Civile

Tuesday 22 April 2003

SCHEMA DI REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL’ ARTICOLO 51, COMMA 2, DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

SCHEMA DI REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLARTICOLO 51, COMMA 2, DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

Il Presidente della Repubblica

Visto larticolo 87 della Costituzione;

Visto larticolo 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto larticolo 51 comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome unificata con la Conferenza Stato, città e autonomie locali, nella seduta del &&.;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza del&&.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, nella riunione del&&.;

Sulla proposta del Ministro della salute

EMANA

Il seguente regolamento:

Articolo 1

(Individuazione dei locali riservati ai fumatori)

I locali riservati ai fumatori, di cui allarticolo 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n.3 si riferiscono agli esercizi aperti al pubblico e ai luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli esercizi alberghieri e di pubblico ristoro, agli uffici, agli altri luoghi di lavoro e a quelli adibiti ad attività ricreative e a circoli privati di ogni tipo.

Articolo 2

(Caratteristiche dei locali per fumatori)

l. I locali di cui allarticolo 1 Sono riservati ai fumatori, sono contrassegnati come tali e sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, preclusi ai fumatori, mediante idonee barriere fisiche (pareti).

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata daria esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi preclusi ai fumatori. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 22 litri/secondo per ogni persona che puo essere ospitata nei locali in conformità alla normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4. È imposto il divieto di fumo in presenza di unico locale e di impossibilità di assicurare idonea separazione degli ambienti.

5. Negli esercizi di ristorazione .la superficie destinata ai fumatori deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dellesercizio.

6. Laria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa allesterno attraverso idonee e funzionali aperture.

7. La progettazione, la installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione debbono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche di sicurezza dellEnte Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dellarte e di conformità dei medesirni alla normativa vigente. I certificati di installazione e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione debbono essere conservati a disposizione dellautorità competente.

Articolo 3

(Tipologia dei cartelli da esporre)

1. Nei locali riservati ai non fumatori sono collocati appositi cartelli che evidenziano tale divieto con la scritta “VIETATO FUMARE” integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sullosservanza del divieto e accertare le infrazioni.

2. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con lindicazione luminosa: “AREA PER FUMATORI”.

3. I cartelli di cui al comma 2 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti la dizione: “VIETATO FUMARE PER GUASTO ALLIMPIANTO DI VENTILAZIONE”, che si accende automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dellarea riservata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare