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Thursday 15 May 2003

Rischio radiazioni: l’ indennità va corrisposta ad ogni dipendente che sia anche saltuariamente a contatto con radiazioni. Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 14 marzo-14 maggio 2003, n. 2575

Rischio radiazioni: lindennità va corrisposta ad ogni dipendente che sia anche saltuariamente a contatto con radiazioni

Consiglio di Stato Sezione quinta decisione 14 marzo-14 maggio 2003, n. 2575

Presidente Elefante estensore Carboni

Ricorrente Baccega ed altri

Fatto

Con deliberazione 2404/89, premesso che l’indennità di rischio il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri aveva interpretato la legge 460/88 nel senso che l’indennità di rischio radiologico spettava nella misura massima soltanto al personale di radiologia, ha approvato gli elenchi del personale avente diritto all’indennità. Con deliberazione 396/91 ha provveduto nello stesso modo, con decorrenza 1 gennaio 1991, per il congedo aggiuntivo previsto dalla contrattazione collettiva per il personale soggetto a rischio radiologico.

Il dottor Baccega e gli altri medici, tecnici, biologi e infermieri sopra indicati con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Toscana notificato il 20 novembre 1991 (procedimento di primo grado 2302/91), premesso che prestano servizio nel reparto di medicina nucleare svolgendo quotidianamente attività che espone al rischio di radiazioni (attività da loro descritta nel ricorso) e di essere stati esclusi dall’elenco dei beneficiari dell’indennità e del congedo aggiuntivo, dei quali avevano sempre goduto in precedenza, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto ai benefìci dell’indennità di rischio radiologico e del congedo ordinario aggiuntivo e hanno altresì dedotto l’illegittimità dei provvedimenti sopra indicati, esponendo ampiamente, in diritto, l’evoluzione della normativa sul personale ospedaliero sottoposto a rischio di radiazione.

Identico ricorso (procedimento di primo grado 2306/91) è stato proposto dal dottor Commodo e dagli altri medici e infermieri sopra indicati, che prestano servizio nel reparto di cardiologia emodinamica con continua utilizzazione di apparecchiature radiologiche; ed un terzo ricorso (procedimento di primo grado 2307/91), anch’esso d’identico contenuto, è stato proposto dalla dottoressa Anglesio e dagli altri dottori sopra indicati, fisici del servizio di fisica sanitaria, che svolgono la loro attività nei reparti di medicina nucleare, radioterapia e radiodiagnostica.

Il tribunale amministrativo regionale con le sentenze indicate in epigrafe ha respinto i ricorsi, motivando che l’indennità piena di rischio radiologico, dopo la legge 460/88, spetta solo al personale di radiologia, mentre per gli altri operatori, sottoposti a rischio radiologico in modo discontinuo, è prevista solo l’indennità ridotta.

Gli originali ricorrenti appellano, con due distinti atti, censurando le sentenze e riproponendo le domande.

L’azienda ospedaliera succeduta all’unità socio-sanitaria con le memorie da ultimo depositate eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, perché il decreto legislativo 502/92 ha posto i debiti delle disciolte unità sanitarie a carico di apposite gestioni liquidatorie facenti capo alla regione.

Diritto

Gli appelli, aventi per oggetto questioni e sentenze identiche e diretti contro gli stessi atti amministrativi, vanno opportunamente riuniti per essere insieme decisi.

L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata, perché i ricorsi di primo grado sono stati proposti nel 1991 contro l’unità socio-sanitaria locale, allora certamente legittimata passivamente, sicché i successivi mutamente soggettivi non riguardano i ricorrenti (articolo 111 del Cpc); oltretutto la regione è stata chiamata in giudizio e subisce gli effetti di un’eventuale pronuncia favorevole ai ricorrenti.

La legge 416/68, intitolata Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica, all’articolo 1 prevedeva: «(I) A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di «rischio da radiazione» nella misura unica mensile di lire 30.000». La legge 460/88, intitolata Modifiche ed integrazioni alla legge 416/68, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, all’articolo 1 ha disposto: «2: Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell’articolo 58 del Dpr 270/87, l’indennità mensile lorda di lire 30.000, corrisposta ai sensi della legge 416/68, è aumentata a lire 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di lire 50.000 a decorrere dal l° gennaio 1988. L’individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 58 del Dpr 270/87. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell’indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991». La contrattazione collettiva, a partire dall’articolo 48 dell’accordo reso esecutivo con Dpr 348/83, ha previsto un congedo ordinario aggiuntivo per il personale di radiologia e per l’altro personale esposto a rischio di radiazioni, subordinandolo, per quest’ultimo, all’esame del rischio da parte di un’apposita commissione. La legge del 1988, che testualmente sembra prevedere benefìci solo per il personale di radiologia e per quello sottoposto a rischio occasionale, ed escludere il personale sottoposto a rischio continuo ma non appartenente ai reparti di radiologia, è stata interpretata da questa Sezione, in séguito alla sentenza 343/92 della corte costituzionale e all’opposto di quanto ha deciso il giudice di primo grado, nel senso che l’indennità prevista dall’articolo 1 della legge 460/88 spetta interamente non solo al personale medico e tecnico di radiologia, ma anche a tutti i dipendenti che, al pari di questi ultimi, siano sottoposti in modo continuativo a radiazioni ionizzanti (decisioni 130/96, 1171/76, 215/99, 304/99, 305 e 306/99, 39427/00 1174/00). Per completezza, va aggiunto che, dopo il periodo per cui è causa, l’indennità e il congedo aggiuntivo sono stati poi soppressi dall’articolo 8, comma 6, della legge 537/93, contenente interventi sulla finanza pubblica: «A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l’indennità mensile lorda prevista dalla legge 416/68, come modificata dall’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 460/88; e dalla stessa data l’indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell’ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici».

Nel caso in esame, i provvedimenti impugnati sono motivati con l’errata motivazione che i ricorrenti non appartengono a reparti di radiologia, e i ricorrenti hanno dichiarato, non smentiti, di avere, in precedenza, percepito l’indennità. Tanto è sufficiente per accogliere la domanda impugnatoria, di annullamento dei provvedimenti; ne può l’amministrazione limitarsi a contrapporre la mancata prova di presupposti il grado e l’effettività dell’esposizione al rischio radiologico di cui le compete l’accertamento. Spetterà pertanto all’amministrazione, in sede d’esecuzione della presente decisione, o di ripristinare l’indennità per il periodo per cui è causa, quando il rischio radiologico sia stato già accertato dalla competente commissione e non siano mutate le condizioni e mansioni di servizio, ovvero di procedere a nuovo accertamento quando non sussista il presupposto precedentemente indicato.

Gli appelli, in definiti, devono essere accolti. Le spese di giudizio sui liquidano, per ciascuno dei tre procedimenti, in ¬ 2.500, di cui 1000 per il giudizio di primo grado e 1.500 per il grado d’appello.

PQM

Riunisce gli appelli, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla, nella parte concernente gli appellanti, le deliberazioni 2404/89 e 396/91 del comitato di gestione dell’unità socio-sanitaria Torino VIII. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in duemilacinquecento euro per ognuno dei tre procedimenti, a favore degli appellanti.

Ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla presente decisione, come specificato in motivazione.