Enti pubblici

Tuesday 27 July 2004

Riorganizzato il Ministero per i beni e le attività culturali. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2004, n.173

Riorganizzato il Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 8 giugno 2004, n.173 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali.

Capo I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279;

Visto il decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8
gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio;

Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nelle riunioni del 10 dicembre 2003 e del 3
febbraio 2004;

Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; Udito
il parere interlocutorio del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8
marzo 2004;

Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 5 aprile 2004;

Acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio
2004;

Sulla proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Dipartimenti e direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le
attività culturali, di seguito denominato "Ministero", si articola in
dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.

2. I dipartimenti del Ministero sono:

a) Dipartimento per i beni culturali
e paesaggistici;

b) Dipartimento per i beni
archivistici e librari;

c) Dipartimento per la ricerca,
l’innovazione e l’organizzazione;

d) Dipartimento per lo spettacolo e
lo sport.

3. Il capo del Dipartimento svolge
compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali
ed assicura l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Il capo del Dipartimento, nei
settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le
attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", anche su proposta del direttore generale competente, esercita
inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di seguito denominato: "Codice", ed esercita i diritti
dell’azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto
previsto dall’articolo5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

5. Per lo svolgimento di specifiche
funzioni, il capo del Dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

6. Il capo del Dipartimento è
responsabile, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in
attuazione degli indirizzi del Ministro.

7. Il Dipartimento costituisce centro
di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle
riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei
Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza.

9. Con decreti ministeriali, adottati
ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti.

10. I dirigenti preposti ai
Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione
e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.

Articolo 2

Conferenza interdipartimentale e
Comitati dipartimentali

1. Il Ministro convoca periodicamente
in conferenza i capi dei Dipartimenti per l’esame delle questioni attinenti al
coordinamento generale dell’attività del Ministero e la formulazione al
Ministro stesso di proposte per l’adozione di atti di
indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i
Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta
dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a
partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale
generale compresi nei Dipartimenti.

2. Le risorse umane e strumentali
necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla
Direzione generale per gli affari generali, il
bilancio, le risorse umane e la formazione.

3. Il capo del Dipartimento ed i
dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche
periferici, compresi nel Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato,
ai fini del necessario coordinamento dell’attività degli uffici e per la
formulazione al Ministro di proposte per l’emanazione di atti
d’indirizzo e direttive.

Articolo 3

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale e promuove la qualità architettonica ed urbanistica e
l’arte contemporanea.

2. Il Dipartimento si articola, a
livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per i beni
archeologici;

b) Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici;

c) Direzione generale per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) Direzione generale per
l’architettura e l’arte contemporanee.

3. Il Dipartimento si articola, a
livello territoriale, negli uffici dirigenziali di livello
generale di cui all’articolo 20.

4. Il Capo del Dipartimento, in
particolare:

a) decide, per i settori di
competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128
del Codice;

b) propone al Ministro l’adozione di
provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni
culturali e paesaggistici, ai sensi dell’articolo 17 del Codice;

c) coordina le iniziative in materia
di sicurezza del patrimonio culturale;

d) esprime la volontà
dell’Amministrazione in sede di conferenza di servizi
per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;

e) esprime la volontà
dell’Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali;

f) propone al Ministro l’esercizio
dei poteri sostitutivi per l’approvazione dei piani paesistici, ai sensi degli
articoli 143 e 156 del Codice;

g) elabora, sulla base delle proposte
dei direttori regionali e dei pareri espressi dai direttori generali, il
programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo
trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e
l’organizzazione.

5. Le funzioni di cui al comma 4,
lettere d) ed e), possono essere delegate ai direttori generali competenti.

6. La funzione di cui al comma 4,
lettera f), è di norma delegata ai direttori regionali.

Articolo 4

Dipartimento per i beni archivistici
e librari

1. Il Dipartimento per i beni
archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione
del patrimonio archivistico e librario.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti
uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per gli
archivi;

b) Direzione generale per i beni
librari e gli istituti culturali.

3. Il capo del Dipartimento, in
particolare:

a) decide, per i settori di
competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del
Codice;

b) propone al Ministro l’adozione dei
provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione di beni
archivistici e librari, ai sensi dell’articolo 17 del Codice;

c) coordina le iniziative in materia
di sicurezza del patrimonio culturale;

d) elabora, sulla base delle proposte
degli organi periferici e dei pareri espressi dai direttori generali, il
programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo
trasmette al capo del Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e
l’organizzazione.

Articolo 5

Dipartimento per la ricerca
l’innovazione e l’organizzazione

1. Il Dipartimento per la ricerca,
l’innovazione e l’organizzazione promuove la ricerca
finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione
della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia
di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
dell’amministrazione.

2. Il Dipartimento si articola nei
seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;

b) Direzione generale per
l’innovazione tecnologica e la promozione.

3. Il capo del Dipartimento, in particolare:

a) cura
l’istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per
le materie di rispettiva competenza;

b) predispone le intese istituzionali
di programma Stato-regioni e gli accordi di
programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell’articolo 112,
comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le
materie di rispettiva competenza;

c) vigila sull’efficienza ed il
rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo
organizzato con apposito decreto ministeriale adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro;

d) provvede, per il tramite del
Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la
formazione, anche su proposta dei direttori regionali,
all’allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale;

e) individua i criteri generali in
materia di sicurezza del patrimonio culturale;

f) coordina le iniziative del
Ministero in materia di patrimonio mondiale dell’UNESCO e di interventi
conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione
con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine può avvalersi
delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni;

g) propone al Ministro il programma
annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa.

4. Al Dipartimento afferiscono l’Istituto centrale del restauro, l’Opificio
delle pietre dure, l’Istituto centrale per la patologia del libro e l’Istituto
per il catalogo e la documentazione, quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e
della catalogazione.

5. Presso il Dipartimento operano
l’Ufficio studi, individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 9, ed il Nucleo
per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui
all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 6

Dipartimento per lo spettacolo e lo
sport

1. Il Dipartimento per lo spettacolo
e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di
attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, di altre
espressioni della cultura e dell’arte aventi carattere di spettacolo, nonché in
materia di sport.

2. Il Dipartimento si articola nei
seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per il cinema;

b) Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo e lo sport.

3. Il capo del Dipartimento, in
particolare:

a) svolge i compiti in materia di
proprietà letteraria, diritto d’autore e vigilanza sulla Società italiana
autori ed editori (SIAE), ai sensi dell’articolo 10
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) esercita la vigilanza sulla
Fondazione La Biennale
di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia;

c) elabora, sulla base delle proposte
formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli
interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento
per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione.

4. Nulla è innovato nella
composizione e nelle competenze dell’Osservatorio dello spettacolo, del
Comitato per i problemi dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente
per il diritto di autore, di cui all’articolo 190
della legge 22 aprile 1941, n. 633, che operano presso il Dipartimento e
svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto
all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

Articolo 7

Direzione generale per i beni archeologici

1. La Direzione generale per i beni
archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree
archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del
Dipartimento.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) esprime il parere, per il settore
di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento
proposti dai direttori regionali;

b) dichiara, su
proposta delle competenti soprintendenze di settore, l’interesse culturale
delle cose di proprietà privata, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;

c) verifica la sussistenza
dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore,
prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45 del Codice;

e) esprime la volontà
dell’Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di
dimensione sovraregionale;

f) istruisce i provvedimenti di
competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale;

g) autorizza il prestito di beni archeologici
per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero, ai sensi
dell’articolo 48, comma 1, del Codice;

h) delibera l’assunzione in capo al
Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata
autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale
o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Codice;

i) affida in
concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione di ricerche
archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi
dell’articolo 89 del Codice;

l) elabora, su
proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione
dei beni archeologici;

m) dichiara il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad
oggetto beni archeologici, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Codice, ai
fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

n) esprime la volontà
dell’Amministrazione nell’ambito delle determinazioni interministeriali
concernenti il pagamento di imposte mediante cessione
di beni archeologici;

o) autorizza gli interventi di demolizione
e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;

p) provvede al pagamento del premio
di rinvenimento nei casi previsti dall’articolo 92 del Codice;

q) irroga le
sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice;

r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di
prelazione, di acquisto all’esportazione e di espropriazione rispettivamente
previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell’articolo 21
del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

t) adotta i provvedimenti di
competenza dell’amministrazione centrale in materia di
circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali
quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4,
76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

u) adotta, in via sostitutiva, la
dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai
beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del Codice.

3. Le funzioni di cui al comma 2,
lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai
direttori regionali.

Articolo 8

Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici

1. La Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni
architettonici e paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) esprime il parere, per il settore
di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento
proposti dai direttori regionali;

b) dichiara, su
proposta delle competenti soprintendenze di settore, l’interesse culturale
delle cose di proprietà privata, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;

c) verifica la sussistenza
dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;

d) detta, su
proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai
sensi dell’articolo 45 del Codice;

e) autorizza gli interventi di
demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;

f) esprime la volontà
dell’Amministrazione in sede di conferenza di servizi
per interventi di dimensione sovraregionale;

g) istruisce i provvedimenti di
competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale;

h) elabora, su
proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione
dei beni architettonici e paesaggistici;

i) esprime la volontà
dell’Amministrazione nell’ambito delle determinazioni interministeriali
concernenti il pagamento di imposte mediante cessione
di beni architettonici;

l) irroga le
sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni
architettonici, previste dal Codice;

m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di
prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95,
96 e 98 del Codice;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell’articolo 21
del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

o) adotta, in via sostitutiva, la
dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai
beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del Codice.

3. Le funzioni di cui al comma 2,
lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai
direttori regionali.

Articolo 9

Direzione generale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico

1. La Direzione generale per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli
apparati decorativi.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) esprime il parere, per il settore
di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento
proposti dai direttori regionali;

b) dichiara, su
proposta delle competenti soprintendenze di settore, l’interesse culturale
delle cose di proprietà privata, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;

c) verifica la sussistenza
dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;

d) autorizza gli interventi
di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici
ed etnoantropologici, ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, lettere a) e b), del Codice; e) autorizza il prestito di beni storici,
artistici ed etnoantropologici per mostre od
esposizioni sul territorio nazionale o all’estero, ai sensi dell’articolo 48,
comma 1, del Codice;

f) delibera l’assunzione in capo al
Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la
partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all’estero,
ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Codice;

g) elabora, su
proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione
dei beni storici, artistici ed etnoantropologici;

h) dichiara il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra
iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi
dell’articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale;

i) esprime la volontà
dell’Amministrazione nell’ambito delle determinazioni interministeriali
concernenti il pagamento di imposte mediante cessione
di beni storici, artistici ed etnoantropologici;

l) irroga le
sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice;

m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di
prelazione, di acquisto all’esportazione e di espropriazione rispettivamente
previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell’articolo 21
del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

o) adotta i provvedimenti di
competenza dell’amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e
beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli
articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2,
lettera e) e 82, del Codice.

3. Le funzioni di cui al comma 2,
lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori
regionali.

Articolo 10

Direzione generale per l’architettura
e l’arte contemporanee

1. La Direzione generale per
l’architettura e l’arte contemporanee svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e
dell’arte contemporanea.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) esprime il parere, per il settore
di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) esprime la volontà
dell’Amministrazione nell’ambito delle determinazioni interministeriali
concernenti il pagamento di imposte mediante cessione
di beni artistici contemporanei;

c) promuove la qualità del progetto e
dell’opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d’intesa
con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico,
con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che
incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

d) dichiara l’importante carattere
artistico delle opere di architettura contemporanea,
ai sensi dell’articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

e) ammette ai contributi economici le
opere architettoniche dichiarate di importante
carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità
architettonica o urbanistica, ai sensi dell’articolo 37 del Codice;

f) promuove la
formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali,
in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e
urbanistica; g) promuove la conoscenza dell’arte contemporanea italiana
all’estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e
d’intesa con il medesimo;

h) diffonde la conoscenza dell’arte
contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani
artisti;

i) esercita
la vigilanza sulla Fondazione La
Triennale di Milano e sull’Ente esposizione nazionale La Quadriennale d’arte
di Roma.

Articolo 11

Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per
gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di beni archivistici.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) esprime il parere, per il settore
di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) dichiara, su
proposta delle competenti soprintendenze di settore, l’interesse culturale
delle cose di proprietà privata, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;

c) verifica la sussistenza
dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;

d) autorizza gli interventi previsti
dall’articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

e) autorizza il prestito di beni
archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero,
ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice;

f) delibera l’assunzione in capo al
Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata
autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale
o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Codice;

g) elabora i programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici;

h) approva i piani di conservazione e
scarto degli archivi degli uffici dell’amministrazione
statale;

i) concede contributi per interventi
su archivi vigilati;

l) cura le intese con i competenti
organi del Ministero dell’interno per l’individuazione dei
documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la
definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

m) dichiara il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad
oggetto i beni medesimi, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Codice ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

n) esprime la volontà
dell’Amministrazione nell’ambito delle determinazioni interministeriali
concernenti il pagamento di imposte mediante cessione
di beni archivistici;

o) coordina l’attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

p) irroga le
sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di
prelazione, di acquisto all’esportazione e di espropriazione rispettivamente
previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai
sensi dell’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

s) adotta i provvedimenti di
competenza dell’amministrazione centrale in materia di
circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati
all’articolo 7, comma 2, lettera t).

3. La funzione di cui al comma 2,
lettera b), è di norma delegata ai soprintendenti archivistici.

Articolo 12

Direzione generale per i beni librari
e gli istituti culturali

1. La Direzione generale per i
beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni
e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici
e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e
della lettura.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) esprime il parere, per il settore
di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) autorizza, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi
sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni
librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio
nazionale o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l’assunzione in capo al
Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata
autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale
o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora i programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell’articolo
48, comma 6, del Codice ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste
dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà
dell’Amministrazione nell’ambito delle determinazioni interministeriali
concernenti il pagamento di imposte mediante cessione
di beni librari;

h) irroga le
sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice;

i) incentiva
l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali
tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di
narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; l)
promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della
letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso
programmi concordati con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca; m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione
del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

n) provvede allo svolgimento
dell’attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti
verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti
beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di
prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e
98 del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi
dell’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Articolo 13

Direzione generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione

1. La Direzione generale per
gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e
la formazione cura i servizi generali dell’amministrazione, svolge funzioni e
compiti in materia di bilancio e programmazione ed è competente in materia di
stato giuridico ed economico del personale, di relazioni sindacali, di
concorsi, assunzioni e formazione del personale, ferme restando le competenze
di cui agli articoli 1, comma 10, e 20. La Direzione generale, inoltre, è competente per
l’attuazione delle direttive del Ministro e del capo del Dipartimento in
materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per
l’emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai
fini dell’applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi
decentrati.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) effettua
l’istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei
settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, da
sottoporre, per il tramite del capo del Dipartimento, all’approvazione del
Ministro;

b) rileva il fabbisogno finanziario
del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dalle direzioni
generali e dalle direzioni regionali; in attuazione delle direttive del
Ministro e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione
dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di
variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge
finanziaria, l’attività di rendicontazione
al Parlamento e agli organi di controllo;

c) assicura il supporto per i
programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti
da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni
per esse previste; predispone gli atti connessi con l’assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;
coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in
relazione alle diverse fonti di finanziamento;

d) analizza ed effettua
il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attività di assistenza tecnica
sulle materie giuridico-contabili di competenza dei
diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; e) cura la
formazione e l’aggiornamento professionale del personale del Ministero.

Articolo 14

Direzione generale per l’innovazione
tecnologica e la promozione

1. La Direzione generale per
l’innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione
di una strategia unitaria per la modernizzazione dell’amministrazione, anche
attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e traduce in
progetti coordinati e piani d’azione il conseguente disegno strategico;
provvede al monitoraggio e alla verifica dell’attuazione dei progetti e dei
piani; provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi
dall’amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni
con il pubblico, sperimentando l’uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell’immagine dei beni e delle attività culturali
loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 11
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 [20];

b) dispone rilevazioni ed
elaborazioni statistiche pertinenti all’attività del Ministero, ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;

c) cura i sistemi informativi del
Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Articolo 15

Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il
cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività
cinematografiche.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) dispone interventi finanziari a
sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e
contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui
soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

3. Il Direttore generale presiede le
commissioni in materia di attività cinematografiche
previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per
i problemi dello spettacolo e della relativa Sezione competente.

Articolo 16

Direzione generale per lo spettacolo
dal vivo e lo sport

1. La Direzione generale per
lo spettacolo dal vivo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla
musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai
festival teatrali, nonché in materia di attività sportive agonistiche ed
amatoriali e di impiantistica sportiva.

2. Il Direttore generale, in
particolare:

a) dispone interventi finanziari a
sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e
contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui
soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull’Ente
teatrale italiano (ETI) e sull’Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) propone, coordina ed attua le
iniziative culturali in materia di sport;

e) cura i rapporti con Enti ed
istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare
con l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, l’UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale
anti-doping);

f) cura i rapporti con gli organismi
sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;

g) svolge funzioni e compiti in
materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di
competenza del Ministero;

h) esercita la vigilanza sul Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e sull’Istituto per il credito sportivo.

3. Il Direttore generale presiede le
commissioni in materia di attività musicali, di danza,
teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste dalla normativa di settore e
partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle
relative Sezioni competenti.

Capo II

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Articolo 16

Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici è organo consultivo a carattere tecnico-scientifico
in materia di beni culturali. Esso, in particolare, esprime pareri:

a)
obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici
e sui piani di spesa annuali e pluriennali;

b) su schemi di atti
normativi e amministrativi generali;

c) su ogni
questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la materia dei
beni culturali e paesaggistici;

d) sulle questioni demandate da leggi
o regolamenti.

2. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei
Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del
mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [21].

3. Il Ministro nomina il presidente
del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 2,
lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza
tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno.
Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza diritto di
voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici.

4. Il Consiglio superiore è integrato
con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721,
quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 1,
lettera a).

5. Il Consiglio superiore ed il
Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su
convocazione del Ministro, per l’esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.

6. I componenti
del Consiglio superiore restano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall’articolo 2195 del Codice civile
quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere
amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non
possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il
Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di
amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme
di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in
progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere
del Consiglio superiore.

7. Le risorse umane e strumentali
necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla
Direzione generale per gli affari generali, il
bilancio, le risorse umane e la formazione.

Articolo 18

Comitati
tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) Comitato tecnico-scientifico per i
beni archeologici;

b) Comitato tecnico-scientifico per i
beni architettonici e paesaggistici;

c) Comitato tecnico-scientifico per
il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) Comitato tecnico-scientifico per
gli archivi;

e) Comitato tecnico-scientifico per i
beni librari e gli istituti culturali;

f) Comitato tecnico-scientifico per
l’architettura e l’arte contemporanee.

2. I Comitati esprimono pareri:

a)
obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici
e sui piani di spesa annuali e pluriennali;

b) a richiesta del Ministro o dei
capi dei dipartimenti, sugli schemi di atti normativi
e sugli schemi di atti amministrativi generali;

c) a richiesta dei capi dei
dipartimenti competenti, sull’adozione di provvedimenti di tutela di
particolare rilevanza, nonché sulle questioni
afferenti metodologie e criteri di intervento sui beni culturali;

d)
obbligatoriamente, sui ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47,
69 e 128 del Codice;

e) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.

3. Ciascun Comitato è composto:

a) da due rappresentanti eletti, al
proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell’amministrazione tra le
professionalità attinenti alla sfera di competenza del
singolo Comitato;

b) da un esperto di
chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato,
designato dal Ministro; c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari
direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati
dal Consiglio universitario nazionale.

4. Nel Comitato di
cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell’ambito delle
designazioni di cui al comma 3, lettera b), la presenza di un esperto nelle
politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati
possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti, i
direttori generali competenti per materia ed i direttori regionali competenti
per territorio.

5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il
vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria
tra quelle indicate al comma 3. Ai componenti dei
Comitati si applica quanto previsto dall’articolo 17, comma 6.

6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del
Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l’esame di questioni di carattere
intersettoriale.

7. Le risorse umane e strumentali
necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle
competenti direzioni generali.

Capo III

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Articolo 19

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del
Ministero:

a) le direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici;

b) le soprintendenze per i beni
architettonici e per il paesaggio;

c) le soprintendenze per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico;

d) le soprintendenze per i beni
archeologici;

e) le soprintendenze archivistiche;

f) gli archivi di Stato;

g) le biblioteche statali;

h) i musei e gli altri istituti
dotati di autonomia.

2. Gli organi indicati al comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale
non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del
medesimo comma, articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1,
può essere prevista l’attribuzione di più competenze tra quelle indicate.

3. Con decreti ministeriali, adottati
ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede all’individuazione ed alla organizzazione
degli uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) e dei relativi
compiti. Con le stesse modalità si provvede alla eventuale
soppressione degli uffici già istituiti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, con decreti
ministeriali ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Con regolamenti, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
all’individuazione ed alla organizzazione degli uffici
di cui al comma 1, lettera h), attuando i principi e le modalità indicate
dall’articolo 8 del decreto legislativo, sentito il comitato
tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono
conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della
rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di
utenza ed all’ambito territoriale, nonchè
dell’organico.

Articolo 20

Direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello
dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive
modificazioni [22].

2. Le direzioni regionali curano i
rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni
presenti nella regione medesima.

3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo n.368 del 1998 e successive
modificazioni, il direttore regionale può essere contemporaneamente titolare
degli uffici di cui all’articolo 19, comma 1, lettera
h).

4. Il direttore regionale, oltre a
svolgere le funzioni delegate, in particolare:

a) propone al capo del Dipartimento
gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi
piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni
delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui
al comma 3 compresi nella direzione regionale;

b) esprime il parere di competenza
del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli
interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più
soprintendenze di settore;

c) autorizza l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con
eccezione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera o),
dall’articolo 8, comma 2, lettera e) e dall’articolo 9, comma 2, lettera d); d)
impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi
necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine,
l’intervento diretto del Ministero, ai sensi dell’articolo 32 del Codice;

e) dispone il concorso del Ministero
nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni
culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e
35 del Codice;

f) stipula accordi e convenzioni con
i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi
conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire
le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi
dell’articolo 38 del Codice;

g) dispone l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di
opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell’articolo 88 del
Codice;

h) concede l’uso dei beni culturali
in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

i) adotta i
provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto,
rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all’esercizio
delle funzioni e dei compiti attribuiti;

l) esprime l’assenso del Ministero
sulle proposte di acquisizione in comodato di beni
culturali di proprietà privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e
sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei
presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai
sensi dell’articolo 44, comma 1, del Codice;

m) autorizza le alienazioni, le
permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni
altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni
culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58
del Codice; n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata, previste
dall’articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla
regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si
trovano, prescritta dall’articolo 62, comma 1, del Codice; o) propone al
Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di settore,
l’esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell’articolo 60
del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Direttore generale
medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti
pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione
del Direttore generale comunica all’ente che ha formulato la proposta di
prelazione la rinuncia dello Stato all’esercizio della medesima, ai sensi
dell’articolo 62, comma 3, del Codice;

p) propone ai Direttori generali competenti,
su iniziativa delle soprintendenze di settore, l’irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

q) richiede alle commissioni
provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l’adozione della
proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i
beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice;

r) propone al Direttore generale
competente l’adozione in via sostitutiva della dichiarazione di
interesse pubblico per i beni paesaggistici;

s) predispone,
d’intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all’attuazione
degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree
sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici; t) propone al
direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione
dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della
normativa in materia; promuove l’organizzazione di studi, ricerche ed
iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e
le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le
università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela
del paesaggio,
della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e
della saggistica attinente alle materie d’insegnamento, attraverso programmi
concordati con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

v) vigila sulla realizzazione delle
opere d’arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge
29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

z) dispone, previa istruttoria delle
soprintendenze di settore, l’affidamento diretto o in concessione delle
attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di
beni culturali, ai sensi dell’articolo 115 del Codice;

aa) svolge le funzioni di stazione
appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi
dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel
territorio di competenza;

bb) organizza e gestisce le risorse
strumentali degli uffici dipendenti nell’ambito della regione, ferme restando
le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13.

cc) alloca le risorse umane degli uffici
dipendenti, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e
13;

dd) cura le relazioni sindacali e la
contrattazione collettiva a livello regionale, ferme restando le competenze di
cui all’articolo 13.

5. Il direttore regionale delega, di
norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle
soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale.

6. Il direttore regionale, inoltre, può delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese
nella direzione regionale una o più delle altre funzioni di cui al comma 4.

Articolo 21

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di
coordinamento è organo collegiale a competenza
intersettoriale.

2. Il Comitato esprime pareri: a)
obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di
interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree
suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di
prescrizioni di tutela indiretta;

b) a richiesta del
direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la
materia dei beni culturali.

3. Il Comitato è presieduto dal
direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in
ambito regionale quando si esprime sulle questioni di
cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di
tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale
quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera
b).

4. Le risorse umane e strumentali
necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive
direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 22

Comunicazioni dell’amministrazione

1. Gli atti e i documenti del
Ministero sono inviati all’interno ed all’esterno dell’amministrazione per
posta elettronica, ordinaria o certificata, ai sensi dell’articolo 14 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 23

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall’attuazione del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.

2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1 e
dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le
dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l’allegata tabella A, che costituisce
parte integrante del presente regolamento.

3. Le dotazioni organiche del
personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l’allegata tabella B, che costituisce
parte integrante del presente regolamento.

4. Le dotazioni organiche di cui alle
tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi
della normativa vigente, anche in relazione ai
correlati sviluppi di natura contrattuale.

5. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e
le attività culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di
personale, come sopra rimodulati, nelle strutture
centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione stessa.

6. È abrogato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002,
concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale
appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero
per i beni e le attività culturali.

7. Dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29
e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 [23],
per ciascuno dei quali l’abrogazione decorre dalla data di entrata
in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi
contemplati.

8. Dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 19, comma 4, è abrogato
l’articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 [24].

9. Ai sensi del decreto legislativo
n. 368 del 1998 e successive modificazioni restano in vigore le norme relative all’Archivio centrale dello Stato, quale ufficio
dirigenziale di livello non generale.

10. Il sovrintendente dell’Archivio
centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per
le questioni inerenti alla riservatezza di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

11. Nella fase di prima applicazione
e comunque per un periodo non superiore ad un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il capo del
dipartimento può ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale
compresi nel dipartimento.

12. Nella fase di prima applicazione
e comunque per un periodo non superiore a due anni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore
regionale può essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello non
generale compresi nella direzione regionale.

13. Con cadenza biennale si provvede
alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle
esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la
funzionalità ed efficienza, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

14. Al decreto del Presidente della
Repubblica 6 luglio 2001, n.307, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 2:

1) al comma 5, lettera a), le parole:
"al Segretario generale" sono sostituite
dalle seguenti: "ai capi dei Dipartimenti";

2) al comma 6, le parole: "al Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti:
"ai capi dei Dipartimenti";

3) al comma 9 le parole: "nell’ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441" sono sostituite
dalle seguenti: "nell’ambito delle relative dotazioni organiche.";

4) il comma 11 è sostituito dal
seguente: "11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per
l’attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per
la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione del Ministero, assegnando unità di
personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette
agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2.
Il suddetto Dipartimento fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al
funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.";

b) all’articolo 3:

1) al comma 1, il secondo periodo è
sostituito dal seguente:

"L’Ufficio di Gabinetto si
articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono
preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione
organica, incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni
di Vice capi di Gabinetto.";

2) al comma 2, le parole "del
Segretariato generale" e "il Segretariato generale" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dei
Dipartimenti" e "i Dipartimenti";

c) all’articolo 4, comma 1, le
parole: "del Segretariato generale e delle
direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "dei
Dipartimenti, delle direzioni generali e delle direzioni regionali";

d) all’articolo 7, il comma 2 è
sostituito dal seguente: "2. Le attività di controllo interno sono svolte
da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra
esperti in materie di organizzazione amministrativa,
tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati,
anche estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti
del collegio sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di presidente
del collegio sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti."; e) all’articolo 12, comma 1, le parole:
"delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441" sono sostituite dalle seguenti:
"delle prescritte dotazioni organiche";

f) gli articoli 9, 10 e 11 sono
abrogati.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì
10 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15
luglio 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 41

Tabella A (prevista dall’art. 23,
comma 2)

Dotazioni organiche dei dirigenti del
Ministero per i beni e le attività culturali

Dotazioni organiche

Dirigenti di prima fascia
(*) 35

Dirigenti di seconda fascia (**) 247

Totale dirigenti 282

(*) di cui 2 presso il Gabinetto del
Ministro, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 3.

(**) di cui 5 presso gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell’art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni.

Tabella B (prevista dall’art. 23,
comma 3)

Dotazioni organiche del personale
appartenente alle aree funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali

Area funzionale – Posizione economica
Dotazioni organiche

Area funzionale C – posizione economica
C3

Totale 2520

Area funzionale C – posizione
economica C2

Totale 1300

Area funzionale C – posizione
economica C1

Totale 2650

Area funzionale B – posizione
economica B3

Totale 5853

Area funzionale B – posizione
economica B2

Totale 4687

Area funzionale B – posizione
economica B1

Totale 5840

Area funzionale A – posizione
economica Al

Totale 2050

Totale aree funzionali 24900