Assicurazione ed Infortunistica

Friday 18 May 2007

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363, IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO. Cdm 17.5.2007

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363, IN MATERIA DI
SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO. Cdm
17.5.2007

Art. 1

(Modifiche
all’articolo 2 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente le aree
sciabili attrezzate)

1. All’articolo
2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma
2 dopo le parole: "ed eventualmente di altri sport della neve" sono
inserite le seguenti: "e pratiche sportive";

al comma
4 dopo le parole "aventi più di tre piste" sono inserite le seguenti:
"di sci alpino" e dopo le parole: "ad eccezione di chi svolge il
ruolo di allenatore" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e fermo
restando l’obbligo per i concorrenti di utilizzo del casco durante le
competizioni";

al comma
5 dopo le parole: "aventi più di venti piste" sono inserite le
seguenti: "di sci alpino" e dopo le parole: "servite da almeno
dieci impianti di risalita," sono inserite le seguenti:"i gestori, o in
caso di loro inerzia,".

Art. 2

(Modifiche
all’articolo 3 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente gli
obblighi dei gestori)

1. All’articolo
3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole:
"secondo quanto stabilito dalle regioni"
sono inserite le seguenti:", che individuano i soggetti cui spetta la
direzione delle piste";

al comma
2 dopo le parole: "I gestori" sono inserite le seguenti:
"assicurano che nelle aree sciabili venga svolto un servizio di vigilanza
al fine di prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento
fissate dalla presente legge;";

al comma
2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le regioni utilizzano
tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di
infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi,
le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste,
comprese la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse.";

al comma
2 dopo le parole: "I dati raccolti dalle regioni" inserire le
seguenti: "e dalle forze di polizia" e dopo le parole:
"Ministero della salute" inserire le seguenti: "e
all’Osservatorio della montagna";

al comma
3 dopo le parole: "primo periodo del comma 2" inserire le seguenti:
"in tema di soccorso e trasporto degli infortunati";

dopo il
comma 3 sono aggiunti, in fine i seguenti:

"3-bis. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2 i gestori possono
stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad
oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci; nelle convenzioni può
essere previsto lo svolgimento anche dell’attività di soccorso.

3-ter. Nelle convenzioni di cui
al comma 3-bis può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di
identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di
videocontrollo delle piste anche al fine della prevenzione delle violazioni
delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 9.

3-quater. I gestori individuano,
in prossimità dell’area sciabile, tenuto conto della conformazione dei luoghi,
apposite aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli
infortunati.".

Art. 3

(Modifiche
all’articolo 4 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente la
responsabilità civile dei gestori)

1. All’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

dopo il
comma 3 aggiunti, in fine, i seguenti:

"3-bis. All’atto della vendita
del titolo di transito, è fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti
l’acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni
provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e
di assicurarne adeguata pubblicità.

3-ter. Con successivo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza
unificata, vengono definiti i parametri per la
valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste. ".

Art. 4

(Modifiche
all’articolo 5 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente
l’informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli
infortuni)

1. All’articolo
5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma
1 dopo le parole: "dal Ministro per gli affari regionali" inserire le
seguenti: "e per le autonomie locali e dal Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive";

al comma
3 dopo le parole: "alla segnaletica" sono inserite le seguenti:
"con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 12" ed in
fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al gestore che non ottemperi a tale
obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.000 euro a 5.000 euro";

dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I gestori provvedono
altresì ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal
Servizio meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine
nonché quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e
locale.".

Art. 5

(Modifiche
all’articolo 6 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente la
segnaletica)

1. All’articolo
6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

dopo il
comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-bis. Sulla base dei dati
di cui all’articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad
adeguare la segnaletica alle prescrizioni imposte dalle regioni nelle piste ad
elevata frequenza di infortuni.

1-ter. I Comuni e i soggetti di
cui all’articolo 21 verificano l’adempimento degli obblighi dei gestori
relativi alla segnaletica.".

Art. 6

(Modifiche
all’articolo 7 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente la
manutenzione e l’innevamento programmato)

1. All’articolo
7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2
è aggiunto il seguente periodo: "I gestori possono individuare alcune
piste o tratti di pista da lasciare non battute.".

Art. 7

(Modifiche
all’articolo 8 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente
l’obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

1. All’articolo
8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma
2 dopo le parole: "violazione delle disposizioni" inserire le
seguenti: "in tema di utilizzo del casco", dopo le parole: "di
cui al comma 1" inserire le seguenti: "e di cui all’articolo 2, commi
4 e 5" le parole: "150 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"250 euro".

Art. 8

(Modifiche
all’articolo 9 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente la
velocità)

1. All’articolo
9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

la
rubrica è sostituita dalla seguente: "Velocità e padronanza del
comportamento";

al comma
1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non provochi danni";

dopo il
comma 2 sono aggiunti, in fine i seguenti:

" 2-bis. Ogni sciatore deve
tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al
tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti
nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e
all’intensità del traffico.

2-ter. Gli sciatori che non hanno
una piena padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste
classificate come difficili.".

Art. 9

(Modifiche
all’articolo 13 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente lo
stazionamento)

All’articolo 13
della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto, in
fine, il seguente:

4-bis. Lo sciatore deve posizionare
fuori dal piano sciabile l’attrezzatura durante la
sosta presso rifugi o altre zone, in modo da non recare intralcio o pericolo ad
altre persone.".

Art. 10

(Modifiche
all’articolo 15 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente il
transito e la risalita)

1. All’articolo
15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 4
le parole: "La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente
vietata. Essa è ammessa" sono sostituite dalle seguenti: "La risalita
della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve sulle
piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi";

Art. 11

(Modifiche
all’articolo 16 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente i mezzi
meccanici)

1. All’articolo
16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

dopo il
comma 3 sono aggiunti, un fine, i seguenti:

"3-bis. Le Regioni
provvedono a disciplinare, relativamente alla stagione sciistica, l’utilizzo
dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti
che garantiscano le esigenze di sicurezza e di tutela
dell’ambiente montano.".

Art. 12

(Modifiche
all’articolo 17 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente lo sci
fuori pista e lo sci-alpinismo)

1. All’articolo
17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "Il
concessionario e " sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario,"; dopo le parole: "il gestore
degli impianti di risalita" sono inserite le seguenti: "e i
Comuni" ed, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e segnalati ai sensi
del comma 4";

al comma
2 dopo le parole: "lo sci-alpinismo" inserite le seguenti: "o lo
sci fuori pista", le parole: "laddove, per le condizioni climatiche e
della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,", sono soppresse, ed,
infine, dopo le parole: "idoneo intervento di soccorso" sono aggiunte
le seguenti: ", ad eccezione dei casi in cui sia evidente l’assoluta
assenza di rischio di valanghe in considerazione dell’itinerario scelto e delle
condizioni della neve";

c) dopo il comma 2 sono aggiunti,
in fine, i seguenti:

"2-bis. Nell’ambito delle
campagne informative di cui all’articolo 5 si provvede anche alla diffusione
delle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza per le pratiche di cui
al presente articolo e sulle tecniche di soccorso.

2-ter. I gestori degli impianti
di risalita e i Comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente
praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni
di cui al comma 2-bis e di cui all’articolo 5, comma 3-bis.".

Art. 13

(Modifiche
all’articolo 18 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente le
ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. All’articolo
18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma
2 le parole: "Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni
amministrative da applicare in caso di violazione" sostituite dalle
seguenti: "Fatte salve le ulteriori sanzioni, previste dalle discipline
delle Regioni o delle Province autonome per condotte diverse da quelle
sanzionate dalla presente legge, i responsabili delle violazioni"; le
parole: "5, comma 3, 6, da 9
a 13 e da 15
a 17" sono sostituite dalle seguenti: "9, 10,
11, 12, 13, 15 e 16," e le parole: "da stabilire tra un minimo di 20
euro e un massimo di 250 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro
a 250 euro.";

dopo il
comma 2 sono aggiunti, in fine i seguenti:

"2-bis. In caso di
particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di
reiterazione nelle violazioni i soggetti competenti al controllo provvedono, in
aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito (skipass)
giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre.
Al trasgressore viene rilasciato un documento per
consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso
il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo
può essere definitivamente ritirato.

2-ter. Ai soggetti cui è ritirato
o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo di cui al comma 3, un nuovo titolo e in caso di violazione
di tale divieto sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo.".

Art. 14

(Modifiche
all’articolo 20 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente lo
snowboard)

1. All’articolo
20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

la
rubrica è sostituita dalla seguente: "Snowboard, telemark ed altre
pratiche sportive";

al comma
1 sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "il telemark o altre tecniche
di discesa";

dopo il
comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Le disposizioni
della presente legge, compresa quella di cui all’articolo 17,
si applicano, in quanto compatibili, alle altre pratiche sportive, individuate
dalle Regioni ai sensi dell’articolo 2 e ai percorsi per lo sci da fondo
escursionistico, per le racchette da neve e per il nordic walking, che possono
essere individuati anche dai Comuni.".

Art. 15

(Modifiche
all’articolo 21 della legge 24 dicembre

2003, n. 363, concernente i
soggetti competenti per il controllo)

1. All’articolo
21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:

dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio delle competenze di cui
al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il
decreto di cui al comma 1-ter , specifiche figure a
cui affidare, anche previo convenzionamento con i gestori, i compiti di
soccorso al fine di esercitare i compiti di vigilanza e di comminare le
sanzioni; possono altresì procedere, anche previo accordo con i gestori, a
forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste
dall’articolo 3, comma 5, per migliorare la prevenzione dei rischi nella
pratica degli sport invernali.

1-ter. Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari
regionali e le autonomie locali, della difesa, dell’economia e delle finanze,
della giustizia, della salute, per le politiche giovanili e le attività
sportive e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le
modalità dell’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 18, comma 3, e
dell’irrogazione delle sanzioni con possibilità anche del pagamento immediato,
le modalità di tenuta dei relativi dati; sono definite le convenzioni tipo in
attuazione dell’articolo 3, comma 4; sono stabiliti i requisiti minimi dei
soggetti che prestano soccorso anche con riferimento alle attrezzature minime
dell’equipaggiamento, appropriate rispetto al rischio specifico; è individuata
la modulistica standard per la rilevazione degli infortuni, idonea a soddisfare
tutte le esigenze di carattere statistico di cui all’articolo 3, comma 2; sono
stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti
incaricati del servizio di vigilanza, nonchè le modalità di collaborazione di
tali soggetti con le forze di polizia. Dall’attività di cui al presente
articolo non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
eventuali maggiori oneri sono a carico dei gestori in sede di stipula delle
convenzioni.

1-quater. Ai soggetti incaricati
di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico
ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con
l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile."

b) al comma 2 le parole: "all’articolo 9, comma 1," sono sostituite dalle
seguenti: "al capo III della presente legge" e dopo le parole:
"maestri di sci" aggiungere le seguenti parol: "i quali
provvedono, in particolare, a segnalare ai soggetti di cui al comma 1 le
violazioni relative all’articolo 9.".