Assicurazione ed Infortunistica

Friday 15 July 2005

Risarcimento dei danni da incidente stradale e indennizzo INAIL. Tribunale di Monza – sentenza n° 1828/ 2005

Risarcimento dei danni da incidente stradale e indennizzo INAIL.

Tribunale di Monza –Sezione IV civile
– G.U. dott. Piero Calabrò – R.G. n° 114/2004 – sentenza
n° 1828/ 2005 del 7-16 giugno 2005

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione IV Civile

G.U. dott. PIERO CALABRO’

Sentenza n°
1828/ 2005 del 7-16 giugno 2005- R.G.
n.114/04

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in
data 30.12.2003 C.C. conveniva
in giudizio, innanzi a questo Tribunale, S.R. e la ALFA. Assicurazioni spa per sentirli condannare al
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto
il giorno 6.2.2002 in Cinisello Balsamo.

Deduceva l’attrice che, nella
predetta occasione, mentre si apprestava ad ultimare l’attraversamento pedonale
della via U. Giordano all’altezza del civico n.3, era stata investita dall’autovettura XXX YYY tg. 00000 (condotta dal proprietario S.R. e garantita per
la RCA dalla ALFA. Assic.spa).

La compagnia convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava l’avversa
domanda solo in relazione al quantum debeatur e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in
giudizio dell’INAIL.

Benchè ritualmente
citato, il convenuto S.R. non si costituiva in giudizio, rendendosi pertanto
contumace.

Ritualmente evocato nel processo dalla compagnia
ALFA Assicurazioni spa, l’INAIL si costituiva in
giudizio spiegando domanda riconvenzionale di
condanna di entrambi i convenuti al solidale rimborso
delle somme erogate all’attrice in conseguenza del sinistro, pari ad €
42.729,05.

Inutilmente disposto il tentativo di
conciliazione, compiutamente trattato ed istruito il processo (anche mediante
l’ausilio di una CTU medico-legale) e precisate, come in epigrafe, le
conclusioni delle parti , la causa era trattenuta per
la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ex artt.50ter
e 281 quinquies CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in rito, deve essere
dichiarata la contumacia del convenuto S.R.,
non costituitosi in giudizio, benchè ritualmente citato.

Ancora in via preliminare di rito,
deve essere dichiarata la inammissibilità della
domanda “riconvenzionale” spiegata dall’INAIL nei
confronti dello stesso S.R.: essendo, infatti, il
convenuto contumace rimasto estraneo alla evocazione in giudizio del terzo
chiamato, incombeva a quest’ultimo provvedere,
quantomeno, alla notificazione allo stesso S. della comparsa di risposta
contenente la domanda riconvenzionale.

Nel silenzio del codice di rito, in effetti,
il terzo chiamato avrebbe dovuto instaurare correttamente il contraddittorio
con il convenuto S.R. avvalendosi della facoltà di chiamata in giudizio
disciplinata dagli artt.167 ultimo comma e 269 CPC.

L’ INAIL, invece, non solo non ha espletato tale adempimento procedurale, ma neppure ha
ritenuto di potersi avvalere della facoltà processuale alternativa, talvolta
riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in vigenza del precedente codice procedurale (vedasi
Cass.25.2.1963 n.466), di
proposizione della domanda riconvenzionale anche nei
confronti del convenuto “mediante notificazione personale nel caso di
contumacia del medesimo”.

La scelta processuale omissiva,
operata dal terzo chiamato, oltre che impedire l’adozione dei rimedi di cui
all’art.164 CPC, impone al giudicante il rilievo
d’ufficio della palese violazione del contraddittorio in tal modo perpetrata
(vedasi Cass.2.4.1996 n.3060,
alla luce della quale “le nullità conseguenti alla violazione del
contraddittorio sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio…”), tantopiu’ che la contumacia dello S. impedisce di ritenere anche solo
implicitamente accettato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale
(vedasi Cass.14.4.1994 n.3475,
secondo la quale “il mero silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda riconvenzionale irritualmente
proposta non implica accettazione del contraddittorio…”).

Venendo, ora, all’esame del merito
della controversia, la domanda attrice deve ritenersi fondata ed accoglibile, entro i limiti di cui appresso.

Incontestata in giudizio la esclusiva responsabilità del conducente S.R. nella
causazione dell’incidente stradale occorso al pedone C.C. (responsabilità
comunque sancita in via presuntiva dalla norma di cui all’art.2054 primo comma CC), non v’è dubbio che le parti
convenute debbano essere solidalmente condannate al risarcimento dei danni
patiti dall’attrice in conseguenza del fatto illecito de quo.

Relativamente al quantum debeatur,
l’espletata CTU medico-legale ha consentito di acclarare che l’attrice ebbe a
soffrire, in conseguenza del sinistro, di lesioni che comportarono un periodo
di temporanea inabilità totale di gg.60, parziale di
gg.60 al 75%, gg.60 al 50%
e gg.165 al 30%, postumi permanenti incidenti in
misura del 25% sulla sua integrità biologica ed in misura del 12-13% sulla sua
capacità lavorativa specifica, nonché esborsi per spese mediche e di
certificazione pari a complessivi € 801,00 .

Applicando i noti criteri liquidativi
elaborati dal Tribunale di Milano (“Tabelle 2004”) dovrebbero essere
riconosciute a parte attrice, ai valori monetari attuali, le seguenti somme:

-Euro 3.099,00
(Euro 51,65 al dì x gg.60) a titolo di danno
biologico da inabilità temporanea totale;

-Euro 6.430,43
(Euro 38,74 al dì x gg.60 al 75% + Euro 25,82 al dì x
gg.60 al 50% + Euro 15,495 al dì x gg.165 al 30%) a titolo di danno biologico da inabilità temporanea
parziale;

-Euro 57.428,46
(età anni 51 all’epoca del sinistro; perc.25%) a
titolo di danno biologico permanente;

-Euro 22.319,30 (un
terzo del danno biologico temporaneo e permanente) a titolo di danno morale;

-Euro 11.271,46 a titolo di
danno permanente alla capacità lavorativa, liquidato in misura pari a quanto
richiesto dalla danneggiata in comparsa conclusionale, secondo i noti criteri
del c.d. calcolo tabellare, mediante l’applicazione
di un coefficiente di sopravvivenza pari a 13,339 (secondo le tabelle di cui al
RD 9.10.1922 n.1403) e del conseguente notorio scarto
tra vita fisica e vita lavorativa, di una percentuale di incapacità
lavorativa permanente del 12,5% e di un reddito annuo pari ad € 13.000,00 .

Le spese mediche possono essere
liquidate in € 801,00 (come da CTU).

Nulla, invece, dovrebbe essere
liquidato a titolo di danno esistenziale (non avendo l’attrice
offerto alcuna dimostrazione dei requisiti ai quali la giurisprudenza di
legittimità ne ha subordinato il riconoscimento), nonché per i non provati
ulteriori “danni a cose”.

Peraltro, poiché C.C. ha già ottenuto
dall’INAIL la liquidazione, in aggiunta alla indennità
temporanea (non biologica), degli ulteriori importi di € 15.849,49 a titolo di
danno biologico permanente e di € 12.068,33 a titolo di
danno patrimoniale (vedasi l’attestazione di credito, doc.2,
fasc. terzo chiamato), potranno esserle in questa sede
liquidate le sole somme dovute quale ristoro del c.d. “danno differenziale” in
relazione agli anzidetti titoli.

Reputa, al riguardo, il Tribunale che
tale liquidazione possa essere riconosciuta alla C.
mediante una corretta interpretazione della normativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 23.2.2000
n.38, senza alcuna necessità di ricorrere allo
strumento della rimessione alla Corte Costituzionale
della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa
dell’attrice.

Ciò, alla luce delle seguenti argomentazioni
in diritto.

L’entrata in vigore del D.Lgs 38/2000 (nel cui ambito
applicativo rientra il fatto illecito oggetto del presente giudizio, quale
infortunio in itinere) ha integralmente modificato il quadro di riferimento
giurisprudenziale attinente la liquidazione del danno biologico nell’ipotesi di
infortunio sul lavoro.

L’art. 13 del predetto D. Lgs 38/2000 riconduce, infatti, il danno biologico alla
copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo un’articolata
serie di criteri di computo per la sua determinazione e liquidazione.

All’interprete si è immediatamente
posto il problema se le somme erogate dall’INAIL, in applicazione dei criteri
di calcolo di cui al citato art. 13, siano da
considerarsi esaustive del diritto al risarcimento del danno biologico sofferto
dal danneggiato/assicurato, oppure se residui in capo al datore di lavoro
(ovvero al terzo danneggiante) l’obbligo di risarcire l’eventuale danno
"differenziale", inteso quale maggior pregiudizio sofferto in
concreto.

Orbene, reputa questo Tribunale di
non poter ritenere che, nel caso di specie,l’erogazione
operata dall’INAIL quale indennizzo del danno biologico copra integralmente il
pregiudizio a tale titolo subito dall’attrice.

In proposito si osserva che, se pur è
vero che la liquidazione alla stregua dei parametri di cui al citato art. 13
avviene in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del
danneggiato, nondimeno tale norma prevede la definizione del danno
biologico solo "in via sperimentale" ed ai soli "fini della
tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali".

Per di piu’,
la norma previdenziale in esame si pone espressamente quale anticipazione
“della definizione di carattere generale di danno
biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento"
ancora oggi attesa e correlata a nuove produzioni legislative.

Questi dati letterali dimostrano che
la prospettiva applicativa, esplicitata dallo stesso art. 13 D.Lgs 38/2000, non è quella di
definire in via generale e omnicomprensiva tutti gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di
determinarli agli specifici e limitati fini dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ciò appare ancor piu’
vero se si tiene conto che le erogazioni di somme effettuate dall’INAIL sono
qualificabili alla stregua di un mero indennizzo, cioè
di un istituto che, a differenza del risarcimento, non appare necessariamente
riconducibile ad un fatto illecito (contrattuale o aquiliano)
e che può, pertanto, prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato
la condotta dannosa e persino dalla individuazione di un responsabile diverso
dallo stesso danneggiato.

Anche ex parte creditoris
il diritto all’indennizzo erogato dall’INAIL si struttura
in modo diverso dal risarcimento del danno:mentre, infatti, il diritto alla
rendita erogata dall’Istituto si estingue con la morte dello stesso
beneficiario, il diritto al risarcimento entra a far parte del patrimonio
ereditario del danneggiato.

Sussistono, inoltre, sostanziali
divergenze di riferimento a norme primarie tra l’indennizzo erogato ex art.13 D.Lgs
38/2000 ed il risarcimento del danno biologico: mentre quest’ultimo
ha trovato ab origine il proprio riconoscimento nell’articolo
32 della Costituzione ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella
esatta misura in cui si è verificato, l’indennizzo INAIL ha dato applicazione
all’art 38 della Costituzione e risponde alla funzione sociale di garantire
mezzi adeguati al lavoratore infortunato.

L’evidente diversità strutturale e
funzionale, sussistente tra l’erogazione effettuata ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 ed il risarcimento
del danno biologico, consente di escludere, quindi, che le somme versate
dall’INAIL a tale titolo possano considerarsi integralmente satisfattive
del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all’infortunato,
laddove l’applicazione delle usuali tabelle di liquidazione portino
a ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore rispetto
all’ammontare liquidato dall’ Istituto.

La palese e marcata differenza
sussistente tra l’indennizzo INAIL ed il risarcimento del danno, sotto il
profilo della struttura e degli effetti, esclude inoltre l’utilizzabilità dei
parametri di cui all’art. 13 quali riferimenti vincolanti ai fini della
liquidazione del risarcimento del danno biologico
secondo criteri equitativi.

Alla stregua di tali considerazioni
si rileva, quindi, come le prestazioni erogate dall’INAIL nel caso di specie
non possano ritenersi satisfattive del diritto al
risarcimento del danno biologico sofferto da C.C., mentre risultano esserlo quanto al danno
patrimoniale (identificabile con il danno alla capacità lavorativa specifica)
richiesto dall’attrice in comparsa conclusionale in misura (€ 11.271,46)
addirittura inferiore a quanto già erogato dall’INAIL (€ 12.068,33).

Ne consegue che il danno biologico
differenziale sofferto dall’attrice debba essere
liquidato, ai valori attuali, in € 41.578,97 (cioè € 57.428,46 – € 15.849,49),
senza alcuna necessità di rimettere al “Giudice delle Leggi” la eccepita
questione di legittimità costituzionale dell’art.13
del Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38.

I convenuti, in definitiva, debbono essere solidalmente condannati al pagamento, in
favore dell’attrice, della residua somma di € 38.378,70 (€ 3.099,00 + €
6.430,43 + € 41.578,97 + € 22.319,30 + €
801,00 – € 35.850,00 già versati da ALFA Assicurazioni spa
a titolo di acconto : docc.4-5-6 fasc.convenuta)
oltre agli interessi legali sull’intero importo inizialmente dovuto dal fatto
(6.2.2002) al saldo, previa detrazione dal capitale degli acconti di volta in
volta versati dalla compagnia convenuta.

Non rimane, infine, al giudicante che
procedere all’esame delle pretese risarcitorie (per
danno morale e danno esistenziale) svolte in giudizio da B.S.

Per le medesime ragioni esplicitate
nel disattendere l’analoga richiesta svolta dall’attrice, non potrà essere
liquidato all’intervenuto alcun importo a titolo di danno esistenziale (non
avendo B.S. offerto alcuna
dimostrazione dei requisiti ai quali la giurisprudenza di legittimità ne ha
subordinato il riconoscimento),

Quanto, invece, al risarcimento del
danno morale chiesto dall’intervenuto in proprio, si ricorda
preliminarmente come l’effettiva sussistenza di tale diritto risarcitorio appaia agevolmente affermabile sulla scorta
dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce ai
prossimi congiunti di un soggetto leso il diritto al risarcimento del danno
anche in assenza del decesso dell’infortunato, come conseguenza diretta e
immediata del fatto lesivo (così Cass. SS.UU.
22.5.2002, n° 2002).

Deve, pertanto, qualificarsi come
innegabile il diritto al risarcimento del danno morale in capo a B.S. (quale marito convivente
dell’attrice), in considerazione dell’indubbia valenza emotiva che può aver
comportato (e comporta) il fatto che C.C. si trovi nelle gravi condizioni di
salute accertate dal CTU.

Tale titolo di danno, in
considerazione del rapporto di coniugio con la danneggiata, può essere
liquidato in via di equità e congruità nella misura di
€ 10.000,00 ai valori monetari attuali.

I convenuti, per ciò, debbono essere solidalmente condannati al pagamento, in
favore dell’intervenuto, della sola somma di Euro 10.000,00 oltre agli interessi
legali dal fatto (6.2.2002) al saldo.

Infine, la compagnia assicuratrice
convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell’INAIL, a titolo
di surroga ex artt.1916 e 2043 CC, della
incontestata complessiva somma di € 42.729,05 (doc.2
fascicolo terzo chiamato), oltre agli interessi legali dalla messa in mora
(lett.17.9.2003, doc.5) al
saldo e con esclusione della richiesta rivalutazione monetaria (trattandosi di
credito meramente pecuniario).

Le spese processuali (ivi comprese
quelle di CTU e di CTP) seguono la soccombenza dei
convenuti nei confronti dell’attrice e dell’intervenuto in ragione della metà,
previa declaratoria di compensazione inter partes della rimanente metà, atteso l’accoglimento solo
parziale delle loro domande.

La convenuta ALFA Assicurazioni spa dovrà, invece, essere condannata a rifondere
integralmente le spese processuali sostenute all’INAIL, che ha ottenuto
l’integrale accoglimento della propria domanda.

La presente sentenza deve essere
munita della clausola di provvisoria esecutività di
cui all’art.282 CPC.

p.q.m.

Il Tribunale, pronunziando sulle
domande proposte con atto di citazione notificato in data 30.12.2003 da C.C.
nei confronti di S.R. e di ALFA Assicurazioni spa, nonché sulle domande svolte dal terzo chiamato INAIL e
dall’intervenuto B.S. nei confronti dei convenuti,
così provvede:

1)dichiara la contumacia di S.R.;

2)dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal terzo chiamato nei confronti
del predetto convenuto;

3)in parziale accoglimento della
domanda attrice, condanna le parti convenute al solidale pagamento, in favore
di C.C., del residuo importo
di € 38.378,70 oltre agli interessi legali con le decorrenze meglio in
motivazione specificate;

4)in parziale accoglimento della
domanda svolta dall’intervenuto, condanna i convenuti al solidale pagamento, in
favore di B.S., della somma
di € 10.000,00 oltre agli interessi legali dal 6.2.2002 al saldo;

5)in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall’INAIL nei confronti di ALFA Assicurazioni spa,
condanna quest’ultima al pagamento, in favore del
terzo chiamato, della somma di € 42.729,05 oltre agli interessi legali dalla
messa in mora (17.9.2003) al saldo;

6)condanna i convenuti al solidale
pagamento di metà delle spese processuali in favore dell’attrice e
dell’intervenuto, rispettivamente liquidata nella misura di € 4.214,00 (di cui
€ 214,00 per esborsi, € 850,00 per diritti ed € 3.150,00 per onorari) e di €
1.147,00 (di cui € 47,00 per esborsi, € 300,00 per diritti ed € 800,00 per
onorari),oltre spese generali, IVA e CPA, dichiarando inter partes compensata la
rimanente metà;

7)condanna ALFA Assicurazioni spa all’integrale pagamento delle spese processuali in
favore dell’INAIL, liquidate in € 3.523,00 (di cui € 523,00 per diritti ed €
3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e
CPA;

8)pone le spese di CTU e CTP a carico
definitivo delle parti convenute in misura della metà, dichiarando compensata
la rimanente metà tra le predette parti e l’attrice;

9)dichiara la presente sentenza
provvisoriamente esecutiva;

10)visti gli artt.59
e 60 del DPR n.131/1986, indica nelle parti
convenute, tenute al risarcimento del danno, i soggetti
nei confronti dei quali deve essere recuperata l’imposta eventualmente
prenotata a debito.

MONZA, 7.6.2005 IL
GIUDICE UNICO

(dott. Piero Calabrò)