Tributario e Fiscale
Risoluzione 190/E del 13 dicembre 2000 Dipartimento delle Entrate, in materia di regime fiscale per le operazioni di scambio di azioni tra società di Stati membri diversi (direttiva 90/434/CEE e decreto legislativo 544/92).
Risoluzione 190/E del 13 dicembre 2000 Dipartimento delle Entrate, in materia di regime fiscale per le operazioni di scambio di azioni tra società di Stati membri diversi (direttiva 90/434/CEE e decreto legislativo 544/92).
Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N.159 del 25.07.2003
Con la risoluzione 190/E del 13 dicembre 2000 il soppresso Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario ha fornito una interpretazione delle disposizioni prescritte dal decreto legislativo n. 544 del 3 dicembre 1992, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 90/434/CEE. In particolare, l’interpretazione della citata risoluzione concerneva l’applicazione del regime di neutralità fiscale alle operazioni di scambio di partecipazioni tra società di Stati membri diversi.
Al riguardo, l’art. 8, paragrafo 1, della Direttiva succitata stabilisce che “l’assegnazione, in occasione di … scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio”.
Questa disposizione prevede, quindi, un regime di neutralità fiscale per le operazioni, tra altre, di scambio di partecipazioni.
Il successivo paragrafo di tale articolo subordina l’applicazione di tale regime “alla condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni”.
Il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 544, emanato in attuazione della Direttiva citata, ha quindi dettato la disciplina necessaria a garantire la neutralità fiscale delle operazioni suindicate.
Ciò premesso, la risoluzione 190/E, nell’esaminare il caso di una società di capitali italiana (conferente), che aveva iscritto in bilancio i titoli emessi da una società di un altro Stato membro dell’Unione europea (conferitaria), ad un valore più alto di quello d’iscrizione delle partecipazioni conferite, ha ritenuto che non appariva possibile iscrivere a bilancio valori contabili diversi dai valori fiscali, in quanto per le operazioni comunitarie di scambio di azioni, e le connesse rilevazioni contabili, la legge italiana di attuazione della direttiva 90/434/CEE non prevede specifici meccanismi di cautela e di memoria, contrariamente a quanto prevede per altre tipologie di operazioni straordinarie d’impresa (fusioni, scissioni, conferimento d’azienda).
La risoluzione citata subordinava quindi l’applicazione del regime di neutralità fiscale alla continuità e convergenza tra valori contabili e valori fiscali relativi alle partecipazioni conferite (con iscrizione in bilancio, di conseguenza, delle azioni ricevute ad un valore contabile pari al valore fiscale di quelle date in cambio). Ciò per consentire il controllo del particolare regime fiscale dell’operazione (c.d. neutralità fiscale) ed assicurare l’effettivo assoggettamento a tassazione della plusvalenza latente al momento della futura e definitiva dismissione della partecipazione.
Successivamente alla emanazione della citata risoluzione 190/E la Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione, attinente alla presunta violazione degli obblighi imposti dall’articolo 8, paragrafo 1 della Direttiva del Consiglio 90/434/CEE.
I rilievi mossi dalla Commissione non si incentrano sulle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 544/92, ma sull’interpretazione che di esse – specificatamente, dell’art. 2, comma 5, di detto decreto – ha fornito l’amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 190/E. In particolare la Commissione ritiene che subordinando la neutralità fiscale delle operazioni di scambio di partecipazioni, di cui alla Direttiva 90/434/CEE, alla “continuità contabile” dei valori si vada contro gli obblighi imposti dall’art. 8 della stessa direttiva.
L’Agenzia delle Entrate, prendendo atto dei rilievi mossi dalla Commissione Europea e considerando che la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell’effettivo realizzo, revoca la risoluzione 190/E del 13 dicembre 2000 emanata dal soppresso Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario.