Enti pubblici

Tuesday 29 March 2005

Scuola dell’ obbligo fino a 18 anni. Il testo della riforma

Scuola dell’obbligo fino a 18 anni. Il testo della riforma

Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – UFFICIO LEGISLATIVO – Schema
di decreto legislativo concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c)
della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33, 34, 76, 87 e
117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53
recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in
particolare, l’articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i), l’articolo 2, comma 1 e
l’articolo 7, comma 1;

VISTA la legge 27 dicembre 2004, n.306, ed in particolare l’articolo 3, che ha prorogato di
sei mesi il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della predetta legge n.53 del 2003;

VISTO il decreto legislativo 19
febbraio 2004, n.59;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;

VISTO il decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n.350, in particolare l’articolo 3, comma
92, lettera b);

VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive
modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in particolare,
l’articolo 21;

Nota: le parti in grassetto
evidenziano le modifiche apportate a seguito dei pareri espressi dalle
Commissioni parlamentari.

VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 e
successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281;

VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 maggio 2004;

ACQUISITO il parere
della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 nella seduta
del 14 ottobre 2004;

CONSIDERATO che, nella seduta del 14
ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa
sugli articoli 4, 5 e 6 comma 1;

RITENUTO
necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla
legge 28 marzo 2003, n.53, attivare la procedura di
cui all’articolo
3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la successiva deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11
novembre 2004;

ACQUISITI i pareri
espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, rispettivamente delle
Commissioni V e VII della Camera dei Deputati, e in data 26 gennaio 2005 e 2
febbraio 2005, rispettivamente delle Commissioni V e VII del Senato della
Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del ….

Su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Diritto – dovere all’istruzione e
alla formazione

1. La Repubblica promuove
l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicura a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le
competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

2. L’obbligo scolastico di cui
all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo
formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e
successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto
dal presente articolo, come diritto all’istruzione e formazione e correlativo
dovere.

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per
almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si
realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni
scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l’apprendistato di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese
le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a
norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

4. I genitori, o chi ne fa le veci,
che intendano provvedere privatamente o direttamente
all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono
dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno
per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

5. Nelle istituzioni scolastiche
statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non
è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

6. La fruizione
dell’offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto
costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell’art. 38 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio
dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi
dell’articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto
dall’articolo 7 del presente decreto.

7. La Repubblica garantisce,
attraverso adeguati interventi, l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di
handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni.

8. L’attuazione del diritto e del
correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e
modalità previste dall’articolo 6.

Articolo 2

Realizzazione del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, fatta
salva la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia
di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Le scuole secondarie di primo
grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti
servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei
percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun
allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il
titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un
istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione
professionale di cui all’articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma
liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell’articolo
192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello
derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali
delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3,
l’iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso
quelle del sistema di istruzione e formazione
professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell’Unione europea, se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
secondo le norme regolamentari di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) della
legge medesima.

5. All’attuazione del diritto-dovere
concorrono gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e
formative, nonché i soggetti che assumono con il
contratto di apprendistato, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276 ed il tutore aziendale di cui
al comma 4, lettera f) del predetto articolo, condividendo l’obiettivo della
crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi
rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo
formativo.

Articolo 3

Sistema nazionale delle anagrafi
degli studenti

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e
2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, l’anagrafe nazionale degli studenti presso il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca opera il trattamento
dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli
studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo
Ministero.

2. Le anagrafi regionali per
l’obbligo formativo, già costituite ai sensi dell’articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, sono
trasformate in Anagrafi regionali degli studenti che contengono i dati sui
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano assicurano l’integrazione delle Anagrafi regionali degli
studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in
relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto,
nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i
servizi per l’impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito
accordo tra Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
è assicurata l’integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema
nazionale delle Anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
a :

a) definire gli standard tecnici per
lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l’interoperabilità
delle anagrafi;

c) definire l’insieme delle
informazioni che permettano la tracciabilità dei
percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Articolo 4

Azioni per il successo formativo e la
prevenzione degli abbandoni

1. Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, adotta , previa intesa con la Conferenza unificata a
norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la
realizzazione di piani di intervento per l’orientamento, la prevenzione ed il
recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena

realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla Regione e agli
Enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e
formativi.

2. Nell’ambito della programmazione
regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole Regioni, le scuole
secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione del
secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle Regioni stesse,
iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad
integrazione con altri sistemi.

Articolo 5

Vigilanza sull’assolvimento del
diritto-dovere e sanzioni

1. Responsabili dell’adempimento del
dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei
minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad
iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull’adempimento
del dovere di istruzione e formazione, anche sulla
base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così
come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il Comune, ove hanno residenza i
giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell’istituzione
scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono
iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione
gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la Provincia, attraverso i
servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di
loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il
contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i
giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del
predetto articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto
legislativo 23 aprile 2004, n.124.

3.
In
caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e
formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al
mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Articolo 6

Gradualità dell’attuazione del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

1. In attesa
dell’emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione
e di istruzione e formazione professionale, dall’anno scolastico 2005-2006,
l’iscrizione e la frequenza gratuite di cui all’articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari
superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19
giugno 2003.

2. Alla completa attuazione del
diritto-dovere all’istruzione e formazione, come previsto dall’articolo 1, si
provvede attraverso i decreti attuativi dell’articolo 2,
comma 1, lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n.53, adottati ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge,
nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall’articolo 7,
comma 8 della predetta legge.

3. Fino alla completa attuazione del
diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l’articolo 68
comma 4 della legge 17 maggio 1999, n.144 e
successive modificazioni, che si intende riferito
all’obbligo formativo come ridefinito dall’articolo 1 del presente decreto.

4. Al fine di sostenere l’attuazione
del diritto-dovere all’istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui
al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a
tale scopo sono attribuite alle Regioni con apposito accordo in Conferenza
unificata, tenendo anche conto dell’incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi,
da computarsi a partire dall’anno scolastico 2002/2003.

5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di
prestazione, di cui all’articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto
previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
maggio 2001, n.166, pubblicato nel Supplemento
ordinario n.185 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.162 del 14 luglio 2001.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, avvalendosi dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione
professionale dei Lavoratori (ISPOL), dell’Istituto nazionale di documentazione
per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell’Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di
attuazione del presente decreto e, a partire dall’anno successivo a quello
della sua entrata in vigore comunicandone i risultati alla Conferenza Unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A norma dell’articolo 7, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n.53, anche con
riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sul sistema educativo di istruzione e
formazione professionale.

Articolo 8

Disposizioni particolari per le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Articolo 9

Norma di copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo
6, comma 1 del presente decreto, pari a 11.888.000 euro per l’anno 2005 e a
15.815.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede con quota parte della
spesa autorizzata dall’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n.350, come rifinanziato
dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n.311.