Civile

Saturday 05 April 2008

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi relativamente al trimestre 1° ottobre 2007-31 dicembre 2007. Applicazione dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2008 della legge 7 marzo 1996, n. 108. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 18 marzo 2008.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi
relativamente al trimestre 1° ottobre 2007-31 dicembre
2007. Applicazione dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2008 della legge 7 marzo
1996, n. 108. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 18 marzo 2008
.
(http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>GU n. 75 del 29-3-2008

)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>IL CAPO della direzione V del
Dipartimento del tesoro

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 1, in base al quale «il
Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e
tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per
operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2007, recante la «classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 e, in particolare, l’art. 3,
comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei cambi
il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2007 – 31 dicembre 2007
alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale
medio ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale
di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati
dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° ottobre 2007
– 31 dicembre 2007 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore mediodel tasso
applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema
determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura
sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di
sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata a fini
conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su
un campione di intermediari secondo le modalita’ indicate nella nota metodologica,
relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di
ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e
integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilita’ del
vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei
tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996,
rientra nell’ambito di responsabilita’ del vertice amministrativo;

Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto
la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e
poteri alla Banca d’Italia;

Sentita la Banca
d’Italia;

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Decreta:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Art. 1.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>1. I tassi effettivi globali medi,
riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,
determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
relativamente al trimestre 1° ottobre 2007 – 31
dicembre 2007, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo
scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e’ riportata separatamente in
nota alla tabella.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Art. 2.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>1. Il presente decreto entra in
vigore il 1° aprile 2008.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30 giugno 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i
tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono
essere aumentati della meta’.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Art. 3.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>1. Le banche e gli intermediari
finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al
pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato
A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto
del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si
attengono ai criteri di calcolo delle

«istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei
cambi.

3. La Banca
d’Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2008 – 31 marzo 2008 alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate
nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente
decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti
per i casi di ritardato pagamento.

L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e
dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso
delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la
maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e’
mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2008

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Il capo della direzione: Maresca

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Allegato A

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Categorie di operazioni

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Classi di importo
in unità di euro

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Tassi medi
(su base annua)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Aperture di credito in conto
corrente (1)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>12,91

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>9,88

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Anticipi, sconti commerciali e
altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>7,39

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>6,84

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Factoring (3)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>fino a 50.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>7,28

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 50.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>6,81

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Crediti personali e altri
finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>10,18

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Anticipi, sconti commerciali,
crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non
bancari (5)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>16,77

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>12,35

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Prestiti contro cessione del quinto
dello stipendio (6)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>16,47

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>10,26

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Leasing

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>11,81

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 5.000 fino
a 25.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>9,51

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 25.000
fino a 50.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>8,42

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 50.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>7,10

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Credito finalizzato all’acquisto
rateale e credito revolving (7)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>fino a 1.500

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>16,20

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 1.500 fino
a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>16,78

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>10,60

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Mutui con garanzia reale (8)
– a tasso fisso
– a tasso variabile

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>
6,04
6,00

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Nota metodologica

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta
a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza
trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col
finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007, ha ripartito le
operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d’Italia e
all’Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche
dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa
e’ condotta per classi di importo;

limitatamente a talune categorie e’ data rilevanza alla durata, all’esistenza
di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione
alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu’ di
provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato»,

«leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di
finanziamento accesi nel trimestre; per esse e’ adottato un indicatore del
costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul
credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito
revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e
sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» – i cui tassi sono
continuamente sottoposti a revisione – vengono
rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre,
computati sulla base dell’effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non e’ compresa nel calcolo del tasso ed e’
oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo
unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui
all’art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una
rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle
variazioni intervenute nell’universo di riferimento rispetto alla precedente
rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per
estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante
opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni
rilevate viene esteso all’intero universo attraverso
l’utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la
numerosita’ degli strati nell’universo e quella degli strati del campione.

La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di
agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di
finanziamento sono definite considerando l’omogeneita’ delle operazioni
evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato
rilevati.

La tabella – che e’ stata definita sentita la Banca d’Italia – e’ composta da
20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della
distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione
statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per
ciascuna classe di importo e’ contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si
differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla
rischiosita’ delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita’, alcune
categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli
intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati
nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito
delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi,
orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura. Queste
rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi
armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con
l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono
alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono
corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di
sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della meta’, cosi’ come
prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Rilevazione degli interessi di mora

http://www.altalex.com/index.php?idnot=40596“>Nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la
misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla
rilevazione e’ stato interessato un campione di banche e di
societa’ finanziarie individuato sulla base della distribuzione
territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In
relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state
verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito
in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca
del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle
operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e’ stato posto a
confronto con il tasso medio rilevato