Lavoro e Previdenza

Thursday 13 November 2003

Riforma del mercato del lavoro e formazione dei lavoratori. Pubblicati sulla G.U. 8.11.2003 i criteri per lo sviluppo della formazione continua. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003

Riforma del mercato del lavoro e formazione dei lavoratori. Pubblicati sulla G.U. 8.11.2003 i criteri per lo sviluppo della formazione continua

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003

Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Ufficio centrale per l’orientamento

e la formazione professionale dei lavoratori

1. Premessa.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con le

regioni e le province autonome, sentite le Parti sociali, con il

presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di

formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le

loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la

competitivita’, nel rispetto di quanto previsto dalle nonnative di

seguito indicate:

legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno

dell’occupazione», art. 9, commi 3 e 7;

legge n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione

dell’occupazione», art. 17;

legge n. 388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 118;

legge n. 289 del 27 dicembre 2002, «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 48;

regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti

destinati alla formazione;

regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di

importanza minore («de minimis»).

2. Risorse.

Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono

ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a Euro

50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:

Tabella di ripartizione delle risorse

(Euro totali a disposizione 50.000.000,00)

=====================================================================

        Regioni/Province autonome        |           Euro

=====================================================================

Valle d’Aosta ….                       |                 305.000,00

Piemonte ….                            |               4.120.000,00

Lombardia ….                           |              10.615.000,00

Liguria ….                             |               1.385.000,00

Trento ….                              |                 615.000,00

Bolzano ….                             |                  570.000,00

Veneto ….                              |               5.275.000,00

Friuli Venezia Giulia ….               |               1.235.000,00

Emilia Romagna ….                      |               4.770.000,00

Toscana ….                              |               3.755.000,00

Umbria ….                              |                 775.000,00

Marche ….                              |               1.565.000,00

Lazio ….                               |               3.910.000,00

Abruzzo ….                             |               1.090.000,00

Molise ….                              |                 205.000,00

Campania ….                            |               2.965.000,00

Puglia ….                              |                2.300.000,00

Basilicata ….                          |                 360.000,00

Calabria ….                            |                 825.000,00

Sicilia ….                             |               2.340.000,00

Sardegna ….                             |               1.020.000,00

                                         |             ————–

   Totale . . .                          |              50.000.000,00

Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.

Fonte: Ministero del lavoro – Unioncamere (Sistema Excelsior 2002

– dati al 31 dicembre 2001).

3. Destinatari piani formativi.

Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese

assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della legge n.

160/1975, relativo ai contributi integrativi per l’assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati

all’Istituto nazionale della previdenza sociale, cosi’ come

modificato all’art. 25 della legge quadro sulla formazione

professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per

il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori:

a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15

dipendenti;

b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di

lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione

coordinata e continuativa nonche’, inseriti nelle tipologie

contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto

previste dalla legge n. 30 del 23 febbraio 2003;

c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa

integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;

d) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta’ superiore

ai 45 anni;

e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo

titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

L’ulteriore 30% e’ finalizzato a target definiti da ogni regione e

delle province autonome.

4. Programmazione ed attuazione degli interventi

Le amministrazioni regionali e le province autonome tengono,

altresi’, conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi

operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe

azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le

diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonche’

del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici

interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n.

388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e

garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l’attuazione del

principio delle pari opportunita’.

Nell’attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionali

e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione

a domanda individuale.

5. Procedure

Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre

specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono

previste:

l’indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari

(imprese e lavoratori);

le modalita’ di selezione dei progetti;

il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato

(Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e 69/2001).

Nell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli

aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti di

importanza minore (de minimis) permane l’obbligo di cofinanziamento a

carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto

dall’art. 9 comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236.

Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali-UCOFPL, Divisione V, l’atto

deliberativo dell’organo competente, relativo all’avvio delle

specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si

procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella prevista

al punto 2.

Le risorse non impegnate dalle amministrazioni regionali e dalle

province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento sono

revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il

coordinamento tecnico delle regioni.

6. Monitoraggio

Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto

dettagliato sull’andamento delle azioni al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali UCOFPL.

Il rapporto e’ realizzato secondo linee guida e indicatori

quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica

elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la

collaborazione dell’ISFOL pertinenti ai target previsti dalla

presente circolare e dai target ulteriori individuati dalle

amministrazioni regionali e dalle province autonome.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a

redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in

attuazione a quanto stabilito dall’art. 66, comma 3 della legge n.

144 del 17 maggio 1999.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: Bulgarelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24