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Scuola. Nel Decreto 15.9.2003 del Ministero dell’ Istruzione le modalità di svolgimento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nota prot. n. 3435 del 17 s
Scuola. Nel Decreto 15.9.2003 del Ministero dellIstruzione le modalità di svolgimento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dipartimento per i servizi nel territorio. Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie – Ufficio III. Nota prot. n. 3435 del 17 settembre 2003. Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Consulte Provinciali.
Si informano gli uffici competenti che è ancora in corso l’iter procedurale per l’emanazione del regolamento modificativo ed integrativo del d.P.R. 567/96, con il quale, tra l’altro, vengono ridefiniti i tempi di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nelle Consulte Provinciali degli Studenti ed, in particolare, vengono riportate al termine originario del 31 ottobre.
Al fine di garantire, anche, per l’anno scolastico in corso un’adeguata ed attuale rappresentanza studentesca in seno alle Consulte Provinciali, è stato emanato il D.M. n. 72 del 15 settembre 2003, con il quale è stato indetto, per l’anno scolastico 2003/04, lo svolgimento delle elezioni di cui all’oggetto, da espletarsi entro il termine del 31 ottobre 2003.
Le elezioni si terranno secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 [1] .
Si trasmette copia del Decreto Ministeriale e si pregano gli uffici competenti di dare comunicazione della presente nota alle istituzioni scolastiche di propria competenza.
Al fine di consentire una piena partecipazione delle rappresentanze istituzionali degli studenti alla vita della comunità scolastica ed un’immediata operatività delle consulte stesse, si rammenta, infine, l’urgenza di avviare tutte le procedure necessarie per l’elezione del Presidente della Consulta nel corso della prima riunione dell’assemblea degli eletti, da convocare “entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali” (art. 6 del dPR 567/96).
Il Direttore Generale: Maria Moioli
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie – Ufficio III
Decreto Ministeriale n. 72 del 15 settembre 2003
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare gli artt. 30, 31, 33;
Visto l’art. 6 del d.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, così come modificato dal d.P.R. n. 156 del 9 aprile 1999 e dal d.P.R. n. 105 del 13 febbraio 2001, il quale stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, i rappresentanti nella consulta provinciale degli studenti sono eletti con le stesse modalità previste per i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto;
Vista l’ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n. 215, recante la regolamentazione della procedura elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo/istituto e successive modificazioni, in particolare gli artt. 21 e 22;
Vista la circolare ministeriale n. 49 del 20 marzo 2001 con la quale sono state impartite istruzioni sulle modalità di espletamento delle elezioni delle consulte provinciali;
Visto il D.M. n. 45 del 19.4.2002, con il quale fu rinviato, per l’anno scolastico 2002/2003, lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali, disponendosi la permanenza in carica dei rappresentanti già eletti fino all’insediamento delle nuove consulte a seguito delle successive operazioni elettorali;
Visto il D.M. n. 94 del 6.8.2002, con il quale, nelle more dell’emanazione del regolamento ulteriormente modificativo del succitato d.P.R. 567/96 che, tra l’altro, riporta le elezioni dei rappresentanti delle consulte provinciali al termine originario del 31 ottobre, fu indetto, per l’anno scolastico 2002/2003, lo svolgimento delle elezioni suddette entro il medesimo termine del 31 ottobre;
Considerato che, a tutt’oggi, permangono le condizioni di cui al D.M. succitato, non essendosi ancora concluso l’iter per l’emanazione del nuovo regolamento di cui sopra;
Considerato che alla data del 31 ottobre 2003 decadranno i rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali, eletti entro il corrispondente mese del 2002;
Rilevata, quindi, la necessità di garantire, anche per l’anno scolastico 2003/2004, il funzionamento delle consulte provinciali, attraverso una attuale e adeguata rappresentanza studentesca in seno alle consulte medesime e pertanto di dover procedere al tempestivo espletamento delle previste procedure elettorali;
DECRETA
per l’anno scolastico 2003/2004, è indetto lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali, da espletarsi entro il 31 ottobre 2003 con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto di cui all’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.
Il Ministro: Moratti