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Wednesday 05 April 2023

Se al rapporto di lavoro non è applicabile la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, il termine della prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 26246, pubblicata il  6 settembre 2022.

La decorrenza della prescrizione dei diritti

La questione della decorrenza della prescrizione dei diritti patrimoniali dei lavoratori ha visto nel tempo una notevole evoluzione apportata dall’elaborazione della giurisprudenza.

La Corte Costituzionale, prima dell’entrata in vigore della L. n. 300/70, aveva ritenuto non conforme all’art. 36 Cost. la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto. La disciplina in materia di licenziamenti al tempo vigente, infatti, non avrebbe consentito al titolare dei suddetti crediti di far valere le proprie pretese senza il timore di un successivo, e ritorsivo, recesso datoriale. L’introduzione dello Statuto dei lavoratori, prevedendo all’art. 18 una generale tutela reale in ipotesi di licenziamento nullo o illegittimo per carenza di un giustificato motivo (L. n. 604/66), aveva consentito di riscontrare anche per i rapporti di lavoro privati la stabilità necessaria per escludere il “timore” del lavoratore ad agire a tutela dei propri diritti; sicché quest’ultimo non avrebbe dovuto attendere la cessazione del rapporto per domandare l’adempimento degli obblighi retributivi (Corte Cost. sent. n. 172/1979).

In sostanza, dopo l’introduzione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, si era creata una distinzione nella decorrenza della prescrizione, tra rapporti di lavoro assistiti dalla tutela reale (art. 18) e rapporti non assistiti da tale tutela reintegratoria. Il giudice di merito, dunque, al fine di stabile il momento di decorrenza della prescrizione, avrebbe dovuto limitarsi a verificare il possesso o meno da parte del datore dei requisiti dimensionali richiesti dall’ art. 18 della Legge n. 300 del 1970.

I dubbi sul dies a quo sono tornati a costituire oggetto di dibattito in seguito all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 la quale, modificando il testo dell’art. 18, ha introdotto una differenziazione di tutela non più basata sul solo requisito dimensionale ma anche sulle ragioni poste a fondamento del recesso datoriale.

La reintegrazione del lavoratore è stata prevista nei casi di nullità del licenziamento, di insussistenza del fatto contestato, di sanzione espulsiva applicata nonostante la previsione negoziale di una risposta disciplinare conservativa per la stessa fattispecie, nonché in ipotesi di accertata “manifesta” insussistenza del fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo.

Negli altri casi di illegittimità del licenziamento, invece, è stata riconosciuta una tutela indennitaria.

Il venire meno del carattere generale della tutela reintegratoria conduce a sostenere che, venuta meno la generale stabilità garantita dalla disciplina precedente, la prescrizione dei crediti retributivi debba nuovamente decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Dirimendo le nuove oscillazioni interpretative scaturite dalle modifiche introdotte all’art. 18, la Suprema Corte ha ribadito che in assenza di tutela reintegratoria certa, sostanziale e non apparente, il termine inziale del decorso della prescrizione dei crediti del lavoratore rimane quello della cessazione del rapporto di lavoro.

I giudici di legittimità hanno così affermato il seguente principio di diritto:

“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”

Avv. Roberto Dulio