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Sanzionabile il comportamento del Giudice che rinvia sempre la trattazione delle cause difficili: ne va del prestigio della Magistratura. Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n.14487/2003
Sanzionabile il comportamento del Giudice che rinvia sempre la trattazione delle cause difficili: ne va del prestigio della Magistratura
Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n.14487/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza resa in data 5 aprile- 30 luglio 2002, ha inflitto al dott. F. S., già Pretore di Gaeta ed in atto consigliere presso la Corte dAppello di Napoli, la sanzione disciplinare dellammonimento, avendolo ritenuto responsabile di violazione dellart. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 [1], per aver mancato di operosità e laboriosità, redigendo, quale magistrato addetto al settore civile, un numero di sentenze assolutamente esigo (159 nel 1996, 134 nel 1997 e 178 nel 1998) e nettamente inferiore a quello degli altri colleghi, privilegiando nelle pronunce quelle relative a questioni seriali e di più agevole soluzione, ponendo così in essere un comportamento ampiamente censurato dallambiente forense e dai cittadini, rendendosi immeritevole della stima e del prestigio riservati agli appartenenti allordine giudiziario.
A tale conclusione, si legge nella sentenza, il giudice disciplinare è pervenuto sulla base delle valutazioni ampiamente condivise e espresse dagli avvocati del foro di Gaeta, del rapporto statistico della produttività dellincolpato con quella di magistrati, i dottori D. e P. della sede Latina, svolgenti analoghe funzioni, degli accertamenti compiuti dal Presidente dell Tribunale di Latina, che hanno consentito di cogliere, non solo il dato quantitativo espresso dai rilievi statistici, ma anche quello relativo alla qualità dei procedimenti trattati dal dott. S.
Sotto il profilo quantitativo, osserva la Sezione Disciplinare, anche considerandosi gli ulteriori dati documentati dallincolpato, deve ritenersi che il grado di laboriosità dello stesso fosse inferiore alla media, essendo risultata un produzione inferiore, rispettivamente, del 15% e del 30% a quella dei suddetti colleghi di Latina, con una media, con riferimento al numero delle udienze, di due udienze alla settimana.
Nella consapevolezza della possibile equivocità in astratto del dato numerico, il giudice disciplinare osserva che nel caso in esame anche il dato qualitativo, desunto dalla tipologia delle controversie cui si riferiscono le sentenze prodotte dallincolpato, depone per una scarsa laboriosità dello stesso, poiché dallaccertamento compiuto dal presidente del tribunale di Latina dellepoca emerge che sulle sentenze in materia civile pronunciate dal dott. S. negli anni 1998 e 1999 lincidenza di quelle riguardanti procedimenti di opposizione alle ingiunzioni amministrative è, rispettivamente, del 38% e del 55% e che, inoltre, nel 1998 egli ha pronunciato solo 110 sentenze in controversie ordinarie.
Da ultimo, la decisione della Sezione Disciplinare rimarca la larga insoddisfazione che, come riferimento da taluni avvocati e/o rappresentanti del Consiglio dellordine di Latina, aveva prodotto tra gli avvocati di Gaeta la condotta dellincolpato, che, pur apprezzato per la sua capacità professionale, era giudicato negativamente per la propensione al rinvio delle decisioni più complesse.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il dott. S., affidandosi a tre motivi, illustrati da successiva memoria.
Gli intimati, Ministero della Giustizia e Procuratore Generale presso questa Corte, non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità di essa in conseguenza di violazione e falsa applicazione dellart. 462 del previgente codice di procedura penale nonché per omessa, insufficiente, lacunosa, contraddittorietà ed illogica motivazione su documenti, elementi e punti decisivi della controversia.
Alluopo, rileva che illegittimamente, in violazione della citata norma, il giudice disciplinare ha utilizzata la deposizione resa al Procuratore Generale della dott.ssa M., poiché il teste non era incluso nella lista dei testi predisposti dalla Sezione Disciplinare e sulla lettura della sua deposizione non era stato acquisito il consenso dellincolpato.
Osserva, inoltre, il ricorrente che la sentenza impugnata, pur valorizzando le deposizioni rese dai testi Avv. M. e Avv. M., omette di prendere in considerazione il documento, sottoscritto da ben 56 avvocati della Camera di Consiglio di Latina, tendente, sulla base di un espresso apprezzamento per la serietà e la professionalità di esso ricorrente, a provocare la revoca od il differimento dellanticipato possesso dello stesso ricorrente, che era stato trasferito alla Corte dAppello di Napoli.
Peraltro, la deposizione dellAvv. M. era perplessa con riferimento al numero di avvocati che avrebbero espresso insoddisfazione per loperato di esso ricorrente.
Le varie censure in cui il motivo si articola risultano, tutte, prive di fondamento.
La deposizione della dott.ssa M., pur menzionata nel corso dellesposizione dei fatti della sentenza impugnata, non risulta in alcun modo valorizzata in sede di valutazione delle risultanze istruttorie.
Comunque, la sua eventuale utilizzazione non poteva essere censurata sotto il profilo evidenziato dal ricorrente, non avendo, lincolpato, eccepito alcunché, in sede di giudizio disciplinare, a fronte del provvedimento che ne disponeva la lettura.
È noto, invero, che il silenzio serbato dalle parti di fronte alla irregolare lettura di deposizioni testimoniali sana ogni nullità relativa alla lettura stessa.
Quanto, poi, allomesso esame del documento sottoscritto da 56 avvocati della Camera Civile di Latina, la Sezione Disciplinare ha preferito far ricorso, al fine di stabilire il grado di apprezzamento della laboriosità del dott. S., al diretto esame di rappresentanti di quel Foro, tra i quali anche alcuni che avevano ricoperto cariche nel Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Latina (lAvv. P. e lAvv. M., questultimo anche vice pretore onorario) e tale scelta, al pari dellattribuzione di attendibilità ai testi escussi, si sottrae alla possibilità di censure, costituendo espressione legittima del potere discrezionale del giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza alluno o allaltro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 4916/2000).
Ne maggior pregio può riconoscersi al rilievo critico riguardante la deposizione dellAvv. M., nella parte relativa alla vastità dellinsoddisfazione esistente tra gli avvocati nei confronti dellincolpato, essendo evidente, dalla lettura del passo di tale deposizione riportato nel corso, la correttezza della valutazione datane dalla Sezione Disciplinare, che anche da essa ha tratto il convincimento della larga insoddisfazione serpeggiante nel Foro di Gaeta sia a causa della scarsa produttività in generale del dott. S. sia, in particolare, per la tendenza dello stesso a sottrarsi, rinviandole, alle decisioni più complesse.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dellart. 477 del previgente codice di procedura penale nonchè per omessa, insufficiente, lacunosa, contraddittoria ed illogica motivazione su documenti, elementi e punti decisivi della controversia.
La violazione del principio di correlazione tra incolpazione e decisione si sarebbe sostanziata, ad avviso del ricorrente: nel prendere in considerazione, ai fini del computo delle sentenze seriali, lanno 1999, non compreso nel periodo oggetto dellincolpazione, trascurando, invece, di esaminare gli anni 1996 e 1997, che in quel periodo erano compresi; nel comparare la sua produttività a quella dei colleghi D. e P., non indicati nel capo di incolpazione; nel considerare sentenze seriali le decisioni assunte nelle controversie relative alle sanzioni amministrative, ugualmente mai indicate nel capo di incolpazione, senza che a sanare la conseguente nullità potesse valere la precisazione verbale operata, su sua sollecitazione, del Procuratore Generale nel corso dellinterrogatorio reso in istruttoria; nel prendere in considerazione un numero di sentenze diverso da quello precisato nel capo di incolpazione; nellaver valorizzato circostanze, riferite dai testi escussi, che non avevano alcuna attinenza con i profili di colpa contestati; il che, secondo il ricorrente, integrerebbe anche il denunciato vizio di contraddittorietà nella motivazione, avendo, il giudice disciplinare, precisato che laddebito riguardava la scarsa laboriosità nel settore civile, desunta dal raffronto con la produttività di altri magistrati addetti allufficio con analogo carico di lavoro.
La censura, nelle sue varie articolazioni, si rivela infondata od inammissibile.
La rilevazione relativa allincidenza delle controversie seriali, compiuta nella sentenza impugnata sulla base della nota del Presidente del Tribunale di Latina, riguarda, in primo luogo, lanno 1988, compreso nel triennio preso in considerazione ai fini dellincolpazione e, con riferimento a tale anno, eidenzia unincidenza del 38%, correttamente ritenuta elevata dal giudice disciplinare (peraltro, in relazione allo stesso anno, è emerso che il dott. S. ha prodotto soltanto 110 sentenze in controversie ordinarie).
È evidente che lancora più elevata incidenza (il 53%) riscontrata in relazione allanno 1999, non compreso nel periodo oggetto della contestazione, viene evidenziata al solo scopo di rimarcare la tendenza dellincolpato a reiterare la condotta negligente.
Giova, peraltro, aggiungere che, come emerge dalla decisione impugnata (cfr. fg. 11), i dati al riguardo rilevati non furono dal dott. S. contestati nella fase di merito e che egli, pur rilevando lomesso esame dellincidenza delle decisioni seriali con riferimento agli anni 1996 e 1997, si è astenuto dal documentare, in fase di merito, una diversa e più favorevole incidenza in quegli anni.
Quanto ai rilievi svolti sub b) e c), si osserva, preliminarmente, che essi evidenziano violazioni del principio di specificità dellincolpazione, anziché, quella, denunciata, dal ricorrente, del principio di correlazione tra contestazione e decisione.
Il vizio è, comunque, infondato, nn potendosi ritenere generica lincolpazione quando la sua formulazione, ancorchè non estremamente dettagliata, evidenzi come nel caso in esame, anche in considerazione delle valide specificazioni verbali operate dallorgano dellaccusa in sede dinterrogatorio, i tratti fondamentali dellillecito disciplinare attribuito allincolpato, si da consentire allo stesso di difendersi adeguatamente.
Nella specie, alla stregua del principio di diritto ora enunciato, devesi ritenere che sia stato agevole per il dott. S. intendere che laccusa muoveva dalla comparazione della sua produttività con quella di colleghi dello stesso ufficio, addetti alla trattazione di materie analoghe alla sua e che laccusa di aver privilegiato le decisioni in controversie riguardava la materia delle controversie relative alle opposizioni alle ingiunzioni amministrative.
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione non ricorre, di certo, con riferimento al numero di sentenze preso in considerazione, essendo evidente che laver fatto derivare il giudizio di colpevolezza da un numero di provvedimenti maggiore di quello indicato nel capo di incolpazione sta ad evidenziare soltanto che la decisione impugnata prende atto dei dati numerici forniti dallincolpato ed a lui più favorevoli, ma, cionondimeno, ritiene ugualmente modesta la produzione.
Trattasi, dunque, di statuizione corretta in diritto, ben potendo il giudice pervenire ad unaffermazione di responsabilità a fronte dellaccertamento di un illecito quantitativamente meno grave, sempre che, come nel caso in esame, la qualificazione giuridica dellillecito resti immutata.
Da ultimo, manifestamente inammissibile risulta il rilievo sub e), perché il ricorrente non specifica i profili di colpa, diversi da quelli contestati, sui quali si reggerebbe la decisione impugnata.
Col terzo motivo il ricorrente si duole di omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su documenti, elementi e punti decisivi della controversia nonché di violazione e falsa applicazione dellart. 18 r.d.l.n. 511 del 1946, adducendo che: la motivazione della decisione impugnata è inficiata da illogicità nel criterio argomentativo, nella parte in cui classifica come seriali le controversie relative ad apposizione alle ordinanze, ingiunzioni, tale qualificazione traendo dalla tipicità del procedimento ex lege n. 689 del 1981 e trascurando di considerare, da un lato, la varia ed ampia tipologia delle sanzioni amministrative in riferimento alle quali detto procedimenti è previsto e, dallaltro, la complessità delle questioni giuridiche che dette controversie pongono; ugualmente illogico è laver ritenuto fondato laddebito di aver privilegiata la trattazione e decisione di dette controversie, nonostante lomessa comparazione con lincidenza della stessa materia nella produzione degli altri magistrati addetti al settore civile e lomesso esame delle certificazioni comparative rese dal Direttore di Cancelleria dellUfficio di Gaeta, dalle quali emerge, con riferimento allanno 1999, che lincidenza sulle decisioni rese da esso ricorrente non era del 53%, come ritenuto in sentenza, bensì solo del 26%; la decisione impugnata è nulla per violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, sia per aver tenuto fermo laddebito di assoluta esiguità del numero delle decisioni emesse nonostante laccertato maggior numero di sentenze rese rispetto a quello indicato in contestazione, sia per aver istituito un giudizio comparativo con la produttività di magistrati non indicati nel capo dincolpazione; disattendendo il criterio logico che impone di comparare dati omogenei, il giudice disciplinare ha affrontata la produttività di esso ricorrente, non già con la produttività media dellintera Pretura di Latina nel settore civile, bensì con quella dei soli dottori P. e D., pe di più addetti al solo settore civile, in tal modo discostandosi anche dal senso comune che devesi attribuire ad unoperazione di comparazione; poiché dai dati forniti risultava una sua produttività superiore alla media della Pretura di Latina, ben poteva essere apprezzato il significato del giudizio di buona produttività espresso nei suoi confronti dal Consiglio Giudiziario della Corte dAppello di Roma in data 9 maggio 2001; la Sezione Disciplinare ha omesso, infine, di considerare lulteriore lavoro, per complessivi provvedimenti n. 1170, svolto in tema di decreti ingiuntivi, giurisdizione volontaria, esecuzione mobiliare e tutela cautelare ed illogicamente ed arbitrariamente non ha fatto alcun cenno ai provvedimenti di natura cautelare e possessoria, nonostante che la loro delicatezza abbia consigliato il legislatore di affidarli esclusivamente a giudici togati; la sentenza impugnata, mentre valorizza le deposizioni testimoniali dellAvv. M. e della dott.ssa M., ha negata qualsiasi valenza numerica ai 56 avvocati sottoscrittori del documento tendente a far prorogare la sua permanenza alla Pretura di Latina in occasione del trasferimento alla Corte dAppello di Napoli.
Le varie censure, in cui il motivo si articola, risultano, in parte, ripetitive di alcune già esaminate e, per la parte residuale, infondate.
In ordine alla pretesa violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione e allutilizzazione delle deposizioni testimoniali dellAvv. M. e della dott.ssa M., congiuntamente allomesso esame del documento degli avvocati della Camera Civile di Latina, a dimostrare linfondatezza delle censure valgono le considerazioni già svolte nel corso dellesame dei precedenti motivi, non avendo, i ricorrente, addotto alcun nuovo argomento a sostegno delle censure.
Quanto alle altre censure, si osserva, in primo luogo, che il ricorrente, ponendo laccento critico soprattutto sulla parte della motivazione che valorizza il dato qualitativo della sua produzione, trascura di considerare che tale aspetto, indubbiamente rilevante, è stato dalla Sezione Disciplinare ritenuto come confermativo del giudizio di colpevolezza, perché già il dato quantitativo, desunto dalla valutazione e del numero complessivo di sentenze rese nel triennio considerato, così come risultante dalle stesse documentate precisazioni operate dallincolpato con i dati relativi alla produzione nello stesso periodo dei colleghi D. e P., avrebbe, di per se, consentito di pervenire ad un giudizio di laboriosità inferiore alla media e disciplinarmente rilevante.
Tale giudizio, pur limitato allaspetto numerico, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente, sia perché la comparazione risulta operata tra dati omogenei (i suddetti due magistrati erano addetti, presso la sede centrale della Pretura di Latina, a compiti a quelli del dott. S. ed avevano lo stesso carico di lavoro; v. pagg. 2 e 10 della decisione impugnata) sia perchè scaturisce dalla valutazione dellintera produzione dellincolpato, comprensiva di quella risultante dalle certificazioni, da lui prodotte, relative al lavoro svolto nel settore delle esecuzioni mobiliari.
Lomogeneità dei dati comparati consente di superare lulteriore rilievo critico, denunciante lomessa considerazione della produzione in materia possessoria e cautelare, essendo evidente che anche per i magistrati P. e D. si debba tener conto della produzione in tale materie.
Ciò permesso, si osserva che neppure le censure relative allanalisi del dato qualitativo risultano fondate.
Con riferimento alla qualifica di rutinarietà attribuita dal giudice disciplinare alle controversie in tema di opposizione ad ingiunzioni amministrative trattate dallincolpato, se è vero che tali controversie non sono riconducibili ad ununica tipologia e che, talvolta, pongono delicati problemi giuridici, è pur vero che, come correttamente rilevato dalla Sezione Disciplinare, il ricorrente si è astenuto dal fornire dati idonei a dimostrare che il contenzioso da lui trattato in tale settore, distaccandosi notevolmente dalla media di difficoltà normalmente accertabile, lo aveva costretto ad un particolare impegno sul piano qualitativo.
Le ulteriori censure mosse alla valutazione dellincidenza delle suddette controversie nella produttività dellincolpato risultano, in parte, inammissibili, perché, come si rileva dalla sentenza impugnata (cfr. fg. 11), i dati al riguardo contestati non furono messi in dubbio dal dott. S. nella fase di merito, ed, in parte, infondate, dal momento che lincolpato non evidenzia, con riferimento alla produzione dei colleghi assunta a dato comparativo, dati idonei a sovvertire il giudizio negativo espresso, anche sotto laspetto qualitativo, dalla Sezione Disciplinare.
Conclusivamente, la decisione impugnata si sottrae alle censure svolte dal ricorrente, compresa quella che adombra un vizio di contraddittorietà della motivazione in considerazione del giudizio di buona produttività espresso, con riferimento allo stesso periodo lavorativo, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte dAppello di Roma in data 9 maggio 2001, trattandosi di giudizio espresso da altro organo, in sede amministrativa, e, peraltro, in maniera decisamente apodittica.
Il ricorso va, dunque, respinto.
PQM
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Roma, 17 aprile 2003.
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.