Lavoro e Previdenza
Riforma del diritto delle professioni intellettuali. Progetto di disegno di legge formulato dalla Commissione Vietti.
Riforma del diritto delle professioni intellettuali. Progetto di disegno di legge formulato dalla “Commissione Vietti”.
Titolo I
Parte generale
Capo I
Articolo 1- Oggetto
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali.
2. Per professione intellettuale si intende l’attività, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studi universitario o equipollente avente valore legale.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per “professione”, la professione intellettuale;
b) per “professione di interesse generale”, la professione, di cui al titolo II della presente legge;
c) per “professione riconosciuta”, la professione, di cui al titolo III della presente legge;
d) per “libero professionista”, colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale
e) per “professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
f) per “professionista”, il libero professionista e il professionista dipendente;
g) per “categoria”, l’insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
h) per “esercizio professionale”, l’esercizio della professione;
i) per “prestazione professionale”, la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
j) per “legge”, la legge e gli atti equiparati dello Stato;
k) per “ordinamento di categoria”, le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l’esercizio della professione di interesse generale;
l) per “ordine”, il consiglio nazionale e gli ordini territoriali;
m) per “società”, la società tra professionisti;
n) per “socio professionista”, il socio della società che esercita la professione;
o) per “consiglio nazionale”, il consiglio nazionale dell’ordine professionale;
p) per “esame di stato”, l’esame, anche in forma di concorso, previsto per l’accesso alle professioni ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della Costituzione;
q) per “consiglieri” i membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell’Ordine Territoriale
r) per “associazioni”, le associazioni fra professionisti
s) per “sindacati”, i sindacati dei professionisti
t) per “riserva”, le prestazioni professionali che la normativa riserva a una determinata categoria
Articolo 3 – Finalità
1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:
a) tutelare gli interessi generali sui quali incide l’esercizio professionale;
b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;
c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l’effettiva partecipazione dei professionisti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
d) tutelare l’interesse generale al corretto esercizio della professione e delle pubbliche funzioni ad esso correlate nonché l’indipendenza di giudizio e l’autonomia del professionista;
e) tutelare l’affidamento della clientela e della collettività;
f) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale.
Articolo 4 –Legislazione concorrente
1. Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, spetta alla legge determinare le professioni.
2. Per la disciplina delle professioni da parte delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali di riforma economico-sociale e, unitamente alle disposizioni legislative di principio dei singoli ordinamenti di categoria, costituiscono principi fondamentali della materia.
Articolo 5 – Esercizio della professione
1. L’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato ed ordinato sulla autonomia ed indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. Sono fatti salvi i vincoli di predeterminazione numerica stabiliti dalle norme vigenti.
Articolo 6 – Liberi professionisti
1. La professione è esercitata in forma individuale ovvero associatasulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria.
2. La professione è altresì esercitata secondo i tipi societari regolati dal capo II del presente titolo, a meno che, ai sensi dell’articolo 2249, comma 2, del codice civile i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libero V del codice civile.
3. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.
4. Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Articolo 7- Professionisti dipendenti
1. I professionisti dipendenti esercitano la professione secondo le disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.
2. Nel caso in cui l’abilitazione professionale costituisca requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l’iscrizione all’albo per l’espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche stabilite ai sensi dell’articolo 24 nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
4. Ai professionisti dipendenti si applicano le disposizioni di cui al capo IV del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Articolo 8 – Riconoscimento pubblico
e organizzazione delle professioni intellettuali
1. Ai sensi dell’articolo 37 il Governo è delegato a disciplinare il riconoscimento pubblico e l’organizzazione delle professioni di cui ai successivi titoli II e III, in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità alla presente legge.
2. La disciplina di cui al comma precedente è adottata sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni, che non sono disciplinate da disposizioni legislative, in ragione della loro rilevanza economica e sociale
b) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione una attività che riguardi prestazioni che hanno una connotazione qualificante delle professioni di interesse generale;
c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 16, per le professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela, l’istituzione di ordini ai sensi del titolo II e favorire per le professioni che non incidono su tali interessi l’organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III;
d) prevedere, prima della istituzione di nuovi ordini professionali, che, laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi, sia verificata la possibilità di adeguare l’ordinamento vigente della categoria le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura, garantendo in ogni caso la autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell’Ordine;
e) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito nell’ordine il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e dei Consigli nazionali interessati; prevedere altresì che la vigilanza sull’esercizio professionale spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione mentre quella sugli Ordini e sulle Associazioni di cui al titolo III spetti al Ministero della Giustizia, che deve effettuare periodici controlli
f) prevedere l’istituzione di una commissione presso il Ministero della Giustizia, con i seguenti compiti istruttori:
1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro l’organizzazione in ordini ovvero in associazioni;
2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 35 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell’articolo 36;
4) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;
5) verificare d’ufficio ovvero su segnalazione di chiunque abbia interesse il possesso dei requisiti di cui all’articolo 29 della presente legge e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali ed alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale
g) prevedere che la commissione di cui alla lettera f) sia composta da nove componenti nominati dal Ministro della Giustizia tra docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di ordini professionali, sindacati ed associazioni di professionisti
h) prevedere che la commissione di cui alla lettera f) svolga i suoi compiti acquisiti i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e dei Consigli Nazionali competenti e sentiti i Sindacati e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati.
Capo II
Articolo 9- Esercizio della professione in forma societaria
1. La società che ha per oggetto l’esercizio di una professione é costituita secondo il tipo della “società tra professionisti” regolato ai sensi dell’articolo 10 della presente legge.
2. Il tipo della società tra professionisti e’ regolato dalle norme di questo capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile.
3. La società è iscritta nella “sezione speciale relativa alle società tra professionisti” istituita ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.96, nel registro delle imprese. L’iscrizione ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile ed e’ eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
4. Alla società non si applica il regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.
5. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società che ha per oggetto l’esercizio di una o più professioni regolamentate e’ iscritta in una sezione speciale degli albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
6. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti iscritti agli albi alla società di cui al comma precedente. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria.
Articolo 10 – Società tra professionisti
1. La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci, esclusa ogni attività commerciale, e non si applica quanto previsto al titolo II del libro V del codice civile. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
2. La società agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione “ed altri”, e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata “s.t.p”; nel caso di cui al comma 5 del presente articolo la ragione sociale deve indicare il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciaascuna professione. Non e’ consentita la indicazione del nome di un socio dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e’ consentita con la indicazione “ex socio” o “socio fondatore” accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata la maggioranza dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.
3. I liquidatori appartengono alla stessa categoria dei soci.
4. I soci della società tra professionisti che ha per oggetto l’esercizio di professioni regolamentate devono essere iscritti agli albi delle relative professioni.
5. La partecipazione ad una società e’ incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
6. E’ escluso il socio che e’ stato cancellato o radiato dall’albo con provvedimento definitivo; la sospensione di un socio dall’albo e’ causa legittima di esclusione dalla società; il socio è altresì escluso nei casi previsti agli articoli 2286 e 2288 del codice civile tranne l’ipotesi in cui l’interdizione o l’inabilitazione di cui all’articolo 2286 del codice civile derivi da infermità mentale conseguente a malattia o altra incolpevole causa.
7. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con chi, tra gli eredi, abbia i requisiti professionali richiesti e vi acconsenta.
8. L’amministrazione della società spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
9. Nell’albo presso cui la società è iscritta devono essere annotate le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo ed ogni fatto incidente sull’esercizio dei diritti di voto.
10. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per la prestazione professionale svolta in esecuzione dell’incarico; la società risponde con il suo patrimonio; per le obbligazioni sociali non derivanti dall’esercizio professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
11. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed e’ efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
12. Le società tra professionisti possono, altresì, essere costituite nella forma di società cooperativa regolata ai sensi del capo I del titolo VI del libro V del codice civile a condizione che:
a) i soci esercitino una professione riconosciuta; ovvero, ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall’ordinamento di categoria;
b) i soci non professionisti siano ammessi nel numero necessario al buon funzionamento della società ovvero alla costituzione di fondi per il potenziamento della gestione sociale e, in ogni caso, in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;
c) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di “socio non professionista”, salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria;
13. La società risponde delle violazioni dell’ordinamento di categoria ovvero della presente legge commesse dal socio non professionista.
14. Alle società tra professionisti regolate ai sensi della presente legge non si applica la sezione settima del capo I del titolo VI del libro V del codice civile.
15. La società cui partecipano anche coloro che esercitano professioni riconosciute è iscritta nella sezione speciale dell’albo nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
Articolo 11 – Incarico professionale
1. L’incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. In difetto della comunicazione prescritte, per le obbligazioni derivanti dalla prestazione professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci
2. I compensi derivanti dall’esercizio professionale dei soci costituiscono crediti della società. Se la prestazione e’ svolta da più soci si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Articolo 12 – Società di diritto speciale
1. Ai sensi dell’articolo 37, il Governo è delegato a riformare le disposizioni che disciplinano tipi di società per i quali la legge prevede la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge. In ogni caso, i professionisti sono soggetti alle norme deontologiche stabilite ai sensi dell’articolo 24.
2. Sono salve le leggi speciali che disciplinano l’esercizio professionale in forma societaria.
3. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui all’art. 10 della presente legge.
Capo III
Articolo 13 – Norme previdenziali
1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione in posizione di indipendenza ed autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali devono garantire l’erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.
2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell’ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di riferimento, i redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contribuzione nei confronti dell’ente di categoria.
3. Quando è consentito l’esercizio dell’attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell’esercizio dell’attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell’ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.
Articolo 14 – Norme fiscali
1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai sensi dell’articolo 37 ilGoverno è delegato a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie professionali, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) escludere ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione
b) eliminare il prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti.
Articolo 15 – Assicurazione per la responsabilità professionale
1. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.
2. I codici deontologici di cui all’articolo 24 ed i codici etici di cui all’articolo 35 prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell’obbligo di cui al comma 1.
3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di copertura, le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale.
4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini, associazioni ed enti previdenziali privati.
Titolo II
Professioni di interesse generale
Articolo 16 – Condizioni e presupposti
1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della Costituzione ed in conformità con quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 codice civile, le condizioni per l’esercizio della professione per cui è necessaria l’iscrizione in apposito albo, previo superamento dell’esame di Stato, sono stabilite con i decreti di cui all’articolo 37 secondo i seguenti criteri e principi:
a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela;
b) esigenza di tutela dell’affidamento della clientela e della collettività;
c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall’esercizio non corretto della professione;
2. Gli ordinamenti di categoria determinano:
a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, fatte salve le riserve previste dalla legislazione vigente;
b) il titolo professionale;
c) i requisiti formativi per l’esercizio professionale;
d) il tirocinio per l’ammissione all’esame di stato;
e) il regime delle incompatibilità
f) ulteriori requisiti per l’esercizio professionale nel rispetto dell’interesse generale.
3. Ai sensi dell’articolo 37, il Governo, anche al fine di tutelare e realizzare gli interessi generali sui quali incide l’esercizio professionale, è delegato ad adeguare alle disposizioni della presente legge gli ordinamenti delle categorie di cui all’allegato A.
Articolo 17 – Tirocinio ed esame di Stato
1. Per l’ammissione all’esame di Stato gli ordinamenti di categoria stabiliscono le condizioni ed i requisiti del tirocinio professionale sulla base dei seguenti criteri e principi:
a) è volto all’acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione
b) la sua durata non può essere superiore a tre anni;
c) è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all’albo con adeguata anzianità di iscrizione anche se effettuato presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
d) può anche essere svolto parzialmente nel corso degli studi ovvero mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all’estero ai sensi della lettera c) del presente comma
e) necessità dell’equo compenso che deve essere corrisposto a chi svolge il tirocinio, commisurato all’effettivo apporto del tirocinante.
2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
3. Ai sensi dell’articolo 38, il Governo è disciplinare l’esame di Stato sulla base dei seguenti criteri e principi:
a) l’esame di Stato deve garantire l’uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell’attitudine necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale;
b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall’Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con adeguata anzianità.
Articolo 18- Albo professionale
1. Il professionista si iscrive all’albo del luogo ove ha domicilio.
2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e tenuta dell’albo.
Articolo 19 – Ordine professionale
1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l’iscrizione all’albo secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 16 sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza spettanti ai sindacati relativamente ai propri iscritti.
2. L’Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria, determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
3. L’Ordine professionale si articola in:
a) Consiglio nazionale dell’Ordine, che assume la denominazione di: Consiglio Nazionale dell’Ordine della categoria, con i compiti di cui all’articolo 22;
b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: Ordine della categoria, secondo l’organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all’articolo 21.
4. All’Ordine professionale non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Articolo 20 – Ordine territoriale
1. L’ordinamento di categoria disciplina l’Ordine territoriale nel modo seguente:
a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all’albo; è eletto dall’Assemblea ogni tre anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell’intero Consiglio;
b) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all’albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria;
c) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all’albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all’elenco dei revisori; è eletto dall’Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive..
Articolo 21 – Consiglio dell’Ordine territoriale
1. Spettano al Consiglio dell’Ordine territoriale i seguenti compiti:
a) garantire l’osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 22 comma 2 lettera d)
b) la tenuta e l’aggiornamento dell’albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;
c) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell’Ordine territoriale; la percezione del contributo medesimo nonché di quello dovuto da ogni iscritto per il finanziamento del Consiglio Nazionale, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;
e) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;
f) l’esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti, anche in materia di compensi;
g) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;
h) ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio Nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 18 e di cui al presente comma.
Articolo 22– Consiglio Nazionale
1. L’ordinamento di categoria disciplina il Consiglio Nazionale nel modo seguente:
a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all’albo; è eletto dai Consigli degli Ordini territoriali ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;
b) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all’elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della Giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Spettano al Consiglio i seguenti compiti:
a) garantire il rispetto dei principi della presente legge;
b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1 gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge che deve essere corrisposto dall’Ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
h) adottare i regolamenti ad esso delegati dall’ordinamento di categoria
i) ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 19 e di cui al presente comma.
Articolo 23- Disposizioni comuni
1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l’Ordine stabilisce indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico; le modalità di elezione del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell’Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) favorire la partecipazione degli iscritti;
b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;
c) identificare le limitazioni all’elettorato attivo ed all’elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.
Articolo 24- Codice deontologico
1. Il codice deontologico per l’esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione, anche sotto il profilo dell’informazione, nonché il decoro ed il prestigio della professione medesima.
2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi in modo adeguato da parte dell’Ordine.
Articolo 25 – Responsabilità disciplinare
1. Il professionista deve:
a) rispettare le leggi ed il codice deontologico;
b) comportarsi in modo conforme alla dignità ed al decoro professionale;
c) curare l’aggiornamento della formazione professionale.
Articolo 26 – Sanzioni disciplinari
1. Quando siano violate le disposizioni del precedente articolo sono irrogate le sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono:
a) avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all’interessato;
b) censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
c) sospensione: consiste nella inibizione all’esercizio della professione per un massimo di due anni;
d) radiazione: consiste nella cancellazione dall’albo.
4. L’ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure per le quali l’iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore ad un anno.
5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all’albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
6. Nel caso di società costituita da professionisti iscritti all’albo la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
7. Nel caso di società costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.
Articolo 27 – Procedimento disciplinare
1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, sulla base dei principi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d’ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia un interesse.
2. Il procedimento si svolge nel rispetto dei seguenti principi:
a) contestazione degli addebiti;
b) diritto di difesa;
c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento
e) facoltà dell’esponente con esclusione del potere di impugnativa
3. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell’illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento espressamente previste dagli ordinamenti di categoria
4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n.241.
5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall’Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, salvo che l’ordinamento di categoria non preveda impugnazione innanzi a diversa autorità amministrativa o giurisdizionale.
Articolo 28 – Scuole di formazione
e corsi di aggiornamento professionale
1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l’Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, Casse di previdenza, Sindacati e Associazioni di professionisti, scuole di formazione per i professionisti ed i tirocinanti.
2. Il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero della Giustizia, con regolamento riconosce i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all’esame di stato per l’esercizio della professione.
3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l’aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, da parte di ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, sono promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l’aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti sono altresì promossi e organizzati dai soggetti privati.
Articolo 29 – Associazioni degli iscritti agli albi
1. I professionisti iscritti agli albi al fine di favorire l’identificazione di specifici profili professionali possono costituire associazioni nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) l’associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;
b) lo statuto dell’associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento professionale dei suoi iscritti;
c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;
d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività commerciale;
e) l’associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale ed il relativo aggiornamento professionale.
2 Le associazioni comunicano il possesso dei requisiti di cui al comma precedente al Ministero della Giustizia ai fini della vigilanza di cui all’articolo 8 comma 2 lettera f) della presente legge. Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibito all’associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all’associazione medesima.
3 – I professionisti possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari ed ai corsi di cui all’articolo precedente. nonché la propria appartenenza all’associazione di cui al presente articolo.
Articolo 30 – Regime tariffario
1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 2233 del codice civile le tariffe sono stabilite, nell’interesse generale, con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato.
2. Le tariffe prevedono livelli massimi nonché, a pena di nullità, livelli minimi.
3. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.
Articolo 31 – Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 38 della presente legge risultano iscritti agli albi non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario ai fini del mantenimento dell’iscrizione agli albi.
2. I Consigli in carica all’entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi dopo l’emanazione dei decreti con i quali, ai sensi dell’articolo 38, il rispettivo ordinamento di categoria è stato adeguato alla presente legge.
Articolo 32 – Ordinamenti di categoria
1. Ai sensi degli articoli 37 e 38, il Governo è delegato ad adeguare l’ordinamento di categoria delle professioni indicate nell’allegato A alla presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali sull’esercizio professionale e sull’organizzazione di ciascuna professione, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico.
2. Con la procedura di cui al primo comma, si provvede alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza all’interesse generale di cui all’articolo 8.
Titolo III
Associazioni delle professioni riconosciute
Articolo 33 – Associazioni
1. Presso il Ministero della Giustizia è tenuto il registro delle associazioni costituite da coloro che esercitano una professione riconosciuta, con il fine di dare evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività.
2. Le associazioni definiscono i criteri qualificativi per rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, tra i quali:
a) l’individuazione di livelli di preparazione didattica
b) la definizione della professione
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell’esercizio dell’attività.
In ogni caso l’attestato non è requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Il mancato rinnovo dell’adesione all’associazione ovvero l’esclusione da essa comporta l’inibizione all’utilizzo dell’attestato da parte del professionista.
Articolo 34 – Registro
1. Il registro è istituito con decreto ministeriale e contiene:
a) i dati identificativi dell’associazione;
b) lo statuto e il codice etico;
c) le generalità dei componenti degli organi di gestione e rappresentanza;
d) la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti per l’iscrizione.
2. Ai sensi dell’articolo 38, il Governo è delegato a stabilire le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell’organizzazione del Ministero della Giustizia.
Articolo 35 – Requisiti associativi
1. Ai sensi dell’articolo 38 il Governo è delegato a stablire i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro e ai professionisti per l’ottenimento dell’attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) l’esistenza di uno statuto dell’associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge; che determini l’ambito dell’attività professionale; che preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale:
b) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato.
2. I criteri di cui all’articolo 33 comma 2 definiti dalle associazioni sono oggetto di valutazione da parte del Ministero della Giustizia ai fini del mantenimento dell’iscrizione al registro unitamente al possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma precedente.
3. Il venire meno dei requisiti previsti dal presente articolo determina la cancellazione dell’associazione da registro, con conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Articolo 36 – Norme transitorie
1. Ai sensi dell’articolo 38 il Governo definisce un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell’articolo 35 a favore delle associazioni iscritte alla Banca dati (…….…) istituita con (…….) dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8.
2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 35 entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 35 sono tenute a presentare apposita domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.
3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione.
Titolo IV
Provvedimenti di attuazione
Articolo 37 – Decreti legislativi
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli (…).
2. I decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 11, 12, 14, 16, 17, 30, 31 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli Nazionali delle categorie interessate e sentiti i relativi Sindacati maggiormente rappresentativi.
3. I decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 12, 31, sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.
5. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
Articolo 38 – Regolamenti
1. E’ demandata alla potestà regolamentare del Governo ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’adozione di appositi regolamenti che, insieme alla presente legge e ai decreti legislativi di cui all’articolo precedente, costituiscono l’ordinamento generale in materia di professioni intellettuali, recando altresì norme di esecuzione.
2. Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo detta la disciplina di quanto previsto dagli articoli 17, 34, 35 e 36.
3. I regolamenti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministeri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo precedente. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni dei regolamenti.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli atti normativi che disciplinano le relative materie. I regolamenti sono pubblicati in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi di cui all’articolo precedente e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di professioni intellettuali.
Articolo 39 – Commissione di studio
1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all’articolo 37 nonché dei regolamenti di cui all’articolo 38 è istituita, dal Ministro della Giustizia, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di ordini professionali, sindacati ed associazioni di professionisti.
Allegato A
1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti juniores e pianificatori juniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
5. attuari e attuari juniores
6. avvocati
7. biologi e biologi juniores
8. chimici e chimici juniores
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi juniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell’informazione, ingegneri civili e ambientali juniores, ingegneri industriali juniores, ingegneri dell’informazione juniores
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali laureati
23. psicologi e psicologi juniores
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari