Enti pubblici

Monday 04 April 2005

Riforma del diritto societario e modifiche del testo unico bancario. I riflessi sulla disciplina delle banche cooperative in un comunicato della Banca d’ Italia

Riforma del diritto societario e modifiche del testo unico bancario. I riflessi sulla disciplina delle banche cooperative in un comunicato della Banca dItalia

BANCA D’ITALIA  COMUNICATO

Banche cooperative. Riforma del diritto societario (GU n. 76 del 2-4-2005)

1.  Con  il  decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004,

emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 366/2001,

sono  state  apportate  modificazioni  e  integrazioni al testo unico

bancario  (decreto  legislativo  n.  385 del 1° settembre 1993 – TUB)

allo  scopo  di  coordinare  la  riforma societaria con la disciplina

speciale   delle  banche  costituite  in  forma  cooperativa  (banche

popolari e banche di credito cooperativo).

    Il  coordinamento  ha  reso  applicabili   nei  confronti di dette

categorie  di  banche le disposizioni del riformato codice civile che

non   incidono  su  aspetti  sostanziali  della  relativa  disciplina

speciale  contenuta  nel TUB. La tecnica normativa adottata e’ quella

di  indicare  in  un   nuovo  articolo  del  medesimo TUB (150-bis) le

previsioni civilistiche non applicabili in quanto in contrasto con le

predette disposizioni speciali.

    Sotto altro profilo, il provvedimento apporta al TUB integrazioni

volte  ad  adeguare  la  disciplina  degli  assetti proprietari delle

banche  e  del  gruppo bancario alle nuove previsioni civilistiche in

materia     di     direzione     e    coordinamento    di    societa’

(articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile).

    2.   Il  coordinamento  realizzato  dal  decreto  legislativo  n.

310/2004  relativamente  alle banche cooperative consente di superare

le  incertezze  del  quadro normativo – a suo tempo poste in evidenza

dalla  Banca  d’Italia con comunicazione del marzo 2004 (cfr. G.U. n.

74  del  29 marzo  2004)  –  derivanti dalla precedente esclusione di

dette banche dall’ambito di applicazione della riforma societaria.

    In sintesi, la nuova disciplina:

      conferma  la distinzione tra i due modelli di banca cooperativa

individuati  dal  TUB,  incentrandola  sulla  diversa  intensita’ del

requisito   mutualistico.  Le  BCC  sono  ricondotte  alla  categoria

civilistica  delle  cooperative  «a mutualita’ prevalente», in quanto

tenute ad adottare nei propri statuti le clausole di cui all’articolo

2514   del  codice  civile  oltre  che  a  rispettare  i  criteri  di

operativita’ prevalente con i soci definiti ai sensi dell’articolo 35

TUB;   con   riguardo   alle   banche  popolari,  e’  stata,  invece,

espressamente  esclusa  l’applicabilita’ delle disposizioni che fanno

riferimento alla condizione di prevalenza mutualistica;

      consente   alle   banche   cooperative   di   usufruire   delle

opportunita’  offerte  dalla riforma societaria in materia di modelli

di  amministrazione  e controllo, di speciali categorie di azioni, di

gruppo paritetico cooperativo;

      fissa  al  30 giugno  2005  il  termine per l’adeguamento degli

statuti delle banche cooperative alle nuove disposizioni inderogabili

del  codice civile (cfr. articolo 223-terdecies disp. att. del codice

civile),  anche utilizzando procedure deliberative semplificate (cfr.

articolo 223-duodecies   disp.   att.);   decorso   tale  termine  le

previsioni  statutarie  non  conformi  cesseranno  di avere efficacia

(cfr. comma 4 del citato articolo 223-duodecies)

    (1) Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n.

305.

    (2) Piu’  in  dettaglio, l’articolo 37 del decreto legislativo n.

310/2004  ha  abrogato  la  previsione,  gia’ contenuta nell’articolo

223-terdecies  disp.  att., in base alla quale alle banche popolari e

alle  banche  di  credito  cooperativo  continuavano ad applicarsi le

disposizioni  di legge anteriori all’entrata in vigore della legge n.

366/2001;  in  secondo  luogo,  l’articolo  38  del   medesimo decreto

legislativo  n. 310/2004 ha introdotto nel TUB l’articolo 150-bis, il

quale   individua  espressamente  e  analiticamente  le  nuove  norme

civilistiche  che non trovano applicazione nei confronti delle banche

appartenenti  alle  categorie  predette,  rendendo  per converso loro

applicabili  tutte  le  altre  disposizioni  civilistiche, sia quelle

specifiche delle societa’ cooperative (in quanto contenute nel Titolo

VI  del  Libro  V)  sia  quelle  riferite  alle s.p.a. (Titolo V) che

integrano la specifica disciplina delle societa’ cooperative in forza

del  rinvio disposto, nel limite della compatibilita’ , dall’articolo

2519, primo comma, del codice.

    Cio’   premesso,   le   banche   popolari   e   le  BCC  dovranno

tempestivamente  deliberare  le  modifiche statutarie volte a rendere

coerente  la  propria regolamentazione societaria con le disposizioni

civilistiche  imperative.  Assume  particolare  rilievo,  per le BCC,

l’introduzione  in  statuto  delle  clausole  «mutualistiche»  di cui

all’articolo  2514  c.c.,  tra le quali si richiama, per il carattere

innovativo,  quella  prevista  dalla  lettera  b)  del  primo  comma,

concernente  i  limiti  alla remunerazione degli strumenti finanziari

offerti in sottoscrizione ai soci.

    Con  riguardo  agli  altri  interventi  sullo  statuto, le banche

cooperative  si  atterranno  alle indicazioni, contenute nella citata

comunicazione  della  Banca  d’Italia  del marzo  2004, in materia di

controllo  contabile,  di  poteri  del  presidente  del  consiglio di

amministrazione,  di  termini per la convocazione dell’assemblea e di

delega  di competenze dell’assemblea al consiglio di amministrazione.

In particolare, con riguardo al controllo contabile nelle BCC, queste

ultime  dovranno,  entro il predetto termine del 30 giugno 2005 (cfr.

articolo 150-bis,   comma  7,  TUB),  valutare  nell’esercizio  della

propria autonomia organizzativa se mantenere al collegio sindacale la

funzione  di controllo contabile (cfr. articolo 52, comma 2-bis, TUB)

ovvero  affidare la stessa funzione a un soggetto esterno fornito dei

necessari  requisiti  professionali (secondo il regime ordinariamente

previsto dal codice civile per le societa).

    L’ampia  portata  dell’intervento  normativo  in  oggetto ha reso

necessaria,  con  riferimento  alle BCC, una revisione dello «statuto

tipo»  per  adeguarlo  alle  innovazioni  derivanti  dalla riforma. I

relativi  lavori sono stati condotti dalla Federazione italiana delle

banche di credito cooperativo in raccordo con il nostro Istituto.

    Per  quanto  concerne gli adempimenti di vigilanza ex articolo 56

TUB,  potra’  essere  omessa  l’informativa  preventiva (prevista dal

Titolo  III,  capitolo  1,  sez. II, paragrafo 2, delle Istruzioni di

vigilanza)  da  parte  delle  banche  cooperative  per  i progetti di

revisione  statutaria  recanti  esclusivamente  gli  adeguamenti alle

norme  inderogabili  indicate  in  allegato e, con riguardo alle BCC,

anche  per gli interventi conformi alle previsioni del nuovo «statuto

tipo»;  l’informativa preventiva dovra’ , invece, essere resa in ogni

caso   dalle   banche   popolari   con   azioni  quotate  in  mercati

regolamentati,  in  relazione alle specifiche disposizioni del codice

civile e delle leggi speciali ad esse applicabili.

Allegato

    Il   presente   elenco   non   ha   valore  interpretativo  delle

disposizioni  civilistiche  richiamate,  essendo  unicamente  volto a

indicare  le  modifiche  per  le  quali  le  banche  possono omettere

l’informativa  preventiva  ai  fini dell’accertamento ex art. 56 TUB.

Altre  disposizioni imperative non sono incluse nell’elenco in quanto

gli  eventuali interventi di adeguamento statutario in materia devono

essere  specificamente  vagliati  a  fini  di  vigilanza (ad esempio,

articoli 2437-ter,  comma  3°,  2527, comma 1°, 2538, comma 5°, 2540,

comma 3°).

    Le  norme  imperative  si  applicano  anche  in  mancanza  di una

corrispondente  previsione  statutaria;  devono  essere  modificate o

eliminate le clausole statutarie da esse difformi.

Soci.

    Ai  sensi dell’articolo 2347, comma 1°, nel caso di comproprieta’

di  un’azione,  i diritti dei comproprietari devono essere esercitati

da  un  rappresentante  comune nominato secondo le modalita’ previste

dagli articoli 1105 e 1106 c.c.

     In  base  all’articolo  2521,  comma  2°, l’atto costitutivo puo’

prevedere  che  la  societa’  svolga  la  propria attivita’ anche con

soggetti  terzi,  diversi  dai soci. Tale previsione risulta coerente

con la natura dell’attivita’ bancaria.

    L’articolo  2528, comma 1°, stabilisce che la deliberazione degli

amministratori  di ammissione di un nuovo socio, oltre a dover essere

annotata  nel libro dei soci a cura degli amministratori, deve essere

comunicata all’interessato.

    Secondo   quanto   previsto   dall’articolo   2528,   comma   2°,

l’assemblea,  in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli

amministratori,  puo’  determinare  l’eventuale soprapprezzo che deve

essere versato dai nuovi soci in aggiunta all’importo delle azioni.

    L’articolo 2530, comma 6°, prevede che qualora l’atto costitutivo

vieti  la cessione delle azioni il socio puo’ recedere dalla societa’

con  preavviso  di  novanta  giorni e che tale diritto di recesso non

puo’ essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso

del socio nella societa’.

    L’articolo  2532,  comma  1°, stabilisce che il recesso del socio

non puo’ essere parziale.

    L’articolo   2532,   comma   2°,   disciplina  la  procedura  per

l’esercizio  del  recesso  prevedendo che la dichiarazione di recesso

del  socio,  da  comunicare  con  raccomandata  alla societa’ , venga

esaminata  dal  consiglio  di  amministrazione  entro sessanta giorni

dalla  ricezione;  che,  se non sussistono i presupposti del recesso,

gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio; che

questi,   in  tale  ultima  ipotesi,  puo’  proporre  opposizione  al

tribunale entro sessanta giorni da ricevimento della comunicazione.

    L’articolo  2532, comma 3°, stabilisce che il recesso ha effetto,

per  quanto  riguarda  il  rapporto  sociale, dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda. Inoltre, con riferimento

ai   rapporti  mutualistici  tra  i  soci  e  la  societa’  ,  l’atto

costitutivo  puo’  stabilire una decorrenza degli effetti del recesso

diversa da quella prevista nello stesso comma 3°.

    L’articolo   2533   stabilisce   che  l’esclusione  del  socio  e

deliberata  dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede,

dall’assemblea  e  che contro la delibera di esclusione il socio puo’

proporre  opposizione  al  tribunale  nel  termine di sessanta giorni

dalla comunicazione.

    In  base  all’articolo  2534,  commi 2° e 3°, in caso di subentro

degli eredi nella partecipazione del socio deceduto (laddove cio’ sia

consentito  dall’atto  costitutivo  e  sempre che gli eredi abbiano i

requisiti  per  l’ammissione  alla societa), gli eredi plurimi devono

nominare un rappresentante comune.

    Ai  sensi  dell’articolo 2535, comma 3°, il rimborso delle azioni

in  caso  di  recesso, esclusione o morte del socio deve essere fatto

entro    centottanta    giorni    dall’approvazione    del   bilancio

dell’esercizio in cui si e’ verificato l’evento.

    In  base  all’articolo  2536, comma 1°, il socio che cessa di far

parte  della  societa’  risponde  verso  questa  per il pagamento dei

conferimenti  non  versati, per un anno dal giorno in cui il recesso,

l’esclusione o la cessione della quota si e’ verificata.

    In   base   all’articolo  2545-sexies,  richiamato  dall’articolo

150-bis,   comma   6°,  del  TUB,  le  eventuali  clausole  dell’atto

costitutivo  che  disciplinano  i  ristorni  in  favore  dei  soci ne

determinano   i   criteri   di  ripartizione  proporzionalmente  alla

quantita’  e  qualita’  degli scambi mutualistici tra la societa’ e i

soci.

Assemblea.

    L’articolo   2361,   comma   2°,   dispone  che  l’assunzione  di

partecipazioni  in  altre  imprese  comportante  una  responsabilita’

illimitata  per  le  obbligazioni  di  queste  deve essere deliberata

dall’assemblea.

    Ai   sensi  dell’articolo  2364,  comma  1,  n.  5),  l’assemblea

ordinaria  delibera  sugli  oggetti  attribuiti  dalla legge alla sua

competenza,  nonche’  sulle  autorizzazioni  eventualmente  richieste

dallo  statuto  per  il  compimento di atti degli amministratori; non

sono consentite ipotesi di competenza gestionale dell’assemblea (cfr.

articolo 2380-bis, comma 1°).

    In  base  a  quanto disposto dall’articolo 2364, comma 1°, n. 6),

spetta  all’assemblea  l’approvazione  dell’eventuale regolamento dei

lavori assembleari.

    L’articolo  2364,  comma 2°, stabilisce il termine massimo per la

convocazione   dell’assemblea   ordinaria   in   centoventi   giorni,

decorrenti  dalla  chiusura  dell’esercizio  (cfr. nota n. 222339 del

12 marzo  2004  in  merito  ai  casi  in cui, ai sensi della medesima

disposizione, lo statuto puo’ prevedere un maggior termine).

    L’articolo  2365, comma 1°, dispone che l’assemblea straordinaria

delibera – oltre che sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,

sulla  sostituzione  e  sui  poteri  dei  liquidatori – su ogni altra

materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

    L’articolo  2367,  comma  3°,  prevede  che  la  convocazione  su

richiesta dei soci non e’ ammessa per argomenti sui quali l’assemblea

delibera,  a  norma  di  legge,  su proposta o sulla base di progetti

degli amministratori.

    Ai  sensi dell’articolo 2368, comma 3°, ai fini del calcolo della

maggioranza   richiesta   per   l’approvazione   delle  deliberazioni

assembleari,  non  si  computano  i  soci  che  si  sono astenuti per

conflitto  di interesse nonche’ quelli che non potevano esercitare il

diritto di voto.

    Ai  sensi dell’articolo 2370, comma 2°, lo statuto delle societa’

aperte non puo’ fissare un termine superiore a due giorni non festivi

per  il  deposito delle azioni o della relativa certificazione, quale

requisito per la partecipazione all’assemblea.

    L’articolo  2371,  comma  1°,  specifica i compiti del Presidente

dell’assemblea,  prevedendo  che  egli  verifica la regolarita’ della

costituzione dell’organo, accerta l’identita’ e la legittimazione dei

presenti,  regola  il  suo  svolgimento  ed accerta i risultati delle

votazioni.

    Ai  sensi  dell’articolo  2374,  comma  1°, i soci intervenuti in

assemblea  che  dichiarino  di  non essere sufficientemente informati

sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l’assemblea

sia rinviata a non oltre cinque giorni.

    In   base   all’articolo   2375,   comma  1°,  il  verbale  delle

deliberazioni dell’assemblea deve: indicare la data dell’assemblea e,

anche   in   allegato,   i   partecipanti  e  le  relative  quote  di

partecipazione; indicare le modalita’ e il risultato delle votazioni;

consentire,   anche   per   allegato,   l’identificazione   dei  soci

favorevoli, astenuti o dissenzienti.

    L’articolo  2538,  comma 1°, stabilisce che hanno diritto di voto

coloro  che  risultano  iscritti nel libro dei soci da almeno novanta

giorni.

Amministratori.

    L’articolo  2381  disciplina  in  modo  puntuale  i  rapporti tra

Consiglio  di  Amministrazione  e organi delegati. In particolare, il

comma 4° include tra le attribuzioni del CdA non delegabili a singoli

amministratori  o al comitato esecutivo, oltre a quelle gia’ previste

dalla  disciplina  previgente,  la  predisposizione  di  progetti  di

fusione  (2501-ter)  e di scissione (2506-bis). Inoltre, ai sensi del

successivo  comma  5°  lo  statuto  determina,  in presenza di organi

delegati,  la  periodicita’ – comunque non superiore a sei mesi – con

cui  gli  stessi  riferiscono  al  CdA  e  al  Collegio sindacale sul

generale  andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione

nonche’ sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla societa’ e dalle sue controllate.

    L’articolo  2383,  comma  2°,  prevede che gli amministratori non

possano  essere  nominati  per  un periodo superiore a tre esercizi e

scadono  alla  data  dell’assemblea  convocata per l’approvazione del

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

    Ai  sensi  dell’articolo  2386,  commi  1°  e  2°,  se  nel corso

dell’esercizio vengono a mancare uno o piu’ amministratori, gli altri

provvedono  a  sostituirli  con  deliberazione approvata dal collegio

sindacale,   purche’   la   maggioranza   sia  sempre  costituita  da

amministratori   nominati  dall’assemblea;  in  caso  contrario,  gli

amministratori rimasti in carica devono convocare l’assemblea perche’

si  provveda  alla sostituzione dei mancanti. Ai sensi del successivo

comma  4°  nei  casi  in  cui  lo statuto preveda che a seguito della

cessazione   di   taluni  amministratori  cessi  l’intero  consiglio,

l’assemblea  per la nomina del nuovo consiglio e’ convocata d’urgenza

dagli amministratori rimasti in carica.

    In  base a quanto disposto dagli articoli 2388, comma 4°, e 2391,

comma 3°, per l’assunzione delle deliberazioni del consiglio non sono

ammesse  modalita’ di voto che non consentano l’identificazione degli

amministratori assenti o dissenzienti.

    L’articolo   2391,  comma  1°,  non  prevede  piu’  l’obbligo  di

astensione  per  gli  amministratori  in  conflitto, bensi’ l’obbligo

dell’amministratore,  che  abbia  in una determinata operazione della

societa’ un interesse, per conto proprio o di terzi, di darne notizia

agli  altri  amministratori  e  al collegio sindacale precisandone la

natura,   i  termini,  l’origine  e  la  portata;  se  si  tratta  di

amministratore   delegato,   deve  altresi’  astenersi  dal  compiere

l’operazione,  investendo  della stessa l’organo collegiale. Il comma

2°  dello stesso articolo prevede che, in tali casi, la deliberazione

del  consiglio  di  amministrazione  deve  adeguatamente  motivare le

ragioni e la convenienza per la societa’ dell’operazione.

    La  nuova disciplina civilistica non prevede piu’ l’obbligo degli

amministratori   di   prestare   cauzione   (sancito  dal  previgente

articolo 2535   e   derogabile   con   apposita   clausola  dell’atto

costitutivo).

    Ai  sensi  dell’articolo  2544,  comma  1°,  non  possono  essere

delegate   dagli   amministratori,   oltre   alle   materie  previste

dall’articolo  2381,  i  poteri  in  materia  di ammissione, recesso,

esclusione  dei  soci  e  le  decisioni  che  incidono  sui  rapporti

mutualistici con i soci.

Sindaci.

    L’articolo  2400,  comma 1°, dispone che il periodo di durata dei

sindaci nella carica deve essere indicato in «tre esercizi» e che gli

stessi   sindaci  scadono  alla  data  dell’assemblea  convocata  per

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La  cessazione  dei  sindaci  per scadenza del termine ha effetto dal

momento in cui il collegio e’ stato ricostituito.

    L’articolo  2409-bis  prevede  che  le  societa’  aperte e quelle

tenute  alla  redazione  del bilancio consolidato debbano affidare il

controllo  contabile  ad  un  soggetto  esterno alla societa’ stessa,

iscritto  al  registro  dei  revisori  contabili  istituito presso il

Ministero  della  giustizia.  Per  le BCC, ai sensi dell’articolo 52,

comma  2-bis,  TUB,  resta  in ogni caso la possibilita’ di prevedere

statutariamente  che  il controllo contabile sia affidato al collegio

sindacale.