Enti pubblici

Saturday 13 January 2007

Schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell’ Italia con i paesi in via di sviluppo. (Consiglio dei Ministri 12.1.2007)

Schema di disegno di legge
recante delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione
dell’Italia con i paesi in via di sviluppo. (Consiglio
dei Ministri 12.1.2007)

Articolo 1

(Finalità
e oggetto della delega )

1. Con l’obiettivo di garantire
che la politica di cooperazione allo sviluppo sia orientata
al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali, di lavoro e
di vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, alla cancellazione del
debito, alla lotta alla povertà, e alla discriminazione di genere, alla
promozione dei diritti umani, del ruolo delle donne, della solidarietà
internazionale e della pace e alla tutela dei beni comuni, dell’ambiente e del
patrimonio culturale e sia ispirata ai principi e alle raccomandazioni delle
Nazioni Unite, in coerenza con la normativa comunitaria vigente in materia, il
Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina della cooperazione
italiana allo sviluppo, della organizzazione delle relative strutture e degli
interventi e delle attività di cooperazione.

2. I decreti, in coerenza con la
normativa comunitaria in materia e con gli impegni assunti dall’Italia in sede
internazionale nonché in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui
all’articolo 2, assicurano il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. Dalla applicazione della
presente legge e dalla adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non
possono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 2

(Principi
generali e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di
cui all’articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:

a) assicurare l’unitarietà della
politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, quale
parte integrante della politica estera, anche prevedendo e disciplinando forme
di coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione;

b) prevedere che gli stanziamenti
destinati alla cooperazione allo sviluppo non possano essere utilizzati,
direttamente o indirettamente, per il finanziamento e lo svolgimento di
attività militari;

c) prevedere che i finanziamenti
dell’Aiuto pubblico allo Sviluppo siano utilizzati in coerenza con i principi
condivisi in sede OCSE-DAC;

d) prevedere che nelle attività
di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la
normativa comunitaria, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle
aree in cui si realizzano gli interventi;

e) attribuire la responsabilità
della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri,
il quale ne stabilisce le finalità e gli indirizzi nell’ambito delle linee di
politica estera, definendo le priorità e le disponibilità finanziarie generali
nonché per i singoli Paesi o aree di intervento, anche attivando forme di
consultazione degli altri soggetti pubblici e privati del sistema nazionale di
cooperazione;

f) attribuire il controllo e la
vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli
affari esteri;

g) prevedere che le finalità e
gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo siano
preventivamente trasmessi al Parlamento, che viene altresì periodicamente
informato sullo stato di attuazione;

h) istituire la Agenzia
per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, ente di
diritto pubblico, che attua gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Ministro
degli affari esteri; prevedere la corrispondente riduzione e, ove possibile, la
soppressione delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia;

i) disciplinare gli interventi
umanitari di emergenza immediatamente successivi a quelli atti a consentire la
tutela della integrità della vita delle popolazioni, anche mediante il
coordinamento della disciplina vigente, ferme restando le competenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed al decreto-legge 31 maggio 2005, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152;

j) riconoscere la funzione della
cooperazione decentrata prevedendo modalità di coordinamento con la politica
nazionale di cooperazione allo sviluppo;

k) prevedere che nell’attuazione
della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il
ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali che contribuiscono al
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, disciplinandone il
quadro giuridico relativamente all’attività di cooperazione allo sviluppo e
solidarietà internazionale;

l) riconoscere la funzione della
cooperazione decentrata, prevedendo modalità di coordinamento con la politica
nazionale di cooperazione allo sviluppo;

m) prevedere che nell’attuazione
della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il
ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, che contribuiscono
al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, disciplinandone
il quadro giuridico relativamente all’attività di cooperazione allo sviluppo e
solidarietà internazionale;

n) mantenere le
competenze attribuite al Ministro dell’economia e delle finanze concernenti le
relazioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la
partecipazione finanziaria a detti organismi, regolamentandola nel rispetto del
principio di semplificazione; prevedere che le stesse competenze sono
esercitate d’intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel
rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui alla lettera e) del presente
comma;

o) riservare al Ministro degli
affari esteri la definizione e l’attuazione delle politiche del Fondo europeo
di sviluppo, da esercitarsi d’intesa, per quanto di competenza, con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

2. I decreti legislativi di cui
all’articolo 1, comma 1, nel disciplinare l’organizzazione e l’attività
dell’Agenzia di cui al comma 1, lettera h), prevedono che:

a) l’Agenzia attua la politica di
cooperazione e di solidarietà internazionale avvalendosi anche dei soggetti di
cui alla lettera m) del comma 1, nonché eroga, su base convenzionale, servizi,
assistenza e supporto alle altre Amministrazioni per lo svolgimento delle
attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di
programmi e progetti della Commissione europea , di
Banche, Fondi e Organismi Internazionali, oltre a collaborare con strutture ed
enti pubblici di altri paesi aventi analoghe finalità;

b) l’Agenzia, in sede di
pianificazione delle strategie operative e degli interventi, assicura la
coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera e) del comma 1 di
tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle proposte e
finanziate dalle Regioni e dagli enti locali;

c) l’Agenzia
promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di
specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare iniziative di
cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con
gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera e) del comma 1;

d) l’Agenzia promuove altresì
iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione
di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale, ivi comprese le
emergenze umanitarie, in specie volte alla lotta alle pandemie;

e) l’Agenzia dispone, per la
realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà
internazionale, di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e
finanziarie del bilancio dello Stato per l’aiuto pubblico allo sviluppo, in
particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione
di quanto destinato all’esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere
n) ed o), i proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui alle lettere
a), c) e d) del presente comma, nonché i fondi apportati dalle Regioni e dagli
enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell’Agenzia,
liberalità e legati;

f) le
operazioni effettuate nei confronti dell’Agenzia, delle Amministrazioni dello
Stato e dei soggetti di cui alla lettera m) del comma 1, che provvedono al
trasporto e alla spedizione di beni all’estero in attuazione di finalità
umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo
sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente
alle disposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni
connessi alle medesime finalità;

g) l’Agenzia è dotata di
autonomia di bilancio, nonché di capacità di determinare le norme concernenti
la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

3. Con regolamenti adottati ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo
statuto dell’Agenzia di cui al comma 1, lettera i), in conformità ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni
del direttore dell’Agenzia, nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri;

b) attribuzione al direttore
dell’Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della
responsabilità dell’attuazione della politica di cooperazione e di solidarietà
internazionale e del raggiungimento dei relativi risultati;

c) previsione di un comitato
direttivo, presieduto dal direttore dell’Agenzia e composto da
membri di elevata e provata competenza, di cui almeno uno nominato dalla
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1987;

d) definizione dei poteri
ministeriali di controllo e vigilanza;

e) previsione di un collegio dei
revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze;

f) istituzione di un apposito
organismo preposto al controllo di gestione;

g) deliberazione da parte del
Direttore dell’Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ispirati, ove richiesto dall’attività dell’agenzia, a principi
civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e
rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza
dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4. I decreti legislativi di cui
all’articolo 1, comma 1, adottati di concerto con il Ministro per le Riforme e
Innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplinano le modalità di
determinazione e copertura dell’organico dell’Agenzia, anche prevedendo
l’inquadramento nell’Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la Cooperazione allo
sviluppo. Disciplinano, altresì, il regime giuridico ed economico del personale
dell’Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze
in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento
dell’inquadramento.

5. Al termine delle procedure di
inquadramento di cui al comma 4, da svolgere previa consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le
dotazioni organiche delle Amministrazione e degli Enti
di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo
di cui al comma 2, lettera e), e sono interamente destinate alla copertura del
trattamento economico del personale.

6. Con i decreti legislativi di
cui all’articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento
dell’Agenzia ed è altresì determinata la quota massima dello stanziamento, a
valere sul fondo di cui al comma 2, lettera e), da
destinare alle spese di funzionamento.

7. Per quanto non espressamente
previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Con i decreti legislativi di
cui all’articolo 1, comma 1, si provvede, altresì, al riordino e al
coordinamento delle disposizioni riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione
del Ministero degli affari esteri, ove reso necessario per effetto delle
disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo
sviluppo.

Articolo 3

(Disposizioni
attuative)

1. Gli schemi dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, sono
trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini
dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine
di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Sugli schemi dei decreti
legislativi il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
e della conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono
immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati
dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

4. Le
disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l’adozione
dei decreti di cui al comma 3.

Articolo 4 .

(Norme
transitorie)

1. Su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze per le parti di sua competenza, il Governo emana,
ove necessario, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui all’articolo 1, comma 1, con un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, le norme attuative dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
delle deleghe di cui all’articolo 1, comma 1.