Lavoro e Previdenza

Thursday 14 October 2004

Salario minimo e subappalto. La Corte Europea interviene sulla garanzia prestata dall’ appaltatore per il pagamento della retribuzione minima Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Seconda Sezione – Sentenza 12 ottobre 2004

Salario minimo e subappalto. La Corte Europea interviene sulla garanzia prestata
dall’appaltatore per il pagamento della retribuzione minima

Corte di Giustizia delle Comunità
Europee – Seconda Sezione – Sentenza 12 ottobre 2004

Nel procedimento C-60/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia
pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione 6 novembre
2002, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2003, nella causa tra

Wolff & Müller
GmbH & Co. KG

contro

José Filipe Pereira Félix,

LA
CORTE
(Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A.
Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai
sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, e dalle sig.re
F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Múgica
Arzamendi, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

– per la Wolff
& Müller GmbH & Co. KG, dall’avv. T. Möller, Rechtsanwalt;

– per il sig. Pereira
Félix, dall’avv. sig.ra M. Veiga,
Rechtsanwältin;

– per il governo tedesco, dalla
sig.ra A. Tiemann, in qualità di
agente;

– per il governo francese, dalla
sig.ra G. de Bergues nonché
dalle sig.re C. Bergeot-Nunes e O. Christmann, in
qualità di agenti;

– per il governo austriaco, dai sigg.
E. Riedl e G. Hesse, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità
europee, dalla sig.ra Patakia, in
qualità di agente, assistita dall’avv. R. Karpenstein,
Rechtsanwalt,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 49 CE.

2 Tale domanda è stata sottoposta nell’ambito di
una controversia tra la Wolff & Müller
GmbH & Co. (in prosieguo: la «Wolff & Müller»), un’impresa
di costruzioni, e il sig. Pereira Félix
in merito alla responsabilità di detta impresa in qualità di garante per
il pagamento del salario minimo dovuto a quest’ultimo
dal suo datore di lavoro.

Contesto giuridico

Normativa comunitaria

3 Il quinto ‘considerando’ della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE,
relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
(GU 1997, L
18, pag. 1), così recita:

«considerando che questo sviluppo
della prestazione transnazionale di servizi esige un clima di leale concorrenza
e misure che garantiscano il rispetto dei diritti dei
lavoratori».

4 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 96/71, intitolato «Campo d’applicazione»:

«1. La presente direttiva si applica
alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di
una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori, a norma del
paragrafo 3, nel territorio di uno Stato membro.

(…)

3. La presente direttiva si applica
nella misura in cui le imprese di cui al paragrafo 1 adottino una delle misure
transnazionali seguenti:

a) distacchino un lavoratore, per
conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro,
nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il
destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro,
purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il
lavoratore e l’impresa che lo invia

(…)».

5 L’art. 3 della direttiva 96/71,
intitolato «Condizioni di lavoro e di occupazione»,
prevede al suo n. 1:

«1. Gli Stati membri provvedono
affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le
imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1 garantiscano
ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di
occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro
in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate:

– da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, e/o

– da contratti collettivi o da
arbitrati dichiarati di applicazione generale, a norma
del paragrafo 8, sempreché vertano sulle attività
menzionate in allegato:

(…)

c) tariffe minime
salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente
punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;

(…)».

6 A termini dell’art. 5 della direttiva
96/71, intitolato «Misure»:

«Gli Stati membri adottano misure
adeguate in caso di inosservanza della presente
direttiva.

Essi vigilano in particolare affinché
i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di
procedure adeguate ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti dalla
presente direttiva».

Normativa nazionale

7 La Verordnung
über zwingende Arbeitsbedingungen
im Baugewerbe (regolamento
sulle condizioni di lavoro vincolanti nel settore edilizio) 25 agosto 1999 (BGBl. I, pag. 1894) dispone
all’art. 1:

«Le disposizioni giuridiche del
contratto collettivo 26 maggio 1999, sulla disciplina di un salario minimo nel
settore edilizio sul territorio della Repubblica federale di Germania
(contratto collettivo sul salario minimo), contenute nell’allegato 1 al
presente regolamento, (…) si applicano a tutti i datori di lavoro e lavoratori
ad esso non vincolati, i quali rientrano nel suo
ambito di applicazione entrato in vigore il 1° settembre 1999, se l’azienda
esegue prevalentemente prestazioni di carattere edile ai sensi dell’art. 211,
n. 1, del terzo libro del Sozialgesetzbuch [codice
previdenziale tedesco, in prosieguo: il “SGB III”]. Le disposizioni del
contratto collettivo si applicano anche ai datori di lavoro con sede all’estero
e ai lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione
del regolamento».

8 Ai sensi dell’art. 1a, dell’Arbeitnehmer-Entsendegesetz (legge sul distacco dei
lavoratori; in prosieguo: l’«AEntG»), introdotto
dall’art. 10, del Gesetz zu
Korrekturen des Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte
(legge relativa alle modifiche della previdenza
sociale e alla tutela dei diritti dei lavoratori) 19 dicembre 1998 (BGBl. I, pag. 3843), entrato in
vigore il 1° gennaio 1999:

«un’impresa, che affida ad un’altra
impresa l’esecuzione di lavori edili di cui all’art. 211, n. 1, del SGB III, risponde, in qualità di garante che ha
rinunciato al beneficio della previa escussione, per gli obblighi di tale
impresa, di un subappaltatore o di un intermediatore di manodopera, utilizzato
dall’impresa o da un subappaltatore, relativi al pagamento del salario minimo
ad un lavoratore o al pagamento di contributi ad un ente comune alle parti del
contratto collettivo secondo l’art. 1, n. 1, seconda e terza frase, n. 2a, n.
3, seconda e terza frase, o n. 3a, quarta e quinta frase. Il salario minimo, ai
sensi della prima frase, include l’importo che deve essere pagato al lavoratore
previa deduzione delle imposte e dei contributi previdenziali e di sostegno del
lavoro o di corrispondenti oneri di sicurezza sociale (salario netto)».

Controversia di cui alla causa
principale e questione pregiudiziale

9 Il sig. Pereira
Félix è un cittadino portoghese che, nel periodo tra
il 21 febbraio 2000 e il 15 maggio 2000, era alle dipendenze di un’impresa
edile avente sede in Portogallo in qualità di muratore in un cantiere a Berlino
(Germania). Detta impresa eseguiva nel cantiere in questione lavori in cemento
e in cemento armato per conto della Wolff & Müller.

10 Con ricorso presentato il 4
settembre 2000 dinanzi all’Arbeitsgericht Berlin (tribunale del lavoro di Berlino) (Germania)
l’attore chiedeva al suo datore di lavoro e alla Wolff
& Müller, quali debitori in solido, il pagamento
di retribuzioni arretrate per un importo pari a DEM 4 019,23. Rilevava che quest’ultima, in qualità di
garante, doveva rispondere, conformemente all’art. 1a dell’AEntG,
per le somme corrispondenti alla retribuzione dallo stesso non percepita.

11 La Wolff
& Müller si opponeva alle richieste del sig. Pereira Félix sostenendo, in
particolare, che era esclusa la sua responsabilità dal
momento che l’art. 1a dell’AEntG costituisce
un’inammissibile violazione della libertà di esercizio di un’attività
professionale tutelata dall’art. 12 del Grundgesetz
(Legge fondamentale) e contrasta con la libertà di prestazione di servizi
sancita dal Trattato CE.

12 L’Arbeitsgericht
Berlin accoglieva il ricorso del sig. Pereira Félix. Il Landesarbeitsgericht (corte di appello
per cause di lavoro) (Germania), adito dalla Wolff
& Müller, respingeva parzialmente il ricorso in
appello proposto da quest’ultima che, a quel punto,
instaurava un procedimento in «Revision» dinanzi al Bundesrbeitsgericht.

13 Quest’ultimo
constata che ricorrono i presupposti della responsabilità in
qualità di garante della Wolff & Müller ai sensi dell’art. 1a dell’AEntG.
Esso statuisce parimenti che tale disposizione è compatibile con l’art. 12 del Grundgesetz in quanto si tratta di una restrizione
adeguata. La suddetta norma dell’AEntG gli sembra
tuttavia idonea ad ostacolare la libera prestazione di servizi ai sensi dell’art.
49 CE.

14 A tale riguardo il
giudice a quo osserva che la responsabilità in qualità di garante di cui
all’art. 1a dell’AEntG (in prosieguo: la
«responsabilità in qualità di garante») può richiedere controlli intensivi e
obblighi di prova soprattutto in capo ai subappaltatori stranieri. Questo
implicherebbe costi e oneri amministrativi aggiuntivi non solo per l’impresa
principale, ma altresì presso i subappaltatori. Tali oneri impedirebbero la
fornitura di prestazioni edili in Germania per imprese di costruzioni degli
altri Stati membri e la renderebbero meno attraente.

15 Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sul se la violazione della libera prestazione
di servizi derivante dall’art. 1a dell’AEntG sia
giustificata.

16 Da un lato, secondo il suddetto
giudice, la responsabilità in qualità di garante
attribuisce indubbiamente ai lavoratori un vantaggio effettivo, che
contribuisce alla loro tutela. I lavoratori disporrebbero, oltre al rispettivo
datore di lavoro, di un ulteriore debitore per azionare
il loro diritto al salario netto previsto dalla disciplina nazionale.

17 A parere del giudice a quo tale
vantaggio ha solo effetti limitati. Per i lavoratori
stranieri distaccati in pratica sarebbe sovente difficile far valere i loro
diritti salariali di fronte ai giudici tedeschi contro l’impresa che risponde
come garante. Come rileva il giudice del rinvio, poiché il distacco spesso
avviene solo per pochi mesi in vista di un determinato progetto edile i
lavoratori di regola non padroneggiano la lingua tedesca e non conoscono la
normativa tedesca. L’azione legale dinanzi ad un
giudice tedesco per attivare le istanze di questi
ultimi, fondate sulla responsabilità in qualità di garante, presenterebbe
quindi rilevanti difficoltà. Oltre a ciò tale tutela perderebbe valore sotto il
profilo economico se la possibilità effettiva di essere retribuiti in Germania
per un’attività lavorativa si riducesse considerevolmente.

18 Dall’altro lato, secondo il
giudice remittente, occorre tener conto del fatto
che, ai sensi delle motivazioni dell’AEntG, lo scopo
della regola della responsabilità in qualità di
garante è quello di rendere più difficile l’attribuzione di incarichi a
subappaltatori provenienti dai paesi cosiddetti «a basso salario», per dare
pertanto impulso al mercato del lavoro tedesco, promuovere l’esistenza
economica delle piccole e medie imprese in Germania e contrastare la
disoccupazione in tale Stato membro. Tali considerazioni sarebbero al centro
della disciplina non solo secondo il tenore delle motivazioni della legge di cui trattasi, ma ancor più alla luce di una valutazione
obiettiva di quest’ultima. Tra gli obiettivi
espressamente dichiarati dall’art. 1a dell’AEntG non risulterebbe la garanzia in tal modo concessa ai lavoratori
stranieri, per ragioni di carattere sociale, di un salario doppio se non
talvolta addirittura triplo qualora lavorino nei cantieri in Germania.

19 Il Bundesarbeitsgericht,
ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso
pendente dipenda dall’interpretazione dell’art. 49 CE, ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 49 CE (ex art. 59 del
Trattato CE) osti ad una normativa nazionale secondo la quale un’impresa edile
che affida ad un’altra impresa l’esecuzione di lavori di costruzione risponde, in qualità di garante che ha rinunciato al beneficio
d’escussione, per gli obblighi di tale impresa o di un subappaltatore relativi
al pagamento del salario minimo ad un lavoratore o al pagamento di contributi
ad un ente comune alle parti di un contratto collettivo, quando il salario
minimo consiste nell’importo che deve essere pagato al lavoratore previa
deduzione delle imposte e dei contributi previdenziali e di sostegno del lavoro
o dei corrispondenti oneri di sicurezza sociale (salario netto), qualora la
suddetta normativa non abbia quale scopo primario la tutela del salario del
lavoratore o tale tutela costituisca solo uno scopo secondario di quest’ultima».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

20 La Commissione delle Comunità
europee rileva che il problema della responsabilità in
qualità di garante per i contributi a un ente comune alle parti del
contratto collettivo non rientra nell’oggetto della controversia di cui alla
causa principale e, pertanto, deve escluso dalla domanda di pronuncia
pregiudiziale sottoposta dal giudice a quo.

21 A tale proposito occorre rammentare
che una questione pregiudiziale sollevata da un giudice è
irricevibile solo laddove appaia in modo manifesto che
essa non riguarda l’interpretazione del diritto comunitario o è ipotetica
(sentenza 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, Racc. pag. I-0000, punto 35 e
giurisprudenza citata). Non è questo il caso di specie.

22 Infatti,
dal tenore letterale della questione sottoposta, una parafrasi dell’art. 1a
dell’AEntG che costituisce la disposizione
controversa nella causa principale, risulta che la questione del pagamento di
contributi a un ente comune alle parti di un contratto collettivo è intimamente
connessa a quella del pagamento del salario minimo.

23 La domanda
di pronuncia pregiudiziale è pertanto ricevibile nella sua interezza.

Sul merito

24 Si deve
rammentare che, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto
una questione pregiudiziale, la
Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme
di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento
nel formulare la questione (sentenza 22 gennaio 2004, causa C-271/01, COPPI, Racc. pag. I-0000, punto 27 e giurisprudenza
citata).

25 Orbene, come rilevano
correttamente il governo austriaco e la Commissione nelle loro osservazioni
scritte, si deve ritenere che i fatti relativi alla
causa principale, così come descritti nell’ordinanza di rinvio, rientrino nell’ambito
di applicazione della direttiva 96/71. Questi ultimi corrispondono, invero,
alla fattispecie prevista dall’art. 1, n. 3, lett. a), di quest’ultima.

26 Peraltro è pacifico che i fatti di
cui alla causa principale si sono svolti nel corso del 2000, ossia a una data successiva alla scadenza del termine impartito
agli Stati membri per recepire la direttiva 96/71, dal momento che tale data è
stata fissata al 16 dicembre 1999.

27 Occorre quindi prendere in
considerazione le disposizioni della suddetta direttiva nell’ambito dell’esame della questione pregiudiziale.

28
In
forza dell’art. 5 della direttiva 96/71, gli Stati membri adottano misure
adeguate in caso d’inosservanza di quest’ultima. Essi
provvedono in particolare affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell’esecuzione
degli obblighi previsti dalla suddetta direttiva. Tra tali obblighi rientra, come emerge dall’art. 3, n. 1, secondo trattino, lett. c),
della direttiva di cui trattasi, l’obbligo di vigilare affinché le imprese
garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio il pagamento della
retribuzione minima.

29 Ne discende che gli Stati membri
devono controllare, in particolare, che i lavoratori distaccati dispongano di procedure adeguate per poter effettivamente
conseguire un salario minimo.

30 Dalla lettera dell’art. 5 della
direttiva 96/71 deriva che gli Stati membri dispongono di
un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di forma e
modalità delle procedure adeguate ai sensi del secondo comma della detta norma.
Nell’esercitare tale discrezionalità, essi devono assicurare
in ogni momento il rispetto delle libertà fondamentali garantite dal
Trattato (v., in tal senso, sentenze 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punti 27 e 28, e 25 marzo 2004, causa
C-71/02, Karner, Racc. pag.
I-0000, punti 33 e 34) e quindi, per quanto riguarda la causa a qua, la libera
prestazione dei servizi.

31 Al riguardo occorre anzitutto
rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, l’art. 49 CE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi
discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro
Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi
restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori
nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare,
ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un
altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza 24
gennaio 2002, causa C-164/99, Portugaia Construções, Racc. pag. I-787, punto 16 e giurisprudenza citata).

32 Come la Corte ha già statuito,
l’applicazione delle normative nazionali dello Stato membro ospitante ai
prestatori di servizi può vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le
prestazioni di servizi da parte di persone o imprese stabilite in altri Stati
membri, in quanto essa comporta spese nonché oneri
amministrativi ed economici supplementari (sentenza Portugaia
Construções, cit., punto 18
e giurisprudenza citata).

33 Spetta al giudice del rinvio
accertare se questo si verifichi nella causa a qua per
quanto riguarda la responsabilità in qualità di garante. A tale proposito,
occorre tener conto dell’effetto prodotto dalla suddetta misura sulle
prestazioni di servizi effettuate non soltanto da
subappaltatori aventi sede in un altro Stato membro, ma altresì da eventuali
imprese principali originarie di detto Stato.

34 Inoltre, da una giurisprudenza
costante risulta che, nel caso in cui una normativa
come l’art. 1a dell’AEntG, supponendo che costituisca
una restrizione alla libera prestazione dei servizi, si applichi a tutte le
persone o imprese che esercitano un’attività nel territorio dello Stato membro
ospitante, essa può essere giustificata se risponde a ragioni imperative
d’interesse generale, qualora tale interesse non sia tutelato da norme cui il
prestatore è soggetto nello Stato membro in cui risiede e in quanto siano
idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre
quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenza Portugaia Construções, cit., punto 19 e giurisprudenza citata).

35 Tra le ragioni imperative
d’interesse generale già riconosciute dalla Corte vi è la tutela dei lavoratori
(sentenza Portugaia Construções,
cit., punto 20 e
giurisprudenza citata).

36 Ora, se anche si può riconoscere
che, in linea di massima, l’applicazione da parte dello Stato membro ospitante
della propria regolamentazione relativa al salario
minimo ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro persegue un
obiettivo di interesse generale, ossia la protezione dei lavoratori (sentenza Portugaia Construções, cit., punto 22), lo stesso vale, in linea di principio, per
le misure adottate dal primo Stato membro e dirette a rafforzare le modalità
procedurali che consentono a un lavoratore distaccato di azionare utilmente il
suo diritto alla retribuzione minima.

37 Infatti,
se è vero che il diritto alla retribuzione minima costituisce un elemento
costitutivo della tutela dei lavoratori, anche le modalità procedurali che
consentono di conseguire l’osservanza di tale diritto, come la responsabilità
in qualità di garante di cui trattasi nella causa a qua, devono essere
considerate tali da garantire une siffatta tutela.

38 Per quanto attiene
all’osservazione del giudice remittente secondo cui
lo scopo prioritario perseguito dal legislatore
nazionale all’atto dell’adozione dell’art. 1a dell’AEntG
era costituito dalla tutela del mercato nazionale del lavoro, piuttosto che
dalla tutela della retribuzione del lavoratore, occorre rammentare che spetta
al suddetto giudice verificare se la disciplina di cui trattasi nella causa a
qua, considerata da un punto di vista obiettivo, garantisca la tutela dei
lavoratori distaccati. Si deve accertare se tale disciplina comporti, per i
lavoratori interessati, un vantaggio effettivo che contribuisce, in modo determinante, alla loro tutela sociale. In tale contesto, l’intenzione dichiarata dal legislatore può
indurre a un’analisi più circostanziata dei vantaggi che si asserisce siano
stati attribuiti ai lavoratori mediante le misure da questo adottate (sentenza Portugaia Construções, cit., punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata).

39 Il giudice del rinvio esprime
alcune riserve in merito al vantaggio effettivo che la responsabilità in
qualità di garante comporterebbe per i lavoratori distaccati in considerazione
sia delle difficoltà pratiche che questi ultimi
dovrebbero affrontare per far valere dinanzi ai giudici tedeschi il loro
diritto alla retribuzione nei confronti dell’impresa principale sia del fatto
che tale tutela perderebbe valore sotto il profilo economico se la possibilità
di fatto di essere retribuiti in Germania per un’attività lavorativa si
riducesse considerevolmente.

40 Tuttavia, come sottolineano
giustamente il sig. Pereira Félix,
i governi tedesco, austriaco e francese nonché la Commissione, è pur
vero che una norma come l’art. 1a dell’AEntG giova ai
lavoratori distaccati in quanto, a vantaggio di questi ultimi, affianca al
primo debitore del salario minimo, ossia il datore di lavoro, un secondo
debitore, obbligato in solido con il primo e che è anche di norma maggiormente
solvibile rispetto a quest’ultimo. Considerata da un punto di vista oggettivo, tale norma è pertanto tale da
garantire la tutela dei lavoratori distaccati. La stessa controversia di cui
alla causa principale sembra d’altronde confermare tale vocazione protettiva
dell’art. 1a dell’AEntG.

41
In
quanto uno degli scopi perseguiti dal legislatore nazionale consista nel
prevenire una concorrenza sleale da parte delle imprese che retribuiscono i
loro dipendenti a un livello inferiore rispetto a
quello corrispondente al salario minimo, cosa che spetta al giudice a quo
appurare, un tale scopo può essere preso in considerazione quale esigenza
imperativa atta a giustificare una restrizione della libera prestazione dei
servizi nella misura in cui ricorrano i presupposti rammentati al punto 34 della
presente sentenza.

42 Peraltro, come rileva a giusto
titolo il governo austriaco nelle sue osservazioni scritte, non vi è
necessariamente una contraddizione tra, da un lato, l’obiettivo di preservare
la concorrenza leale e, dall’altro, quello di garantire la tutela dei
lavoratori. Il quinto ‘considerando’ della direttiva 96/71
dimostra che tali due obiettivi possono essere perseguiti in concomitanza.

43 Infine, quanto alle osservazioni
della Wolff & Müller
secondo le quali la responsabilità in qualità di
garante sarebbe sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, risulta,
infatti, dalla giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza che,
per essere giustificata, una misura deve essere idonea a garantire il
conseguimento dello scopo perseguito e non deve andare oltre quanto necessario
per il suo raggiungimento.

44 Spetta al giudice a quo verificare
che ricorrano tali presupposti in considerazione dello scopo perseguito, che è
quello di garantire la tutela del lavoratore interessato.

45 Alla luce di tali circostanze, si
deve rispondere alla questione sottoposta nel senso che l’art. 5 della
direttiva 96/71, interpretato alla luce dell’art. 49 CE, non osta, in una
controversia come quella che è oggetto della causa principale, a una normativa nazionale secondo la quale un’impresa edile
che affida ad un’altra impresa l’esecuzione di lavori di costruzione risponde,
in qualità di garante che ha rinunciato al beneficio d’escussione, per gli
obblighi di tale impresa o di un subappaltatore relativi al pagamento del
salario minimo ad un lavoratore o al pagamento di contributi ad un ente comune
alle parti di un contratto collettivo, quando il salario minimo consiste
nell’importo che deve essere pagato al lavoratore previa deduzione delle
imposte e dei contributi previdenziali e di sostegno del lavoro o dei
corrispondenti oneri di sicurezza sociale (salario netto), qualora la suddetta
normativa non abbia quale scopo primario la tutela del salario del lavoratore o
tale tutela costituisca solo uno scopo secondario di quest’ultima.

Sulle spese

46 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette
parti, non possono essere oggetto di rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda
Sezione) dichiara:

L’art. 5 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, interpretato
alla luce dell’art. 49 CE, non osta, in una controversia come quella che è
oggetto della causa principale, a una normativa
nazionale secondo la quale un’impresa edile che affida ad un’altra impresa
l’esecuzione di lavori di costruzione risponde, in qualità di garante che ha
rinunciato al beneficio d’escussione, per gli obblighi di tale impresa o di un
subappaltatore relativi al pagamento del salario minimo ad un lavoratore o al
pagamento di contributi ad un ente comune alle parti di un contratto
collettivo, quando il salario minimo consiste nell’importo che deve essere
pagato al lavoratore previa deduzione delle imposte e dei contributi
previdenziali e di sostegno del lavoro o dei corrispondenti oneri di sicurezza
sociale (salario netto), qualora la suddetta normativa non abbia quale scopo
primario la tutela del salario del lavoratore o tale tutela costituisca solo
uno scopo secondario di quest’ultima.