Ambiente

Wednesday 15 September 2004

Scusate ci eravamo sbagliati. Ridotte da 100 a 18 le razze canine pericolose. MINISTERO DELLA SALUTE. ORDINANZA 27 agosto 2004. Tutela dell’ incolumità pubblica dall’ aggressività di cani

Scusate ci eravamo sbagliati. Ridotte da 100 a 18 le razze canine pericolose

MINISTERO DELLA SALUTE. ORDINANZA 27
agosto 2004. Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n.
281;

Visto l’art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;

Visto l’art. 117
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e
727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n.
189;

Visti gli episodi di
aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di
adottare, in attesa della emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute
pubblica;

Ordina:

Articolo 1

1. Sono vietati:

a) l’addestramento inteso ad esaltare
l’aggressività dei cani;

b) l’addestramento inteso ad esaltare
il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e
di altri incroci o razze di cui all’elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione
o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di
svilupparne l’aggressività;

d) la
sottoposizione di cani a doping, così come definito all’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Articolo 2

1. I proprietari e i detentori di
cani, analogamente a quanto previsto dall’art. 83, primo
comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno
l’obbligo di:

a) applicare la museruola o il
guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico;

b) applicare la
museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici
mezzi di trasporto.

2. È vietato acquistare, possedere o
detenere cani di cui all’art.1,
comma 1, lettera b);

a) ai delinquenti abituali, o per
tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di
prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;

c) a chiunque abbia riportato
condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o
contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato
condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’artt. 727,
544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli
previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18
anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

3. I divieti
di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Articolo 3

1. Chiunque possegga o detenga cani
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati
dal proprio cane contro terzi.

Articolo 4

1. I proprietari e i detentori dei
cani di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il
possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie
competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di affidamento dell’animale stesso.

2. La presente ordinanza non si
applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione
civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno
[1] a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: Sirchia

Allegato

Elenco delle razze canine e loro
incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), della presente Ordinanza:

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell’Anatolia;

Cane da pastore dell’Asia centrale;

Cane da pastore del
Caucaso;

Cane da Serra da Estreilla;

Dogo Argentino;

Fila brazileiro;

Mastino napoletano;

Perro da canapo majoero;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Pit bull;

Pitt
bull mastiff:

Pit
bull terrier;

Rafeiro do alentejo;

Rottweiler;

Tosa inu.