Lavoro e Previdenza

Tuesday 11 March 2003

Rimodulazione fasce di reddito per coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Frazionamento contributi. Trattamenti pensionistici. Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. INPS CIRCOLARE N. 49 del 10.03.2003

Rimodulazione fasce di reddito per coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Frazionamento contributi. Trattamenti pensionistici. Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

INPS CIRCOLARE N. 49 del 10.03.2003

SOMMARIO: Facoltà di frazionare leventuale maggiore onere contributivo nel periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 2002. Liquidazione e ricostituzione trattamenti pensionistici.

     Larticolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 146/1997, dispone che Laumento della contribuzione derivante dallinserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, può essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualità con decorrenza 1° luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto delleffettivo versamento contributivo.

     Al riguardo, con circolare n. 271 del 29 dicembre 1997 è stato precisato che, in presenza di richiesta di frazionamento, il pagamento relativo alla contribuzione della nuova fascia di appartenenza avverrà tenendo conto del contributo dovuto per la vecchia fascia addizionato per il primo anno 1998 di un sesto della differenza contributiva esistente tra la nuova e la vecchia fascia. Nei successivi cinque anni il contributo dovuto verrà via via incrementato di un sesto per ogni anno (nel 1999 pagherà il contributo dovuto per la fascia di provenienza più due sesti della differenza contributiva tra la nuova e la vecchia fascia) fino a concorrenza dellintera quota da versare. Si precisa che la frazione relativa ad ogni anno va calcolata in base ai contributi dovuti per lanno di riferimento.

     La circolare in parola ha altresì chiarito che a norma del comma 3 dellart. 1 il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto delleffettivo versamento contributivo e pertanto qualora al momento della richiesta della prestazione sia in corso il versamento della contribuzione frazionata, il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione non potrà essere quello corrispondente alla fascia di competenza, ma quello relativamente al quale risulti effettivamente versata la contribuzione alla data della domanda di pensione. Quindi il reddito da considerare è quello della fascia originaria di appartenenza maggiorato della quota di aumento per il quale sono stati effettivamente versati i contributi.

     Ne deriva che, al fine di determinare il reddito annuale pensionabile, è necessario, in primo luogo, calcolare il reddito da frazionare, costituito per ciascun anno dalla differenza tra la retribuzione conseguita sulle giornate della fascia superiore e quella conseguita sulle giornate della fascia di appartenenza. A tale valore, moltiplicato per la frazione corrispondente a ciascuna annualità (1/6 per il 1997, 2/6 per il 1998, 3/6 per il 1999, ecc.), andrà poi sommata lintera retribuzione annua della fascia di appartenenza; con lavvertenza che per il solo 1997 il reddito da frazionare è ridotto alla metà, avendo la rimodulazione delle fasce decorrenza dal 1° luglio dellanno in questione (si veda la tabella riepilogativa allegata).

     Ovviamente, qualora linteressato sia iscritto per una sola parte dellanno, il reddito della quota di frazionamento è ridotto in rapporto al minor periodo dellanno in questione.

     Le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1° luglio 1997 in favore di lavoratori ammessi al frazionamento dovranno essere ricostituite, conformemente ai criteri sopra illustrati, considerando il reddito della fascia originaria di appartenenza maggiorato della quota di aumento per il quale sono stati effettivamente versati i contributi.

     Del pari, i trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori in oggetto andranno calcolati, per il periodo 1997-2002, sulla base della retribuzione inerente alla fascia originaria di reddito maggiorata della quota di frazionamento prevista per ciascun anno.

Allegato 1

TABELLA FRAZIONAMENTO CONTRIBUZIONE CDCM

Iscrizione nella 1^fascia e frazionamento del contributo alla 2^fascia

Anno retribuzione annua della 1^ fascia di appartenenza Differenza annua tra le fasce Retribuzione dellanno comprensiva del frazionamento

  (a) (b)  

1997 156 * 72.251 = 11.271.156 3.667.052 11.584.244 (a + (b/2 * 1/6))

1998 156 * 73.777 = 11.509.212 3.838.404 12.788.014 (a + (b * 2/6))

1999 156 * 75.325 = 11.750.700 3.916.900 13.709.150 (a +( b * 3/6))

2000 156 * 76.114 = 11.873.784 3.957.928 14.512.403 (a + (b * 4/6))

2001 156 * 78.536 = 12.251.616 4.083.872 15.654.843 (a + (b * 5/6))

In Euro      

2002 156 * 40,61 = 6.335,16 2.111,72 8.446,88 (a + b)

Iscrizione nella 2^ fascia e frazionamento del contributo alla 3^ fascia

Anno retribuzione annua della 1^ fascia di appartenenza Differenza annua tra le fasce Retribuzione dellanno comprensiva del frazionamento

  (a) (b)  

1997 208 * 72.251 = 15.028.208 3.667.052 15.341.296 (a + (b/2 * 1/6))

1998 208 * 73.777 = 15.345.616 3.838.404 16.624.418 (a + (b * 2/6))

1999 208 * 75.325 = 15.667.600 3.916.900 17.626.050 (a + (b * 3/6))

2000 208 * 76.114 = 15.831.712 3.957.928 18.470.331 (a + (b * 4/6))

2001 208 * 78.536 = 16.335.488 4.083.872 19.738.715 (a + (b * 5/6))

In Euro      

2002 208 * 40,61 = 8.446,88 2.111,72 10.558,60 (a + b)

Iscrizione nella 3^fascia e frazionamento del contributo alla 4^fascia

Anno retribuzione annua della 1^ fascia di appartenenza Differenza annua tra le fasce Retribuzione dellanno comprensiva del frazionamento

  (a) (b)  

1997   260 * 72.251 = 18.785.260 3.667.052 19.098.348 (a + (b/2 * 1/6))

1998 260 * 73.777 = 19.182.020 3.838.404 20.460.822 (a + (b * 2/6))

1999 260 * 75.325 = 19.584.500 3.916.900 21.542.950 (a + (b * 3/6))

2000 260 * 76.114 = 19.789.640 3.957.928 22.428.259 (a + (b * 4/6))

2001 260 * 78.536 = 20.419.360 4.083.872 23.822.587 (a + (b * 5/6))

In Euro      

2002 260 * 40,61 = 10.558,60 2.111,72 12.670,32 (a + b)