Lavoro e Previdenza
Riforma del mercato del lavoro. Ripartiti i fondi per le attività di formazione nell’ esercizio dell’ apprendistato. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 23 ottobre 2003
Riforma del mercato del lavoro. Ripartiti i fondi per le attività di formazione nellesercizio dellapprendistato
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 ottobre 2003
Ripartizione delle risorse per le attivita’ di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.
IL DIRETTORE GENERALE
dell’ufficio centrale per l’orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «norme in materia di
promozione dell’occupazione», ed in particolare l’art. 16 recante
disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni
concernenti i contenuti formativi delle attivita’ di formazione degli
apprendisti, ed in particolare l’art. 6;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonche’
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in
particolare l’art. 68 relativo all’obbligo di frequenza di attivita’
formative;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, «disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003)», ed in particolare l’art. 47, comma 2;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, «Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il parere favorevole del Coordinamento tecnico regioni per la
formazione professionale e il lavoro del 13 ottobre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Come previsto dall’art. 47, comma 2, della legge n. 289 del
27 dicembre 2002 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a
carico del Fondo di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per
il finanziamento delle attivita’ di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta’, secondo le modalita’ di cui all’art. 16
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le
regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l’80% in base
al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il
restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti
formati nell’anno 2002, come risulta dai dati di monitoraggio
regionale al 30 giugno 2003, prevedendo un limite minimo di 516.000
euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e
provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella;
=====================================================================
|Ripartizione (a)|Ripartizione (b) |
| apprendisti | apprendisti | Totale
Regioni | occupati | formati | complessivo
=====================================================================
Piemonte |7.510.024,95 |2.922.596,47 |10.432.621,42
———————————————————————
Valle d’Aosta |516.000,00 |- |516.000,00
———————————————————————
Lombardia |14.588.147,40 |1.406.151,59 |15.994.298,99
———————————————————————
Prov. Aut. di | | |
Bolzano |859.509,14 |1.975.516,91 |2.835.026,05
———————————————————————
Prov. Aut. di | | |
Trento |1.174.874,10 |84.877,80 |1.259.751,90
———————————————————————
Veneto |11.584.280,61 |752.405,45 |12.336.686,06
———————————————————————
Friuli Venezia | | |
Giulia |2.143.522,33 |2.187.134,63 |4.330.656,96
———————————————————————
Liguria |2.450.438,74 |57.500,41 |2.507.939,15
———————————————————————
Emilia Romagna |9.052.816,89 |9.651.284,31 |18.704.101,20
———————————————————————
Toscana |7.116.021,61 |325.415,48 |7.441.437,09
———————————————————————
Umbria |1.919.325,39 |10.214,59 |1.929.539,98
———————————————————————
Marche |3.857.600,36 |10.358,61 |3.867.958,97
———————————————————————
Lazio |4.077.787,82 |6.655,79 |4.084.443,61
———————————————————————
Abruzzo |1.772.239,40 |- |1.772.239,40
———————————————————————
Molise |516.000,00 |- |516.000,00
———————————————————————
Campania |1.860.042,31 |192.771,57 |2.052.813,88
———————————————————————
Puglia |4.180.817,23 |- |4.180.817,23
———————————————————————
Basilicata |516.000,00 |- |516.000,00
———————————————————————
Calabria |566.625,92 |- |566.625,92
———————————————————————
Sicilia |2.828.953,07 |- |2.828.953,07
———————————————————————
Sardegna |1.218.572,70 |107.516,42 |1.326.089,12
———————————————————————
Totale |80.309.599,97 |19.690.400,03 |100.000.000,00
(a) Dati fonte I.N.P.S. al 30 settembre 2003;
(b) Dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2003.
3. L’onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del bilancio di previsione per l’esercizio 2003 del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e l’accesso al Fondo
sociale europeo, di cui all’art. 9 della legge n. 236 del 1993.
4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate puo’ essere
utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di
accompagnamento collegate all’attivita’ formativa. Con le risorse di
cui al presente decreto non e’ rimborsabile la retribuzione degli
apprendisti.
Art. 2.
1. L’erogazione delle risorse assegnate e’ subordinata alla
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
parte delle regioni e province autonome, dell’avvio delle procedure
per la realizzazione delle attivita’ formative; tale avvio deve
avvenire entro il 30 giugno 2004. Qualora, entro la data indicata, le
amministrazioni regionali e provinciali non abbiano provveduto ad
avviare tali procedure, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali procede alla revoca delle risorse ed alla conseguente
ripartizione fra le altre amministrazioni, secondo criteri da
concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e
lavoro delle regioni.
2. Allo scopo di monitorare l’avanzamento delle attivita’ per
l’apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un
rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida
fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. Il
Ministero del lavoro e politiche sociali, entro il 31 ottobre
successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei
rapporti realizzati dalle regioni e province autonome. La
predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i
criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime
ripartizioni di risorse per l’apprendistato fra regioni e province
autonome.
3. Trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede
alla revoca delle risorse non impegnate – con atti amministrativi
giuridicamente vincolanti – dalle regioni e dalle province autonome.
Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni sulla base
di indicatori di performance da concordare con il coordinamento
tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.
Roma, 23 ottobre 2003
Il direttore generale: Bulgarelli