Enti pubblici
Scuola. Forti riduzioni d’ organico per l’ anno scolastico 2004-2005.
Scuola. Forti riduzioni d’organico per l’anno scolastico 2004-2005
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione. Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio II. Circolare ministeriale n. 37 del 24 marzo 2004 prot. n. 613/DIP/U02 Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 – Trasmissione schema di decreto interministeriale
Allo scopo di garantire il corretto e puntuale svolgimento delle operazioni finalizzate al regolare inizio dell’anno scolastico 2004/2005, è necessario che codesti Uffici e i dipendenti Csa provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione e all’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente relativo al citato anno scolastico. Ciò in coerenza con le innovazioni introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, nonché con quanto previsto dalla legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e dalla legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003). Le suddette operazioni, come è noto, costituiscono adempimento preliminare rispetto alla gestione delle fasi e allo svolgimento delle procedure relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico.
Nell’ottica suindicata si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari. È appena il caso di far presente che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.
Per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui contenuti della circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto “decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 [1] – Indicazioni e istruzioni”.
In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, sulla base delle conformazioni delle scuole e degli attuali assetti, della consistenza delle platee scolastiche, nonché dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti, come richiamate nella suddetta bozza di decreto interministeriale.
Come fatto presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in casi di necessità, compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi ambiti di scolarità. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo della richiamata bozza di decreto e facenti parte integrante dello stesso. Tali consistenze sono state rideterminate rispetto a quelle relative agli organici di diritto dell’anno scolastico 2003/2004, tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto, dell’entità previsionale della popolazione scolastica riferita all’anno 2004/2005, dall’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell’art. 1, comma 1, della suddetta bozza di decreto.
Con specifico riferimento alla scuola primaria, relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l’incidenza del decremento delle platee scolastiche.
In funzione del ridimensionamento previsto dalla legge n. 448/2001, sono stati applicati i seguenti criteri:
per la scuola primaria: sono state apportate contenute e proporzionali riduzioni della dotazione di organico funzionale in quelle province che presentavano quote più consistenti di detto organico;
per l’istruzione secondaria: ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 35, comma 1, della citata legge n. 289/2002 [2] , rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore; ulteriori precisazioni e indicazioni in merito sono fornite nel paragrafo relativo all’istruzione secondaria di I e II grado;
per il sostegno: l’organico di diritto rimane confermato nei limiti della dotazione organica fissata nel decorso anno scolastico; la quota di organico aggiuntiva è stata invece rideterminata sulla base del rapporto 1/138 [3] (come previsto dalla legge n. 449/1997) con opportuni temperamenti.
La bozza del citato decreto interministeriale reca in allegato anche la tabella B1, contenente il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria e all’introduzione in forma generalizzata dell’insegnamento della lingua inglese. L’assegnazione dei posti è stata effettuata tenendo a riferimento i dati comunicati dalle SS.LL., sulla cui base è stato possibile prevedere l’aumento del numero delle classi.
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici
Le SS.LL. cureranno direttamente e con la collaborazione dei responsabili dei Csa territorialmente competenti, l’organizzazione e il buon funzionamento degli Uffici preposti alle rilevazioni e alla definizione degli organici, assicurando che, in relazione all’importanza e alla complessità degli adempimenti, il personale agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate competenze tecniche e della necessaria esperienza.
Premesso che le citate istituzioni scolastiche hanno già provveduto a trasmettere al Sistema informativo i dati propedeutici alla determinazione degli organici in termini di alunni e classi, si rappresenta l’esigenza che tali dati siano opportunamente verificati, esaminati e validati dalle SS.LL.
Le SS.LL. medesime, pertanto, una volta effettuati i necessari controlli, anche con la collaborazione dei dirigenti scolastici, col riscontro delle serie storiche relative all’andamento della scolarità degli ultimi anni, provvederanno, apportate le eventuali variazioni, a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
Circa i criteri di definizione degli organici, si richiama quanto stabilito dal decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002, dal decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche dell’anno scolastico 2003/2004, che ha previsto alcune modifiche per dare attuazione alle prescrizioni dell’art. 35 della legge n. 289/2002, nonché dalla più volte citata bozza di decreto interministeriale recante talune modifiche in funzione degli obiettivi di contenimento della spesa fissati dalla legge n. 448/2001.
Come già evidenziato con la circolare n. 29 del 5 marzo 2004, e come sarà precisato in maniera più puntuale nei paragrafi successivi relativi ai singoli ambiti di scolarità, le articolazioni orarie del nuovo ordinamento introdotte con il decreto legislativo n. 59/2004 sono sostanzialmente corrispondenti, per l’anno scolastico 2004/2005, a quelle dell’ordinamento previgente.
Ne consegue, pertanto, che, per la determinazione degli organici, sono confermati, per il prossimo anno scolastico, i criteri che attualmente presiedono alla formazione delle classi ed alla determinazione delle cattedre e dei posti.
Scuola dell’infanzia
Nessuna modifica viene apportata, per la scuola dell’infanzia, ai criteri fissati dal decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l’anno scolastico 2003/2004, stante la sostanziale corrispondenza tra le quantità orarie previste dalla previgente normativa e quelle fissate dal decreto legislativo n. 59/2004.
Al fine, poi, di corrispondere alle avvertite esigenze delle famiglie e di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, in vista di una programmata generalizzazione del servizio, vengono recepiti nell’organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati in organico di fatto per il corrente anno scolastico. Eventuali ulteriori incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 53/2003 [4] e dal decreto legislativo n. 59/2004 [5] in materia di anticipi, saranno realizzati in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, a conclusione della fase negoziale attivata in funzione della sperimentazione di nuove professionalità e modalità organizzative. Pertanto, solo dopo l’acquisizione degli esiti della citata fase negoziale, si darà corso, ove possibile, alla pratica degli anticipi. Sempre in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, si valuterà, anche attraverso confronti e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti, se ricorrano le condizioni per l’istituzione di ulteriori sezioni e posti, in relazione a specifiche, particolari esigenze debitamente motivate dalle SS.LL.
Scuola primaria
Come è noto, il decreto legislativo n. 59/2004, all’articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive dell’orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.
Per le ragioni già rappresentate con la circolare n. 29/2004, per il prossimo anno scolastico le consistenze orarie per lo svolgimento delle attività didattiche rimangono fissate per ciascuna classe in 30 ore settimanali, comprendenti 27 ore obbligatorie e tre ore facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per la scuola. Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore settimanali, anch’esse rientranti a pieno titolo nelle complessive consistenze di organico.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per l’anno scolastico 2004/2005, in base a quanto previsto dall’art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004, rimane confermato il numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e regionale nell’anno in corso per le attività di tempo pieno; numero che non può subire deroghe e che le SS.LL. provvederanno a ripartire in ambito provinciale e tra le singole istituzioni scolastiche. Con l’occasione si chiarisce che è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.
In dipendenza di quanto sopra, attesa la corrispondenza, per l’anno scolastico 2004/2005, tra gli assetti e le quantità orarie previsti dal più volte menzionato decreto legislativo n. 59/2004 e quelli vigenti nel corrente anno scolastico, rimane applicata, per il citato anno 2004/2005, la normativa che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola primaria.
Per quel che concerne lo studio generalizzato della lingua straniera nelle prime e nelle seconde classi, si precisa che il fabbisogno di posti e di ore va quantificato in organico di diritto, e non più, come è avvenuto nell’anno scolastico 2003/2004, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.
Anche per l’insegnamento della lingua straniera, con riguardo all’individuazione delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri adottati per la definizione degli organici per l’anno scolastico in corso.
Premesso che in tutte le prime classi dovrà essere impartito l’insegnamento della lingua inglese, nelle classi nelle quali nell’anno scolastico 2003/2004 è stato praticato l’insegnamento di una lingua straniera diversa dall’inglese, si proseguirà nello studio di tale lingua.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dall’insegnante di classe in possesso dei requisiti richiesti; in subordine attendono a tale compito gli altri insegnanti facenti parte dell’organico di istituto nel quadro dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. Solo in via residuale possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di uno ogni 6 o 7 classi, purché per ciascuno di essi si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
Istruzione secondaria di I grado
Il decreto legislativo prevede (articolo 10, comma 1) un orario obbligatorio annuale di lezioni nella scuola secondaria di I grado di 891 ore, al quale si aggiunge quello destinato ad insegnamenti ed attività facoltative opzionali, quantificato in 198 ore annue (articolo 10, comma 2).
Agli orari sopracitati, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti funzionanti nell’anno scolastico in corso, di cui all’articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino mediamente a 7 ore settimanali).
Tale previsione si applica, limitatamente all’anno scolastico 2004/2005, alle sole prime classi. Per l’anno 2004/2005, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati, anche per le prime classi, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, e il numero dei posti istituiti, per l’anno 2003/2004, per le attività di tempo prolungato. In coerenza con quanto sopra, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate, e il numero dei posti di tempo prolungato non potrà superare, a livello nazionale e regionale, in totale quello attivato nell’anno scolastico 2003/2004. Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.
Con riferimento poi all’incidenza delle Indicazioni nazionali di cui al più volte citato decreto legislativo sugli attuali quadri-orario di talune discipline, si osserva quanto segue:
Lingue comunitarie
È opportuno premettere che l’insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le prime classi e non anche le seconde e le terze alle quali si applicherà l’ordinamento previgente. Ciò posto, in sede di determinazione dell’organico di diritto, si terrà conto della sola lingua straniera già autorizzata in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate nel corrente anno scolastico con riferimento a ciascuna classe. Restano, poi, confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua straniera. Una volta quantificato il reale fabbisogno legato allo studio dell’altra lingua straniera e valutate le soluzioni praticabili con riferimento sia alle suddette sperimentazioni, sia all’eventuale utilizzo di docenti aventi titolo, si procederà alla rilevazione e alla copertura delle residue necessità nell’ambito dell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e nelle operazioni di utilizzazione e di nuove nomine per il prossimo anno scolastico.
Educazione tecnica
In via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati all’insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”.
Per l’eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per l’insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all’informatica e quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute. Tanto anche in previsione della costituzione di un’area della tecnologia.
Ad ogni buon fine, con riferimento ai predetti docenti, si fa riserva di ulteriori indicazioni a seguito di valutazioni ed approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.
Strumento musicale
Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il Piano dell’offerta formativa, nell’ambito delle consistenze dell’organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati già forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio. Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, si confermano per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti, secondo la normativa previgente.
Si precisa, infine, che la bozza di decreto interministeriale, più volte citata, prevede che per le classi di concorso A028 [6] , A030 [7] , A032 [8] e per quelle di lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento avvenga dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura. La riconduzione a 18 ore [9] avverrà attraverso l’utilizzo degli spezzoni residui, presenti nella scuola complessivamente intesa (sia sede centrale che sezioni staccate) e con l’estensione anche alle cattedre orario esterne.
Istruzione secondaria di II grado
Per l’organico delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado vengono confermate le innovazioni introdotte al decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici dell’anno scolastico 2003/2004 con un’unica modifica riferita all’articolazione delle prime classi.
Le conferme pertanto riguardano:
la riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione limitata alle sole classi di concorso individuate nell’anno scolastico 2003/2004.
Si rammenta che la norma di cui all’art. 35 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità rimane subordinata all’avvenuto completamento sino a 18 ore dell’orario delle cattedre interne.
I posti acquisiti al Sistema informativo, al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità;
la costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, per la quale si richiede, analogamente a quanto disposto nell’a.s. 2003/2004 e in deroga al comma 4 dell’art. 18 del citato D.M. n. 331/1998, un numero minimo di 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell’11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell’ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.
È consentita, al fine di garantire il pluralismo dell’offerta formativa, la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di studio di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la “sperimentazione” richiesti.
Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l’attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.
Si ritiene, infine, di dover evidenziare che l’eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio, non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.
Educazione degli adulti
Per quanto concerne i Centri territoriali permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2003/2004. Ciò anche in previsione di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l’esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL., volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all’andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.
Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto
Per quanto riguarda l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto [10] , la legge 22/11/2002, n. 268 ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 3, 1° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.
Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto:
possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell’organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi;
sono tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998.
Poiché la corrispondenza tra la previsione dell’organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il regolare avvio dell’anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in debito conto la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che influiscono sulla consistenza delle platee scolastiche.
È appena il caso di far presente che la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 333/2001, non costituisce un’operazione ordinaria ma riveste carattere eccezionale e deve rivelarsi assolutamente indispensabile per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto. Tale adempimento deve essere formalizzato con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente ai Csa di riferimento e alle SS.LL. medesime per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli.
Si ricorda, altresì, che l’accorpamento delle classi, allorché il numero degli alunni accertato nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto risulti inferiore alle previsioni, si configura come un’operazione obbligatoria per i dirigenti scolastici e per gliUffici competenti.
Si richiama, poi, l’attenzione sulla necessità di un’attenta gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un’istituzione scolastica all’altra, che spesso determina, da una parte il mantenimento di classi ingiustificatamente sottodimensionate, dall’altra la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell’organico di diritto. Sulle situazioni sopraccennate le SS.LL. vorranno esercitare ogni doverosa azione di vigilanza e di controllo nell’ottica del rigoroso rispetto della normativa vigente e di una oculata razionalizzazione delle risorse.
Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni. La stessa legge Finanziaria n. 289/2002 dispone, inoltre, che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni.
Verifiche e monitoraggio
Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre di un quadro sempre chiaro e aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici. In relazione a tale esigenza i medesimi Uffici cureranno, in particolare, il monitoraggio delle attività di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.
Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione dell’apposita struttura costituita nell’anno decorso, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 – e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale della Scuola (n. fax 0658492997 – e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.
Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
Bozza di decreto interministeriale del Dipartimento per l’Istruzione
– Direzione Generale per il Personale della Scuola –
Disposizioni sulla determinazione degli organici
del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005
IL MINISTRO
di concerto con il
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
Visti l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l’articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l’articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l’organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;
Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;
Visti l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
Vista la legge 2 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” nonché la nota tecnica di accompagnamento che ha previsto la riduzione di 33.847 posti di insegnamento nel triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dei quali 12.260 per l’anno scolastico 2004/2005;
Vista la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la Scuola, l’Università, la Ricerca Scientifica e Tecnologica e l’Ata Formazione Artistica e Musicale;
Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’articolo 3, commi 88-90”;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il D.P.R. dell’11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti il decreto ministeriale 15 marzo 1997 n. 176 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la circolare ministeriale n. 2 prot. n. 257 del 13 gennaio 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto “decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – Indicazioni e istruzioni”;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della citata legge 28 dicembre 2001 n. 448, “il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale”;
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del ………… e del ……………;
DECRETA
Articolo 1
Consistenza dotazioni
Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l’anno scolastico 2004/2005 sono quelle riportate nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all’articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
Ai fini previsti dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “B1” costituente parte integrante del presente decreto, posti riferiti rispettivamente sia all’incremento delle iscrizioni alla scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell’insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della citata scuola primaria.
I Direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei Csa e dei dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e all’approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché all’individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.
Articolo 2
Dotazioni provinciali
I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.
I Direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel Piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.
I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed all’eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, nonché a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
Articolo 3
Scuola primaria
L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004.
Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004, per l’anno scolastico 2004/2005, è confermato per le attività di tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004.
L’insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell’anno scolastico 2003/2004. Nelle classi prime deve essere impartito l’insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell’anno scolastico 2003/2004 è stato impartito l’insegnamento di una lingua diversa dall’inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua.
Ai sensi dell’art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, l’insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza di tali docenti l’insegnamento è affidato agli altri docenti facenti parte dell’organico di istituto in possesso dei requisiti. In via residuale e nel limite del contingente regionale, possono essere attivati ulteriori posti, da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
Articolo 4
Disposizioni generali per l’istruzione secondaria
Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap.
Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l’estensione anche alle cattedre orario esterne.
Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Articolo 5
Scuola secondaria di I grado
L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004.
Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l’anno scolastico 2004/2005 e fino alla messa a regime, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, come definito dal citato art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di realizzare le attività educative previste dal nuovo ordinamento, per l’anno scolastico 2004/2005 è confermato il numero dei posti per le attività di tempo prolungato attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004.
Articolo 6
Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado
Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo, comunque, cura di non frazionare il gruppo classe.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999.
Articolo 7
Dotazione organica dei Centri territoriali permanenti
1.In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all’organico di diritto dell’anno scolastico 2003/2004.
Articolo 8
Sezioni ospedaliere
Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’art. 4, comma 3, dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.
Articolo 9
Dotazione organica di sostegno
La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.
I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata all’effettiva presenza di alunni disabili.
Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Articolo 10
Istituzioni educative
Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.
Articolo 11
Gestione delle situazioni di fatto
Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 e dal presente decreto.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico.
Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore generale regionale e ai Csa di riferimento per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli.
Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.
L’istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale che assicura, comunque, le garanzie per gli alunni disabili di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Articolo 12
Verifica e monitoraggio
Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.
L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal canto loro, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale.
Articolo 13
Scuole di lingua slovena
Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.
Articolo 14
Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C” “D” e “E” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella B1.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Tabella A – Scuola dell’infanzia
Previsione organico per l’a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
Regione
Organico 2003/04
Organico 2004/2005
Variazione
organico
% Variazione organico
(A)
(B)
(C=B-A)
(D=C/A*100)
Abruzzo
2.471
2.480
9
0,36%
Basilicata
1.308
1.314
6
0,46%
Calabria
4.532
4.545
13
0,29%
Campania
12.161
12.154
-7
-0,06%
Emilia Romagna
3.558
3.600
42
1,18%
Friuli Venezia Giulia
1.423
1.436
13
0,91%
Lazio
6.418
6.420
2
0,03%
Liguria
1.640
1.642
2
0,12%
Lombardia
8.547
8.599
52
0,61%
Marche
2.678
2.676
-2
-0,07%
Molise
604
606
2
0,33%
Piemonte
5.317
5.359
42
0,79%
Puglia
7.674
7.687
13
0,17%
Sardegna
2.874
2.878
4
0,14%
Sicilia
8.794
8.795
1
0,01%
Toscana
4.826
4.848
22
0,46%
Umbria
1.408
1.407
-1
-0,07%
Veneto
3.468
3.474
6
0,17%
Totale
79.701
79.920
219
0,27%
(A): totale regionale dei posti dell’organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)
(B): totale regionale dell’organico previsto (ad esclusione del sostegno)
(C): variazione dell’organico
(D): percentuale di variazione dell’organico
Tabella B – Scuola Primaria
Previsione organico per l’a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
Regione
Organico
2003/2004
Organico 2004/2005
Variazione organico
% Variazione organico
(A)
(B)
(C=B-A)
(D=C/A*100)
Abruzzo
5.206
5.094
-112
-2,15%
Basilicata
2.945
2.876
-69
-2,34%
Calabria
10.390
10.104
-286
-2,75%
Campania
26.929
26.557
-372
-1,38%
Emilia Romagna
14.024
14.084
60
0,43%
Friuli Venezia Giulia
4.562
4.499
-63
-1,38%
Lazio
20.667
20.564
-103
-0,50%
Liguria
5.284
5.178
-106
-2,01%
Lombardia
35.260
35.247
-13
-0,04%
Marche
5.693
5.589
-104
-1,83%
Molise
1.407
1.391
-16
-1,14%
Piemonte
16.361
16.251
-110
-0,67%
Puglia
17.039
16.791
-248
-1,46%
Sardegna
6.859
6.607
-252
-3,67%
Sicilia
22.869
22.568
-301
-1,32%
Toscana
12.532
12.476
-56
-0,45%
Umbria
3.273
3.223
-50
-1,53%
Veneto
18.060
18.060
0
0,00%
Totale
229.360
227.160
-2.200
-0,96%
(A): totale regionale dei posti dell’organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno e degli anticipi)
(B): totale regionale dell’organico previsto (ad esclusione del sostegno e degli anticipi)
(C): variazione dell’organico
(D): percentuale di variazione dell’organico
Tabella B1 – Scuola Primaria
Posti assegnati per effetto degli anticipi e per l’introduzione della lingua straniera A.S. 2004/2005
Regione
Posti assegnati
per anticipi
2004/05
Regione
Posti assegnati
per l’introduzione
della lingua straniera 2004/05
Abruzzo
45
Abruzzo
14
Basilicata
28
Basilicata
7
Calabria
113
Calabria
51
Campania
386
Campania
52
Emilia Romagna
73
Emilia Romagna
39
Friuli Venezia Giulia
20
Friuli Venezia Giulia
14
Lazio
204
Lazio
60
Liguria
39
Liguria
23
Lombardia
132
Lombardia
146
Marche
42
Marche
39
Molise
13
Molise
2
Piemonte
96
Piemonte
112
Puglia
242
Puglia
25
Sardegna
72
Sardegna
13
Sicilia
298
Sicilia
107
Toscana
75
Toscana
41
Umbria
26
Umbria
13
Veneto
95
Veneto
142
Totale
2.000
Totale
900
Tabella C – Scuola Secondaria di I grado
Previsione organico per l’a.s. 2004/2005 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
Regione
Organico
2003/2004
Organico 2004/2005
Variazione organico
% Variazione organico
(A)
(B)
(C=B-A)
(D=C/A*100)
Abruzzo
3.552
3.527
-25
-0,70%
Basilicata
2.247
2.222
-25
-1,11%
Calabria
7.865
7.710
-155
-1,97%
Campania
21.328
21.155
-173
-0,81%
Emilia Romagna
8.333
8.390
57
0,68%
Friuli Venezia Giulia
2.682
2.716
34
1,27%
Lazio
13.781
13.814
33
0,24%
Liguria
3.297
3.333
36
1,09%
Lombardia
21.719
21.665
-54
-0,25%
Marche
3.661
3.655
-6
-0,16%
Molise
1.022
1.022
0
0,00%
Piemonte
9.991
9.993
2
0,02%
Puglia
13.001
12.898
-103
-0,79%
Sardegna
5.618
5.506
-112
-1,99%
Sicilia
18.691
18.530
-161
-0,86%
Toscana
7.695
7.724
29
0,38%
Umbria
2.053
2.046
-7
-0,34%
Veneto
11.415
11.455
40
0,35%
Totale
157.951
157.360
-590
-0,37%
(A): totale regionale dei posti dell’organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)
(B): totale regionale dell’organico previsto (ad esclusione del sostegno)
(C): variazione dell’organico
(D): percentuale di variazione dell’organico
Tabella D – Scuola secondaria di II grado
Previsione organico per l’a.s.2004/2005 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
Regione
Organico
2003/2004
Organico 2004/2005
Variazione
organico
% Variazione organico
(A)
(B)
(C=B-A)
(D=C/A*100)
Abruzzo
5.512
5.427
-85
-1,54%
Basilicata
3.195
3.128
-67
-2,10%
Calabria
10.938
10.752
-186
-1,70%
Campania
27.904
27.584
-320
-1.15%
Emilia Romagna
12.881
12.612
-269
-2,09%
Friuli Venezia Giulia
4.188
4.184
-4
-0.10%
Lazio
21.468
21.147
-321
-1,50%
Liguria
4.768
4.680
-88
-1,85%
Lombardia
28.174
28.031
-143
-0,51%
Marche
6.056
5.999
-57
-0,94%
Molise
1.611
1.611
0
0,00%
Piemonte
14.057
13.909
-148
-1,05%
Puglia
19.398
19.183
-215
-1,11%
Sardegna
8.071
8.032
-39
-0,48%
Sicilia
23.379
22.991
-388
-1,66%
Toscana
12.049
11.963
-86
-0,71%
Umbria
3.297
3.288
-9
-0,27%
Veneto
15.747
15.659
-88
-0.56%
Totale
222.693
220.180
-2.513
-1,13%
(A): totale regionale dei posti dell’organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)
(B): totale regionale dell’organico previsto (ad esclusione del sostegno)
(C): variazione dell’organico
(D): percentuale di variazione dell’organico
Tabella E – Sostegno
Previsione organico per l’a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
Regione
Organico
di diritto 2004/2005
Posti
aggiuntivi
a.s. 2003/04
Pasti
aggiuntivi
a.s. 2004/2005
Totale posti a.s. 2004/05
Differenza B-C
A
B
C
D=A+C
Abruzzo
1.260
213
193
1.453
-20
Basilicata
668
83
73
741
-10
Calabria
2.202
415
379
2.581
-36
Campania
8.146
143
36
8.182
-107
Emilia Romagna
2.478
518
473
2.951
-45
Friuli Venezia Giulia
694
211
197
891
-14
Lazio
4.785
432
359
5.144
-73
Liguria
1.137
72
55
1.192
-17
Lombardia
5.057
1.911
1.804
6.861
-107
Marche
983
412
391
1.374
-21
Molise
275
87
82
357
-5
Piemonte
2.987
563
512
3.499
-51
Puglia
4.665
568
497
5.162
-71
Sardegna
1.662
201
176
1.838
-25
Sicilia
6.340
554
465
6.805
-89
Toscana
2.196
654
611
2.807
-43
Umbria
548
217
206
754
-11
Veneto
2.597
1.020
965
3.562
-55
Totale
48.680
8.274
7.474
56.154
-800
(A): le quantità di organico di diritto sono le stesse dell’anno scolastico 2003/2004