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Riforma del diritto societario e modifiche del testo unico bancario. I riflessi sulla disciplina delle banche cooperative in un comunicato della Banca d’ Italia
Riforma del diritto societario e modifiche del testo unico bancario. I riflessi sulla disciplina delle banche cooperative in un comunicato della Banca dItalia
BANCA D’ITALIA COMUNICATO
Banche cooperative. Riforma del diritto societario (GU n. 76 del 2-4-2005)
1. Con il decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004,
emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 366/2001,
sono state apportate modificazioni e integrazioni al testo unico
bancario (decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 – TUB)
allo scopo di coordinare la riforma societaria con la disciplina
speciale delle banche costituite in forma cooperativa (banche
popolari e banche di credito cooperativo).
Il coordinamento ha reso applicabili nei confronti di dette
categorie di banche le disposizioni del riformato codice civile che
non incidono su aspetti sostanziali della relativa disciplina
speciale contenuta nel TUB. La tecnica normativa adottata e’ quella
di indicare in un nuovo articolo del medesimo TUB (150-bis) le
previsioni civilistiche non applicabili in quanto in contrasto con le
predette disposizioni speciali.
Sotto altro profilo, il provvedimento apporta al TUB integrazioni
volte ad adeguare la disciplina degli assetti proprietari delle
banche e del gruppo bancario alle nuove previsioni civilistiche in
materia di direzione e coordinamento di societa’
(articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile).
2. Il coordinamento realizzato dal decreto legislativo n.
310/2004 relativamente alle banche cooperative consente di superare
le incertezze del quadro normativo – a suo tempo poste in evidenza
dalla Banca d’Italia con comunicazione del marzo 2004 (cfr. G.U. n.
74 del 29 marzo 2004) – derivanti dalla precedente esclusione di
dette banche dall’ambito di applicazione della riforma societaria.
In sintesi, la nuova disciplina:
conferma la distinzione tra i due modelli di banca cooperativa
individuati dal TUB, incentrandola sulla diversa intensita’ del
requisito mutualistico. Le BCC sono ricondotte alla categoria
civilistica delle cooperative «a mutualita’ prevalente», in quanto
tenute ad adottare nei propri statuti le clausole di cui all’articolo
2514 del codice civile oltre che a rispettare i criteri di
operativita’ prevalente con i soci definiti ai sensi dell’articolo 35
TUB; con riguardo alle banche popolari, e’ stata, invece,
espressamente esclusa l’applicabilita’ delle disposizioni che fanno
riferimento alla condizione di prevalenza mutualistica;
consente alle banche cooperative di usufruire delle
opportunita’ offerte dalla riforma societaria in materia di modelli
di amministrazione e controllo, di speciali categorie di azioni, di
gruppo paritetico cooperativo;
fissa al 30 giugno 2005 il termine per l’adeguamento degli
statuti delle banche cooperative alle nuove disposizioni inderogabili
del codice civile (cfr. articolo 223-terdecies disp. att. del codice
civile), anche utilizzando procedure deliberative semplificate (cfr.
articolo 223-duodecies disp. att.); decorso tale termine le
previsioni statutarie non conformi cesseranno di avere efficacia
(cfr. comma 4 del citato articolo 223-duodecies)
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n.
305.
(2) Piu’ in dettaglio, l’articolo 37 del decreto legislativo n.
310/2004 ha abrogato la previsione, gia’ contenuta nell’articolo
223-terdecies disp. att., in base alla quale alle banche popolari e
alle banche di credito cooperativo continuavano ad applicarsi le
disposizioni di legge anteriori all’entrata in vigore della legge n.
366/2001; in secondo luogo, l’articolo 38 del medesimo decreto
legislativo n. 310/2004 ha introdotto nel TUB l’articolo 150-bis, il
quale individua espressamente e analiticamente le nuove norme
civilistiche che non trovano applicazione nei confronti delle banche
appartenenti alle categorie predette, rendendo per converso loro
applicabili tutte le altre disposizioni civilistiche, sia quelle
specifiche delle societa’ cooperative (in quanto contenute nel Titolo
VI del Libro V) sia quelle riferite alle s.p.a. (Titolo V) che
integrano la specifica disciplina delle societa’ cooperative in forza
del rinvio disposto, nel limite della compatibilita’ , dall’articolo
2519, primo comma, del codice.
Cio’ premesso, le banche popolari e le BCC dovranno
tempestivamente deliberare le modifiche statutarie volte a rendere
coerente la propria regolamentazione societaria con le disposizioni
civilistiche imperative. Assume particolare rilievo, per le BCC,
l’introduzione in statuto delle clausole «mutualistiche» di cui
all’articolo 2514 c.c., tra le quali si richiama, per il carattere
innovativo, quella prevista dalla lettera b) del primo comma,
concernente i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci.
Con riguardo agli altri interventi sullo statuto, le banche
cooperative si atterranno alle indicazioni, contenute nella citata
comunicazione della Banca d’Italia del marzo 2004, in materia di
controllo contabile, di poteri del presidente del consiglio di
amministrazione, di termini per la convocazione dell’assemblea e di
delega di competenze dell’assemblea al consiglio di amministrazione.
In particolare, con riguardo al controllo contabile nelle BCC, queste
ultime dovranno, entro il predetto termine del 30 giugno 2005 (cfr.
articolo 150-bis, comma 7, TUB), valutare nell’esercizio della
propria autonomia organizzativa se mantenere al collegio sindacale la
funzione di controllo contabile (cfr. articolo 52, comma 2-bis, TUB)
ovvero affidare la stessa funzione a un soggetto esterno fornito dei
necessari requisiti professionali (secondo il regime ordinariamente
previsto dal codice civile per le societa).
L’ampia portata dell’intervento normativo in oggetto ha reso
necessaria, con riferimento alle BCC, una revisione dello «statuto
tipo» per adeguarlo alle innovazioni derivanti dalla riforma. I
relativi lavori sono stati condotti dalla Federazione italiana delle
banche di credito cooperativo in raccordo con il nostro Istituto.
Per quanto concerne gli adempimenti di vigilanza ex articolo 56
TUB, potra’ essere omessa l’informativa preventiva (prevista dal
Titolo III, capitolo 1, sez. II, paragrafo 2, delle Istruzioni di
vigilanza) da parte delle banche cooperative per i progetti di
revisione statutaria recanti esclusivamente gli adeguamenti alle
norme inderogabili indicate in allegato e, con riguardo alle BCC,
anche per gli interventi conformi alle previsioni del nuovo «statuto
tipo»; l’informativa preventiva dovra’ , invece, essere resa in ogni
caso dalle banche popolari con azioni quotate in mercati
regolamentati, in relazione alle specifiche disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali ad esse applicabili.
Allegato
Il presente elenco non ha valore interpretativo delle
disposizioni civilistiche richiamate, essendo unicamente volto a
indicare le modifiche per le quali le banche possono omettere
l’informativa preventiva ai fini dell’accertamento ex art. 56 TUB.
Altre disposizioni imperative non sono incluse nell’elenco in quanto
gli eventuali interventi di adeguamento statutario in materia devono
essere specificamente vagliati a fini di vigilanza (ad esempio,
articoli 2437-ter, comma 3°, 2527, comma 1°, 2538, comma 5°, 2540,
comma 3°).
Le norme imperative si applicano anche in mancanza di una
corrispondente previsione statutaria; devono essere modificate o
eliminate le clausole statutarie da esse difformi.
Soci.
Ai sensi dell’articolo 2347, comma 1°, nel caso di comproprieta’
di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati
da un rappresentante comune nominato secondo le modalita’ previste
dagli articoli 1105 e 1106 c.c.
In base all’articolo 2521, comma 2°, l’atto costitutivo puo’
prevedere che la societa’ svolga la propria attivita’ anche con
soggetti terzi, diversi dai soci. Tale previsione risulta coerente
con la natura dell’attivita’ bancaria.
L’articolo 2528, comma 1°, stabilisce che la deliberazione degli
amministratori di ammissione di un nuovo socio, oltre a dover essere
annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori, deve essere
comunicata all’interessato.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2528, comma 2°,
l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli
amministratori, puo’ determinare l’eventuale soprapprezzo che deve
essere versato dai nuovi soci in aggiunta all’importo delle azioni.
L’articolo 2530, comma 6°, prevede che qualora l’atto costitutivo
vieti la cessione delle azioni il socio puo’ recedere dalla societa’
con preavviso di novanta giorni e che tale diritto di recesso non
puo’ essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso
del socio nella societa’.
L’articolo 2532, comma 1°, stabilisce che il recesso del socio
non puo’ essere parziale.
L’articolo 2532, comma 2°, disciplina la procedura per
l’esercizio del recesso prevedendo che la dichiarazione di recesso
del socio, da comunicare con raccomandata alla societa’ , venga
esaminata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni
dalla ricezione; che, se non sussistono i presupposti del recesso,
gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio; che
questi, in tale ultima ipotesi, puo’ proporre opposizione al
tribunale entro sessanta giorni da ricevimento della comunicazione.
L’articolo 2532, comma 3°, stabilisce che il recesso ha effetto,
per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda. Inoltre, con riferimento
ai rapporti mutualistici tra i soci e la societa’ , l’atto
costitutivo puo’ stabilire una decorrenza degli effetti del recesso
diversa da quella prevista nello stesso comma 3°.
L’articolo 2533 stabilisce che l’esclusione del socio e
deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede,
dall’assemblea e che contro la delibera di esclusione il socio puo’
proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione.
In base all’articolo 2534, commi 2° e 3°, in caso di subentro
degli eredi nella partecipazione del socio deceduto (laddove cio’ sia
consentito dall’atto costitutivo e sempre che gli eredi abbiano i
requisiti per l’ammissione alla societa), gli eredi plurimi devono
nominare un rappresentante comune.
Ai sensi dell’articolo 2535, comma 3°, il rimborso delle azioni
in caso di recesso, esclusione o morte del socio deve essere fatto
entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio
dell’esercizio in cui si e’ verificato l’evento.
In base all’articolo 2536, comma 1°, il socio che cessa di far
parte della societa’ risponde verso questa per il pagamento dei
conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso,
l’esclusione o la cessione della quota si e’ verificata.
In base all’articolo 2545-sexies, richiamato dall’articolo
150-bis, comma 6°, del TUB, le eventuali clausole dell’atto
costitutivo che disciplinano i ristorni in favore dei soci ne
determinano i criteri di ripartizione proporzionalmente alla
quantita’ e qualita’ degli scambi mutualistici tra la societa’ e i
soci.
Assemblea.
L’articolo 2361, comma 2°, dispone che l’assunzione di
partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita’
illimitata per le obbligazioni di queste deve essere deliberata
dall’assemblea.
Ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5), l’assemblea
ordinaria delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua
competenza, nonche’ sulle autorizzazioni eventualmente richieste
dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; non
sono consentite ipotesi di competenza gestionale dell’assemblea (cfr.
articolo 2380-bis, comma 1°).
In base a quanto disposto dall’articolo 2364, comma 1°, n. 6),
spetta all’assemblea l’approvazione dell’eventuale regolamento dei
lavori assembleari.
L’articolo 2364, comma 2°, stabilisce il termine massimo per la
convocazione dell’assemblea ordinaria in centoventi giorni,
decorrenti dalla chiusura dell’esercizio (cfr. nota n. 222339 del
12 marzo 2004 in merito ai casi in cui, ai sensi della medesima
disposizione, lo statuto puo’ prevedere un maggior termine).
L’articolo 2365, comma 1°, dispone che l’assemblea straordinaria
delibera – oltre che sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,
sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori – su ogni altra
materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
L’articolo 2367, comma 3°, prevede che la convocazione su
richiesta dei soci non e’ ammessa per argomenti sui quali l’assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta o sulla base di progetti
degli amministratori.
Ai sensi dell’articolo 2368, comma 3°, ai fini del calcolo della
maggioranza richiesta per l’approvazione delle deliberazioni
assembleari, non si computano i soci che si sono astenuti per
conflitto di interesse nonche’ quelli che non potevano esercitare il
diritto di voto.
Ai sensi dell’articolo 2370, comma 2°, lo statuto delle societa’
aperte non puo’ fissare un termine superiore a due giorni non festivi
per il deposito delle azioni o della relativa certificazione, quale
requisito per la partecipazione all’assemblea.
L’articolo 2371, comma 1°, specifica i compiti del Presidente
dell’assemblea, prevedendo che egli verifica la regolarita’ della
costituzione dell’organo, accerta l’identita’ e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni.
Ai sensi dell’articolo 2374, comma 1°, i soci intervenuti in
assemblea che dichiarino di non essere sufficientemente informati
sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l’assemblea
sia rinviata a non oltre cinque giorni.
In base all’articolo 2375, comma 1°, il verbale delle
deliberazioni dell’assemblea deve: indicare la data dell’assemblea e,
anche in allegato, i partecipanti e le relative quote di
partecipazione; indicare le modalita’ e il risultato delle votazioni;
consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci
favorevoli, astenuti o dissenzienti.
L’articolo 2538, comma 1°, stabilisce che hanno diritto di voto
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni.
Amministratori.
L’articolo 2381 disciplina in modo puntuale i rapporti tra
Consiglio di Amministrazione e organi delegati. In particolare, il
comma 4° include tra le attribuzioni del CdA non delegabili a singoli
amministratori o al comitato esecutivo, oltre a quelle gia’ previste
dalla disciplina previgente, la predisposizione di progetti di
fusione (2501-ter) e di scissione (2506-bis). Inoltre, ai sensi del
successivo comma 5° lo statuto determina, in presenza di organi
delegati, la periodicita’ – comunque non superiore a sei mesi – con
cui gli stessi riferiscono al CdA e al Collegio sindacale sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione
nonche’ sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla societa’ e dalle sue controllate.
L’articolo 2383, comma 2°, prevede che gli amministratori non
possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Ai sensi dell’articolo 2386, commi 1° e 2°, se nel corso
dell’esercizio vengono a mancare uno o piu’ amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purche’ la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori nominati dall’assemblea; in caso contrario, gli
amministratori rimasti in carica devono convocare l’assemblea perche’
si provveda alla sostituzione dei mancanti. Ai sensi del successivo
comma 4° nei casi in cui lo statuto preveda che a seguito della
cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio,
l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio e’ convocata d’urgenza
dagli amministratori rimasti in carica.
In base a quanto disposto dagli articoli 2388, comma 4°, e 2391,
comma 3°, per l’assunzione delle deliberazioni del consiglio non sono
ammesse modalita’ di voto che non consentano l’identificazione degli
amministratori assenti o dissenzienti.
L’articolo 2391, comma 1°, non prevede piu’ l’obbligo di
astensione per gli amministratori in conflitto, bensi’ l’obbligo
dell’amministratore, che abbia in una determinata operazione della
societa’ un interesse, per conto proprio o di terzi, di darne notizia
agli altri amministratori e al collegio sindacale precisandone la
natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve altresi’ astenersi dal compiere
l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. Il comma
2° dello stesso articolo prevede che, in tali casi, la deliberazione
del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le
ragioni e la convenienza per la societa’ dell’operazione.
La nuova disciplina civilistica non prevede piu’ l’obbligo degli
amministratori di prestare cauzione (sancito dal previgente
articolo 2535 e derogabile con apposita clausola dell’atto
costitutivo).
Ai sensi dell’articolo 2544, comma 1°, non possono essere
delegate dagli amministratori, oltre alle materie previste
dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, recesso,
esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci.
Sindaci.
L’articolo 2400, comma 1°, dispone che il periodo di durata dei
sindaci nella carica deve essere indicato in «tre esercizi» e che gli
stessi sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il collegio e’ stato ricostituito.
L’articolo 2409-bis prevede che le societa’ aperte e quelle
tenute alla redazione del bilancio consolidato debbano affidare il
controllo contabile ad un soggetto esterno alla societa’ stessa,
iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia. Per le BCC, ai sensi dell’articolo 52,
comma 2-bis, TUB, resta in ogni caso la possibilita’ di prevedere
statutariamente che il controllo contabile sia affidato al collegio
sindacale.