Civile

Friday 20 October 2006

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria (Consiglio dei Ministri 18.10.2006)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE Misure
di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della
salute e altri interventi in materia sanitaria (Consiglio dei Ministri 18.10.2006)

Art.1.

(Abolizione
certificazioni di idoneità al lavoro e vaccinali)

1. Fermi restando gli obblighi di
certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria,
sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati
attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

certificato
di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all’articolo
2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all’articolo 17, secondo
comma, del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all’articolo 3, secondo comma,
lettera f) del regio decreto 12 ottobre 1933, n.1364;

4) all’articolo 8, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n.402;

certificato
medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti: di cui:

1) all’articolo
4, primo comma lettera e) del regio decreto 30 settembre 1938, n.1706;

2) all’articolo 31, quinto comma
del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1706. All’articolo 32,
primo comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 le parole da " ed
esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per
comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano
l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che
rendano pericoloso l’esercizio stesso" sono soppresse. Al terzo comma le
parole " Le suddette comunicazioni devono essere trascritte " sono
sostituite dalle seguenti: " La suddetta comunicazione deve essere
trascritta ";

3) all’articolo 5, secondo comma,
numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

certificato
di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all’articolo
2, primo comma, punto 4) del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;

2) all’articolo 11, secondo
comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n
686;

3) all’articolo 2, comma 1, punto
3) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

d) certificato di idoneità psico-fisica
all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma
1, lettera c) della legge 8 marzo 1991, n. 81;

2. Per i lavoratori che rientrano
nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni
concernenti l’obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l’idoneità
psico-fisica al lavoro:

idoneità
fisica al mestiere di fochino, di cui all’articolo 27, terzo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

idoneità
psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all’articolo 3,
quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
aprile 1074, n. 99;

idoneità
all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui
all’articolo 27, primo comma, quarto punto, del regio decreto 9 gennaio 1927,
n. 147.

3. Sono abrogate le disposizioni
relative all’obbligatorietà dei seguenti certificati:

a) certificato sanitario per
ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all’articolo 3, primo comma, lettera f) della legge
19 ottobre 1956, n. 1224;

b) certificato per la vendita dei
generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, punto 5) della legge
22 dicembre 1957 , n. 1293;

4. All’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono soppresse le parole"muniti
di idoneità fisica,".

5. All’articolo 2, comma 1 della
legge 22 luglio 1997, n. 276, è soppressa la lettera e).

6. All’articolo 7, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, è soppressa la lettera c).

7. E’ abrogata la legge 22 giugno
1939, n. 1239.

8. Sono abrogati l’articolo 4
della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e l’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668.

9. Le certificazioni relative
alla avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica,
antitetanica, antipoliomielitica e contro l’epatite virale B, di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 sono sostituite dalla autocertificazione, di cui all’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

(Certificazioni
sanitarie per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l’ammissione
ai soggiorni per vacanza dei minori e medicina scolastica)

1. L’articolo 303 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:"L’esonero
temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazioni fisica
è rilasciato dal capo dell’Istituto scolastico sulla base della certificazione
redatta dal medico curante.".

2. Per l’ammissione ai soggiorni
di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del
certificato sanitario.

3. In considerazione della
attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di
prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e con l’istituzione della
figura del pediatra di libera scelta, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Sono
altresì abrogate le previsioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 in materia di tenuta dei registri di
medicina scolastica.

Art.3.

(Libretto
di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale
alimentarista)

1. Sono abrogate le disposizioni
concernenti:

a) l’obbligo del libretto di
idoneità sanitaria, di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
come attuato dall’articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto
alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita
o distribuzione di alimenti;

b) l’obbligo del certificato
medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi
dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all’articolo 41,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327.

2. Agli operatori addetti alla
produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono
assicurati, ai sensi decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e successive
modificazioni e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni:

a) adeguata preparazione
igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività
lavorativa;

b) aggiornamenti periodici.

Art. 4.

(Individuazione
di nuove certificazioni)

1. L’individuazione di nuove
misure in materia di certificazioni sanitarie, nonché il monitoraggio di
pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati mediante apposite intese sancite
in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali.

Art. 5.

(Disposizioni
in materia di polizia mortuaria)

1. Con intesa da adottarsi, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede
di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, sono definiti
i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alla
legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art.6.

(Registri
di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la
conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale
e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai
medesimi rischi, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie
di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario
nazionale.

2. I registri sono istituiti,
rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle
Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano per quelli regionali, con
atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal
Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera
g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

3. I registri di cui al comma 1
raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle
malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo
medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.

4. Con il
provvedimento previsto dal comma 2 sono individuati, nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 22 e 94 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali trattati nell’ambito dei registri e le operazioni che
possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai
registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la
sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito
agli interessati in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, del diritto
di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

5. In ogni caso i dati
sanitari raccolti nell’ambito dei registri sono conservati in archivi cartacei
e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con
tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano
di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

6. Al Centro Nazionale per la Prevenzione e il
Controllo della Malattie, istituito presso il
Ministero della salute ai sensi del decreto legge 29 marzo 2004 n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004 n. 138, è affidata la
verifica della scientificità dei dati raccolti, nonché la verifica
dell’appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio
dell’evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini
dell’efficacia degli interventi di carattere preventivo.

Art. 7.

(Disposizioni
in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di
semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)

1. All’articolo 41, comma 1-bis,
e all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo Unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, in seguito denominato
"Testo Unico", le parole "in corso di patologia neoplastica o
degenerativa" sono soppresse

2. Il comma 3
dell’articolo 42 del Testo Unico è sostituito dal seguente: "I
direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il
registro di cui all’articolo 60, comma 1".

3. All’articolo
43 del Testo Unico, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis – Per la prescrizione
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci previsti dall’allegato
III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del
Servizio Sanitario Nazionale disciplinato dal decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
emanato il 18 maggio 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tal caso ai fini della prescrizione
devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista
conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro
previsto dall’articolo 60, comma 1. Il Ministro della Salute, sentito il
Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco
dei farmaci di cui all’allegato III-bis.".

4. All’articolo 45, comma 2, del
Testo Unico, dopo le parole: "sulle ricette
previste dal comma 1", sono inserite le parole: "e dal comma
4-bis".

5. All’articolo 60, comma 1, del
Testo Unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "lo
stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le
farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui
all’articolo 42, comma 1 conservano il registro di cui al presente comma per
due anni dal giorno dell’ultima registrazione.

6. All’articolo 62 del Testo
Unico, al comma 1, le parole: "sezioni A e
C," sono sostituite dalle parole "sezioni A, B e C,".

7. All’articolo
63 del Testo Unico sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma
1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale registro è conservato
per dieci anni a far data dall’ultima registrazione.";

il comma
2 è abrogato.

8. Al comma 1 dell’articolo 64,
del Testo Unico le parole "previsto dagli articoli 42, 46 e 47" sono
sostituite dalle parole: "previsto dagli articoli
46 e 47".

9. Fermo restando il disposto del
secondo periodo del comma 1 dell’articolo 13 del Testo Unico, nella tabella II,
sezione B di cui all’articolo 14 del Testo Unico medesimo sono inserite, dopo
la sostanza Delorazepam, le sostanze seguenti: denominazione comune:
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione comune:
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) – 6a,7,8,10° – tetraidro-6,6,9 – trimetil – 3 –
pentil – 6H -dibenzo[b,d]piran – 1 – olo.

Art.8.

(Confisca
delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell’articolo 348 del codice penale, il
giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai
soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli
esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

Art. 9.

(Misure
per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di
alcol )

1. Al fine di prevenire gli
incidenti stradali legati al consumo di alcol e limitare i costi economici e
sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni,
all’articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal
seguente :" 1. Nelle aree di servizio situate
lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande
alcoliche.".

2. Per contrastare i negativi
effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età
adolescenziale e giovanile, nella legge 14 marzo 2001, n. 125
, dopo l’articolo 14 è inserito il seguente :

"Art. 14-bis

(Divieto
di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto)

1. Nei pubblici esercizi è
vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.

2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 689 del Codice Penale, la violazione
della disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione
amministrazione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000.

3. Il Piano sanitario nazionale
prevede l’attribuzione di priorità alle iniziative di educazione sanitaria per
la prevenzione in materia di consumo di alcol. ".

Art.10.

(Disposizioni
finanziarie)

1. Dalla attuazione delle
disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della la finanza pubblica.