Civile
Sanzionato in quanto ingiustificato lo sciopero degli avvocati contro il decreto Bersani.
Sanzionato in quanto ingiustificato lo sciopero degli
avvocati contro il decreto Bersani.
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
Roma 22 SET. 2006
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana
in persona del Presidente
pro-tempore
Avv. Michelina Grillo
Via G. Belli, 27
00193 Roma
Fax 06.3219431
Egr. Avv. Michelina Grillo
Presidente
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana
Via G. Belli, 27
00193 Roma
Fax 06.3219431
Direzione Provinciale del Lavoro di Roma
Sezione Ispettorato del Lavoro
Via M. Brighenti, 23
00159 Roma
Fax 06.4394492
e p.c. Ministro della Giustizia
Via Arenula, 71
Roma
Fax 06.68897411
RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via fax
Pos. n. 24895-24806
Prot. 10846/N77
Comunico che questa Commissione, nella seduta del 19
settembre 2006, su proposta del Prof. Vincenzo
Lippolis, Commissario delegato per il settore, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
Delibera n. 06/496
LA
COMMISSIONE
nei procedimenti pos. n. 24806 e pos. n. 24895
PREMESSO
– che in data 6 luglio 2006 è stata trasmessa la
deliberazione del 5 luglio 2006 con la quale
l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, "in adempimento del mandato
ricevuto dall’Assemblea Generale degli Ordini Forensi" ha proclamato
"l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie
per i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2006, senza
preavviso ai sensi dell’art. 2, 3° comma, della Regolamentazione provvisoria
dell ’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, nonché
senza le limitazioni di cui al 4° comma dell ’art. 2 della stessa
regolamentazione’’’;
– che tale astensione è stata indetta e comunicata senza il
preavviso di 10 giorni adducendo a giustificazione la "lesività
costituzionale il grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini e la
compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo" delle
disposizioni contenute nel decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale ", riguardante le
professioni e la professione forense in particolare;
– che in data 6 luglio 2006 la Commissione ha inviato
all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana una indicazione
immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge 12 giugno 1990, n. 146,
come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, per la violazione del
termine di preavviso nonché per il mancato rispetto del limite di durata di
sette giorni della prima azione di sciopero, rispettivamente previsti dall’art.
2, comma 1, della legge n. 146/1990 e dall’art 2, commi 1 e 4, della
Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati
dall’attività giudiziaria – adottata dalla Commissione di Garanzia con
deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n.171 del 23
luglio 2002;
– che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha contestato,
sia in incontri che in via epistolare, la fondatezza delle osservazioni di cui
all’indicazione immediata, ribadendo l’interpretazione data dall’Avvocatura
circa l’applicazione delle norme invocate in materia di esonero dall’obbligo di
preavviso e del rispetto del termine di durata;
– che, in particolare, con nota del 14 luglio 2006, veniva trasmesso, sempre a sostegno delle motivazioni
dirette a illustrare la legittimità dell’astensione, il testo del parere, in
data 12 luglio 2006, reso dal Prof. Avv. Massimo Luciani alla Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense e all’AdEPP — Associazione degli Enti
Previdenziali Privati, sulla ritenuta illegittimità costituzionale delle norme
contenute nel Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006;
– che l’astensione si è quindi svolta come proclamata;
pertanto, in data 19 luglio 2006 la Commissione ha comunicato all’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana, in persona del Presidente Avv. Michelina Grillo, di
aver deliberato nella seduta in pari data l’apertura (pos. 24806 prot.
8782/vc51) di un procedimento ai fini della valutazione del comportamento di
cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett.
i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per la
violazione del termine di preavviso e per il mancato rispetto del limite di
durata di sette giorni della prima azione di sciopero, rispettivamente previsti
dall’art 2 comma 1, della legge 146/1990 e successive modifiche e dall’art 2,
commi 1 e 4, della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva
degli avvocati dall’attività giudiziaria – adottata dalla Commissione di
Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U.
n.171 del 23 luglio 2002;
– che, successivamente, con delibera del 21 luglio 2006 l’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana, ha deliberato la prosecuzione dell’astensione
precedentemente indetta proclamando una ulteriore
astensione, per le medesime motivazioni, per i giorni 24, 25 e 28 luglio 2006;
– che, con riferimento a tale astensione, la Commissione, nella
seduta del 26 luglio 2006, deliberava, nei confronti dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana, l’apertura di un ulteriore procedimento (pos. 24895
prot 9222/vc59) ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4,
comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, contestando le medesime
violazioni di cui alla delibera di apertura del procedimento del 19 luglio
2006;
– che, con comunicazione del 28 luglio 2006, pervenuta il 31
luglio 2006, il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Avv.
Michelina Grillo, faceva pervenire le proprie
osservazioni ed eccezioni, trasmettendo anche un parere reso dal prof. Paolo
Ridola al Consiglio Nazionale Forense circa la costituzionalità del suddetto
Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 e chiedeva di essere sentita in
audizione;
– che, in data 7 settembre 2006, presso la sede della
Commissione si è tenuta l’audizione dei rappresentanti dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana. Nel corso di tale audizione sono state riproposte ed
integrate le argomentazioni difensive formulate nelle memorie scritte in ordine
alle violazioni contestate dalla Commissione e sono stati prodotti ulteriori
documenti e note, in particolare un parere del Prof. M. Luciani sulla
fondatezza delle contestazioni mosse dalla Commissione di garanzia con la
delibera di apertura del procedimento del 26 luglio 2006;
– che, in particolare, in tale parere è stato osservato che
l’astensione, proclamata allo scopo di sollecitare la mancata approvazione di
provvedimenti legislativi ritenuti incostituzionali, rientra nella previsione
di cui all’art. 2 comma 7, della legge n. 146/1990 e successive modifiche,
essendo diretta a tutelare i diritti della persona e gli interessi fondamentali
della collettività, secondo quanto affermato dalla sentenza n.
. 276 del 1993 della Corte costituzionale e che la Commissione dovrebbe
ispirarsi ad un criterio di massima prudenza nell’escludere l’applicazione
della norma di cui all’ art. 2, comma 7, della legge
n. 146/1990 e successive modifiche in special modo quando 1’ astensione
riguarda gli avvocati, atteso che essi svolgono funzioni naturaliter attinenti
ad Un fondamentale diritto della persona come il diritto di difesa;
RITENUTO
di disporre la riunione dei
suddetti procedimenti (pos. 24806 prot. 8782/vc51 e pos. 24895, prot
9222/vc59), avendo posto in essere l’Organismo le medesime violazioni della disciplina
vigente ed atteso che la seconda astensione, proclamata il 21 luglio 2006, ha costituito di fatto la prosecuzione, senza soluzione di continuità
(essendo esclusi solo sabato 22 e domenica 23 luglio 2006), dell’astensione
indetta in data 5 luglio 2006 per i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 e 21 luglio 2006
CONSIDERATO
– che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000, all’art. 1, comma 2, lett. a) individua l’amministrazione della
giustizia come servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di
applicazione della legge medesima;
– che ai sensi dell’art. 2, comma 7,
della legge 146/1990 e successive modificazioni, le disposizioni in tema di
preavviso e di durata massima della prima azione di sciopero non si applicano
nei casi di "astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o
di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori" e che ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Regolamentazione
provvisoria "potrà non essere rispettato l’obbligo di preavviso ai sensi
anche dell’art. 2 co. 7° della legge n. 146, come modificata ed integrata dalla
1. n. 83/2000, nei soli casi in cui l’astensione venga
proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per grave attentato ai
diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie del processo";
– che la previsione di cui all’art. 2 comma 3 della
Regolamentazione provvisoria deve essere necessariamente interpretata alla luce
delle previsioni di cui all’art. 2, comma 7 della legge, come sottolineato
nella delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, ai sensi della quale la formula
"astensione … proclamata in difesa delle garanzie essenziali del
processo" va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la
precedono ("difesa dell’ordine costituzionale" e reazione "a
gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino")(cfr., tra le altre, del. n. 05/55 del 2 febbraio 2005);
– che al fine di sostenere la legittimità della deroga al
termine di preavviso di dieci giorni e alle limitazioni alla durata delle
astensioni dal lavoro non è sufficiente invocare la motivazione della
"lesività costituzionale" o del "grave pregiudizio di diritti
fondamentali dei cittadini" nonché della "compromissione delle
garanzìe essenziali del giusto processo" (per richiamare le espressioni
testualmente utilizzate dall’organismo Unitario dell’Avvocatura) poiché tali
motivi in tanto possono rilevare in quanto integrino gli estremi della difesa
dell’ordine costituzionale di cui al sopra richiamato art. 2
comma 7 della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
– che le fattispecie di cui all’ art.
2, comma 7, sono deroghe tassative alle regole ordinarie che disciplinano le
astensioni dal lavoro e, come tali, soggette ad una interpretazione stretta e
non possono essere derogate da atti di livello inferiore quali i codici di
autodisciplina e le regolamentazioni provvisorie;
– che l’affermazione di carattere generale contenuta nella
sentenza della Corte Costituzionale n. 276/1993, secondo la quale le ipotesi dell’art. 2, comma 7, legge n. 146/1990, "ineriscono
alla persona e a interessi fondamentali della collettività", non può
essere invocata per giustificare l’applicazione di tale norma a qualsiasi
astensione proclamata per la tutela di diritti della persona e degli interessi
fondamentali della collettività perché per la realizzazione di ciascuna delle
fattispecie previste devono ricorrere elementi più specifici;
– che la
Commissione, successivamente a tale sentenza della Corte
Costituzionale, ha ritenuto che l’art. 2, comma 7,
della legge n. 146/1990 "nel richiamare gli eventi lesivi dell’ordine
costituzionale, si riferisce a situazioni di eccezionale gravità tali da
mettere in pericolo le istituzioni democratiche e non comprende le astensioni
di protesta politico – economica" (delibera n. 337 dell’8.5.1997; v. altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 290 del
1974) e che la norma in questione fa " principale riferimento ad ipotesi
di sovvertimento violento – o pericolo di sovvertimento violento – dell’
ordinamento statale da parte di poteri o soggetti usurpatori" (delibera n.
78 dell’11.2.1999);
– che in definitiva lo sciopero in difesa dell’ordine
costituzionale è quello proclamato allorché siano minacciati i valori fondanti
del nostro sistema di governo democratico e di libertà individuali e
collettive;
– che una tale situazione non ricorre nel caso di specie,
riguardo al quale le asserite incostituzionalità del decreto legge n. 223 del 4
luglio 2006 possono essere fatte valere attraverso gli ordinari rimedi di
costituzionalità;
– che oltre alla regola in materia di preavviso è stata
violata quella relativa alla durata massima dell’astensione, di cui all’art. 2 comma 4 della Regolamentazione provvisoria,
laddove è previsto che "…in ogni caso, la prima astensione, quale ne sia
la motivazione, non può eccedere sette giorni";
VALUTA NEGATIVAMENTE
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1 lett. i) della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il comportamento
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura per le astensioni di cui in premessa,
rilevando la violazione dell’art. 2 comma 1 legge 146/1990 e successive
modifiche nonché dell’art. 2, commi 1 e 4, della Regolamentazione provvisoria
dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, con
riferimento al mancato rispetto del termine di preavviso e del limite di durata
dell’astensione;
RITIENE
che nel caso di specie, tenuto
conto delle cause di insorgenza del conflitto, la sanzione debba essere
determinata nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
DELIBERA
ai sensi dell’art. 4, comma 4,
legge n. 146/1990 e successive modifiche, l’irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria per un ammontare economico pari a euro 25.000,00
(venticinquemila/00) nei confronti dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura
Italiana, in persona del Presidente pro-tempore, Avv. Michelina Grillo;
INVITA
la Direzione Provinciale del Lavoro –
Sezione Ispettorato del lavoro di Roma ad adottare apposita ordinanza
ingiunzione in esecuzione della presente deliberazione, a carico dell’Avv.
Michelina Grillo, in qualità di Presidente pro-tempore dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana, ai sensi dell’art. 4 comma 4, della legge n.
146/1990, e successive modificazioni, a trasmettere alla Commissione di
Garanzia l’ordinanza ingiunzione adottata, nonché a comunicare l’avvenuta
esecuzione ai sensi dell’art. 4, comma 4 quater della legge n. 146/1990 e
successive modificazioni;
AVVERTE
che avverso la presente delibera è
ammesso il ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, ai
sensi dell’art. 20 bis legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nei
termini di prescrizione;
DISPONE
la notifica della presente delibera
alla Direzione Provinciale del Lavoro – sezione Ispettorato del lavoro di Roma,
all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e all’avv. Michelina Grillo in
qualità di Presidente pro tempore dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura
Italiana;
DISPONE
altresì, la comunicazione al
Ministro della Giustizia, nonché la trasmissione, ai sensi dell’art. 13 lett.
n.) 1. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE (Antonio Mortone)