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Tuesday 27 July 2004

Scuola: novità in vista per il sistema di reclutamento dei docenti. BOZZA Stesura del 15.7.2004 post – Ministro Decreto delegato ex art. 5 – Legge n. 53/2003

Scuola: novità in vista per il sistema di reclutamento dei docenti

BOZZA Stesura del 15.7.2004 post – Ministro Decreto delegato ex art. 5 –
Legge n. 53/2003

Articolo 1

(Formazione iniziale dei docenti)

1.La formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo
ciclo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di istruzione e
formazione professionale è di pari dignità e si svolge nelle Università e nelle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale attraverso la frequenza rispettivamente
di corsi di laurea specialistica e di corsi accademici di 2° livello
preordinati all’acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche,
didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle
pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo culturale e professionale
del docente.

2.I requisiti e le modalità essenziali
della formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei docenti
dei percorsi del sistema dell’istruzione e formazione professionale nei quali
si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo … concorrono alla
determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all’art. 117, comma
2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e
qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine,
il Ministro, con proprio decreto, determina gli insegnamenti afferenti alle
aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono definiti gli
standard formativi minimi di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c) della Legge n. 53/03, in coerenza con il profilo educativo culturale
e professionale degli studenti previsto al termine del 2° ciclo.

3.La laurea specialistica ed i diplomi accademici di secondo livello
abilitano all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e,
nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all’insegnamento
delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate a norma del
comma 4. Essi si conseguono previo superamento di un esame finale avente valore
anche di Esame di Stato, secondo quanto previsto dal
comma 7.

4.Le classi di abilitazione per l’insegnamento delle discipline impartite
nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con
uno o più Decreti del Ministro. Per la scuola secondaria di primo grado, si
provvede ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59.

5.L’accesso ai corsi di laurea
specialistica di cui al comma 1, istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 3
novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e integrazioni, e ai corsi
accademici di 2° livello, avviene previo superamento di specifiche prove di
ammissione a livello nazionale, secondo modalità e contenuti stabiliti con
decreto del Ministro, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l’adeguatezza della preparazione dei
candidati. Le Commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle
competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite
nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti delle
Accademie e dei Conservatori e da docenti titolari nelle istituzioni
scolastiche e formative.

6.Per i fini di cui al comma 5, previa individuazione dei relativi mezzi di
copertura finanziaria, il Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e con il Ministro della Funzione pubblica, determina per ogni triennio la
programmazione dei posti disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati a
livello regionale. Tale programmazione tiene conto anche dei posti formalmente
comunicati dalle Regioni in relazione ai percorsi di
istruzione e formazione professionale e dalle scuole paritarie, in relazione al
fabbisogno di personale per il triennio di riferimento. Con decreto
ministeriale, tenuto conto dell’offerta potenziale delle Università, comunicata
da ciascun Ateneo ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 264/99 e
dell’esigenza di una equilibrata offerta formativa sul
territorio, si provvede annualmente alla ripartizione dei posti per
l’ammissione ai corsi di laurea specialistica attivati dalle Università. Con le
stesse modalità, si provvede alla ripartizione dei posti per l’accesso tra i
corsi di 2° livello attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori
di Musica. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5,
commi 2 e 3.

7.I corsi di laurea specialistica e i
corsi accademici di 2° livello per la formazione degli insegnanti, di cui al
comma 1, sono istituiti dalle università e delle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e
nell’osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del
Ministro.

8.La laurea specialistica e il diploma accademico di 2° livello per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle istituzioni del sistema
di istruzione e di formazione di cui al comma 1, si conseguono con il
superamento di apposite prove, ivi compresa una prova didattica e la
discussione della tesi, secondo modalità definite con decreto del Ministro. La
commissione giudicatrice, nominata dalla competente autorità accademica, è
composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, da docenti
universitari, o da docenti delle Accademie e dei Conservatori, e da docenti
titolari delle istituzioni scolastiche e formative, designati
dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

9.I decreti ministeriali di cui all’art.
5, comma 1 lettera b) della legge 53/2003, anche in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 6, comma 4, del regolamento
approvato con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni,
determinano:

a.le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari,

b.il profilo culturale e professionale del docente,

c.le correlate attività didattiche,

d.i relativi ambiti disciplinari,

e.l’attribuzione dei relativi crediti distinti per i settori
scientifico-disciplinari in misura non inferiore all’80% dei complessivi 120
crediti formativi universitari, in modo da garantire, al termine del percorso
formativo, l’acquisizione del profilo culturale e professionale del docente,
con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e
competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole
classi di abilitazione.

Per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le predette classi
sono individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in
tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti prevede stage all’estero.

10.I corsi di laurea specialistica di cui
al comma 1, possono essere istituiti con il concorso di una o più Facoltà dello
stesso Ateneo o di più Atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate
dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le
convenzioni definiscono l’apporto delle rispettive università, in termini di
docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse
finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi
organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture
accademiche degli Atenei.

11.Con specifici decreti si provvede a determinare il percorso formativo di 2°
livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati
ai commi 9 e 10 per le Università, con i necessari adattamenti correlati agli
specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano
altresì il raccordo tra le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le Università, per quanto riguarda
gli ambiti disciplinari comuni.

Articolo 2

(Centro di servizio per la formazione degli
insegnanti)

1.Per i fini di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) della legge, i regolamenti
didattici di Ateneo, disciplinano la istituzione e l’organizzazione di apposita
struttura di Ateneo o d’Interateneo denominata Centro di servizio per la
formazione degli insegnanti, al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

a.organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo
professionale sia integrata e coerente con il profilo culturale e professionale
richiesto;

b.provvedere allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con
tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d’accesso nazionali,
stabilite con Decreto del Ministro, ai corsi di laurea specialistica abilitante
per l’insegnamento;

c.organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i
laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

d.raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di
formazione, con gli Uffici Scolastici Regionali, con gli enti pubblici e
privati, ivi compresi quelli del Terzo Settore, con le imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere di Commercio,
Industria e Artigianato,da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

e.organizzare apposite attività didattiche teorico-pratiche, anche in
collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione
e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Uffici
Scolastici Regionali, con l’Indire, l’Invalsi e con gli Irre,
ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni
professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri
organismi pubblici e privati.

2.Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di
prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il Comitato
nazionale di valutazione del sistema universitario, integrato a tali fini con
esperti del settore artistico e musicale e coreutico,
sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei
risultati didattici dei corsi di cui all’art. 1 comma 7, in relazione agli
obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso
articolo.

3.Per gli stessi fini di cui al comma 1, le Accademie e i Conservatori
disciplinano con delibera del Consiglio di amministrazione, adottata su
proposta del Consiglio Accademico, l’istituzione e l’organizzazione di apposita
struttura di coordinamento e di gestione delle attività.

Articolo 3

(accesso all’insegnamento)

1.Ai fini dell’accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche statali e delle assunzioni nelle scuole paritarie e nel sistema
dell’istruzione e formazione professionale, i laureati ed i diplomati
specialisti abilitati all’insegnamento svolgono attività di tirocinio, con
valore di praticantato, con assunzione di responsabilità d’insegnamento sotto
la supervisione di un tutor designato
dall’istituzione interessata, nell’ambito di appositi contratti di formazione
lavoro con le istituzioni o scuole interessate.

2.Per accedere al contratto di formazione lavoro, i laureati ed i diplomati
specialisti abilitati sono iscritti in un apposito Albo regionale istituito
presso gli Uffici Scolastici Regionali, articolato per ciascuna classe di
abilitazione. Ai fini dell’assegnazione nelle istituzioni o nelle scuole degli
iscritti all’Albo, le stesse, di norma, stipulano, in costanza di posti
disponibili e vacanti coerentemente con la programmazione di cui all’articolo
1, comma 5, apposite convenzioni con il Centro di
servizio di cui all’articolo 2, o con le Accademie e i Conservatori
interessati, con cui tra l’altro sono definiti i rapporti tra tutor e tirocinante.

3.Con Decreto del Ministro, d’intesa con il MLPS e con il Ministero della
Funzione Pubblica, è definito lo schema-tipo di contratto di formazione lavoro
di cui al comma 1, nonché la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio.

4.Compiuto il tirocinio di cui al comma 1 gli interessati discutono,
con il comitato per la valutazione del servizio di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ai fini dell’accesso ai ruoli del
personale docente delle scuole statali, e con analogo organismo da istituirsi
nelle scuole paritarie e nel sistema dell’istruzione e formazione professionale
ai fini dell’assunzione nelle medesime scuole paritarie o nel predetto sistema,
una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. A
seguito di giudizio favorevole espresso, tenuto conto anche degli elementi di
valutazione forniti dal tutor di cui al comma 1 e dal
dirigente dell’istituzione scolastica o formativa, dai predetti organismi di
valutazione, gli interessati conseguono l’assunzione con vincolo di permanenza,
per almeno 3 anni scolastici, nell’istituzione scolastica o formativa presso cui è stato effettuato il tirocinio.

Articolo 4

(Centri di eccellenza per la formazione)

1.Per i fini di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 53/2003 i
Centri di servizio di Ateneo o d’interateneo e le Accademie e i Conservatori di
cui all’art. 2, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro,
promuovono la costituzione di Centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti delle istituzioni di istruzione e di formazione.

2.Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni
Regionali del MIUR, con l’Indire, l’Invalsi e con gli Irre,
anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione,
compatibilmente con le risorse disponibili, le Università, su proposta del
Centro di servizio di Ateneo, delle Accademie e i Conservatori di cui all’art.
2, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca
scientifica sull’apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione
permanente e ricorrente degli insegnanti.

Articolo 5

(Norme transitorie e finali)

1.Le graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e
titoli e le graduatorie permanenti del personale docente di cui alla legge
124/99, in vigore alla data di emanazione del presente decreto, vengono
trasformate in graduatorie ad esaurimento ed utilizzate per le assunzioni
secondo le modalità di cui al presente articolo.

2.In via transitoria, e fino all’esaurimento delle singole graduatorie di cui
al precedente comma, il numero complessivo dei posti di accesso
all’insegnamento disponibili secondo la programmazione triennale di cui all’articolo 1 e imputabili all’anno di riferimento è così
ripartito:

a.il 25% ai posti di accesso ai corsi di laurea
specialistica ed ai corsi accademici di 2° livello di cui al presente decreto;

b.il 25% agli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli;

c.il 50% agli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente
comma.

In caso di esaurimento
delle graduatorie di cui al comma 1, i posti ad esse assegnati vanno ad
incrementare la quota di cui alla lettera a).

3.Gli insegnanti abilitati nei corsi di laurea di scienza della formazione
primaria, nei corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola
secondaria e nei corsi di didattica della musica sono inseriti, a domanda, nelle
graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli.

4.Con decreto del Ministro sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di
cui all’articolo 2 della legge 143/04.

5.Con accordo in sede di Conferenza Stato – regioni, sono determinati i
criteri per la disciplina relativa al personale docente del sistema di
istruzione e formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dai relativi Contratti Collettivi di Lavoro.