186, lettera c) Cc); obblighi di natura pubblicistica, non derogabili dai coniugi (articolo 160 Cc).

La Corte costituzionale (sentenza 311/88) ha avuto, peraltro, occasione di avvertire che la struttura normativa della comunione legale fra coniugi è difficilmente riconducibile a quella della comunione ordinaria (articoli 110 e seguenti, Cc), anche perché i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (conservando le quote la residua funzione di delimitare l’aggressione del bene comune da parte dei creditori particolari di ciascuno dei coniugi e di determinare la ripartizione dei beni fra gli aventi diritto, all’atto dello scioglimento della comunione).

Se ne deve concludere, come premesso, che, in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può validamente rinunziare alla comproprietà di singoli beni (non appartenenti alle categorie elencate dall’articolo179 Cc) acquistati durante il matrimonio; salvo che venga previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia. In diversa ipotesi, il regime di comunione legale, assunto come normale dalla legge (in mancanza di diversa convenzione)

sarebbe, in realtà, modificabile ad nutum, secondo l’opzione estemporanea di ciascuno dei coniugi in relazione all’acquisto di singoli beni. Ciò sarebbe in contrasto con la funzione pubblicistica dell’istituto.

8.8. Per le ragioni dette, la dichiarazione della Zinzarella, inserita nell’atto di acquisto dell’immobile, non può essere ritenuta come valida rinunzia alla comunione sul bene.

Questa conclusione esime dall’analisi delle altre questioni prospettate non influenti sulla decisione della controversia, concernenti la dedotta simulazione del consenso, asseritamente prestato all’unico scopo di ottenere indebite agevolazioni fiscali o creditizie.

Esonera altresì dall’esame del terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli articoli 177, lettera a) 186, lettera c) Cc, per mancato riconoscimento del credito della ricorrente, per il pagamento di parte del prezzo dell’appartamento), espressamente subordinato al mancato accoglimento del secondo, e quindi assorbito.

9. Il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’articolo 151 Cc ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5 Cpc) è inammissibile.

La ricorrente lamenta che l’addebito della separazione, posto a suo carico dal tribunale con pronunzia confermata dalla corte d’appello, sia ingiusto ed immotivato, tanto con riguardo alla sua consapevolezza, nelle dedotte circostanze, di tenere un comportamento contrario ai doveri del matrimonio (infedeltà) quanto con riguardo alla dipendenza causale dell’intollerabilità della convivenza da tale comportamento.

Trattasi di questioni puramente di merito, fondate su elementi di fatto insindacabili in sede di legittimità, essendo stati compiutamente e correttamente analizzati dalla corte di merito sotto entrambi i profili (consapevole violazione del dovere di fedeltà, come causa o almeno concausa della frattura del rapporto coniugale). Anche un ulteriore profilo ‑ di concorrenza del comportamento del marito nella produzione della crisi coniugale – è stato preso in esame dalla corte d’appello, che tuttavia non ha ritenuto di poter pronunziare in merito per mancanza di domanda, avendo l’appellante (odierna ricorrente) concluso per una pronunzia senza addebiti, non con addebito (anche) al marito.

10. Per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, relativamente al secondo motivo, essendo assorbito il terzo e inammissibili gli altri. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato (punti 8.3.1 e 8.6.1) e pronunzierà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di cassazione accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo e inammissibili gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trento.