Lavoro e Previdenza

Tuesday 13 May 2003

Riscossione 2003 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. INPS CIRCOLARE N. 85 del 12.05.2003

Riscossione 2003 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

INPS CIRCOLARE N. 85 del 12.05.2003

SOMMARIO: 1.Termini e modalità di versamento. 2 . Rateizzazione. 3. Compensazione. 4. Quadro “RR” del modello UNICO 2003.

1. Termini e modalità di versamento.

     Come è noto, il giorno 16 maggio p.v. scade il termine di pagamento della prima rata dei contributi previdenziali dovuti, nel corrente esercizio, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi di quanto disposto dallart. 18 del decreto legislativo n. 241/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 422/1998.

     La seconda, la terza e la quarta rata dovranno essere corrisposte, rispettivamente, entro il 16 agosto, 16 novembre 2003 ed il 16 febbraio 2004.

     Ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, entro il 20 giugno 2003 (saldo 2002 e primo acconto 2003) ed entro il 30 novembre 2003 (secondo acconto 2003).

     Si evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo 2002 e del primo acconto 2003( e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 21 luglio 2003 ( il 20 luglio cade di domenica), anziché entro il 20 giugno 2003, maggiorando l’importo dei contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi .

     La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.

     In riferimento ai modelli F24 predisposti, come di norma, dallIstituto per il pagamento dei contributi in argomento, si fa presente che gli importi sono stati arrotondati al centesimo di euro, così già avvenuto con la seconda, la terza e la quarta emissione dellanno 2002. I modelli sono corredati da un prospetto di liquidazione dei contributi dovuti, in relazione ai quali si richiamano le precisazioni fornite con circolare n.34 dell 11 febbraio 2003.

2. Rateizzazione.

     La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro “RR” in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello UNICO 2003.

     La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dellacconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).

     In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

     Limporto da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l’eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 mensile, come indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali.

     Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI) e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

     In ordine alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

       – gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi ;

       – le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi;

       – la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 21 giugno al 21 luglio. La quota parte dell’importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

3.Compensazione.

     L’eventuale importo risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2003 può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione del rigo RX6 del quadro “RX” del predetto modello UNICO 2003.

     Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) del versamento che ha generato leccedenza che si intende utilizzare in compensazione (rilevabile dal prospetto inviato unitamente ai modelli F24 sopra citati) il periodo di riferimento e l’importo che si intende compensare.

     Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n.17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it – servizi on line art./com. calcolo codeline.

     La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito.

4. Il quadro “RR” del modello UNICO 2003.

     Anche per lanno 2003, ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro “RR” del modello “UNICO 2003 persone fisiche” deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per lanno 2002, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I) nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui allart. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (sezione II).

     A tal riguardo si rileva che, rispetto al quadro RR dellUNICO 2002, lattuale quadro si caratterizza per la prevista indicazione, da parte del titolare dimpresa, oltre che della base imponibile e dei contributi, anche delle eccedenze, dei crediti e dei debiti per ognuno dei componenti del nucleo iscritto alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

      Per la compilazione del quadro si fa rinvio alle istruzioni contenute nel modello Unico 2003, allegate alla presente per agevolarne la consultazione. In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare); in caso di importi diversi da quelli originari la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 3 che precede. Qualora limporto da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata 0.