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Tuesday 10 May 2016

Scommettiamo che se manca il titolare od il rappresentante non violo l’articolo 8 del TULPS ?

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 12814/16; depositata il 30 marzo)

Il titolare di autorizzazione resa ex articolo 8 TULPS può, in caso si sua momentanea assenza, motivata da esigenze comuni, può affidare la conduzione dell’esercizio autorizzato ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l’assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante suo alter ego.

Il caso: la procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino proponeva ricorso per cassazione avverso ordinanza emessa dal Tribunale del riesame che aveva annullato precedente ordinanza emessa dal GIP presso il medesimo Tribunale, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo di un esercizio munito dell’autorizzazione alla raccolta delle scommesse su giochi autorizzati, poiché all’interno del medesimo, in assenza del titolare dell’autorizzazione era stato rilevato altro soggetto intento a raccogliere le scommesse dai giocatori.
Eccepiva dunque violazione dell’articolo 8 del TULPS per essere le autorizzazioni rese ai sensi di detta norma incedibili.
La Corte ha rigettato il ricorso.

L’articolo 8 del TULPS: la norma recita: “le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono essere in alcun modo trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l’autorizzazione
Pacifico che le autorizzazioni di polizia non siano cedibili, ovvero non possano essere fatte oggetto di contratti atti a cedere a terzi l’esercizio del loro contenuto.
Ma quid iuris nel caso in cui l’esercizio delle autorizzazioni avvenga da parte di un terzo?

La rappresentanza nel TULPS: il concetto di  rappresentanza contenuto nel TULPS, dicono gli Ermellini, deve essere analizzato alla luce delle norme del “diritto privato”, ovvero degli articolo 1387 e seguenti, 1704 e seguenti, 2222 e seguenti e 2203 e seguenti del codice civile.
Se ne deve dedurre che il rappresentante TULPS sia equiparabile ad un “procuratore” che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa sostituendolo stabilmente.
In questo caso, per il Supremo Collegio, risulta indispensabile l’applicazione del secondo comma dell’articolo 8 del TULPS che prevede, come detto che esso rappresentante debba possedere i requisiti necessari per conseguire e l’autorizzazione ed ottenere l’approvazione dell’autorità di p.s.
Il ragionamento seguito, logico e conforme al tenore letterale della norma non lascia né desta perplessità.

Il criterio temporale dell’assenza: gli Ermellini ricavano dalla lettura complessiva delle norme un principio per vero interessante.
Partendo da un criterio che potremmo definire “temporale” si avventurano nella descrizione delle caratteristiche dell’assenza individuandone due differenti tipologie: quella “momentanea e motivata da esigenze comuni” e quella “stabile”
Al di la delle difficoltà interpretative connesse all’allocuzione con cui vien definita l’assenza momentanea (riferibile ai soli bisogni fisiologici ? all’esigenza di effettuare la spesa ? compatibile con quella rappresentata dalla necessità di soddisfare il bisogno della sigaretta ?, d’accudire figli improvvisamente malati ? di recarsi in visita dal medico di base ?) appare interessante notare come la Corte, in una struttura normativa piuttosto rigida introduca un criterio, inatteso, di flessibilità.

La possibilità di conduzione affidata ad un terzo. La Corte espressamente afferma: “ nel caso diverso (rispetto a quello di impossibilità ad esercitare ordinariamente l’autorizzazione ndr) in cui l’assenza non assuma i caratteri della stabilità, ma si tratti di un’assenza momentanea, motivata da esigenze comuni, il titolare o il legale rappresentante o il delegato della società non debbono necessariamente nominare un loro rappresentante, ma si ritiene sufficiente che la conduzione venga affidata ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l’assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale dall’assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego
Ben venga la lettura della norma meno improntata d una rigidità francamente non più in linea con i tempi però….
Però: qualche dubbio resta.
Primo fra tutti quello inerente al figura del preposto che pare definita nel diritto privato in modo più simile a quello del “titolare dell’attività” (ci riferiamo ovviamente ai poteri che egli può esercitare sulla medesima nei confronti dei terzi e delle autorità) che a quelli del dipendente e quindi più vicina ai soggetti indicati dall’articolo 8 del TULPS, con il che il ragionamento della Cort6e sembra non essere del tutto coerente sul piano ermeneutico.
Last but not least, ma non c’era da qualche parte nella Costituzione il principio di tassatività dell’ilelcito penale ?
Qualcuno può spiegarmi come faccia a coesistere con “ l’assenza non assuma i caratteri della stabilità, ma si tratti di un’assenza momentanea, motivata da esigenze comuni” e  con quella che si prolunghi per un periodo di tempo tale dall’assumere il carattere della stabilità” ?
Misteri.

(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)