Assicurazione ed Infortunistica

Thursday 17 April 2003

Rimborsi Rc Auto. La Corte Costituzionale dichiara inammissibile una questione di legittimità costituzionale sul decreto legge salva compagnie. Corte costituzionale – ordinanza 27 marzo-16 aprile 2003, n. 126

Rimborsi Rc Auto. La Corte Costituzionale dichiara inammissibile una questione di legittimità costituzionale sul decreto legge salva compagnie

Corte costituzionale ordinanza 27 marzo-16 aprile 2003, n. 126

Presidente Chieppa relatore Finocchiaro

Ritenuto

Che nel corso di una causa civile promossa da Irene Cracco nei confronti di Annamaria De Nardi, di Fin-Aderb e della Ras spa, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale avvenuto il 17 aprile 2001, il Giudice di pace di Conegliano ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 5 della legge 57/2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati);

che, secondo il rimettente, ove non fosse stata applicabile la norma citata, entrata in vigore il 4 aprile 2001, il danno sarebbe stato liquidato equitativamente, assumendo i parametri seguiti dal Tribunale di Treviso, fissando il punto di invalidità a lire 2.745.000 (¬ 1.417,67), mentre, applicandosi i criteri stabiliti dalla legge sopravvenuta, si perviene ad una rilevante decurtazione della liquidazione del danno, in contrasto con i principi di uniformità pecuniaria di base, e di necessaria e imprescindibile personalizzazione del danno;

che della disciplina legislativa vanno rilevate le incongruenze, contraddizioni, disparità di trattamento, violazioni di diritti fondamentali e che in particolare:

contrasta con la Costituzione larticolo 5, comma 1, secondo Cpv, nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, e concede allassicuratore ulteriore termine di novanta giorni per lofferta risarcitoria in aggiunta ai sessanta giorni previsti quale presupposto processuale;

contrasta con gli articoli 3 e 32 della Costituzione larticolo 5, comma 2, lettera a), nella parte in cui, fissando un valore fisso per il primo punto di invalidità permanente, non consente di conseguire il risarcimento integrale del danno alla salute per le lesioni di lieve entità, introducendo ingiustificatamente un principio indennitario che non assicura piena tutela del bene compromesso;

è incostituzionale larticolo 5, comma 2, lettera a), nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato da uniformità ed irrisorietà della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione giudiziaria dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;

è incostituzionale larticolo 5, comma 2, lettera b), nella parte in cui predetermina un importo irrisorio e rigido per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità delle lesioni e caratteristiche personali del danneggiato;

è incostituzionale larticolo 5, comma 3, nella parte in cui definisce il danno biologico e ne determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento in relazione al danno da fatto illecito o da incidente stradale, allazione giudiziaria intrapresa, e alla natura dellattività del danneggiante;

è incostituzionale larticolo 5, comma 4, nella parte in cui, consentendo lulteriore risarcimento riguardo alle condizioni soggettive del danneggiato, non determina caratteristiche e contenuti delle condizioni soggettive del danneggiato, non stabilisce criteri né consente valutazioni equitative;

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio ed ha chiesto la declaratoria di infondatezza della questione;

che nel giudizio si è costituita la RAS spa, eccependo profili di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza della questione sollevata dal Giudice di pace di Conegliano, reiterando tali osservazioni nella memoria depositata il 27 gennaio 2003.

Considerato

Che con lordinanza si pone la questione se larticolo 5 della legge 57/2001,

(Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) sia costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 2, 3, 32 della Costituzione, laddove:

al comma 1, impone al danneggiato la comunicazione dei dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, e concede allassicuratore ulteriore termine di novanta giorni per lofferta risarcitoria in aggiunta ai sessanta giorni previsti quale presupposto processuale;

al comma 2, lettera a), stabilendo un valore fisso per il primo punto di invalidità permanente, non consente di realizzare il risarcimento integrale del danno alla salute per le lesioni di lieve entità, introducendo ingiustificatamente un principio indennitario che non assicura piena tutela del bene compromesso, in violazione dellarticolo 32 Costituzione;

al comma 2, lettera a), introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente da uniformità ed irrisorietà della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione giudiziaria dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;

al comma 2, lettera b), predetermina un importo irrisorio e rigido per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità delle lesioni e caratteristiche personali del danneggiato;

al comma 3, definisce il danno biologico e ne determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, allazione giudiziaria intrapresa, nonché alla natura dellattività del danneggiante;

al comma 4, stabilisce che il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive, e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative;

che, nella introduzione allillustrazione delle sei censure di incostituzionalità, il rimettente denuncia, testualmente, le incongruenze, contraddizioni, disparità di trattamento, violazioni di diritti fondamentali, senza nessuna menzione di norme costituzionali;

che enunciando, poi, la seconda delle questioni, il giudice a quo richiama gli articoli 3 e 32 Costituzione, senza spiegare però in cosa consista il contrasto, né quale sia il precetto delle norme costituzionali violato, né quali principi di applicazione al caso concreto possano trarsi, limitandosi a dire che larticolo 5, comma 2, lettera a) introduce surrettiziamente un principio indennitario costituzionalmente illegittimo e richiamando, a chiusura della motivazione, le considerazioni dellordinanza del Giudice di pace di Roma (al momento non pervenuta alla Corte);

che nel dispositivo, infine, si invocano, riassuntivamente, per tutte le sei questioni, gli articoli 2 (non citato in motivazione), 3 e 32 della Costituzione;

che il Giudice rimettente solleva le sopra riferite questioni con ordinanza priva, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni stesse, non essendovi sufficienti indicazioni delle ragioni per cui si configurerebbe la violazione del parametro costituzionale, mancando per cinque delle sei questioni la stessa indicazione del parametro costituzionale violato;

che, pertanto, tutte le questioni vanno dichiarate, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le ultime, ordinanze numeri 442, 243 e 239 del 2002), manifestamente inammissibili;

che la pregiudizialità della declaratoria di inammissibilità esime questa Corte dallesaminare di ufficio la questione se debba disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo a seguito della modifica legislativa intervenuta con larticolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire liniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), che ha sostituito il comma 4 dellarticolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, di cui è stata denunciata lincostituzionalità;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PQM

La Corte costituzionale

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellarticolo 5, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 57/2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano, con lordinanza in epigrafe.